PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0228


Onorevoli Colleghi! - L'articolo 77 della Costituzione attribuisce al Governo, in casi «straordinari di necessità e di urgenza», la potestà di emanare provvedimenti con forza di legge che dovranno essere immediatamente sottoposti all'esame delle Camere per la conversione in legge, senza la quale il decreto-legge incorrerebbe nella decadenza ex tunc. La prima stesura della nostra Costituzione, nel rispetto rigoroso del principio della divisione dei poteri, non prevedeva l'istituto della decretazione d'urgenza che fu inserito solo successivamente a seguito di numerose pressioni politiche.
Allora si riteneva di aver circondato questa figura di talmente tante remore che l'onorevole Quinto Tosatti disse: «L'uso del decreto-legge sarà scarsissimo in quanto l'istituto è circondato da controlli».
Durante la prima legislatura furono presentati solo 29 decreti-legge, di cui 28 convertiti in legge.
I dati quantitativi della decretazione d'urgenza, dalla prima alla dodicesima legislatura, rivelano una crescita in proporzione geometrica del fenomeno legislativo in questione. Nella undicesima legislatura i decreti-legge sono stati 490, mentre nella dodicesima abbiamo raggiunto la quota di 735 provvedimenti di necessità e d'urgenza.
Risulta evidente lo stravolgimento del dettato costituzionale con il quale si era inteso porre in essere uno strumento da adottare, solo ed unicamente, in casi eccezionali.
In realtà, nel corso degli anni si è sempre più abusato di questo istituto, giungendo ormai alla sua estrema conseguenza, ovvero ad una vera e propria paralisi dell'ordinaria attività legislativa del Parlamento e ad una conseguente deminutio della funzione legislativa parlamentare che potrebbe turbare la tradizionale ripartizione dei poteri.
Durante l'XI legislatura, la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali aveva elaborato un nuovo testo dell'articolo in questione, con il quale si ripristinava la ratio originaria, restituendo al Parlamento la potestà legislativa nella sua pienezza.
Questa nuova formulazione dell'articolo 77 della Costituzione limita il ricorso al decreto-legge, in casi di necessità ed urgenza, ad alcune materie come la sicurezza nazionale, le calamità naturali, le norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore e, nel caso di recepimento o applicazione di norme comunitarie, per il solo caso in cui dal ritardo possa derivare la responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari.
Il testo della Commissione per le riforme istituzionali introduceva un elemento ulteriore che potrebbe garantire non solo una rapida conversione del decreto-legge in Parlamento nei sessanta giorni previsti, ma anche una maggiore coerenza costituzionale. Con ciò si intende fare riferimento alla non emendabilità del decreto-legge in sede parlamentare.
Infatti la presentazione di emendamenti da parte dei parlamentari, per quanto legittima e giustificata in una condizione di degenerazione come quella attuale, si ritiene che non sia costituzionalmente corretta nella situazione prevista dalla presente proposta di legge costituzionale. La motivazione risulta evidente nell'eventualità dell'approvazione, in sede di conversione, di un emendamento soppressivo di una parte del testo del decreto che equivarrebbe, in sostanza, ad una mancata conversione parziale.
Per concludere si ritiene che l'intervento in questione non sia più procrastinabile e pertanto si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge costituzionale.


Testo articoli - C0228 indice materie
Indice