PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0167

Art. 1.


1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dai seguenti:


«Le supreme magistrature, il Parlamento in seduta comune e il Presidente della Repubblica devono provvedere alla sostituzione dei giudici costituzionali di loro spettanza, cessati dalla carica per scadenza del termine o per altra causa, entro due mesi dal giorno in cui si è verificata la vacanza.
Trascorso il termine di cui al secondo comma senza che i predetti organi abbiano provveduto, alla nomina dei nuovi giudici, procede per cooptazione la Corte costituzionale che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo secondo comma».


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