PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE - C0096

Art. 1.


1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Il numero dei deputati è di trecentoquindici».


2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «per seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «per trecentoquindici».

Art. 2.


1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto, oltre cinque senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica».


2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno».

Art. 3.


1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«Compete al Presidente della Repubblica la nomina dei senatori a vita, scegliendo tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

Art. 4.


1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:


«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni. Non sono rieleggibili coloro che hanno svolto per due volte consecutive il mandato parlamentare».


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