1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di trecentoquindici».
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: «per seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «per trecentoquindici».
1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto, oltre cinque senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica».
2. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno».
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Compete al Presidente della Repubblica la nomina dei senatori a vita, scegliendo tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».
1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni. Non sono rieleggibili coloro che hanno svolto per due volte consecutive il mandato parlamentare».