1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono approvate da ciascuna Camera a maggioranza
dei due terzi dei loro componenti con due successive deliberazioni
ad intervallo non minore di tre mesi».
2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è abrogato.