Titolo VIII

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.

(Artt. 138-139)

Art. 138
(Revisione della Costituzione)

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Contenuto

L'articolo in esame disciplina il procedimento di revisione costituzionale e di approvazione delle altre leggi costituzionali. Il testo dell'art. 138 riproduce esattamente il testo della Costituzione vigente, ad eccezione di una modifica formale legata alla nuova denominazione assunta dagli organi legislativi regionali: in tal senso, il secondo comma dell'art. 138, che prevede l'attivazione delle procedure referendarie sulle leggi di revisione costituzionale, elenca tra i soggetti legittimati a richiedere il referendum le "Assemblee regionali" e non più i "Consigli regionali".

Per il resto, restano sanciti i principi costituzionali vigenti:

  1. adozione delle leggi di revisione e delle altre leggi costituzionali con doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere ad intervallo non inferiore a tre mesi;
  2. approvazione della maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere nella seconda votazione;
  3. possibilità di sottoposizione, a richiesta di alcuni soggetti, delle leggi a referendum popolare;
  4. divieto di svolgimento del referendum se la legge è approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti delle due Camere.

Discussione in Commissione

La Commissione, al termine dei propri lavori, ha confermato la decisione, già adottata a giugno, di non modificare il contenuto dell'art. 138 della Costituzione. Essa ha peraltro deciso di approvare la proposta, emersa in sede di coordinamento formale, di introdurre una modifica testuale, che uniformasse il secondo comma dell'articolo stesso alla espressione usata, negli altri Titoli, per definire gli organi legislativi regionali ("Assemblee" e non "Consigli" regionali).

Si segnala tuttavia che, all'inizio dei lavori della Commissione, era stato presentato, dalla relatrice sul testo base sul Parlamento e le fonti normative (adottato nelle sedute del 3 e 4 giugno 1997), un articolo (art. 34) che conteneva una modifica di sostanza dell'attuale art. 138 della Costituzione. Tale articolo proponeva le seguenti innovazioni:

    1. approvazione del testo in seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi;
    2. promulgazione delle leggi approvate dalle due Camere, se, entro tre mesi, esse sono approvate anche da almeno i tre quinti delle Assemblee regionali;
    3. richiesta alla Corte costituzionale, ad iniziativa di un quinto dei componenti di ciascuna Camera, di giudicare sulla conformità delle leggi costituzionali al divieto di revisione della forma repubblicana.

La Commissione ha tuttavia deciso di non adottare la proposta e di mantenere in vita l'articolo della Costituzione vigente.


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