DISPOSIZIONI CHE RINVIANO AI REGOLAMENTI PARLAMENTARI

TITOLO

ARTICOLO

MATERIA

Titolo IV

Il Parlamento

sezione I
Le Camere

art. 90, co. 3

Rinvio ai regolamenti parlamentari per l'individuazione dei casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune

 

art. 90, u.c.

Rinvio ai regolamenti parlamentari per

la garanzia dei diritti dell'opposizione in ogni fase dell'attività parlamentare

la designazione da parte delle opposizioni dei Presidenti delle commissioni di controllo e garanzia;

l'iscrizione all'o.d.g. di proposte ed iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsioni del voto finale

 

art. 92, co. 2

Rinvio ai regolamenti parlamentari per la fissazione di termini tassativi per le deliberazioni in materia di verifica dei poteri

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 101, u.c.

Rinvio ai regolamenti parlamentari per le speciali procedure di approvazione delle leggi bicamerali

 

art. 102, co. 1 e 2

Rinvio ai regolamenti parlamentari

per le procedure di esame dei progetti di legge

per la disciplina delle procedure d'urgenza per l'esame dei progetti di legge;

per l'esame in sede legislativa o redigente

 

art. 102, u.c.

Rinvio ai regolamenti parlamentari per l'indicazione delle modalità di votazione dei disegni di legge per i quali il Governo chieda la votazione entro una data determinata

 

art. 108, co. 4

Rinvio al regolamento della Camera dei deputati per assicurare che la deliberazione della Camera sulla conversione in legge di un decreto legge abbia luogo nell’osservanza del termine di sessanta giorni

 

art. 112, co. 3

Rinvio alla legge bicamerale di contabilità generale dello Stato per le procedure per la fissazione dei limiti massimi dei saldi di bilancio nella manovra annuale di finanza pubblica