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TITOLO |
ARTICOLO |
MATERIA |
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Titolo IV Il Parlamento sezione I |
art. 90, co. 3 |
Rinvio ai regolamenti parlamentari per l'individuazione dei casi di maggioranze speciali richieste per le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune |
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art. 90, u.c. |
Rinvio ai regolamenti parlamentari per la garanzia dei diritti dell'opposizione in ogni fase dell'attività parlamentare la designazione da parte delle opposizioni dei Presidenti delle commissioni di controllo e garanzia; l'iscrizione all'o.d.g. di proposte ed iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsioni del voto finale |
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art. 92, co. 2 |
Rinvio ai regolamenti parlamentari per la fissazione di termini tassativi per le deliberazioni in materia di verifica dei poteri |
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Titolo IV Il Parlamento sezione II |
art. 101, u.c. |
Rinvio ai regolamenti parlamentari per le speciali procedure di approvazione delle leggi bicamerali |
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art. 102, co. 1 e 2 |
Rinvio ai regolamenti parlamentari per le procedure di esame dei progetti di legge per la disciplina delle procedure d'urgenza per l'esame dei progetti di legge; per l'esame in sede legislativa o redigente |
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art. 102, u.c. |
Rinvio ai regolamenti parlamentari per l'indicazione delle modalità di votazione dei disegni di legge per i quali il Governo chieda la votazione entro una data determinata |
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art. 108, co. 4 |
Rinvio al regolamento della Camera dei deputati per assicurare che la deliberazione della Camera sulla conversione in legge di un decreto legge abbia luogo nell’osservanza del termine di sessanta giorni |
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art. 112, co. 3 |
Rinvio alla legge bicamerale di contabilità generale dello Stato per le procedure per la fissazione dei limiti massimi dei saldi di bilancio nella manovra annuale di finanza pubblica |