DISPOSIZIONI CHE RINVIANO ALLE LEGGI COSTITUZIONALI

TITOLO

ARTICOLO

MATERIA

Titolo I

Comune, Provincia,

Regione, Stato

art. 56, co. 2

Rinvio alle leggi costituzionali per l'individuazione di alcune funzioni espressamente attribuite a Provincia, Regione e Stato

 

art. 57

Rinvio alle leggi costituzionali per la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni

 

art. 58, co. 2

Rinvio alle leggi costituzionali per l'adozione degli statuti speciali

 

art. 66, co. 1

Rinvio alla legge costituzionale per la modifica dei confini e delle denominazioni delle Regioni esistenti

 

art. 66, co. 2

Rinvio alla legge costituzionale per la costituzione di nuove Regioni

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 99, co. 1

Rinvio alla legge costituzionale per l'individuazione di altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa

Titolo VII

Garanzie costituzionali

sezione I
La Corte costituzionale

art. 134, co. 1, lett. g)

Rinvio alla legge costituzionale per la determinazione delle condizioni di proponibilità dei ricorsi contro i pubblici poteri per lesione dei diritti fondamentali

 

art. 135, co. 1

Rinvio alla legge costituzionale per la disciplina della nomina dei tre giudici da parte delle Regioni

 

art. 137, co. 1

Rinvio alla legge costituzionale per la determinazione delle condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e delle garanzie di indipendenza dei giudici della Corte

 

art. 137, co. 2

Rinvio alla legge costituzionale per la determinazione delle condizioni di proponibilità della questione di legittimità costituzionale delle leggi per violazione dei diritti fondamentali, da parte di un quinto dei componenti di una Camera

Disposizioni transitorie

I, co. 2

Rinvio alla legge costituzionale per l'adeguamento degli Statuti delle Regioni speciali alle norme contenute nella proposta, ove più favorevoli

 

I, co. 3

Rinvio alla legge costituzionale per l'adeguamento dello Statuto del Trentino Alto Adi-ge