LE COMPETENZE NON LEGISLATIVE DELLE CAMERE
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Titolo |
Articolo |
Competenza |
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Rapporti con il Presidente della Repubblica
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Titolo II Il Presidente della Repubblica |
art. 69, co. 1, lett. i) |
le Camere possono dar luogo a dibattito sui messaggi inviati dal Presidente della Repubblica |
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art. 70, co. 7 |
il Parlamento in seduta comune riceve il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica |
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Rapporti con il Governo
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Titolo III Il Governo sezione I |
art. 76, co. 3 |
la Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. |
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Titolo IV Il Parlamento sezione I |
art. 90, co. 4 |
il Parlamento può richiedere ai componenti del Governo, i quali ne hanno l'obbligo, di assistere alle sedute |
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Titolo IV Il Parlamento sezione II |
art. 109, co. 1 |
il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari |
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art. 109, co. 2. |
la Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di impiego delle Forze Armate fuori dei confini nazionali per le sole finalità previste dalla Costituzione |
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Disposizioni transitorie |
III, co. 2 |
il Parlamento approva il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico predisposto dal Governo in seguito alla riduzione delle attribuzioni spettanti allo Stato |
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Rapporti con le regioni e gli altri enti locali
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Titolo IV Il Parlamento sezione I |
art. 97, co. 1 |
presso il Senato è istituita la Commissione delle Autonomie territoriali, presieduta da un senatore e formata per un terzo da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, per un terzo da rappresentanti dei Comuni e delle Province. |
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art. 97, co. 2 |
la Commissione delle autonomie territoriali esprime il parere sulle questioni che riguardano le Regioni, le Province ed i Comuni |
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Controllo e inchiesta |
Titolo III Il Governo sezione III |
art. 83, co. 2 |
le Camere sono informate dalla Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito e sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni |
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Titolo IV Il Parlamento sezione II |
art. 114, co. 1 |
le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa ed amministrativa del Governo e degli enti pubblici |
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art. 114, co. 2 |
ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di un terzo dei componenti |
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art. 114, co. 4 |
le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria |
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Indirizzo e controllo in materia internazionale e comunitaria
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Titolo IV Il Parlamento sezione II |
art. 111, co. 2 |
le Camere sono informate tempestivamente dal Governo sui procedimenti di negoziazione dei trattati sui quali le Camere possono adottare atti di indirizzo |
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Titolo V Partecipazione dell'Italia all'Unione europea |
art. 117, co. 1 |
le Camere definiscono gli indirizzi di politica comunitaria |
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art. 117, co. 2 |
le Camere sono informate dal Governo sui negoziati per la revisione dei trattati istitutivi delle comunità europee; esaminano il progetto di revisione dei trattati al fine di formulare gli eventuali indirizzi |
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art. 117, co. 3 |
Le Camere sono informate preventivamente dal Governo sul procedimento di formazione delle norme comunitarie |
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art. 118, co. 2 |
il Parlamento è informato dal Governo sulle misure da questo adottate in attuazione del potere di sostituzione delle regioni inadempienti |
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Nomine ed elezioni
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Titolo III Il Governo sezione III |
art. 82, co. 2 |
il Senato elegge i titolari delle Autorità di garanzia e vigilanza |
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Titolo IV Il Parlamento sezione I |
art. 96, co. 1 |
compete al Senato ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento |
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art. 96, co. 2 |
il Senato esprime il parere sulle nomine, proposte o designazioni di competenza del Governo nei casi stabiliti con legge bicamerale |
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Titolo V Partecipazione dell'Italia all'Unione europea |
art. 117, u.c. |
le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulla nomina dei membri degli organi delle istituzioni dell'U.E. |
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Titolo VI La magistratura sezione I |
art. 122, co. 5 |
il Senato elegge due quinti dei componenti di ciascuna sezione del CSM ordinaria |
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art. 123, co. 3 |
il Senato elegge due quinti dei componenti di ciascuna sezione del CSM amministrativa |
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Titolo VII Garanzie costituzionali sezione I |
art. 135, co. 1 |
il Senato nomina tre giudici della Corte costituzionale |
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art. 135, u.c. |
il Senato compila ogni nove anni l'elenco dei giudici aggregati |
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Insindacabilità ed inviolabità dei parlamentari |
Titolo IV Il Parlamento sezione I |
art. 94, co. 1 |
i componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni |
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art. 94, co. 2 |
la Camera di appartenenza autorizza le limitazioni della libertà personale dei propri componenti |
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art. 94, co. 3 e 4 |
la Camera di appartenenza autorizza la sottoposizione dei propri componenti ad intercettazioni e registrazioni telefoniche e sequestri di corrispondenza e la loro utilizzazione in giudizio |
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Verifica delle elezioni |
Titolo IV Il Parlamento sezione I |
art. 92, co. 1 |
ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità |
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Reati presidenziali e ministeriali |
Titolo II Il Presidente della Repubblica |
art. 75, u.c. |
il Parlamento in seduta comune mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione |
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Titolo III Il Governo sezione I |
art. 78 |
il Senato autorizza la sottoposizione del Primo ministro e dei ministri alla giurisdizione ordinaria, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni |