LE COMPETENZE NON LEGISLATIVE DELLE CAMERE

 

Titolo

Articolo

Competenza

Rapporti con il Presidente della Repubblica

 

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

art. 69, co. 1, lett. i)

le Camere possono dar luogo a dibattito sui messaggi inviati dal Presidente della Repubblica

 

 

art. 70, co. 7

il Parlamento in seduta comune riceve il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica

Rapporti con il Governo

 

Titolo III

Il Governo

sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri

art. 76, co. 3

la Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi.

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione I
Le Camere

art. 90, co. 4

il Parlamento può richiedere ai componenti del Governo, i quali ne hanno l'obbligo, di assistere alle sedute

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 109, co. 1

il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari

 

 

art. 109, co. 2.

la Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di impiego delle Forze Armate fuori dei confini nazionali per le sole finalità previste dalla Costituzione

 

Disposizioni transitorie

III, co. 2

il Parlamento approva il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico predisposto dal Governo in seguito alla riduzione delle attribuzioni spettanti allo Stato

Rapporti con le regioni e gli altri enti locali

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione I
Le Camere

art. 97, co. 1

presso il Senato è istituita la Commissione delle Autonomie territoriali, presieduta da un senatore e formata per un terzo da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, per un terzo da rappresentanti dei Comuni e delle Province.

 

 

art. 97, co. 2

la Commissione delle autonomie territoriali esprime il parere sulle questioni che riguardano le Regioni, le Province ed i Comuni

Controllo e inchiesta

Titolo III

Il Governo

sezione III
Autorità di garanzia e organi ausiliari

art. 83, co. 2

le Camere sono informate dalla Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito e sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni

 

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 114, co. 1

le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa ed amministrativa del Governo e degli enti pubblici

 

 

art. 114, co. 2

ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di un terzo dei componenti

 

 

art. 114, co. 4

le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria

Indirizzo e controllo in materia internazionale e comunitaria

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 111, co. 2

le Camere sono informate tempestivamente dal Governo sui procedimenti di negoziazione dei trattati sui quali le Camere possono adottare atti di indirizzo

 

Titolo V

Partecipazione dell'Italia all'Unione europea

art. 117, co. 1

le Camere definiscono gli indirizzi di politica comunitaria

   

art. 117, co. 2

le Camere

sono informate dal Governo sui negoziati per la revisione dei trattati istitutivi delle comunità europee;

esaminano il progetto di revisione dei trattati al fine di formulare gli eventuali indirizzi

 

 

art. 117, co. 3

Le Camere sono informate preventivamente dal Governo sul procedimento di formazione delle norme comunitarie

 

 

art. 118, co. 2

il Parlamento è informato dal Governo sulle misure da questo adottate in attuazione del potere di sostituzione delle regioni inadempienti

Nomine ed elezioni

 

Titolo III

Il Governo

sezione III
Autorità di garanzia e organi ausiliari

art. 82, co. 2

il Senato elegge i titolari delle Autorità di garanzia e vigilanza

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione I
Le Camere

art. 96, co. 1

compete al Senato ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento

 

 

art. 96, co. 2

il Senato esprime il parere sulle nomine, proposte o designazioni di competenza del Governo nei casi stabiliti con legge bicamerale

 

Titolo V

Partecipazione dell'Italia all'Unione europea

art. 117, u.c.

le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulla nomina dei membri degli organi delle istituzioni dell'U.E.

 

Titolo VI

La magistratura

sezione I
Ordinamento giurisdizionale

art. 122, co. 5

il Senato elegge due quinti dei componenti di ciascuna sezione del CSM ordinaria

 

 

art. 123, co. 3

il Senato elegge due quinti dei componenti di ciascuna sezione del CSM amministrativa

 

Titolo VII

Garanzie costituzionali

sezione I
La Corte costituzionale

art. 135, co. 1

il Senato nomina tre giudici della Corte costituzionale

 

 

art. 135, u.c.

il Senato compila ogni nove anni l'elenco dei giudici aggregati

Insindacabilità ed inviolabità dei parlamentari

Titolo IV

Il Parlamento

sezione I
Le Camere

art. 94, co. 1

i componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni

 

 

 

art. 94, co. 2

la Camera di appartenenza autorizza le limitazioni della libertà personale dei propri componenti

 

 

art. 94, co. 3 e 4

la Camera di appartenenza autorizza la sottoposizione dei propri componenti ad intercettazioni e registrazioni telefoniche e sequestri di corrispondenza e la loro utilizzazione in giudizio

Verifica delle elezioni

Titolo IV

Il Parlamento

sezione I
Le Camere

art. 92, co. 1

ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità

Reati presidenziali e ministeriali

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

art. 75, u.c.

il Parlamento in seduta comune mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione

 

Titolo III

Il Governo

sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei Ministri

art. 78

il Senato autorizza la sottoposizione del Primo ministro e dei ministri alla giurisdizione ordinaria, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni