LE COMPETENZE ATTRIBUITE AL GOVERNO

 

Titolo

Articolo

Competenza

Competenze generali

Titolo III

Il Governo

sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri

art. 77, co. 2

il Governo determina e dirige la politica nazionale; dispone dell'amministrazione e delle Forze armate

 

 

art. 77, co. 3

il Primo ministro dirige l'azione del Governo; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri

Rapporti con il Presidente della Repubblica

 

 

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

art. 69, co. 1, lett. c)

il Primo ministro propone al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei ministri

 

 

art. 69, co. 1, lett. n)

il Governo propone al Presidente della Repubblica, che le effettua, le nomine nei casi indicati dalla Costituzione e dalla legge

 

 

art. 74, co. 1

il Primo ministro o i ministri controfirmano gli atti del Presidente della Repubblica adottati su loro proposta e ne assumono la relativa responsabilità

 

Titolo III

Il Governo

sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri

art. 76, co. 1

il Primo ministro ed i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica prima di assumere le loro funzioni

 

 

art. 76, co. 5 e 6

il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

elezione della Camera dei deputati;

mancata concessione della fiducia;

approvazione di mozione di sfiducia;

all'atto della assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.

Comportano le dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti delle Camere.

Rapporti con il Parlamento

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione I
Le Camere

art. 76, co. 2 e 3

il Primo ministro espone alle Camere il suo programma entro 10 giorni dalla formazione del Governo.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata sottoposta da almeno 1/5 dei componenti.

 

 

art. 90, co. 4

i componenti del Governo hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute delle Camere e il diritto di essere sentiti dalle Camere ogni volta che lo richiedono

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 99, co. 1

il Governo esercita l'iniziativa legislativa

 

 

art. 102, co. 3

il Governo può richiedere:

che siano iscritti con priorità nel calendario e nell'o.d.g. di ciascuna Camera i disegni di legge presentati o accettati dal Governo stesso;

che un disegno di legge sia votato entro una data determinata;

che, decorso il termine, l'Assemblea deliberi su ciascun articolo con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo stesso;

 

 

art. 109, co. 1

al Governo sono conferiti dal Parlamento in seduta comune i poteri necessari in caso di guerra

 

 

 

art. 109, co. 2

il Governo propone alla Camera l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le sole finalità previste dalla Costituzione

 

 

art. 111, co. 2

il Governo informa tempestivamente le Camere dei procedimenti di negoziazione dei trattati internazionali, anche al fine dell'adozione di atti di indirizzo

 

 

art. 112, co. 1

il Governo presenta annualmente alle Camere i bilanci dello Stato ed i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali

 

 

art. 112, co. 5

il Governo può opporsi a proposte di legge o emendamenti che comportano nuovi oneri. In tal caso la Camera può approvarli solo nel rispetto del principio di compensazione degli effetti finanziari e a maggioranza assoluta dei componenti

 

Titolo V

Partecipazione dell'Italia all'Unione europea

art. 117, co. 2

il Governo informa tempestivamente le Camere dei negoziati per la revisione dei trattati istitutivi delle comunità europee

sottopone al Parlamento il progetto di revisione al fine di acquisirne gli eventuali indirizzi

 

 

art. 117, co. 3

il Governo informa preventivamente il Parlamento sul procedimento di formazione delle norme comunitarie

   

art. 117, co. 4

il Governo designa i membri degli organi delle istituzioni dell'Unione europea previo parere delle Camere

 

 

 

art. 118, u.c.

il Consiglio dei ministri provvede, con decisione motivata, sulla richiesta delle Regioni di ricorrere presso gli organi giurisdizionali dell'U.E. qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'U.E.

 

Titolo VI

La magistratura

 

sezione II
Norme sulla giurisdizione

art. 132, co. 2

il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine

 

Disposizioni transitorie

 

III, co. 2

a seguito della riduzione delle attribuzioni dello Stato in favore delle Regioni, Province e Comuni, il Governo trasmette al Parlamento per l'approvazione nei successivi 60 giorni il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico

Competenze normative

 

Titolo III

Il Governo

sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri

art. 77, co. 3

il Primo ministro presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 107

il Governo può esercitare, la funzione legislativa delegata in base agli oggetti, ai principi ed ai criteri direttivi ed ai limiti di spesa fissati con la legge di delegazione

 

 

art. 108, co. 1 e 2

il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità ed urgenza concernenti:

sicurezza nazionale;

pubbliche calamità;

norme finanziarie;

adempimento di obblighi comunitari dai quali derivi responsabilità dell'Italia

 

 

 

il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti o disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere

 

 

art. 115, co. 1

il Governo disciplina con propri regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed il numero e le attribuzioni dei ministeri

 

 

art. 115, co. 2

il Governo disciplina con propri regolamenti l'organizzazione dell'amministrazione statale

 

 

art. 115, co. 3

il Governo può adottare regolamenti, nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge, nei limiti in cui la disciplina non sia stabilita con legge

il Governo può nelle stesse materie, previa autorizzazione, adottare regolamenti per abrogare norme di legge e introdurre nuove disposizioni

   

art. 115, co. 4

con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge

Competenze normative

 

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

art. 69, co. 1, lett. f)

il Governo può approvare nuovamente i regolamenti per i quali il Presidente della Repubblica ha chiesto il riesame. In tal caso i regolamenti devono essere emanati

Rapporti con la magistratura

 

Titolo VI

La magistratura

sezione I
Ordinamento giurisdizionale

art. 122, co. 7

il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Sezioni Unite di ciascuna sezione del CSM ordinaria e presentare proposte e richieste

 

 

art. 123, co. 5

il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CSM amministrativa e presentare proposte e richieste

   

art. 130, co. 1

il Ministro della giustizia:

provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi;

esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari;

promuove l'azione disciplinare

Rapporti con le Regioni ed enti locali

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 59, u.c.

il Governo può sostituirsi ad organi di Regioni, Province e Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica

 

 

art. 60, co. 1

il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale

 

 

art. 62, lett. b)

il Governo esprime preventivamente l'assenso sugli accordi stipulati dalle Regioni con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati

 

Titolo V

Partecipazione dell'Italia all'Unione europea

art. 118, co. 2

il Governo adotta le misure necessarie in caso di inadempimento delle regioni in riferimento agli atti dell'U.E.