CRITERI GENERALI DEL RIPARTO DI COMPETENZE

TRA I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI E LO STATO

Comuni e Province

 

Titolo

Articolo

Competenza

Principi generali di riparto di competenza

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 55, co. 3

i Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

 

 

art. 55, co. 4

i rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 56, co. 1

le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini secondo il criterio di omogeneità ed adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

   

art. 56, co. 2

i Comuni sono titolari della generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni il potere legislativo, salve le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

 

 

art. 56, co. 3

i Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale

 

 

art. 56, co. 4

i Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge o situati in zone montane possono associarsi per esercitare le funzioni loro attribuite, con la stessa autonomia riconosciuta ai Comuni

 

 

art. 59, u.c.

il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi di Regioni, Province e Comuni, nel caso che da inadempienze, derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Competenze in materia di Pubblica Amministrazione

Titolo III

Il Governo

sezione II
La Pubblica Amministrazione

art. 79, co. 1

l'organizzazione e l'attività della P.A. comunale, provinciale, regionale e statale sono disciplinate dai rispettivi regolamenti, nel rispetto di una serie di principi indicati dall'articolo.

 

 

art. 80, co. 2

i regolamenti comunali e provinciali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari riguardanti i propri dipendenti e sulle sanzioni conseguenti all'accertamento delle responsabilità.

Autonomia fiscale

 

art. 64, co. 3

gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e tributaria secondo le disposizioni contenute nell'articolo

 

 

Regioni

 

Titolo

Articolo

Competenza

Principi generali di riparto di competenza

 

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 55, co. 3

i Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

 

 

 

art. 55, co. 4

i rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 56, co. 1

le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini secondo il criterio di omogeneità ed adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

 

 

 

 

art. 57

la potestà legislativa è ripartita sulla base della Costituzione e delle leggi costituzionali, tra Stato e Regioni.

 

 

art. 59, co. 1 e 2

l'articolo definisce le competenze riservate alla legislazione statale. Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti e imprenscindibili interessi nazionali (*)

 

 

 

 

art. 59, co. 5

spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni oggetto non espressamente attribuito alla potestà legislativa dello Stato (*)

 

 

art. 59, co. 3

lo Stato può delegare con legge alle Regioni funzioni normative nelle materie riservate alla potestà legislativa dello Stato.

 

 

art. 62, co. 1, lett. a)

le Regioni possono stipulare le intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie competenze

 

 

 

 

 

art. 59, u.c.

il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi di Regioni, Province e Comuni, nel caso che da inadempienze, derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

   

art. 61

la Regione approva con legge regionale il proprio Statuto che ne definisce i principi fondamentali e di funzionamento.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) lo scioglimento dell'Assemblea regionale;

c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e la richiesta di referendum;

d) la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

e) i principi dell'autonomia finanziaria della Regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali.

Autonomia fiscale

 

art. 64

l'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo

Competenze in materia di Pubblica Amministrazione

Titolo III

Il Governo

sezione II
La Pubblica Amministrazione

art. 79, co. 1

l'organizzazione e l'attività della P.A. comunale, provinciale, regionale e statale sono disciplinate dai rispettivi regolamenti, nel rispetto di una serie di principi indicati dall'articolo.

 

 

art. 80, co. 2

le leggi regionali (oltre a quelle statali) ed i regolamenti comunali e provinciali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici e sulle sanzioni conseguenti all'accertamento delle responsabilità.

Rapporti comunitari e internazionali

Titolo V

Partecipazione dell'Italia all'Unione europea

art. 118, co. 1

le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge approvata dalle due Camere alla formazione della volontà dello Stato in riferimento agli atti dell'U.E. ed ai trattati internazionali che incidono nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le Regioni provvedono direttamente all'attuazione ed all'esecuzione del diritto comunitario.

 

 

 

 

 

art. 118, co. 2

nel caso in cui la Regione non provveda all'attuazione ed esecuzione del diritto comunitario, il Governo adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino all'adempimento regionale.

   

art. 118, u.c.

l'Assemblea regionale può chiedere, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali dell'U.E. quando una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto dell'U.E. per il quale non sia previsto ricorso regionale diretto.

 

 

 

 

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 62, co. 1, lett. b)

le Regioni, previo assenso del Governo, possono stipulare, nelle materie di propria competenza, accordi con gli altri Stati o enti territoriali all'interno di altro Stato.

 

Titolo IV

Il Parlamento

Sezione II

La formazione delle leggi

art. 111, co. 3

se un trattato incide direttamente sulla condizione di una Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ratifica sentita l'Assemblea regionale o provinciale.

Disposizioni transitorie

 

 

III disp. trans., co. 1

con legge regionale, approvata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, ciascuna Regione stabilisce l'inizio dell'esercizio delle nuove potestà legislative ad essa spettanti.

 

 

III disp. trans., co. 2

sulla base delle leggi regionali, entro i successivi tre mesi il Governo, a seguito della riduzione delle attribuzioni spettanti allo Stato, trasmette al parlamento, per l'approvazione nei successi sessanta giorni, il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale e periferico

 

 

III disp. trans. co 3

entro i successivi sei mesi il Governo adotta a tal fine uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari

 

 

III disp. trans., u.c.

fino al trasferimento alle Regioni, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato.

 

 

IV disp. trans.

resta ferma l'attribuzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle funzioni amministrative statali già ad essi conferite o in corso di conferimento sulla base delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale


(*) L'articolo 59, comma quarto, esclude dal riparto le attivitą culturali: a norma di tale disposizione, la promozione e l'organizzazione di attivitą culturali sono disciplinate dallo Stato e dalle Regioni, ciascuno nel rispettivo ordine con proprie leggi.

 

Regioni a Statuto speciale

 

Titolo

Articolo

Competenza

Principi generali di riparto di competenze

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 58, co. 2

il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

Disposizioni transitorie

 

I, co. 1

la Sardegna e la Sicilia, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali, possono adeguare con legge regionale i rispettivi Statuti alle nuove disposizioni costituzionali, ove più favorevoli

 

 

I, co. 2

gli Statuti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta sono adeguati con legge costituzionale alle previsioni del-le nuove disposizioni costituzionali, in quanto più favorevoli, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse

 

 

I, co. 3

l'adeguamento dello Statuto del Trentino Alto Adige è adottato con legge costituzionale nel rispetto delle forme particolari di autonomia e degli obblighi internazionali

 

 

I, co. 4

le modifiche approvate non sono sottoponibili a referendum nazionale

 

 

I, u.c.

in mancanza delle deliberazioni dei Consigli regionali e provinciali di Trento e Bolzano per l'adeguamento degli Statuti, si applica il procedimento ordinario di revisione costituzionale