COMITATO FORMA DI STATO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997

Allegato n. 26

Proposta di princìpi relativi alla pubblica amministrazione ed agli organi indipendenti.

Sezione II

La pubblica amministrazione

Art. 97.


L'amministrazione pubblica è disciplinata da statuti e regolamenti sulla base di principi di legge.
Le politiche pubbliche sono determinate dagli organi istituzionali degli enti, da cui le amministrazioni sono separate
Le procedure funzionali garantiscono efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.
Il controllo interno di gestione di ogni organizzazione amministrativa, sulla base di indicatori omogenei, funzionali alla comparazione, rileva i costi e i tempi delle unità di prodotto e di servizio e i risultati conseguiti. Ne sono informati gli organi istituzionali dell'ente da cui l'amministrazione dipende, gli organi tecnici preposti alla comparazione, nonché, a richiesta, in tempo reale, i cittadini.
Le leggi e i regolamenti e gli atti generali non possono essere proposti e adottati senza preventiva analisi degli effetti organizzativi presumibili.
La disciplina dell'attività amministrativa e della modificazione garantisce la motivazione delle decisioni, il diritto di informazione, il diritto di accesso ai documenti, la partecipazione al procedimento, la conclusione nei termini previsti, il rimedio sostitutivo dell'inerzia, il controllo degli utenti sui servizi, il risarcimento della lesione da inefficienza.

Art. 98.


I pubblici impiegati, finché membri del Parlamento o del Governo o dei parlamenti e dei governi regionali, non conseguono promozioni se non per anzianità.
Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i funzionari professionali, i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Ciascuna unità di personale della pubblica amministrazione è responsabile della sua produttività, elemento costitutivo della retribuzione e del rapporto di lavoro.
I funzionari pubblici sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti, dell'efficienza crescente dello stesso, della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati prefissati, della violazione dei doveri professionali con danno dei cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni.
Gli impiegati e i funzionari sono assunti ed accedono alle qualifiche superiori solo attraverso pubblici concorsi svolti su base regionale e per ruoli e organici regionali. La composizione degli organi preposti alla gestione e alla disciplina del personale è tale da garantire l'indipendenza e la imparzialità.

Sezione III

Gli organi indipendenti

Art. 99.


Le autorità amministrative indipendenti sono disciplinate con legge in modo da assicurarne l'indipendenza. Gli organi deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal Governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.
Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della Regione. Non possono candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parlamenti regionali, né essere componente dei rispettivi governi prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione delle sue funzioni.

Art. 100.


La Corte dei conti controlla le amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle regioni. Riceve da tutte le amministrazioni pubbliche i dati omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascuna, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce, dopo l'eventuale contraddittorio con le amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.
L'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle sezioni decentrate sono determinate con legge.
La legge assicura l'indipendenza della Corte dei conti dal Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Nella composizione non è ammessa designazione o nomina da parte di tali organi. I consiglieri della Corte dei conti non svolgono pubblica funzione o attività se non presso l'istituto.

ROTELLI.