SEDUTA DI MARTEDÌ 15 APRILE 1997
Allegato n. 25
1. Le pubbliche amministrazioni attuano l'indirizzo politico di comuni, province, regioni e Stato o esercitano funzioni pubbliche indipendenti rispetto all'indirizzo politico medesimo.
2. La legge determina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti.
3. Con regolamento rispettivamente del comune, della provincia, della regione o dello Stato si disciplina l'attività della rispettiva pubblica amministrazione secondo i seguenti princìpi:
gli indirizzi alle pubbliche amministrazioni sono determinati dagli organi istituzionali degli enti, da cui le amministrazioni sono distinte;
l'ordinamento degli uffici determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari; l'autonomia dei dirigenti e la definizione dei criteri per la valutazione dei risultati da essi conseguiti;
le procedure idonee a garantire efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
la valutazione comparativa dei titoli e delle attitudini degli aspiranti all'impiego nelle pubbliche amministrazioni;
la previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti, sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;
la responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro. I funzionari sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio cui sono preposti o appartengono, dell'efficienza dello stesso, della migliore qualità del servizio, del conseguimento dei risultati prefissati, della violazione dei doveri con danno dei cittadini, delle imprese, delle altre amministrazioni;
la comunicazione dei risultati dell'esercizio del controllo interno di gestione ai cittadini, ai componenti degli organi istituzionali elettivi e alle altre amministrazioni preposte a compiti analoghi;
la garanzia del diritto all'informazione, alla partecipazione ai procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni;
la previsione del termine entro il quale i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, con la eventuale predisposizione di poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto del medesimo.
4. Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati contestualmente all'analisi del fabbisogno amministrativo che essi comportano.
5. Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico e informatico dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.
6. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del popolo; se sono membri del Parlamento o delle assemblee legislative regionali o dei consigli provinciali e comunali, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
7. Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Francesco D'ONOFRIO, relatore.