SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1997
Allegato n. 5
1. La Repubblica si compone di Comuni, Province, Regioni, Stato.
2. Le funzioni legislative e regolamentari sono esercitate dalle Regioni e, in materie determinate, dallo Stato, sulla base della Costituzione e delle leggi costituzionali.
3. I Comuni hanno competenza amministrativa generale, salvo le funzioni amministrative espressamente attribuite alle province, alle Regioni e allo Stato dalla Costituzione, da leggi costituzionali, da leggi dello Stato o delle Regioni.
3. I Comuni singoli o associati esercitano le funzioni amministrative. Le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le funzioni amministrative incompatibili con la dimensione territoriale comunale, in base al principio di sussidiarietà, partendo dagli enti più vicini alle rispettive comunità, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
4. La Regione, nell'ambito della propria competenza legislativa, concorre a determinare ed attuare direttamente gli atti normativi dell'Unione europea. Lo Stato garantisce la responsabilità dell'Italia nei confronti dell'Unione europea.
5. I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato si prestano reciproca collaborazione per il miglior svolgimento delle rispettive funzioni.
VILLONE.