Allegato A
Seduta n. 806 dell'8/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 3)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi).

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».
2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autoveicoli e i rimorchi» e le parole: «su


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strade, aree od acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è soppressa.

Subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 9 del disegno di legge.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per ottemperare agli obblighi derivanti dalle nonne in materia di sicurezza delle navi esercenti la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte fino al 100 per cento del costo complessivo sostenuto come risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 10.000;
2002: - 10.000;
2003: - 10.000.
9. 01. (già 4. 55.)(ex 4. 1.)Tattarini, Ferrari.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2000 per ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza delle navi che esercitano la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte nella misura del 100 per cento del costo complessivo sostenuto, quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
9. 02. (già 4. 40.)(ex 4. 83.)Grillo, Teresio Delfino, Bono.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 9. 03 della Commissione

Sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 alla parte consequenziale, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 75.000;
2002: - 85.000;
2003: - 85.000.

0. 9. 03. 1.
Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.


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Sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 alla parte consequenziale, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 65.000;
2002: - 75.000;
2003: - 75.000.

0. 9. 03. 2.
Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.

Sostituire la parola: costiera con la seguente: professionale.

Seguono compensazioni del Gruppo-Misto CDU.
0. 9. 03. 3.
Grillo, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone.

Aggiungere il seguente comma:
All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: «agli operatori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «ai pescatori, singoli e associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250».

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo 9. 03 aggiungere la seguente parte conseguenziale:
all'articolo 80, tabella C, voce:
Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.

0. 9. 03. 4.
Giancarlo Giorgetti, Bono, Armani, Possa, Marras, Pezzoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera).

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, modificare gli importi come segue:
2001: - 55.000;
2002: - 60.000;
2003: - 60.000.
9. 03. La Commissione.