Allegato B
Seduta n. 740 del 14/6/2000


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DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

COPERCINI e SANTANDREA. - Ai Ministri della difesa, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
è dal 1995 che il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bologna è impegnato nella ricerca di una nuova sede che ospiti la caserma dei carabinieri del comune di Casalecchio di Reno (Bologna), essendo l'attuale ormai divenuta insufficiente ed angusta;
secondo accordi intercorsi, già a partire dal 1995 le società che risultano essere i soggetti attuatori della zona «A» si sono impegnate a realizzare la nuova caserma su di un terreno di loro proprietà, ubicato nel quartiere «Meridiana» di Casalecchio, in cambio del pagamento di un affitto da parte dello Stato;
la richiesta di rilascio della concessione edilizia in oggetto, venne avanzata in data 1o giugno 1994 dalla società SIVPI, uno dei soggetti attuatori della zona «A», e l'iter istruttorio venne interrotto per oltre tre anni per volontà della stessa proprietà e poi successivamente riprese;
si era quindi in attesa del risultato dell'istruttoria allestita dai ministeri dell'interno e delle finanze per la determinazione del canone di affitto;
la concessione edilizia di cui copra è stata rilasciata dai competenti uffici comunali in data 23 agosto 1999 e ritirata dal richiedente in data 14 ottobre 1999;
in data 24 maggio 2000 (prot. sett. n. 238/FP/cr), in risposta ad un'interrogazione presentata dal consigliere comunale di Casalecchio Alessandro Ori, veniva comunicato dall'ufficio tecnico comunale come in data 19 novembre 1999 fosse stato informato telefonicamente come la pratica in oggetto fosse stata trasmessa alla prefettura di Bologna e fosse attualmente all'esame del Ministero del tesoro per reperire le disponibilità;
di recente, sono stati resi noti i dati relativi agli atti criminali commessi nell'ambito del territorio comunale di Casalecchio nel corso del 1999, grazie ad un apprezzabile lavoro di documentazione ed interconnessione tra il locale comando della polizia municipale, la locale stazione dei carabinieri e la prefettura di Bologna;
da tali dati si evince un preoccupante aumento delle rapine e dei furti di veicoli (dati che solo in parte fanno luce sulla reale consistenza del fenomeno, ascrivibile alla presenza nell'ambito del territorio comunale di numerose grosse arterie stradali (strada statale n. 569, strada statale n. 64, asse attrezzato sud-ovest, tangenziale), che rappresentano per i malfattori una rapida via di fuga;


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proprio la necessità di controllare più capillarmente un territorio con tali peculiarità, ha spinto i comuni di Casalecchio, Zola Predosa e Sasso Marconi a stipulare tra di loro una convenzione per un uso concertato ed integrato dei rispettivi corpi di polizia municipale;
è ormai prossima, nell'ambito della ristrutturazione dei servizi della polizia di Stato, la chiusura della caserma della polizia stradale in Casalecchio, andando quindi ad impoverirsi il fronte delle risorse disponibili per la lotta contro la criminalità;
risulta quindi evidente come non sia ulteriormente rinviabile il progetto che prevede la realizzazione e potenziamento della nuova caserma dei carabinieri -:
a che punto sia l'iter istruttorio di cui sopra e quali determinazioni si intendano sollecitare per evitare che un'opera, già programmata e così utile per la sicurezza dei cittadini, venga rallentata e vanificata da parte di una «burocrazia» ingessata e inconcludente.
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NAPPI e ALTEA. - Ai Ministri della difesa, della giustizia e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il dottor Carmine Paduano, nato a Napoli il 13 agosto 1950, e residente a Cimitile in via Roma n. 44, ha rivestito la carica di sindaco del comune di Cimitile (Napoli) dal 21 novembre 1993 al 2 marzo 1996;
in seguito a reiterate informative del comandante la stazione dei carabinieri di Cimitile, maresciallo Forgione Giuseppe, furono iscritti presso la procura della Repubblica di Nola alcuni procedimenti penali a carico del Paduano, per articolo 323, 328, 479 c.p.;
tali procedimenti sono stati tutti archiviati in fase di indagini preliminari tranne il proc. n. 369 del 1995 R.G.N.R., che è ancora sub iudice, per un solo capo di imputazione, (articolo 323 c.p.) a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero per numerosi capi di imputazione configuranti diverse figure di reato;
il dottor Paduano svariate volte ha denunciato all'autorità giudiziaria che le relazioni informative del Forgione contenevano affermazioni infondate e che non venivano adottate cautele nelle indagini che assumevano una tendenza chiaramente prevenuta nei confronti del sindaco Paduano;
lo stesso giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, all'esito dell'udienza preliminare del prc. pen. 369 del 1995, succitato, a conferma di quanto il dottor Paduano aveva denunciato, al 6o capoverso di pag. 18 della sentenza riconosce: «...E ciò non solo per le lacune sopra enunciate ma anche in quanto anche i profili di fatto molto spesso appaiono essere erronei e infondati»;
in seguito alle reiterate denunce del dottor Paduano, riguardanti, tra l'altro, alcune circostanze non veritiere evidenziate, come detto, anche dal GIP, la procura di Nola non iscriveva neanche il Forgione nel registro degli indagati, ed invece iscriveva solo il sindaco per calunnia;
a tal proposito è stata presentata un'interrogazione parlamentare il 27 maggio 1997 dai senatori Bertoni e Masullo;
anche tali procedimenti penali per articolo 368 codice penale sono stati tutti archiviati nella fase istruttoria;
ciò nonostante il dottor Paduano, su parere dei carabinieri venne sospeso il 2 febbraio 1996 dalla carica di sindaco di Cimitile dal prefetto di Napoli, provvedimento prima sospeso e poi annullato dal Tar Campania con sentenza passata in giudicato;
il comando provinciale dei carabinieri altresì esprimeva al prefetto parere favorevole in merito alla sospensione in contrasto con il parere espresso dalla Digos Napoli;
solo dopo la citata interrogazione parlamentare il Forgione veniva iscritto al


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Mod. 21 soltanto per articolo 323 codice penale laddove lo stesso pubblico ministero aveva, in tre diversi suoi precedenti atti, ipotizzato i reati di cui agli articoli 323, 479, e 368 codice penale a carico del rapportante (articolo 6, 7, 8);
inoltre i fatti così come evidenziati proprio dallo stesso pubblico ministero nella richiesta di archiviazione a carico del Forgione del 15 dicembre 1997, configurano, de plano oltre alla residuale figura del 323, i reati di cui agli articoli 479 e 368 codice penale per i quali nessuna indagine è stata svolta;
questi comportamenti, già di per sé meritevoli di doverosi approfondimenti per eventuali iniziative che l'onorevole Ministro vorrà intraprendere, fanno legittimare l'ipotesi di un eccesso di tolleranza della competente autorità giudiziaria nei confronti del maresciallo dei carabinieri;
questa ipotesi può trarre alimento dai seguenti fatti:
a) il non accoglimento della richiesta di astensione (sollecitata dal dottor Paduano) nel proc. pen. 369 del 1995 R.G.N.R., nonostante in una nota dell'8 gennaio 1996, venisse espressamente manifestata animosità e risentimento nei confronti del Paduano, proprio in calce alla succitata nota;
b) la disposizione del 20 marzo 1997 in seguito alla nota del 14 marzo 1997 che «tutti gli atti e documenti comunque provenienti dal Paduano Carmine, nella parte riguardante i presunti abusi o altri fatti di rilievo penale, che il Paduano medesimo attribuisce alla penale responsabilità del maresciallo Forgione Giuseppe, ....siano trasmessi tutti all'attenzione del dottor Itri, già designato, il quale valuterà se sussistono ancora le condizioni per unire tale materiale processuale agli atti del p.p. n. 2618 del 1996 modello 21...» iscritto solo a carico del Paduano per articolo 368 codice penale, non disponendo, invece, nonostante la succitata nota della Loreto, che evidenziava la necessità, prima di perseguire il Paduano per articolo 368 codice penale, di verificare prima la fondatezza delle accuse del Paduano stesso, cosa che avrebbe comportato l'iscrizione del Forgione nel R.G.N.R.;
c) la mancata iscrizione del Forgione nel R.G.N.R. in seguito all'esposto del dottor Paduano, con relativa documentazione allegata, trasmessogli dall'Esposito il 2 aprile 1996 con una nota;
d) l'omesso invio al tribunale del riesame della convalida del sequestro, motivo per il quale il giudice del riesame statuiva l'inammissibilità del ricorso del Paduano;
e) l'omessa iscrizione del maresciallo Forgione nel R.G.N.R. il 1o aprile 1996 allorché la Digos Napoli trasmetteva alla procura di Nola l'esposto summenzionato del dottor Paduano, presentato a carico del Forgione e contenente notizie di reato;
f) l'omessa iscrizione del Forgione per circa 18 mesi nel R.G.N.R. nonostante quanto disposto dalla procura della Repubblica di Salerno e nonostante le formali sollecitazioni del dottor Paduano e dei suoi legali;
g) l'iscrizione del Forgione nel R.G.N.R., infine, dopo solo un'interrogazione parlamentare (solo per la residuale figura dell'articolo 323 c.p., omettendo l'indicazione degli ulteriori reati dallo stesso ravvisati in suoi tre precedenti atti, e nonostante i fatti, così come narrati dallo stesso pubblico ministero nella richiesta di archiviazione del 15 febbraio 1997 (allegato 9) configurassero altre e diverse figure di reato invece ignorate -:
se il Ministro dell'interno intenda verificare in base a quali concreti elementi i carabinieri esprimevano parere favorevole alla sospensione dalla carica di sindaco di Cimitile del dottor Paduano, considerato che la Digos Napoli nella sua relazione informativa consegnata anch'essa al prefetto non ravvisava tale necessità e che le relazioni informative del maresciallo Forgione, in base alle quali probabilmente è stato espresso il parere favorevole dei carabinieri contenevano non solo una serie di implicazioni di circostanze non significative,


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alcune già accertate dall'autorità giudiziaria, ma anche la descrizione di una realtà assolutamente inventata, come del resto gli sviluppi processuali hanno evidenziato;
se intenda accertare in base a quali concreti elementi, il prefetto di Napoli dottor Achille Catalani, emetteva un provvedimento di rigore, ai sensi dell'articolo 40 legge n. 142 del 1990;
se il Ministro della Giustizia voglia infine acquisire tutti gli elementi atti a fare chiarezza sui motivi delle condotte riscontrate nella presente interrogazione.
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