1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «in base ai princìpi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche» sono sostituite dalle seguenti: «in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto»;
«L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo»;
«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;
Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione»;
«Sezione II - Presidente della Regione e Giunta regionale.
l) dopo la rubrica «Disposizioni finali e transitorie», all'articolo 42 sono premessi i seguenti:
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come modificati dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale medesima stabilisce i criteri volti ad assicurare l'equilibrata presenza di candidati dei due sessi nelle liste elettorali che concorrono alla elezione dell'Assemblea.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.
Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e con la carica di assessore regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica prescelta.
Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e con la carica di assessore regionale
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta con le seguenti: secondo e terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta con le seguenti: secondo e terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: Giunta con la seguente: Regione.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o gravi violazioni di legge
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e
Al comma 1, lettera c), capoverso sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso Art. 9 con il seguente:
Art. 9. Il Presidente della Regione è eletto nelle forme e secondo modalità stabilite con legge adottata dall'Assemblea regionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, approvata a maggioranza dei due terzi dei deputati regionali nella seconda votazione.
decadenza, rimozione, decesso ed impedimento all'esercizio delle funzioni, del Presidente della Regione.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, sopprimere il primo comma.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, sopprimere il primo comma.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire la parola: stabilisce con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sopprimere la parola: eventuali.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza assoluta con le seguenti: con due terzi degli aventi diritto.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: del sessanta per cento.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.
Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: successivi tre mesi aggiungere le seguenti: alla indizione di un referendum popolare inteso a confermare o meno il Presidente sfiduciato. Se l'esito del referendum è favorevole al Presidente, si procede entro i successivi tre mesi, alla nuova elezione dell'Assemblea; in caso contrario, sempre entro lo stesso termine, si procede.
Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
I referendum di cui ai precedenti articoli non sono sottoposti ad alcun limite di partecipazione degli aventi diritto, ai fini della loro validità.
Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: che può essere proposto da parte di almeno quarantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, nonché di un numero di Consigli dei comuni della Regione non inferiore a cento, rappresentativi di almeno il venticinque per cento della popolazione siciliana, o di almeno quattro provinciali.
Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la validità delle proposte di referendum abrogativi, il numero dei sottoscrittori è stabilito con legge regionale e non può essere inferiore a cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e superiore a centomila.
Al comma 1, lettera h), primo capoverso, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , all'articolo 13-bis.
Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , all'articolo 13-bis.
Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale.
Conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso.
Al comma 1, lettera h), sopprimere il secondo capoverso.
Al comma 1, lettera h), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parimenti non si fa luogo al referendum di cui al primo comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
Al comma 1, lettera l), sostituire il capoverso Art. 41-bis con il seguente:
Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sono approvate anche dal corpo elettorale regionale mediante referendum la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Assemblea regionale è comunque sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una
maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.
Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.
Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana hanno facoltà di chiedere l'audizione da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
seggio ad esso attribuito si aggiunge a quelli spettanti all'Assemblea regionale. È altresì eletto alla carica di deputato il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista o alle liste circoscrizionali collegate con tale candidato alla Presidenza della Regione. Quattro quinti dei deputati sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. Vengono escluse dall'attribuzione dei seggi le liste di candidati la cui somma di voti riportati complessivamente nelle nuove circoscrizioni provinciali sia inferiore al 5 per cento dei voti. Un quinto dei deputati è eletto con sistema maggioritario. A tal fine l'ufficio centrale regionale procede all'assegnazione dei seggi effettuando le seguenti operazioni:
lettera c), tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale regionale, purché abbiano conseguito una cifra elettorale regionale pari o superiore al 5 per cento dei voti validi;
2-bis. A questa elezione continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legislazione elettorale della Regione Siciliana.
Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: in caso di dimissioni volontarie, aggiungere le seguenti: rimozione,
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le liste di candidati che concorrono all'elezione dell'Assemblea regionale con sistema maggioritario devono annoverare un uguale numero di candidati di ciascun sesso.
Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.
Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le
(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana).
b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
e) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:
Art. 9. - Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.
Art. 10. - L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi»;
f) il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:
«L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi»;
g) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo»;
h) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, all'articolo 13-bis e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale»;
i) dopo l'articolo 41, la rubrica: «Disposizioni transitorie» è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali e transitorie»;
«Art. 41-bis. - Le disposizioni previste nella sezione II del titolo I, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 41-ter. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale siciliana.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro un mese.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale».
3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva,
*1. 24. Boato.
*1. 41. La Commissione.
1. 60. La Commissione.
1. 10. Matranga, Prestigiacomo, Maiolo, De Luca, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà, Procacci, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini, Massidda.
1. 39. (nuova formulazione) Garra, Matranga, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.
* 1. 54. Serafini, Albanese, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cossutta, De Biasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.
* 1. 56. Rizza, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Serafini, Signorino, Stanisci.
1. 12. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
1. 11. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
* 1. 25. Boato.
* 1. 42. La Commissione.
1. 1. Garra.
1. 2. Garra.
1. 9. Garra.
1. 23. Lo Presti, Lo Porto, Fragalà.
La stessa legge disciplina i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale ed il Presidente della Regione e regola la formazione e la composizione della Giunta e le eventuali incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione o di assessore e la titolarità di altre cariche o uffici, nonché, in base alla forma di Governo adottata, i casi di ineleggibilità, dimissioni,
1. 21. Cangemi, Nardini.
* 1. 22. Cangemi, Nardini.
* 1. 51. Moroni.
** 1. 26. Boato.
** 1. 43. La Commissione.
1. 37. Boato.
1. 13. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
1. 55. Gardiol.
La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.
1. 32. Calderisi.
1. 16. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
1. 14. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
1. 44. La Commissione.
1. 6. Garra.
* 1. 27. Boato.
* 1. 45. La Commissione.
1. 15. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
g). dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 13-bis. Il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale di una legge regionale può essere indetto quando lo richiedano 50 mila elettori siciliani o tre Consigli delle province della Regione.
Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi regionali di approvazione dei bilanci della Regione.
Art. 13-ter. Il referendum popolare propositivo di leggi regionali può essere indetto quando lo richiedano 25 mila elettori siciliani o tre Consigli delle province della Regione.
Art. 13-quater. Il referendum consultivo può essere indetto qualora lo richieda il Presidente della Regione o l'Assemblea regionale con atto deliberativo assunto a maggioranza qualificata.
Art. 13-quinquies. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana.
L'Assemblea regionale siciliana emana la legge per determinare le modalità di attuazione dei referendum popolari regionali
1. 17. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
1. 34. Calderisi.
1. 3. Garra.
1. 50. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.
*1. 28. Boato.
*1. 46. La Commissione.
1. 33. Calderisi.
1. 19. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
1. 29. Boato.
«Art. 41-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto direttamente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
1. 47. (nuova formulazione) La Commissione.
1. 18. Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.
1. 59. Boato
1. 4. Garra.
1. 5. (nuova formulazione) Garra.
1. 35. (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.
1. 36. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.
*1. 52. Moroni.
*1. 57. Cangemi, Nardini.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, non sia stata approvata la legge prevista dall'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3, per l'elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle Regioni a Statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da quelle disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia regionale siciliana. Le liste o gruppi di liste collegate, che sulla base di una dichiarazione di coalizione su base regionale effettuata non oltre il quarantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, presentino presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un programma comune, possono indicare un candidato alla Presidenza della Regione, che sarà votato con scheda separata contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. È proclamato Presidente della Regione il candidato alla Presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale siciliana e, in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto, il
a) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. Per ciascuna coalizione tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali riportate complessivamente dalle liste che compongono la coalizione stessa;
b) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti abbia già conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento del totale dei seggi dell'Assemblea regionale assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale. La ripartizione di tali seggi avviene nell'ambito delle circoscrizioni provinciali;
c) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, per l'assegnazione di tali seggi l'ufficio centrale regionale divide, in ciascuna circoscrizione, la cifra elettorale di ogni lista successivamente per uno, due, quattro sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto nella circoscrizione la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Da tale ripartizione vengono escluse le liste di candidati la cui cifra elettorale regionale sia risultata inferiore al 5 per cento dei voti validi;
d) i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla lettera c), tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione;
e) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore al numero di seggi assegnati all'Assemblea regionale, ma superiore alla maggioranza assoluta dei seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale;
f) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tale seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera c);
g) i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla
h) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla Presidenza della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore alla maggioranza assoluta dei seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta o al suddetto gruppo di liste tutta la quota dei seggi della quota maggioritaria;
i) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tali seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera c).
1. 40. Cappella
1. 7. Garra.
1. 8. Garra.
*1. 53. Moroni.
*1. 58. Cangemi, Nardini.
1. 20. Valducci
1. 38. Garra, Matranga, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.
* 1. 30. Boato.
* 1. 48. La Commissione.
** 1. 31. Boato.
** 1. 49. La Commissione.