Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 597 del 6/10/1999
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(Tassazione dei premi aziendali «una tantum»)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Volontè n. 3-03202 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 3).
Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

FERDINANDO DE FRANCISCIS, Sottosegretario di Stato per le finanze. Con l'interrogazione al nostro esame, l'interrogante lamenta l'effetto distorsivo, ai fini fiscali, dovuto alla tassazione dei gadget aziendali, chiedendo opportuni interventi correttivi, al fine di evitare che vengano assoggettati a tassazione indiscriminatamente i premi aziendali una tantum, concessi in occasione di particolari avvenimenti o anniversari, quali il premio di fedeltà all'azienda.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, costituiscono redditi da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze o sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio, quando sia considerato tale in base alle norme sulla legislazione del lavoro.


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Dalla lettera di tale disposizione, risulta con chiarezza che costituiscono redditi da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce, indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti. Nel comma 1 dell'articolo 48 del medesimo testo unico, nel testo sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata infatti mantenuta - ed anzi rafforzata - la previgente impostazione, in base alla quale si afferma la onnicompensività del concetto di reddito da lavoro dipendente e, quindi, della totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve; invece, nei successivi commi dello stesso articolo 48, vengono stabilite specifiche deroghe al principio della totale tassabilità, prevedendo alcune componenti che non concorrono a formare il reddito o che vi concorrono soltanto in parte. In particolare, al comma 1, è stato confermato che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, tutti quelli che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.
Al riguardo, il competente dipartimento delle entrate ha rilevato che in tale ambito occorre, tuttavia, distinguere due diverse tipologie di erogazioni che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente: innanzitutto, i fringe benefit, che costituiscono forme di retribuzione in natura erogate in via complementare rispetto alla retribuzione ordinaria, corrisposte dal datore di lavoro a titolo di gratificazione aziendale; in secondo luogo, le erogazioni liberali che costituiscono, appunto, liberalità di carattere eccezionale, concesse in occasione di eventi straordinari.
Per quel che concerne i premi aziendali una tantum, cui l'interrogazione fa riferimento, essi debbono ricondursi alla fattispecie delle erogazioni liberali. Per tali premi la disciplina vigente - ed in particolare quella contenuta nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, così come sostituita dal decreto legislativo n. 314 del 1997 - dispone che non concorrono a formare il reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, non superiori, nel periodo di imposta, a lire 500 mila, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. Con circolare del predetto dipartimento delle entrate n. 326/E del 23 dicembre 1997 è stato chiarito che tale disposizione di favore si applica esclusivamente in presenza di vere e proprie liberalità del datore di lavoro ed è quindi inapplicabile quando l'erogazione sia prevista come obbligatoria da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
È stato altresì precisato che l'espressione «festività o ricorrenze» si deve intendere nel senso più ampio possibile e quindi comprensivo di tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento. Rientrano pertanto in tale previsione non soltanto le festività religiose e civili e le ricorrenze in senso proprio, ma anche le festività del dipendente e quelle dell'azienda, quali il cinquantenario dell'azienda, il raggiungimento di una particolare anzianità, l'apertura di una nuova sede, la fusione con altra società ed anche il matrimonio o la nascita di un figlio, sempre che analogo comportamento il datore di lavoro assuma nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti che si trovano nella medesima situazione.
Lo stesso dipartimento ha osservato che non possono essere comprese, invece, nell'ambito applicativo della disposizione in argomento le erogazioni effettuate in relazione al raggiungimento di un certo fatturato da parte dell'azienda. Tale evento, infatti, non può configurarsi come festività o ricorrenza, in quanto collegato alla normale attività di qualunque impresa, il cui obiettivo naturale e logico è


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rappresentato dal miglioramento della propria gestione e della propria produttività.
Alla luce delle predette argomentazioni, il dipartimento delle entrate ha in particolare rilevato che le erogazioni corrisposte in occasione di particolari avvenimenti o di anniversari del dipendente e dell'azienda, tra le quali rientra senza dubbio la fattispecie citata nel testo dell'interrogazione, non sono imponibili in capo al dipendente entro il limite precisato e a condizione che l'erogazione venga effettuata nei confronti di tutti i dipendenti o categorie di dipendenti, ad esempio tutti i dirigenti o tutti gli operai oppure tutti coloro che si trovano nella medesima situazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario De Franciscis: si vede come - la data dell'interrogazione è di per sé indicativa - la sua presenza al Ministero delle finanze abbia contribuito a far sì che le risposte agli atti di sindacato ispettivo siano, come in questo caso, precise e ricche di elenchi e citazioni circa vicende che vengono comunque vissute dagli interessati.
Oltre a ringraziare, quindi, il sottosegretario ed a dichiararmi soddisfatto per la risposta ricevuta, debbo però dire che rimane sempre una certa dose di ambiguità nelle disposizioni in oggetto. Alcuni gadget potrebbero essere, infatti, assegnati come riconoscimento di una grande fedeltà all'azienda e potrebbero avere un valore superiore alle 500 mila lire, il che creerebbe tutti quei problemi di cui alle dotte citazioni del sottosegretario De Franciscis.
In ogni caso, ripeto, mi dichiaro soddisfatto per la sua risposta, signor sottosegretario, e la ringrazio per la precisione. Ricordo tuttavia, certamente non a lei, ma agli uffici competenti, che anche in questo caso una maggiore celerità avrebbe evitato per molte imprese il dubbio su quali strumenti avessero a disposizione per premiare una particolare fedeltà aziendale, come si fa in tutto il mondo quindi non vedo perché ciò dovrebbe creare dei problemi in Italia.

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