Allegato A
Seduta n. 537 del 19/5/1999


Pag. 24



DISEGNO DI LEGGE: S.3334 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO E DELLA CONVENZIONE DI SCHENGEN, E LA REPUBBLICA DI ISLANDA ED IL REGNO DI NORVEGIA, RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI DELLE PERSONE ALLE FRONTIERE COMUNI, CON DICHIARAZIONI ED ALLEGATI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 19 DICEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5306)


(A.C. 5306 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.