Allegato A
Seduta n. 537 del 19/5/1999


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(A.C. 5299 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi e i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.