...
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 10, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
Al comma 1, sopprimere l'alinea.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per la durata massima di cinque anni con le seguenti: per la durata massima di otto anni.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parola da: la fiscalizzazione fino a: , e successive modificazioni con le seguenti: la fiscalizzazione totale, per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile assunto in base alla presente legge.
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: che, assunto in base alla presente legge sino a: decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n 915 e successive modificazioni con le seguenti: sia assunto in base alla presente legge;
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: abbia una riduzione fino a: e successive modificazioni;
Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: superiore al 79 per cento fino a: e successive modificazioni con le seguenti: superiore al 67 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 46 per cento ed il 67 per cento o minorazioni ascritte dalla settima all'ottava categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per la durata massima di tre anni con le seguenti: per la durata massima di cinque anni.
Al comma 1 sopprimere la lettera c)
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento con le seguenti: il rimborso del 75 per cento delle spese sostenute per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento con le seguenti: il rimborso del 75 per cento delle spese sostenute per la trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro con le seguenti: il rimborso nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal datore di lavoro e ritenute necessarie, con parere scritto da parte della commissione tecnica, alla trasformazione del posto di lavoro.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: soggetti promotori con le seguenti: datori di lavoro.
Sostituire le parole: 60 miliardi, 80 miliardi, 120 miliardi rispettivamente, con le seguenti: 30 miliardi, 100 miliardi, 130 miliardi.
Al comma 4, sostiture le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 60 miliardi per l'anno 1998, lire 80 miliardi per l'anno 1999 e lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
Al comma 4, sostiture le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 60 miliardi per l'anno 1998, lire 80 miliardi per l'anno 1999 e lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
Al comma 4, sostiture le parole da: 30 miliardi sino a: anno 2000 con le seguenti: 50 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
Sopprimere il comma 5.
Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
(Agevolazioni per le assunzioni).
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di tre anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1998, a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 21, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
12. 4. Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.
Tutti i datori di lavoro, al sensi della presente legge, godono dei seguenti benefici:
12. 10. Pampo.
a) fiscalizzazione degli oneri sociali per ogni dipendente assunto con le modalità previste dalla presente legge da enti, imprese o aziende non obbligati ai sensi dell'articolo 2 ovvero per ogni dipendente assunto ai sensi della presente legge, in eccesso rispetto alla quota di cui al medesimo articolo 2;.
12. 1. Porcu, Pampo.
12. 17. (Nuova formulazione) Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
12. 5. Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.
12. 22. Detomas.
12. 11. Pampo.
12. 12. Pampo.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12. 23. Detomas.
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 46 per cento ed il 67 per cento o minorazioni ascritte dalla settima all'ottava categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);.
* 12. 8. Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento per la durata massima di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge,
* 12. 13. Pampo.
b) indennità da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per compensare i contributi sociali dovuti:
1) per i dipendenti con comprovata capacità produttiva - certificata dal comitato tecnico di cui all'articolo 5 - derivante dalla disabilità e dalla riduzione delle capacità funzionali legate alle attività lavorative, fino a che questa permane;
2) per i dipendenti che devono necessariamente assentarsi dal lavoro per le terapie connesse alla menomazione, per tutto il periodo dell'assenza dal lavoro.
12. 2. Porcu, Pampo.
12. 16. (Nuova formulazione) Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
12. 18 Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
* 12. 7. Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi.
* 12. 14. Pampo.
12. 19. Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti
c-bis) la concessione di un credito di imposta pari al 15 per cento del costo del lavoro di ciascun disabile assunto, tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef, Irpeg e dell'Irep.
12. 9. Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli.
12. 20. La Commissione.
0. 12. 6. 1. Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
* 12. 6. Gazzara, Prestigiacomo, Fratta Pasini, Santori, Taborelli, Guidi
* 12. 15. Pampo.
12. 24. Detomas.
12. 3. Porcu, Pampo.
12. 21. La Commissione.