Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Sopprimere il primo comma.
Sostituire il primo comma con il seguente:
Al primo comma, e ovunque ricorrano, dopo le parole: Presidente della Repubblica aggiungere la seguente: federale.
Al primo comma, dopo le parole: è eletto aggiungere le seguenti: dal popolo.
Al primo comma, sostituire le parole: a suffragio universale e diretto con le seguenti: dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
Al primo comma, sostituire le parole: a suffragio universale e diretto con le seguenti: dal Parlamento in seduta comune.
Al primo comma, sostituire le parole: a suffragio universale e diretto con le seguenti: dal Parlamento in seduta comune.
Sopprimere il secondo comma.
Al secondo comma, sostituire le parole: cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età con le seguenti: parlamentari deputati e senatori della Repubblica italiana con la esclusione dei senatori a vita.
Al secondo comma, sostituire le parole: cittadini con le seguenti: rappresentanti istituzionali definiti dal sistema parlamentare.
Al secondo comma, sostituire le parole: cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età con le seguenti: cittadini italiani che abbiano compiuto sedici anni.
Al secondo comma, sostituire le parole: raggiunto la maggiore età con le seguenti: superato il ventunesimo anno di età.
Al secondo comma, sostituire le parole: la maggiore età con le seguenti: anni sedici e giorni uno di età.
Al secondo comma, sostituire le parole: la maggiore età con le seguenti: anni sedici e giorni 360 di età.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.
*64. 1. (ex C. 67. 4.)
*64. 2. (ex C. 67. 21.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica federale è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano cinque delegati per ogni regione o provincia autonoma eletti dai consigli regionali e provinciali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
**64. 3. (ex C. 67. 9.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica federale è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano cinque delegati per ogni regione o provincia autonoma eletti dai consigli regionali e provinciali in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
**64. 4. (ex C. 67. 9.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nelle prime tre votazioni, e con la maggioranza assoluta nel quarto scrutinio.
Qualora nessuno sia eletto nel quarto scrutinio, si procede ad un quinto scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori voti nel quarto scrutinio; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.
*64. 7. (C. 67. 6.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nelle prime tre votazioni, e con la maggioranza assoluta nel quarto scrutinio.
Qualora nessuno sia eletto nel quarto scrutinio, si procede ad un quinto scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori voti nel quarto scrutinio; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.
*64. 8. (C. 67. 3.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea nelle prime tre votazioni, e con la maggioranza assoluta nel quarto scrutinio.
Qualora nessuno sia eletto nel quarto scrutinio, si procede ad un quinto scrutino tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori voti nel quarto scrutinio; a parità di voti viene eletto il più anziano di età.
*64. 9. (C. 67. 22.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nei primi tre scrutini. Se entro i primi tre scrutini il Presidente non è stato eletto, si procede, entro sessanta giorni, all'elezione popolare diretta del Capo dello Stato, mediante ballottaggio fra i due candidati che siano risultati i più votati nel terzo scrutinio dal Parlamento in seduta comune. A parità di voti, accede al ballottaggio il più anziano di età.
64. 410.
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutino è sufficiente la maggioranza assoluta.
64. 5. (ex C. 67. 23.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza.
64. 6. (ex C. 67. 17.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
64. 385. (ex C. 67. 20)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati integrata da venti delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
64. 11. (ex C. 67. 15.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica è il capo della Repubblica italiana ed è eletto a scrutinio segreto ancorché elettronico e telematico dai membri delle Camere, dei Consigli regionali, comunali, circoscrizionali e di quartiere costituiti in seggio unico e senza vincolo di mandato.
64. 10. (ex C. 67. 24.)
Art. 64. - Il Presidente della Repubblica, insieme con il Vice Presidente, è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini maggiorenni.
64. 386. (ex C. 67. 13.)
64. 377. (C. 67. 21.)
Il Presidente della Repubblica e il Vice Presidente sono eletti a suffragio universale.
64. 384. (C. 67. 12.)
Conseguentemente, nel disegno di legge, ovunque ricorrano, dopo le parole: Presidente della Repubblica aggiungere la seguente: federale.
64. 400. (S. Tit. II.2, S. Coord. 1)
64. 380. (ex C. 67. 18)
64. 12. (ex S. 67. 15)
*64. 381. (ex S. 67. 19.)
*64. 382. (S. 67. 17.)
64. 13.
64. 383.
64. 318.
64. 14.
64. 15.
64. 16.
64. 376.