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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.
LUIGI SARACENI, Relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche questo provvedimento giunge per la seconda volta all'attenzione della Camera, essendo già stato approvato in prima lettura il 1 ottobre 1996. Il Senato ha avuto bisogno di un po' di tempo di riflessione; altrettanto ha fatto la Camera quando il Senato gli ha inviato il testo: finalmente, siamo giunti in dirittura d'arrivo!
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Vitali.
LUIGI VITALI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, come ricordava il relatore, ci occupiamo di questa proposta di legge in terza lettura. Si tratta sicuramente di un provvedimento molto atteso nel paese, dagli operatori del diritto e da quelli all'interno delle carceri; atteso anche dai potenziali beneficiari della normativa. Vorrei però segnalare brevemente quali ragioni sottendono l'urgenza e la peculiarità di questo provvedimento. Probabilmente sono molte: io ne cito almeno tre che rappresentano gli elementi qualificanti per il gruppo che rappresento, forza Italia.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, consentitemi di iniziare questo mio breve intervento con una considerazione generale circa il dibattito, che vedo sempre più confuso, contraddittorio, strabico e schizofrenico, quotidianamente alimentato sulla giustizia, né appaia tutto questo fuor d'opera giacché quello che ci accingiamo ad approvare è l'ennesimo provvedimento importante in materia approvato dalla Camera dei deputati.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.
GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge ritorna alla Camera dopo che il Senato ha modificato, almeno in parte, il testo che era stato approvato, se non erro, il 1 ottobre 1996.
ROBERTO MANZIONE. Senza spiegare perché no!
GIOVANNI MARINO. ... nella parte in cui non era contemplato che anche il padre... Ma anche per il padre è previsto questo limite dei dieci anni per la prole. Onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, mi pare che questo sia un elemento che suscita una qualche perplessità e che rappresenta uno degli elementi «chiaro scuri» della legge in esame.
LUIGI SARACENI, Relatore. Ma non è obbligatorio!
ROBERTO MANZIONE. È discrezionale; va valutato!
GIOVANNI MARINO. Onorevoli colleghi, sono questi gli elementi più appariscenti della proposta di legge che destano, a mio avviso, molta perplessità. La detenzione domiciliare, così come prevista, mi pare che non possa lasciare del tutto tranquilli.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, anche questa proposta di legge è in terza lettura. Peraltro, la modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale non è cosa semplice per le implicazioni che comporterà ed i colleghi che mi hanno preceduto hanno espresso considerazioni condivisibili nel merito e nella sostanza.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.
ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario Corleone, stanchi onorevoli colleghi, devo dire la verità: a volte la discussione fatta in queste condizioni è quasi uno stanco rituale, che deve essere consumato perché scelte ampollose di forma in qualche modo lo impongono; in questo caso, invece, no. Io ho ascoltato con grande attenzione il relatore, che sa di godere della mia stima profonda, al di là dei convincimenti politici, che magari in alcuni casi ci portano molto lontano. Ho ascoltato con grande attenzione pure l'onorevole Marino, proteso nel suo intervento nel cercare di trovare una spiegazione a quello che era stato il primo anelito, la scintilla che aveva poi determinato questa scelta, che dopo due anni purtroppo cerchiamo di varare in via definitiva (non del tutto, perché sappiamo che comunque, se dovesse essere approvato questo testo, dovrebbe tornare ancora al Senato, ma soltanto per problematiche tecniche che attengono alla copertura e alla modifica di qualche data).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Simeone. Ne ha facoltà.
ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, il cammino della proposta di legge n. 464, meglio conosciuta come legge Simeone, è stato caratterizzato da varie contrapposizioni, incomprensibili lungaggini, manipolazioni informative, finendo col diventare oggetto di superati contrasti ideologici. La legge, invece, è soltanto ispirata ad una scelta di civiltà per una corretta applicazione della giustizia, né si può inscrivere di forza ad alcuno dei tanti partiti fittizi che oggi si contengono l'arena della giustizia e che si sostanziano in garantisti ed in giustizialisti.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saraceni.
Si tratta di un provvedimento importante - come quello che abbiamo poc'anzi finito di discutere - perché è destinato anch'esso ad incidere su uno dei punti caldi e più sofferti, trattandosi di una tematica relativa al carcere, della questione giustizia. Più che alle modifiche sostanziali del regime carcerario o della pena, il provvedimento in esame incide sull'accesso alle misure alternative (quindi, in questo senso, è una modifica non tanto dell'ordinamento penitenziario, quanto del codice di procedura penale, in particolare dell'articolo 656).
Rimettendomi alla relazione scritta, mi soffermerò unicamente sui punti salienti del provvedimento, in particolare su quelli che hanno visto qualche rilevante modifica da parte del Senato della Repubblica.
Occorre partire dall'osservazione che ciò che si vuol fare è la possibilità di garantire l'accesso alle misure alternative al carcere (quindi, nei casi in cui si ritiene che quest'ultimo non sia necessario) previste dalla cosiddetta legge Gozzini senza passare appunto necessariamente dal carcere, ma accedendovi direttamente. Mi sembra che non sia un buono sistema quello che soltanto ex post, dopo aver sofferto il carcere, porta ad accertare che non era necessario! Nell'attuale ordinamento la possibilità di accedere alle misure alternative al carcere è già prevista; tuttavia, essa è legata soltanto ad una condizione che, pur essendo estremamente facile da realizzarsi, a volte non si verifica. Mi spiego: attualmente si può evitare di finire immediatamente in carcere, in attesa che il tribunale di sorveglianza decida in ordine alla misura di sorveglianza, solo se si presenta l'istanza di sospensione della pena e di applicazione della misura alternativa al momento giusto, cioè cogliendo il momento propizio tra il passaggio in giudicato della sentenza
e l'ordine di esecuzione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione (se così si vuol dire).
Credo che presentare un'istanza di questo genere non dovrebbe essere una cosa difficile. Perché invece accade spesso che tale istanza non venga presentata e che si finisca in carcere, salvo poi sentirsi dire che si sarebbe meritato una misura alternativa? Occorre precisare che stiamo parlando di una pena breve perché le misure alternative riguardano pene che non superano i tre anni di reclusione. Nella pratica spesso sono applicate a pene brevissime o a residui di pene che magari si devono scontare dopo tantissimi anni dal fatto o dal passaggio in giudicato della sentenza.
Perché accade ciò? Perché non tutti gli «utenti» - chiamiamoli così - del sistema giustizia che sono destinati al carcere hanno le possibilità culturali, sociali ed economiche per sapere quale sia il momento appropriato in cui presentare quell'istanza. Può apparire paradossale, ma le cose stanno proprio così! Questa fascia di utenti - sono proprio quelli che sovraffollano le carceri con un turn over, ciascuno di breve durata, che è tuttavia in grado di creare difficoltà anche nel funzionamento carcerario, oltre al sovraffollamento irrazionale delle carceri - crea difficoltà al funzionamento del sistema complessivo del carcere che, se è vero che sia destinato ad una funzione rieducativa, è altrettanto vero che l'assolvimento di tale funzione in una situazione di tale irrazionale disordine riesce più difficile.
La modifica nasce - bisogna darne atto - dalla sensibilità di un collega dell'opposizione che non avendo però grande fiducia nella maggioranza, nella ispirazione libertaria o garantista della maggioranza, era stato un po' timido nella proposta. Con il lavoro corale che si è svolto in Commissione con l'apporto di tutti, l'originaria proposta è stata allargata ed ha assunto dimensioni notevoli.
La Camera aveva approvato un sistema di automatismo in base al quale, per le pene astrattamente riconducibili ai benefici della legge Gozzini, automaticamente, appunto, l'organo dell'esecuzione, cioè il pubblico ministero, investiva il tribunale di sorveglianza, e solo dopo la decisione di quest'ultimo si scioglieva il nodo se bisognasse eseguire la pena del carcere o applicare la misura alternativa. A questo automatismo radicale, completo, preventivo il Senato ha apportato una modifica, ritenendo indispensabile che ci fosse una domanda dell'interessato, un'istanza documentata, che potesse portare alla cognizione del tribunale di sorveglianza gli elementi necessari per decidere circa l'applicabilità della misura alternativa.
Questo problema era stato esaminato dalla Camera e si era ritenuto che a questa necessaria informazione da parte dei giudici si potesse pervenire attraverso l'attività di impulso d'ufficio da parte dei giudici stessi. Il Senato, tuttavia, è stato di diverso avviso ed ha stabilito che una domanda è necessaria; ha inoltre conservato il sistema di prevenzioni, direi inutili, della misura alternativa, prevedendo che l'ordine di carcerazione e un provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione, sempre per le pene non superiori a tre anni, vada preventivamente «consegnato» - è questo il termine della norma alla nostra attenzione - all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per proporre la domanda documentata a seguito della quale resta sospeso l'ordine di esecuzione e si avvia il procedimento di sorveglianza.
La modifica del Senato è stata oggetto di attenzione in Commissione. È stata infatti avanzata la preoccupazione che con questo sistema, che implica comunque una domanda, si potesse riprodurre e perpetuare quell'effetto iniquo per il quale chi non è nelle condizioni economiche, sociali e culturali per presentare questa semplice domanda finisce in carcere, mentre chi si trova in quelle condizioni lo evita. Per superare l'iniquità del sistema, che non è tollerabile e su cui tutti convenivano, in verità era stato presentato un emendamento che tendeva ad una interpretazione autentica del termine ed esplicitava che la consegna dovesse avvenire mediante notifica «nelle mani del
condannato o di persona con lui convivente». È stato obiettato che il termine «consegnato» già di per sé significava questo; si è rilevato cioè che quel termine non poteva che significare effettiva conoscenza del provvedimento, giacché la prima condizione per poter presentare un'istanza è conoscere, è sapere che bisogna farla. È stato replicato, quindi, che «consegnato» non può che riferirsi alla materiale consegna alla persona interessata o a modalità tali che ne garantiscano l'effettiva conoscenza da parte dell'interessato e che pertanto, se questo era vero, non valeva la pena, per esplicitare ciò che sembrava già implicito, ritardare, con un nuovo passaggio al Senato rispetto ad un punto sul quale magari poteva nascere una controversia, l'approvazione di un provvedimento sul quale vi è moltissima attesa nel paese.
Credo che alla fine sia stato saggio scegliere la soluzione di approvare rapidamente il provvedimento, perché in effetti dalla lettura del codice di procedura penale, in particolare di alcuni articoli che ho indicato nella mia relazione scritta, il termine «consegnato» viene usato solo nei casi in cui c'è, come dire, un contatto materiale e diretto tra l'organo della comunicazione e l'interessato. Il codice non usa mai la parola «consegnato» come equipollente o equivalente alla parola «notificato». In particolare, proprio nell'articolo 656, tra il primo e il secondo comma, vi è l'evidente distinzione tra la nozione di notifica e quella di consegna come la intende il codice: la notifica è la consegna attraverso le forme proprie della notifica (articoli 141 e seguenti del codice di procedura penale); la consegna presuppone il contatto diretto dell'organo della comunicazione con l'interessato. Dunque, se i magistrati si atterranno - e noi non ne dubitiamo - alla oggettività della norma ed all'intenzione del legislatore - che qui stiamo dichiarando concordemente, non credo che su questo ci sarà dissenso - l'emendamento volto ad ovviare all'inconveniente che si sarebbe potuto perpetuare non era necessario ed attendiamo una saggia applicazione della disposizione (in particolare, in questa prima fase è implicato l'organo di esecuzione; poi è interessata la magistratura di sorveglianza).
Questo era il punto più significativo della proposta, su cui vi è stata la diversità di vedute tra Camera e Senato di cui dicevo, che però è stata superata nei modi che ho ricordato.
Il Senato, peraltro, ha apportato altre modifiche alle quali accenno brevissimamente e che vale la pena di sottolineare perché sono anch'esse nel senso della «decarcerizzazione», di evitare il carcere inutile. Peraltro, non stiamo facendo opera di remissione della pena, ma approntando strumenti idonei ad evitare quel carcere che ormai si considera, per le pene brevi, assolutamente inutile, non idoneo a svolgere la funzione che deve espletare. Ciò né sul piano della garanzia sociale, né su quello della rieducazione soggettiva degli interessati.
Mi riferisco, in particolare, all'allargamento della possibilità della detenzione domiciliare, cioè di scontare la pena in casa, nell'abitazione. Da un lato, infatti, è stata portata a quattro anni la pena massima che, come dicevo, può essere scontata in casa (questo per gli ultrasessantenni, le donne incinte e le categorie speciali già previste); dall'altro lato si è previsto che, in via generale, le pene non superiori ai due anni possano essere scontate nella propria abitazione anche quando quell'arco di tempo rappresenti una pena residua e non quella originariamente inflitta.
Si tratta di un notevole allargamento, che certo presuppone anche che una casa la si abbia. A questo riguardo, però, la Commissione giustizia può fare poco. Sono altri gli scenari ai quali dobbiamo necessariamente rinviare. Per quanto riguarda il carcere, comunque, credo che queste misure, insieme a molte altre sulle quali non mi dilungo, possano essere in grado di incidere in pratica su una delle condizioni che concordemente si ritengono necessarie per far funzionare la macchina della giustizia, sulla quale gravano tante tensioni. Mi riferisco alla condizione
del carcere minimo, nel senso di prevedere ed assicurare la carcerazione soltanto nei casi in cui è effettivamente necessaria. In questo senso credo che la proposta in esame sia assolutamente incisiva rispetto alla realtà del problema (Applausi).
È necessario arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento ma, come chiarirò più avanti, non a tutti i costi: credo infatti che il legislatore debba essere messo nelle condizioni di operare interventi che siano il più possibile conformi alle aspettative per evitare una cattiva applicazione delle norme o un successivo intervento sulla stessa materia. Del resto, è passato più di un anno e mezzo e credo che il legislatore abbia potuto riflettere adeguatamente sulla normativa.
La prima ragione per la quale essa diventa di eccezionale attualità è l'affollamento delle carceri. Credo che uno Stato di diritto ed uno Stato democratico debbano garantire le condizioni di permanenza minime all'interno degli istituti penitenziari.
Penso che il Governo ed il Parlamento dovrebbero intervenire anche al di là di questa normativa, perché è giusto che chi viola la legge e rappresenta un allarme per la collettività sconti una pena. È però altrettanto giusto - e rappresenta un dovere per lo Stato - garantire condizioni di vita che siano almeno simili a quelle che il detenuto aveva fuori della struttura penitenziaria.
Chi come il sottoscritto è portato per motivi professionali ed anche istituzionali a visitare gli istituti di pena prova sconforto: nelle carceri vi sono esseri umani che però si trovano spesso in condizioni di vita inadeguate. Occorre poi considerare che negli stessi ambienti vivono anche quanti lavorano all'interno degli istituti penitenziari. È dunque essenziale impegnarsi per affrontare radicalmente il problema di una detenzione civile che consenta ai detenuti di svolgere all'interno delle strutture varie attività, altrimenti non avrebbe senso parlare di scopo rieducativo della pena.
Il secondo elemento di grande rilevanza è quello della parità tra i cittadini detenuti. In Commissione abbiamo rilevato - e credo che dell'esigenza si sia fatta carico la Commissione del Senato - che non tutti sono messi nelle condizioni di usufruire delle misure detentive alternative. Questo perché, al di là della cultura, della preparazione e della predisposizione a conoscere ed approfondire determinate normative, taluni si trovano a dover affrontare situazioni di disagio economico e vi è disparità tra chi può permettersi una difesa attenta e puntuale e chi invece non può permettersela. Infatti si deve tener conto del fatto che molti uffici giudiziari non accettano l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, se prima non hanno avuto la notifica del passaggio in giudicato della sentenza. In assenza dunque di un'attività costante, quasi giornaliera, il detenuto che non può permettersi una difesa dispendiosa dal punto di vista economico si trova ad essere costretto a subire l'ordinanza di esecuzione della pena, con tutto quello che ciò comporta. È evidente, infatti, che
anche se l'istanza può essere presentata in detenzione, i tempi - la pratica lo ha dimostrato - sono solitamente tali che il beneficio arriva nel momento in cui diventa inutile. Occorre dunque stabilire una sorta di parità sostanziale e non solo formale tra i cittadini detenuti.
Vi è poi un terzo elemento per noi sempre importante, peraltro previsto dalla Costituzione, ed è il fine rieducativo che la pena deve perseguire.
Se nella nostra Costituzione è inserito un principio così importante, noi dobbiamo predisporre tutti gli strumenti che ci mettano nelle condizioni di rendere realisticamente possibile la rieducazione del condannato. È una domanda alla quale il provvedimento in esame risponde adeguatamente (anche se con qualche piccolo problema, che mi permetterò di illustrare successivamente). In pratica attraverso questo strumento la collettività e lo Stato mettono il condannato nelle condizioni di dimostrare se il procedimento rieducativo abbia sortito o possa sortire gli effetti desiderati ed auspicati dalla collettività stessa.
L'unica modifica sostanziale che a mio avviso ha migliorato il testo licenziato dalla Camera dei deputati riguarda l'automatismo che noi avevamo previsto. In pratica, animati dall'intento di parificare tutti i detenuti, avevamo introdotto una sorta di automaticità con riferimento alla sospensione della pena: sarebbe scattata a seguito di una sentenza passata in giudicato, in presenza dei presupposti quantitativi per ammettere il detenuto al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Forse era stata un'esagerazione ed avremmo potuto riflettere con maggiore attenzione. Ritengo che il Senato abbia tutelato questa prerogativa in maniera più che sufficiente. Condivido le osservazioni del relatore ed anche le considerazioni emerse durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento: il codice distingue fra «notifica» e «consegna»; se facciamo riferimento alla consegna, abbiamo la certezza della conoscenza del provvedimento da parte del destinatario. Nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione della pena e lo sospende curando che esso sia consegnato al condannato; nello stesso provvedimento viene notificato al condannato che egli ha trenta giorni di tempo per presentare l'istanza.
Il procedimento deve essere di parte. Nella nostra discussione avevamo trascurato questo elemento: non si può attivare d'ufficio un procedimento del genere. Si sarebbero creati problemi di istruttoria: l'istanza doveva essere valutata dal tribunale di sorveglianza e quindi doveva essere corredata da documenti; ma al tribunale di sorveglianza non si poteva assegnare un potere d'ufficio di acquisire documenti che molte volte, per la particolarità dei casi, rientrano nella esclusiva disponibilità e conoscenza del condannato e del beneficiario. Il Senato ha quindi previsto un meccanismo molto giusto: la consegna al condannato dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione con l'avviso della possibilità di presentare istanza per aprire il procedimento. È stato così risolto il problema della disparità di trattamento dei condannati.
Facciamo riferimento a pene che non devono superare i tre anni, anche considerati come residuo di maggiori pene. Ritengo che il nostro Stato debba compiere questo esperimento, anche per misurarsi su quelli che possono essere gli strumenti per affrontare certi problemi. Sono convinto che un deflazionamento della popolazione carceraria a seguito dell'entrata in vigore di questa normativa possa anche creare maggiori possibilità: infatti uno degli ultimi articoli del provvedimento prevede l'assunzione straordinaria di assistenti sociali, che sono perfettamente compatibili con quella che deve essere la funzione rieducativa da perseguire. In questo modo si dà a chi ha commesso un reato, a chi ha violato le leggi del vivere civile, la possibilità di reintegrarsi nel contesto sociale dal quale era stato espulso.
Segnalo ai colleghi un piccolo problema, che potrà essere affidato al dibattito ed al ragionamento magari in una
fase successiva dell'esame, che veda una maggiore partecipazione ai nostri lavori. Credo vi sia un'altra esigenza che dobbiamo perseguire: quella di garantire il più possibile anche la certezza della pena, la quale può a mio avviso subire una deroga soltanto in rapporto al fine rieducativo della pena stessa. Ritengo che il provvedimento, così come è stato licenziato, non si faccia carico di questa esigenza. D'altro canto, il Senato ha anche cassato un requisito di inapplicabilità, che la Camera aveva stabilito. Mi riferisco all'articolo 1, comma 9, in cui si stabiliva che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Mi sembra una disposizione più che opportuna, a tutela della collettività: si tratta, infatti, di delitti gravissimi di criminalità organizzata. La Camera aveva anche stabilito l'impossibilità di sospendere l'esecuzione anche per coloro che avessero riportato due o più condanne a pene detentive complessivamente superiori a tre anni, per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire. Il Senato ha cassato questa previsione. Vi è poi un altro caso in cui non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione e riguarda coloro «che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva». È evidente che, rientrando nella facoltà del giudice modificare in qualunque momento lo stato di custodia quando ritenga che siano venute meno le esigenze cautelari, se il detenuto si trova ancora in stato di custodia si deve ritenere che tali esigenze non siano venute meno. Allora, la domanda che mi pongo e che rivolgo all'Assemblea è questa: per quante volte ed in che modo si potrà consentire l'utilizzo reiterato di questo beneficio? Di beneficio, infatti, si tratta. Il relatore affermava che il provvedimento riguarda pene brevi, però bisogna stare attenti, perché si può anche trattare di residui di pene ben maggiori. Allora io ritengo che un paletto in questo senso vada messo. Non si può, cioè, dare sempre a tutti, indiscriminatamente, la possibilità di usufruire dell'affidamento in prova al servizio sociale o comunque di metodi alternativi alla detenzione. Tale beneficio deve essere riconosciuto solo in casi eccezionali: si può prevedere che vi si possa ricorrere soltanto una volta, ferma restando la possibilità di avere la liberazione anticipata, che costituisce un'altra riduzione di pena, in presenza di determinati elementi; si può stabilire che non possa godere di questo beneficio chi lo ha già ottenuto nei dieci anni precedenti, e così via. Credo, insomma, che un limite vada posto, altrimenti rischieremmo di non preoccuparci adeguatamente della necessità, che credo sia molto sentita (soprattutto nelle regioni meridionali, ma anche nel resto del paese), di una risposta alla criminalità ed alla devianza. Se, cioè, lasciassimo le cose come stanno, caricheremmo di un'eccessiva discrezionalità ed anche di un'eccessiva responsabilità il tribunale di sorveglianza, che sarebbe posto in condizioni di concedere più volte allo stesso detenuto, per condanne diverse, il medesimo beneficio. In questo vedo l'unico limite del provvedimento: sottopongo questa riflessione all'Assemblea.
Mi sembra adeguata l'elevazione del limite a quattro anni, peraltro vi era già una simile previsione per i tossicodipendenti e per gli alcolizzati sottoposti ad un procedimento di recupero, e così via.
Considero anche ragionevole il riferimento ad un esperimento nuovo, che io ho sostenuto in Commissione e che credo abbia incontrato il favore di tutta la Commissione, nonché del Senato, a giudicare da come il provvedimento è stato licenziato: mi riferisco alla detenzione domiciliare. Anche questa è una forma nuova: era prevista in casi eccezionali, ma ora l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, viene profondamente modificato.
È prevista non soltanto per categorie di persone come le donne incinte ma anche per gli uomini che esercitino la patria potestà su minori di età inferiore ai dieci
anni (il limite è stato elevato da cinque a dieci anni); è altresì prevista, al di là di queste condizioni, la possibilità della detenzione domiciliare in caso di pena non superiore ai due anni, anche se costituente parte residua di pena maggiore. Mi sembra che sia un'impostazione corretta e che, dopo un ragionevole periodo di osservazione e sperimentazione, possa rappresentare uno strumento efficace per avere, per così dire, un effetto deflattivo nelle carceri. Gli altri articoli sono praticamente riformulazioni e adeguamenti della normativa in vigore, dettata dalla legge n. 354 del 1975.
Un giudizio quindi sicuramente positivo, una condivisione della necessità che questo provvedimento arrivi a destinazione, però una raccomandazione: che la sua urgenza non bendi gli occhi al legislatore, che è ancora nelle condizioni (il provvedimento, ritengo, dovrebbe tornare al Senato per la modifica che riguarda la copertura finanziaria) di intervenire, sia pure in maniera limitata, per migliorare la normativa e renderla idonea, comprensibile, interpretabile dalla collettività e dall'opinione pubblica. Dobbiamo salvaguardare il principio della certezza della pena e contemperarlo con quello dell'effetto rieducativo della pena: se riuscissimo a trovare un punto d'incontro e di mediazione, ritengo che tanti polveroni che si sono alzati ingiustificatamente, attraverso alcune campagne di stampa e dei mass media, possano essere tralasciate. Credo inoltre che, a queste condizioni, vi possa essere l'adeguamento di qualche forza politica e di qualche parlamentare che ancora oggi nutre delle perplessità sulla normativa in esame nel suo complesso: queste sono dunque le osservazioni che rassegno all'Assemblea e al rappresentante del Governo.
Al Parlamento si muovono accuse pesanti: si constata il collasso del sistema giustizia in Italia e si accusa il Parlamento di essere spettatore passivo dello stato di crisi; qualcuno di buon cuore ricorda una qualche attività parlamentare ma la bolla sarcasticamente come realtà virtuale, altri ci imputa di aver contribuito al peggioramento della situazione e non manca chi, nell'ostinata volontà di censura e di critica ad ogni costo, pur ricordando il lavoro svolto, lancia l'anatema della pretermessa priorità: sì, hanno fatto qualcosa ma non nell'ordine dovuto, nel senso che hanno fatto prima ciò che dovevano fare dopo. Quel che è peggio, signor Presidente, cari colleghi, è che siffatte censure, ingenerose quando non faziose e comunque prive di qualsivoglia fondamento, non provengono soltanto dall'opposizione ma altresì da parte di chi ha responsabilità politiche di maggioranza, ovvero incarichi associativi espressione di gruppi riformisti.
Eppure, signor Presidente e cari colleghi, questo Parlamento, nelle sue componenti di maggioranza e di opposizione (giacché è indubbia la corretta e leale collaborazione dei gruppi di opposizione al lavoro della Commissione giustizia), sta realizzando un grande processo riformatore che mai era stato non dico tentato ma neppure concepito nella globalità e nella organicità che oggi lo caratterizza: giudice unico, sezioni stralcio, filtri precontenzioso, ampliata competenza del giudice di pace, defiscalizzazione delle conciliazioni, abolizione di bolli e diritti e loro sostituzione con un'unica tassa proporzionale d'ingresso, o sono legge, ancorché in attesa di applicazione concreta, o sono in procinto di diventare legge. Quando tutto andrà a regime - ricordo che questa legislatura ha appena compiuto due anni e che le Commissioni
hanno poco più di venti mesi di lavoro alle spalle - la giustizia civile sarà cosa del tutto diversa da quella attuale.
In materia penale, analogamente, ricordo: il giudice unico, la depenalizzazione, la competenza penale del giudice di pace, il nuovo rito davanti al giudice monocratico, le videoconferenze, la riforma dell'udienza preliminare, il rilancio dei riti alternativi, l'aumento della perseguibilità a querela dei reati, l'istituto della rilevanza penale del fatto, gli incentivi ai magistrati destinati a sedi disagiate (di cui abbiamo testé discusso), la riforma del Ministero di grazia e giustizia. Soltanto i ciechi non possono rilevare l'organicità del disegno e la notevole incisività degli interventi adottati o in via di adozione.
Ed oggi, ultimo in ordine di tempo ma non ultimo in ordine di importanza, iniziamo in terza lettura l'esame della proposta di legge Simeone, relativa alla modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale disciplina, com'è noto, l'esecuzione delle pene detentive.
L'importanza di questo provvedimento è stata ripetutamente sottolineata da tutti i gruppi parlamentari già allorquando la Camera ebbe ad approvare - ahimé, molti mesi fa - il testo poi trasmesso al Senato. Per il nostro gruppo intervenne allora l'onorevole Siniscalchi, esponendo da par suo le ragioni profonde del nostro consenso politico sulla proposta di legge. Quelle ragioni qui ribadiamo e il nostro convincimento che la Commissione giustizia, grazie al lavoro ed all'impulso dell'onorevole Saraceni, relatore sul provvedimento, abbia svolto un lavoro importante ed utile, cogliendo l'occasione offerta dalla proposta dell'onorevole Simeone per un intervento complessivo più ampio, di forte connotazione democratica, in relazione all'esecuzione delle pene detentive brevi.
Al testo della Camera il Senato ha apportato alcune modifiche, a mio avviso, significative. Per alcune - e precisamente per quelle che ampliano in senso liberale il testo da noi approvato in prima lettura, e mi riferisco in particolare alla riscrittura operata dall'altra Camera dell'articolo 2 e dell'articolo 4, relativi, rispettivamente, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare - esprimiamo piena condivisione. Piena condivisione, né potrebbe essere altrimenti, esprimiamo altresì per l'aumento, sempre introdotto dal Senato, dell'organico degli assistenti sociali presso l'amministrazione penitenziaria, per un numero di 684 unità, e degli operatori amministrativi presso la stessa amministrazione, per un numero di 140 unità.
Perplessi e non pienamente convinti restiamo viceversa rispetto alle modifiche apportate dal Senato all'articolo 1. La Camera, nell'approvare il testo proposto dal relatore, era partita da una considerazione inoppugnabile: le carceri italiane sono piene di detenuti socialmente deboli, la popolazione carceraria è formata soprattutto da soggetti emarginati, condannati per fatti di microcriminalità. La possibilità di difesa di tali soggetti - lo ha ricordato anche stasera l'onorevole Saraceni - è pertanto fortemente attenuata ed incisivamente condizionata rispetto alla possibilità di chiedere, con l'assistenza di un legale, ciò che rientra nei loro diritti e, nello specifico, i benefici previsti dalla legge Gozzini in ordine alle misure alternative.
Di qui la proposta del relatore Saraceni per l'introduzione di una sorta di automatismo processuale per attivare la cognizione del giudice di sorveglianza. Il Senato ha eliminato siffatto automatismo, individuando, come rilevato dal relatore in sede di Commissione in sede referente, una soluzione intermedia, che realizza un passo in avanti rispetto all'attuale normativa, ma rappresenta - sono le sue espressioni - un regresso rispetto alla soluzione adottata in prima lettura dalla Camera dei deputati. Il sistema articolato dal Senato, infatti, prevede la sospensione da parte del PM della esecuzione della pena e la consegna di tale provvedimento all'interessato, il quale dovrà poi, nel termine di trenta giorni, presentare istanza per la concessione delle misure alternative. Ciò - appare evidente - penalizza fortemente
i soggetti più deboli, quelli che non sono in grado di comprendere né i documenti che vengono loro consegnati né le possibilità giuridiche offerte dall'ordinamento.
Il Senato, a quanto pare, è fermo su tale scelta, di guisa che si pone la questione tutta politica se insistere nella nostra soluzione, restituendo il testo all'altra Camera ed ulteriormente differendo nel tempo l'approvazione della legge, ovvero accettare le modifiche e rendere immediatamente operative le norme sin qui definite. Crediamo che la scelta politica più opportuna sia quest'ultima e in tal senso il nostro gruppo svolgerà la sua azione parlamentare. Ritengo che la questione carceraria italiana ci imponga questo, lo imponga al Parlamento, alle singole forze politiche qui rappresentate, alla maggior forza politico-parlamentare di Governo. Peraltro, l'intervento in Assemblea del relatore e le sue considerazioni in ordine all'interpretazione dell'espressione «consegna al condannato» contrapposta all'istituto della notifica, attenua di molto le nostre iniziali perplessità, di guisa che ancora più convinto sarà comunque il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame.
Occorre fare un discorso molto preciso e chiaro perché non c'è dubbio che questa proposta di legge ha suscitato sin dal primo momento delle grandi perplessità; persino la stampa ha ritenuto di farsi portavoce di un certo allarme sociale pubblicando le seguenti parole a caratteri cubitali, mi pare nel luglio del 1996: «Si aprono le porte del carcere a tutti i condannati».
Occorre fare per un momento il punto della situazione partendo da quella che è la fonte principale delle norme di cui oggi ci stiamo occupando. Intendo parlare della legge 26 luglio 1975, n. 354 che costituisce certamente la principale fonte in tema di misure alternative alla detenzione. Va subito osservato come questa legge del 1975 ha subito nel corso degli anni e fino ad oggi tutta una serie di modifiche. Nel 1977, quando imperversava il terrorismo, questa legge subì una prima modifica restrittiva. Successivamente, scomparso il terrorismo, fu approvata la cosiddetta legge Gozzini (la legge 10 ottobre 1986, n. 663), quella che ha inciso e modificato più profondamente la struttura dell'ordinamento penitenziario. Questa legge in realtà ha introdotto tutta una serie di modifiche alla precedente normativa ed è stata la prima ad introdurre l'istituto della detenzione domiciliare, che fino a quel momento non era ancora previsto.
Nel 1991 vi è stata ancora un'altra modifica in quanto l'imperversare della criminalità organizzata e della mafia spinse il legislatore a cercare di adottare misure che stabilissero delle condizioni particolari, una certa forma di sbarramento nei confronti dei responsabili di questi reati.
Non dimentichiamo che nell'ordinamento penitenziario le misure alternative al carcere sono abbastanza consistenti. Nell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (come modificato dalla legge Gozzini) si parla di affidamento in prova al servizio sociale. Nell'articolo 47-bis di affidamento in casi particolari; nell'articolo 47-ter di detenzione domiciliare e nell'articolo 50 della semilibertà.
C'è una cosa di cui non si è parlato fino a questo momento o di cui si è parlato poco (ad essa l'onorevole Saraceni poc'anzi ha fatto un breve cenno): la liberazione anticipata. Quest'ultima consente al condannato di godere di una riduzione di pena di 45 giorni ogni sei mesi e quindi in un anno di 90 giorni. Non si tratta di un beneficio di poco conto perché, soprattutto per chi è stato condannato a pene di una certa entità, uno sconto di pena di 90 giorni all'anno rappresenta un qualcosa di particolarmente
importante. Peraltro nei giorni scorsi abbiamo approvato all'unanimità in Commissione in sede legislativa un provvedimento di legge volto a snellire la procedura, al fine di consentire il godimento di tale beneficio in tempi utili. Si è quindi stabilito che competente a decidere la liberazione anticipata non sia più il tribunale di sorveglianza, bensì il singolo magistrato di sorveglianza. È questo un fatto che dà speditezza alla procedura ed è quindi di enorme importanza.
Si è compiuto il tentativo di fare qualche passo in avanti passando da 45 giorni ogni semestre a 50 o 60, ma l'opposizione a tale riguardo è stata d'obbligo perché si doveva solo procedere ad uno snellimento della procedura. Non dimentichiamo che, allorché si parlò di liberazione anticipata, la misura non era di 45 giorni, ma di 20 giorni. Fu solo successivamente che si giunse al termine di 45 giorni.
Ebbene, bisogna fare molta attenzione nel concedere simili benefici, altrimenti, cari colleghi, tra l'affidamento al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione anticipata, la certezza della pena si trasforma in qualcosa di opinabile. Infatti, penso di poter affermare che nessuno in Italia sconta la pena nella misura che gli è stata inflitta dal giudice di merito, perché per una ragione o per un'altra si gode sempre di particolari benefici.
Per quanto attiene alla liberazione anticipata, la prassi che è invalsa induce il detenuto a sostenere che la stessa gli tocchi di diritto. Infatti, è stata fino ad oggi concessa con una tale disinvoltura da indurre colui che la richiede a reputare di avere diritto alla liberazione anticipata senza tener conto del fatto che la stessa può essere concessa solo quando ricorrono particolari condizioni.
La legge del 24 novembre 1981, la cosiddetta legge sulla depenalizzazione, all'articolo 53 parla di sostituzione delle pene detentive che non superino un determinato limite. È questo il quadro che abbiamo di fronte ed esso riguarda coloro i quali sono stati condannati ad una certa pena.
Onorevoli colleghi, quando sento parlare contro la legge Gozzini, invito ad essere cauti, perché quello da porre in discussione è il modo in cui la stessa viene applicata. La pubblica opinione è allarmata per il fatto che si vedono delinquenti incalliti che, quando vengono messi in libertà, compiono il medesimo crimine per il quale erano stati incriminati. Ne è un esempio la recente vicenda di un uxoricida che, uscito dal carcere, ha massacrato la convivente. Non parliamo poi del famoso sequestro Soffiantini! Anche in questo caso, uno dei coinvolti nel sequestro, aveva da poco goduto di benefici particolari.
È necessario quindi che, nell'accordare i benefici, si proceda con cautela. L'opinione pubblica è spaventata quando noi proponiamo determinate norme. Bisogna quindi richiamare le persone deputate a concedere tali benefici a procedere con maggiore rigore e con maggiore rigore. Infatti, la legge fissa dei paletti e stabilisce delle condizioni, quali l'osservazione attenta della condotta del condannato, nonché la sussistenza di altre condizioni previste dalla legge.
Discutiamo oggi un disegno di legge che ha preso le mosse, onorevoli colleghi, quasi silenziosamente. Infatti, esso ha avuto un impatto morbido.
Il mio carissimo amico e collega Simeone, al quale dò atto di avere una profonda sensibilità, è partito proponendo una legge con la quale chiedeva la modifica del secondo comma dell'articolo 656. Esso stabiliva che il pubblico ministero doveva invitare a costituirsi in carcere coloro che dovevano scontare una pena non superiore a sei mesi, altrimenti sarebbe scattato un provvedimento più grave. La proposta di legge dell'onorevole Simeone elevava tale limite ad un anno, introducendo però in modo garbato e silenzioso una previsione del tutto nuova. La proposta di legge stabilisce infatti che se la pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, non è
superiore ad un anno e si tratta di condannati per contravvenzioni e delitti diversi da quelli indicati all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1985 (delitti di mafia ed altri gravi delitti), il pubblico ministero sospende l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmette tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza competente per l'eventuale applicazione al condannato di una delle misure alternative alla detenzione indicate agli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale), 47-bis (affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari) e 47-ter (detenzione domiciliare).
Una prospettiva del tutto nuova: c'era una sospensione automatica stabilita dal pubblico ministero nel momento in cui la condanna riguardava una pena non superiore ad un anno. L'illustre relatore è stato particolarmente attivo nell'occuparsi di questa delicatissima proposta di legge e anche la Commissione, mobilitata, sia pure nelle diverse posizioni assunte di volta in volta, nel tentativo di raggiungere il migliore risultato possibile, non si è fermata all'esame o all'approvazione del testo. Siamo partiti con una proposta targata Simeone e siamo arrivati ad un provvedimento che cammin facendo ha quasi perduto il suo connotato originario.
L'ispirazione del collega Simeone era quella di evitare che condannati sprovveduti o che non avessero avuto la possibilità per motivi particolari di avere un avvocato per essere illuminati potessero incappare in una situazione di privazione della libertà personale senza aver prima esperito la fase di possibilità di affidamento al servizio sociale o di detenzione domiciliare prevista dall'ordinamento penitenziario. Tra i motivi che giustificavano questa proposta di legge, ripetuti nella motivazione delle modifiche apportate, c'era il sovraffollamento delle carceri e la difesa dei più deboli, argomentazione quest'ultima particolarmente suggestiva.
Il sovraffollamento delle carceri, onorevoli colleghi, non può costituire mai una giustificazione per adottare determinate misure, altrimenti basterebbe aprire le porte delle carceri ed evidentemente queste non sarebbero più sovraffollate.
In occasione del precedente dibattito alla Camera il sottosegretario per l'interno, onorevole Sinisi, mi sembra che abbia al riguardo fatto un'affermazione con la quale intendeva respingere le motivazioni poste alla base delle modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale perché il problema del sovraffollamento nelle carceri si risolve costruendo nuove strutture penitenziarie. Faccio riferimento a strutture dotate delle attrezzature più moderne e non a quelle di oggi che rappresentano l'annientamento della persona umana. Quando in una piccola cella si ammassano due o tre detenuti che non hanno neppure lo spazio vitale per muoversi, si crea una situazione di grandissima inciviltà. Ecco il motivo per cui il sottosegretario Sinisi affermava la necessità di ricorrere a nuove strutture carcerarie igienicamente valide e in grado di assicurare il rispetto della persona umana. Non dobbiamo mai dimenticare che, pur se condannati, verso i detenuti dobbiamo mantenere un certo comportamento, se è vero che la pena, oltre al carattere afflittivo, deve avere, come prescrive la Costituzione, un carattere rieducativo.
La Camera ha approvato un testo che il Senato ha, a sua volta, modificato avente un contenuto di grande significato. Ecco il motivo per cui questo provvedimento suscita ancora perplessità. Per esempio il quinto comma dell'articolo 1, modificato dal Senato, così recita: «Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni (...)», mentre in origine la proposta di legge Simeone prevedeva un anno. Ecco già un dato di differenziazione fra i testi approvati dalla Camera e dal Senato.
Come è stato già più volte affermato, l'altro ramo del Parlamento ha cercato di evitare l'automatismo del meccanismo previsto dalla Camera, e cioè non la sospensione ex officio ma una procedura diversa: l'avviso al condannato che entro trenta giorni è possibile presentare
un'istanza al tribunale di sorveglianza per poter essere ammesso o meno al godimento di determinati benefici.
Non ho alcuna difficoltà ad affermare che, se questo provvedimento può servire a mettere tutti i cittadini condannati sullo stesso piano per aspirare al godimento di determinati benefici o, per lo meno, per iniziare le procedure necessarie, esso ha un carattere positivo; l'elevazione della pena, però, non mi sembra assolutamente giustificabile.
Oltre alla modifica apportata all'articolo 2 («L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire giudizio di cui al comma 2»), vi è un'altra modifica sostanziale riguardante la detenzione domiciliare.
L'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, prevedeva la detenzione domiciliare per alcuni soggetti. Il Senato ha apportato alcune modifiche, stabilendo un ampliamento della previsione normativa nel senso che, in primo luogo, è stato elevato il limite di pena. Tale articolo, così recita: «La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena, nonché la pena dell'arresto (...)». Prima si parlava di tre anni; mentre nella legge al nostro esame si prevede una pena della reclusione non superiore ai quattro anni. Non so quale logica vi sia in questo aumento del limite della pena. Quest'ultimo è un elemento che suscita una certa perplessità, ove si tenga presente che in partenza la detenzione domiciliare era prevista per pene non superiori ai due anni; poi dai due anni si è passati a tre ed ora a quattro anni!
La lettera a) del comma 1, dell'articolo 4, modificato dal Senato, così recita: «La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;». Prima si parlava invece di prole di età inferiore ai cinque anni; successivamente, il Senato ha portato tale limite a dieci anni. Spiegatemi perché? Si è detto che è stata introdotta tale modifica nell'interesse dei minori. Il caso di un bambino di due, tre o quattro anni suscita certamente una particolare attenzione perché, essendo così piccolo, non può non avere bisogno della madre. Mi chiedo però perché ci si sia spinti fino alla previsione di dieci anni di età? Questo non ci è stato detto o per lo meno non è stato chiarito.
Non sono state chiarite né la questione della reclusione non superiore ai quattro anni - «anche se costituente parte residua di maggior pena» - né quella dell'aumento di pena ad anni cinque.
Nella successiva lettera b) si parla del «padre esercente la potestà». Mi pare che in questo caso sia stato recepito l'orientamento della Corte costituzionale che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di questa norma...
La novità assoluta introdotta dal Senato è rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 4. Caro e fraterno amico onorevole Simeone, ma a queste cose tu non avevi pensato? Vedi come la tua proposta è stata una spinta che ha poi fatto volare così in alto la Commissione e la Camera (Commenti del deputato Manzione). Onorevoli colleghi, il comma 1-bis dell'articolo 4 - lo ripeto - rappresenta veramente un fatto nuovo, poiché in esso si prevede che «La detenzione domiciliare
può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando (...)». Tutto ciò, evidentemente, viene previsto indipendentemente dalle condizioni di donna incinta, di padre o di ultrasessantenne e via dicendo. Tutte queste condizioni non valgono più quando si tratta di pena non superiore a due anni «anche se costituente parte residua di maggior pena» è possibile concedere, ricorrendo certe condizioni, la detenzione domiciliare.
Onorevoli colleghi, ritenete in tutta sincerità che queste norme possano davvero lasciarci tranquilli nel momento si cerca di evitare i contatti tra la criminalità e l'esterno? Non vi rendete conto che così facendo noi non bloccheremo questi contatti? Quando parliamo di pena residua per questi due anni, tranne che per le esclusioni di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, non dobbiamo dimenticare che vi è un rischio e un grosso pericolo per la sicurezza delle persone oneste.
C'è qualche norma nel provvedimento che può anche essere approvata. Per fare un passo indietro vi è l'opportunità di mettere tutti sullo stesso piano, con l'avviso del pubblico ministero - condivido questo aspetto, non condivido invece il limite di pena -, opportunità che può anche dare risultati positivi. Tuttavia, elevando i limiti edittali, parlando anche di residui di pena, non credo che l'opinione pubblica possa stare tranquilla e non solo per i casi eclatanti che si sono verificati in quest'ultimo periodo. Peraltro noi veniamo a conoscenza solo dei fatti più eclatanti, di tanti altri di minore portata, che non suscitano l'interesse della grande stampa o della televisione, non veniamo a conoscenza. Vorrei che l'onorevole sottosegretario ci dicesse se statisticamente è stato stabilito quanti di coloro i quali hanno usufruito di benefici hanno poi fatto qualcosa in contrasto con quel ravvedimento che è alla base della concessione di determinati benefici. Sarebbe interessante saperlo, onorevoli colleghi, perché è certamente vero che bisogna evitare che il carcere si trasformi in un inferno, ed è vero che bisogna migliorare il sistema carcerario - poco fa l'ho detto - però non ci possono essere preoccupazioni a senso unico. Accanto al cittadino colpevole, infatti, c'è il cittadino incolpevole; a fronte di un imputato possiamo ancora parlare di presunzione di innocenza, perché l'imputato può essere assolto, ma quando parliamo di un condannato con sentenza definitiva, questi non può più godere della presunzione di innocenza perché appunto c'è una condanna. La condanna può anche essere sbagliata, però dobbiamo pur dire che quando c'è una condanna, dopo tre gradi di giudizio, errori non ce ne dovrebbero essere (uso sempre il condizionale per misura di elementare cautela).
Preoccupiamoci allora che il condannato sia eventualmente ristretto in carcere con un trattamento rispettoso dei principi umanitari, anche per facilitare il reinserimento, ma che venga reinserito nella società soltanto quando veramente si ha la certezza, per quanto possibile, che costui si è ravveduto. Molte esperienze anche di carattere professionale hanno fatto registrare casi certamente non esemplari. Dobbiamo pur dire che questa normativa ha profondamente innovato, onorevoli colleghi, la struttura stessa di questi istituti. Si è detto che si è trattato soltanto di un meccanismo procedurale perché poi tutto è rimasto sostanzialmente lo stesso. Non è così, dobbiamo dirlo. Per esempio l'istituto
della detenzione domiciliare è stato in gran parte trasformato anche con nuove previsioni, come quella di cui all'articolo 1-bis; dobbiamo allora dire con molta sincerità che è stata introdotta una modifica che, specie in questo particolare momento, non era proprio opportuna. Ritengo che gli obiettivi che uno Stato di diritto deve prefiggersi debbano essere molto chiari. La certezza del diritto deve comportare la certezza della pena, altrimenti rischieremmo di vedere la pena inflitta dal giudice di merito riconsiderata poi in un certo modo per arrivare ad altri risultati.
Uno Stato di diritto, onorevoli colleghi, deve garantire innanzi tutto la sicurezza del cittadino, deve proteggere in primo luogo gli incolpevoli e gli innocenti, coloro che vivono e vogliono operare nella legalità; deve proteggere anche coloro i quali, avendo qualche peccatuccio sulla coscienza, debbono certo essere trattati umanamente; non possiamo però capovolgere completamente questi due compiti. Ritengo infatti che esigenza fondamentale di uno Stato di diritto, uno Stato con la esse maiuscola, debba essere innanzi tutto quella di garantire la sicurezza dei cittadini e della collettività. Altrimenti, ci troveremmo dinanzi a situazioni stranissime, per cui il reo è più protetto di colui che reo non è ed io non credo che si voglia arrivare a queste conclusioni.
Ho voluto illustrare quelli che secondo me sono gli aspetti più inquietanti di questa legge. Ci troviamo di fronte ad una situazione che comporta per noi parlamentari una grande responsabilità. I deputati di alleanza nazionale in questa occasione sono stati lasciati liberi di votare secondo coscienza, perché questi sono problemi, valori e situazioni che ognuno deve valutare veramente con la propria coscienza, senza alcuna speculazione politica da parte di chicchessia. Noi come alleanza nazionale vogliamo perseguire soprattutto l'obiettivo fondamentale della sicurezza del cittadino e della legalità sia per coloro i quali lavorano e vogliono vivere onestamente, sia anche per coloro i quali debbono pur capire che, avendo violato la legge debbono fare nei confronti della società quella espiazione attraverso la quale si può arrivare anche al recupero. Ciò però senza per nulla capovolgere queste esigenze fondamentali.
Quello della tutela dei cittadini mi pare sia l'obiettivo fondamentale e principale ed è la sicurezza della collettività che vogliamo venga garantita nella maniera più assoluta, così come riteniamo sia desiderio della stragrande maggioranza degli italiani.
Si tratta tra l'altro di uno dei pochi provvedimenti di iniziativa parlamentare che ci è dato dibattere, superando le barriere imposteci dalla decretazione d'urgenza governativa, dalla necessità ed urgenza di altri disegni di legge, che sotto mentite spoglie spesso eludono la normativa della nota sentenza n. 360 della Corte costituzionale e, soprattutto, da provvedimenti che, attuando deleghe o leggi-delega, ingolfano i nostri lavori, spesso sovrapponendosi ed accavallandosi negli argomenti e nelle interconnessioni tra di loro e generando una specie di mostro legislativo, da cui talvolta risulta difficile districarsi. Ciò per noi in queste aule, specialmente per me che non ho una solida preparazione giuridica; figuriamoci per il comune cittadino che a queste leggi deve soggiacere, con mutamenti improvvisi, quasi sempre con implicazioni finanziarie (in questo caso non si tratta solo di quelle), che cambiano le regole del gioco; leggi che comunque il cittadino deve subire.
Eppure il disegno di legge, presentato alle Camere il 9 maggio 1996 e licenziato
da questo ramo del Parlamento nell'ottobre, aveva tutti i presupposti per essere approvato rapidamente, proprio in ragione della sua struttura: evitava di girare troppo intorno all'ostacolo e di complicare le cose semplici.
Lo ha già detto l'onorevole Marino, noi ci siamo già espressi in questo senso in Commissione e manteniamo la nostra posizione: il provvedimento nel testo originario andava incontro ad esigenze ben note ai cittadini, che vivono il problema delle carceri soprattutto come questione legata al loro territorio, e agli operatori del settore, che invece vivono il problema sulla loro pelle.
Il collega presentatore - cito le parole usate nella relazione introduttiva - diceva: «Tra le molteplici disfunzioni che caratterizzano le gravi condizioni in cui versa il sistema penitenziario va senz'altro segnalato il fenomeno del sovraffollamento»: e già il collega Marino ha espresso le sue perplessità sul metodo per creare spazi nelle carceri con altre finalità. Diceva ancora il collega Simeone: «È quindi indispensabile un intervento legislativo, finalizzato ad agevolare un decremento del numero dei detenuti e limitare il ricorso ai provvedimenti limitativi della libertà personale». Queste cose sono già state dette.
L'impianto della proposta di legge dell'onorevole Simeone era estremamente semplice e chiari erano i presupposti e l'articolato (peraltro si trattava di una sola norma e di mezza pagina). Ad un problema vero si forniva, dunque, una risposta mirata, giusta, magari non condivisibile al cento per cento, ma che poteva rappresentare la base dalla quale partire per andare avanti. Ci si sono messi di mezzo, però, l'approfondimento parlamentare, la mediazione, il perfezionismo, le esigenze particolari di chissà chi: un inquinamento da parte del potere e di chi il potere lo gestisce. Così, già in prima lettura alla Camera gli articoli erano diventati otto e mezzo, ed altrettante le pagine, un anno erano diventati tre e poi quattro (per i reati connessi alle tossicodipendenze). Si prevedevano poi quattro anni di sconti per tutti a certe condizioni, anche se parte residua di maggior pena.
Ho già detto che in occasione del primo passaggio abbiamo espresso la nostra posizione fortemente critica su questo modo di agire e di complicare le cose, ma anche sul merito dell'articolato, così come si stava espandendo.
Durante l'esame al Senato il provvedimento ha subito ulteriori profonde modificazioni che per pochi versi hanno migliorato il testo ma che per altri lo hanno, a nostro avviso, maledettamente peggiorato, comunque complicato.
Anche al Senato abbiamo rilevato la nostra profonda perplessità in ordine alla scelta di lasciare liberi condannati per reati di rilevante gravità, con il risultato di indebolire il concetto di pena e la certezza stessa del diritto.
Prima di richiamare i motivi di contrarietà della lega nord per l'indipendenza della Padania, vorrei chiarire alcuni principi anomali che questo Governo e questa maggioranza hanno inserito nel modus agendi delle nostre istituzioni, che in linea generale valgono per questo provvedimento ma anche per tutti gli altri del settore (i precedenti e quelli che interverranno a breve).
Di giustizia se ne stanno occupando un po' tutti, troppi a nostro avviso: dalla bicamerale, nella ricerca di accordi superiori al limite del compromesso, con esigenze particolari o personali dell'opposizione e del Polo, alle organizzazioni che qualcuno chiama sindacali dei magistrati e degli avvocati - ciascuno deve pur guardare a casa propria - a potenti procuratori e ad alte cariche istituzionali dello Stato fino ai media.
Questi ultimi intervengono con fortissimo e pilotato potere propositivo e di indirizzo.
Noi deputati e senatori possiamo dire che ci occupiamo del contingente, ma non dell'ordinaria amministrazione (come cercherò di dimostrare) con un lavoro di coordinamento della legislazione ordinaria che rischia di diventare inutile e vana,
visto che le regole del gioco cambiano in continuazione (nella prospettiva e nei numeri).
Possiamo però notare come la massa di deleghe che si sono accumulate nel settore della giustizia sui tavoli del Governo e negli uffici legislativi dei ministeri e le inadempienze nel rispetto dei tempi previsti per l'emanazione dei disposti e degli articolati abbiano imposto un'improvvisa accelerazione al Governo ed alla maggioranza nel rilanciare, se non altro per non perdere la faccia di fronte alla gente e per dimostrare che gli ambiziosi (noi li definiamo arrischiati) piani sono perseguiti e perseguibili per il bene del cittadino, per il suo benessere, per un nuovo corso della giustizia nel paese, per porre rimedio ad un dissesto di settore che (oltre ad essere endemico) pare aver raggiunto il limite della sopportabilità proprio in questo paese-Stato che è sempre andato fiero di essere patria del diritto. Ma di questa patria e di questo diritto nelle esemplificazioni pratiche (questo provvedimento ne è una chiara dimostrazione) è rimasto ben poco di cui vantarsi.
Ma forse la chiave di lettura di quanto sta avvenendo è un'altra, più subdola nella sostanza, più ingegnosamente fine e machiavellica nelle metodologie adottate e nei fini che potrei chiamare perversi: mantenere il potere e gestirlo in spregio alle effettive esigenze degli utenti del servizio, cioè dei cittadini.
Il paese e la società stanno cambiando con una velocità e con ritmi che sono insostenibili per le fatiscenti strutture amministrativo-burocratiche dello Stato padrone. La giustizia non fa eccezione, anzi: se assimiliamo queste strutture statuali ad un iceberg, la giustizia ne potrebbe raffigurare la punta emersa, per quanto è evidente. È un primato negativo ben tenuto, a mio avviso, anche se non mancano competitivi concorrenti in rimonta, come la sanità ed i trasporti.
Tutti quelli che ho citato parlano di massimi sistemi, promettendo di bozza in bozza e di idea in idea panacee e mirabolanti assetti futuri risolutori dei guai mortali in cui giace la giustizia. Così facendo, però, si crea una cortina fumogena, che consente a questo Governo ed a questa maggioranza di normalizzare il settore con leggi ordinarie, secondo un piano di occupazione delle stanze dei bottoni e delle attività connesse, che non produrrà niente di positivo nel senso ipotizzato per i cittadini e per il loro vivere civile e che asservirà agli interessi di questa sinistra cattolico-comunista l'apparato della giustizia, bloccandolo nella sua condizione di inefficienza al limite del collasso, se non collassato, come vuole questo regime, senza certezza della pena e del diritto.
In merito alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, vogliamo sottolineare in particolare alcuni punti, che sono già stati esaurientemente citati - con alta capacità - dai colleghi che mi hanno preceduto.
Il comma 5 dell'articolo 1 prevede un meccanismo di sospensione dell'esecuzione della pena di portata sostanzialmente generale («il pubblico ministero ne sospende l'esecuzione») attivabile solo su specifica istanza di parte volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative in luogo dell'attivazione d'ufficio (che era stata prevista alla Camera in prima lettura). Questa attivazione su istanza, secondo la maggioranza del Senato, mirava ad ottenere un effetto deflattivo sull'attività del tribunale di sorveglianza. Tale nuova impostazione è a nostro avviso negativa: noi, comunque, manterremo una posizione neutra su questo aspetto, che a nostro parere, ripeto, costituisce un arretramento rispetto al testo iniziale, il quale consentiva, per l'automatismo della relativa decisione, di evitare la drammatica esperienza carceraria a chi si trova nelle condizioni di fruire di forme alternative. La situazione è peraltro complessa.
Critichiamo pure la possibilità di sospensione dell'esecuzione e di richiesta dell'applicazione di una misura alternativa anche in caso di pene detentive non superiori ai quattro anni, nelle ipotesi
previste dalla legge del 1990 in materia di uso di stupefacenti. Perché questa disparità? Non lo si capisce.
La sospensione, poi, dell'esecuzione in relazione ad una certa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato presenta una nuova istanza, restando la possibilità di presentare la domanda dopo la sua reiezione: questa volta, però, avverrà nello stato di detenzione, così ho interpretato le modifiche introdotte dal Senato, che suscitano qualche perplessità. In relazione al comma 9 è stata operata una scelta senz'altro discutibile, quella citata più volte relativa ai plurirecidivi. Le motivazioni addotte dalla maggioranza sono collegate soprattutto alla considerazione che la previsione sarebbe stata troppo penalizzante, nelle situazioni in cui alla pluralità di condanne non si accompagna una elevata pericolosità, ma piuttosto uno stato di malessere o di abbandono, che proprio dalla misura alternativa potrebbe ricevere beneficio o cura. Anche qui, mettiamo un bel punto interrogativo.
È ancora attuale la critica di fondo del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania nei confronti del provvedimento relativamente alla scelta del limite di pena detentiva, fissato in tre anni. Se analizziamo il codice penale, possiamo vedere come molti reati siano puniti con pene comprese tra i tre e i dieci anni di detenzione, per i quali, vista la possibilità di patteggiamenti, di giudizi abbreviati, di attenuanti generiche - che peraltro non vengono mai negate a nessuno -, la condanna risulterà spesso nei limiti di tre anni. Ne deriverebbe, quindi, che alla fine pochissimi condannati sconterebbero la pena in carcere. Non dimentichiamo che la pena dei tre anni è grave e che può essere inflitta anche ad uno stupratore.
Non è stata accolta la nostra proposta di introdurre nel comma 5 dell'articolo 1 l'inciso «e non vi è pericolo di fuga, né fondato pericolo che il condannato commetta altri reati nell'intervallo», che attribuiva al pubblico ministero la possibilità di non sospendere l'esecuzione della pena. Tale previsione era invece contenuta nel testo licenziato dalla Camera. La decisione assunta dal Senato non è a nostro avviso condivisibile: rispetto alla normativa vigente, il testo in discussione estende, in concreto, la sospensione dell'esecuzione della pena anche ad ipotesi di non trascurabile gravità, laddove la pena detentiva di tre anni potrebbe essere parte residua di una maggiore pena. Questo mi sembra particolarmente grave.
Anche l'articolo 2 è completamente cambiato e vi saranno notevoli guai senza l'osservazione in istituto, senza la certificazione delle condizioni particolari per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, o agli arresti domiciliari. L'articolo 4 ha subito sostanziali modifiche, che ancora una volta suscitano la nostra opposizione e determinano il nostro dissenso sul provvedimento: è stato infatti stato ampliato l'ambito di concedibilità della detenzione domiciliare ad alcune categorie speciali (al riguardo è già stato esauriente il collega Marino). Esprimiamo inoltre netta contrarietà all'innalzamento dell'età della prole da cinque a dieci anni da accudire e all'estensione al padre della possibilità di prestare assistenza ai minori, in quanto risulterà sempre difficile dimostrare che non esiste l'impossibilità di accudire della madre.
La detenzione domiciliare, con questo nuovo articolo 4, può essere concessa anche indipendentemente dalle condizioni del comma 1, quindi indipendentemente dalla pena di quattro anni, nel caso di pena detentiva non superiore a due anni, o in caso di pena maggiore se il residuo da scontare non è superiore a tale limite: quest'ultima ipotesi non era prevista nel testo della Camera e sicuramente peggiora il testo del provvedimento.
Trascuriamo le tossicodipendenze, il sistema di consegna dei documenti di questi signori; mi avvio a concludere osservando che le innovazioni introdotte sembrano dettate - questo è stato notato in Senato - sia dalla volontà di introdurre un diritto penale minimo, sia come momento necessario per procedere alla carcerazione ridotta all'interno di questa penalità residua. Sono concetti su cui
meditare ma la giustificazione non è convincente: infatti, per quanto percepito delle intenzioni del Governo e della maggioranza, è conseguente che la modifica più rischiosa è proprio quella contenuta nel comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, cioè la pena detentiva, anche se, quando è costituente parte residua di maggior pena, non è superiore a tre anni.
Pertanto, a voler proprio convincere il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania a tramutare il voto contrario in voto positivo, sarebbe necessario che in una nuova riscrittura del testo venisse previsto che la pena detentiva non sia superiore ad un anno (così come era nell'originaria proposta di legge dell'onorevole Simeone), perché una pena detentiva fino a tre anni consente di ricomprendere tutti i furti, tenuto conto del regime di prevalenza o di equivalenza delle aggravanti sulle attenuanti, larga parte delle rapine, molti fatti relativi al commercio di sostanze stupefacenti, l'abuso d'ufficio, i casi di falso, molti episodi di corruzione.
Faccio un piccolo inciso: secondo una valutazione del Ministero di grazia e giustizia, sarebbero 17 mila i detenuti per condanne inferiori ai tre anni; il monitoraggio, però, deve essere non solo quantitativo, ma anche qualitativo, soprattutto relativamente ai casi di recidiva.
Un secondo punto dal quale non possiamo transigere è l'esigenza di eliminare le parole «anche se costituente parte residua di maggior pena», perché tale previsione consente di applicare lo stesso trattamento anche a chi, per esempio, è stato condannato a cinque anni ed ha un residuo di tre anni ancora da scontare. Mi sembra profondamente iniquo per i cittadini onesti.
Un terzo punto che poniamo come pregiudiziale è porre come vincolante, effettiva ed effettuata la condizione dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, nonché il pagamento delle spese di giustizia e dell'eventuale custodia in carcere. Questo è un punto di sacrosanta giustizia: tutti questi provvedimenti di beneficio, di sconto di pena, non devono sorvolare sulla risoluzione del fatto civilistico, altrimenti ricadiamo in un'illegalità addirittura provocata dal disposto di legge, in quanto rubare sarà sempre più facile e più conveniente che lavorare onestamente.
Dicevo che ho ascoltato con grande attenzione l'onorevole Marino, che cercava in qualche modo di giustificare questo risultato finale rispetto all'input iniziale, secondo un percorso che egli avrebbe voluto limitato all'originaria proposta di legge del collega Simeone. Ma, collega Marino, esiste la dinamica parlamentare che è fatta del contributo di tutti quelli che ritengono di potersi esprimere, perché rappresentano comunque degli strati della società civile, una storia, delle esperienze, capacità. E quindi alla fine il provvedimento è sempre, al di là di alcune forzature che pure abbiamo dovuto registrare
da parte della maggioranza, il coacervo del contributo di tutti, rispetto al quale bisogna trovare sempre quella grande capacità per riflettere, per misurarsi, per contrapporsi, ma anche per analizzare, per comprendere, per capire. Allora, dicevo, ho apprezzato questa grande capacità del collega Marino di cercare di spiegare come ci sia stato uno stravolgimento della originaria proposta del collega Simeone. Ma, collega Marino, il collega Simeone parlerà subito dopo di me e non ha bisogno di interpreti, di traduttori: vedremo.
Io ritengo che, al di là di tutto, sia un problema di impostazione complessiva rispetto a quello che noi immaginiamo debba essere il modello di società, che ha valenza in campo economico, in campo internazionale, ma che ha una valenza anche rispetto ai problemi della popolazione carceraria. La verità è che, secondo me, esiste uno spartiacque rispetto a coloro i quali - in maniera molto approssimativa, secondo me - immaginano che debba esistere una società che condanna e che dimentica. È una valutazione che probabilmente appartiene a una cultura che io definisco obsoleta. Io immagino invece che ci sia una società dinamica, che prima di condannare cerchi in qualche modo di creare le condizioni affinché certi strati di disagio sociale non siano prodromici a quella capacità a delinquere che molto spesso non è innata, ma che deriva dalla società nella quale certe cose vengono consumate. Allora, il primo aspetto di cui mi preoccuperei è quello di ricercare se questo modello della società ideale, che vorremmo contribuire a costruire, abbia questa grande capacità di prevenire, di creare le condizioni affinché certe cose non accadano. Subito dopo, nel momento in cui queste cose sono accadute lo stesso, dobbiamo immaginare che ci sia una società che eviti di condannare e dimenticare, ma che sia capace - così come il precetto costituzionale ci insegna - di costruire un percorso dinamico. Un percorso che tenga conto di due cose: della dignità sociale e dell'individuo, sempre, e della necessaria capacità di invogliare l'individuo a concorrere e a contribuire a quel percorso di reinserimento sociale che è poi una garanzia e, nello stesso tempo, un obbligo. È un obbligo aiutare l'individuo al reinserimento ed è una garanzia per la società che questo percorso venga continuato e concluso.
Sono queste le società che dobbiamo contrapporre. Voler dividere la società tra i buoni che non delinquono, che non vengono condannati, che non subiscono quindi l'infamia del carcere, ed i cattivi che possono essere abbandonati e dimenticati perché ormai si sono macchiati è un dato che non mi convince. In una società perfetta, che in qualche modo riesca ad adempiere tutte quelle che sono le sue obbligatorie capacità di intervenire e di creare certe condizioni, questo discorso lo si potrebbe fare, ma in una società coma la nostra, collega Marino, no, non è assolutamente possibile!
Allo stesso modo non condivido le motivazioni che portava avanti il collega della lega e questo mi dispiace, essendomi misurato molto spesso con il collega Copercini, perché ritengo che proprio grazie al confronto che a volte deve essere serrato ed interpersonale sia possibile comprendere quale sia il percorso giusto, accettabile e che in qualche modo riesce a rappresentare, rispetto alla collettività, il punto di mediazione.
Questo atteggiamento, questo immaginario, questa capacità di prefigurarsi una società, per quello che mi riguarda, necessita di un contributo che vada in una direzione che è premiale, se così vogliamo definirla, nella misura in cui c'è una partecipazione dell'individuo, un riconoscimento dell'essere individuo, e quindi il rispetto della dignità dell'uomo anche quando è detenuto, una capacità di impegnarlo in questo percorso rieducativo che serve all'individuo e alla società.
Non condivido - e questo lo voglio dire con grande chiarezza - non accetto e non mi piacciono le misure premiali generiche che sono, diciamolo con chiarezza, il condono, l'amnistia e l'indulto per reati di terrorismo. Non li amo! C'è un'analisi
storica da fare e bisogna ragionare, sono d'accordo, però ci sono dei presupposti che poi in qualche modo oggettivano e traspongono; l'individuo sparisce perché c'è un atteggiamento generalizzato. Immagino una società nella quale ogni individuo possa essere partecipe e primo attore di quello che è il suo percorso individuale.
Al collega Marino voglio solo ricordare che alcune delle proposte di indulto per i reati di terrorismo provengono dal suo gruppo. Ed allora come si concilia questa vocazione rispetto al provvedimento in esame che trae spunto (Commenti del deputato Marino)... Collega Marino, ho detto «alcune»: risulta dal verbale! Ecco perché parlavo prima di una coccinella che forse vuole continuare a volare molto basso.
Mi dispiace perché io cerco sempre di cogliere nelle proposizioni, negli atteggiamenti, nei discorsi di ognuno uno stimolo e comunque una forza che è portatrice di esigenze, di culture, di un retroterra che comunque è notevole in ognuno di noi.
In alcuni casi, come quello in specie, rinvengo invece atteggiamenti preconcetti e, mi si consenta di dirlo, populisti rispetto ad un'esigenza di sicurezza di questa società, che dobbiamo far pagare a chi magari si è trovato ad accumulare per assegni a vuoto... Collega Marino, siamo stati all'Asinara e mi pare che sei venuto anche tu! Ricordo che il cuoco dell'Asinara (un ragazzo assai in gamba) doveva scontare qualcosa come quattro anni di carcere per una serie infinita di assegni emessi a vuoto, per i quali un avvocato maldestro non aveva nemmeno richiesto la riunione dei procedimenti per la continuità del reato, e da ciò era derivata una condanna di quel tipo.
Ebbene, quando parliamo di queste condanne vogliamo che l'esigenza di sicurezza della società venga fatta pagare a tutti coloro i quali... No! Io immagino una società giusta, dove chi sbaglia davvero, pur avendo la possibilità di fare altrimenti, paghi e paghi «bene».
Ma una società deve anche valutare le misure da prendere rispetto a piccole pene, anche residue. Quando una pena è residua, vuol dire che vi è stato già un percorso che deve essere preso in considerazione.
Non ci troviamo quindi di fronte alcun regalo fatto ad alcuno, bensì ad una società che è capace di riconoscere che un percorso rieducativo per il singolo e per la società stessa deve essere in qualche modo tenuto presente. È questo il fulcro intorno al quale ruotano la riforma di allora e quella che cerchiamo di riprendere adesso.
Se queste sono le condizioni in cui il provvedimento in esame ha visto la luce, l'originaria proposta di legge Simeone rappresentava solo un input iniziale, che ha poi dato la stura a questo insieme di esperienze, che sono state comunque confrontate. Sappiamo, infatti, che questa è la terza lettura del provvedimento; quindi vi è stata una contrapposizione volta a misurare i diversi convincimenti, le varie ispirazioni ed ideologie che dovrebbero aver trovato un punto di equilibrio.
Pertanto, non mi scandalizzo quando alcuni, come il relatore, sostengono che uno dei motivi per cui si è deciso di varare il provvedimento è il sovraffollamento carcerario. Abbiamo più o meno 50 mila detenuti - sottosegretario Corleone, fino a poco tempo fa erano 49.500 e non sappiamo adesso esattamente quanti siano - ma sarebbe sciocco ritenere questa la ragione che ha ispirato il provvedimento. Questo è un motivo, perché è necessario impegnare queste 50 mila persone al fine di reinserirle ed anche perché siamo consapevoli che a volte la dignità umana nelle strutture carcerarie esistenti non viene rispettata. Il collega Marino parlava di celle nelle quali sono ammassati due o tre detenuti. Collega Marino, si tratta di cinque, sei o sette detenuti! Senza servizi igienici, collega Marino! Allora la condanna di questa società deve tradursi in una tortura, in un atto brutale, che priva l'individuo di quella dignità che comunque appartiene ad ognuno di noi, che è una scintilla che ci portiamo dentro e che merita rispetto? Ma la società deve essere giusta verso tutti!
Non mi meraviglio quindi se questo dato numerico ci induce a riflettere sul da farsi. E non mi si dica che si devono costruire altre carceri, perché è proprio assurdo! Non è questo il modo di impostare una politica corretta, secondo me.
Facciamo in modo, invece, che finiscano nelle carceri le persone che lo meritano davvero. Immaginiamo che ci possa essere un domani una giustizia giusta. È così? Allora ci sarebbe tanto da parlare. Bisognerebbe, ad esempio, rifarsi alle riforme che stiamo cercando affannosamente di varare, a quello che è uno degli aspetti più trascurati ma, secondo me, essenziali della giustizia, vale a dire l'obbligatorietà dell'azione penale; infatti, il problema della prescrizione esiste, ma a volte premia chi deve esserlo. Perché fino a quando il pubblico ministero non sarà in grado di promuovere le azioni penali rispetto a tutte le notitiae criminis che gli vengono comunque sottoposte, avremo creato quella discrezionalità che farà sempre in modo che il poveraccio finisca nelle carceri, mentre chi deve aspettare che certi tempi maturino, in qualche modo vedrà premiata questa sua grande capacità.
Se siamo convinti che in questa società, che vorremmo cambiare e che vorremmo cercare di rendere realmente giusta, ci sono delle distorsioni, dobbiamo essere consapevoli del fatto che bisogna in qualche modo intervenire. In questo momento l'intervento che si propone, e che per certi versi si unisce a quello che è stato già varato in Commissione giustizia per quanto riguarda la liberazione anticipata, fa in modo che, per ciò che riguarda le pene minori, non ci sia la necessità immediata di scontarle. Vi è la possibilità di effettuare un esame prima che il provvedimento restrittivo definitivo venga emesso. Mi sembra la posizione di una società civile che si interroga, che non procede effettuando prima delle restrizioni e decidendo solo successivamente, ma che cerca di decidere e di comprendere se ci sia un percorso da seguire, se ci siano delle esigenze da considerare e che solo successivamente interviene.
In questa logica si era mossa la Commissione giustizia quando immaginava la possibilità di procedere ad una sospensione del provvedimento e contemplava al contempo una capacità automatica, d'ufficio, del pubblico ministero di trasmettere al tribunale di sorveglianza tutti gli atti affinché lo stesso ex officio provvedesse a valutare.
Questo era il percorso che noi immaginavamo, perché sappiamo che le condanne a pene detentive brevi sono tipiche di una fascia sociale che soffre ancora di arretratezza, di indigenza, a volte anche di analfabetismo e volevamo che in qualche modo si ripristinasse una dignità comune, un'uguaglianza sociale che di fatto non c'è. Il Senato ha ritenuto di modificare il testo.
Strada facendo nel lungo esame in Commissione abbiamo esaminato anche proposte intermedie diverse - ce ne era una mia che proponeva un regime parzialmente diverso - che abbiamo accantonato perché probabilmente è giusto ritenere che questa sia la proposta mediana rispetto alla quale dobbiamo decidere.
La proposta di legge in esame, che è stata approvata purtroppo il 25 settembre 1997 in sede deliberante dalla Commissione giustizia del Senato e che quindi viene alla terza lettura della Camera a distanza di molti mesi, appare notevolmente modificata rispetto al testo già approvato dalla Camera nella lontana seduta del 1 ottobre 1996. Proviamo allora a valutare il contenuto essenziale della proposta, nella consapevolezza che certamente non verrà modificata se non marginalmente da questa terza lettura, iniziata sostanzialmente il 29 ottobre dello scorso anno in Commissione giustizia.
La proposta in esame detta anzitutto una nuova formulazione dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che prevede disposizioni volte a disciplinare l'esecuzione delle pene detentive. In particolare il nuovo comma 5 stabilirà, salvo casi specifici, l'automatica sospensione da parte del PM dell'esecuzione di tutte le sentenze di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni. Il relativo diritto
del condannato ad usufruire delle misure alternative alla detenzione sarà collegato però alla presentazione di apposita istanza entro trenta giorni dalla notifica del decreto di sospensione dell'esecuzione. Tale possibilità sarà consentita anche quando la pena detentiva costituisca parte residua di una pena maggiore. L'istanza - che quindi è eventuale - sarà volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione e dovrà essere presentata al pubblico ministero entro trenta giorni dalla consegna dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione della pena.
Di questo aspetto molti colleghi hanno parlato e non voglio tornarci. Ci eravamo posti il problema che la consegna potesse essere equiparabile alla notifica e che quindi ci potesse essere l'incapacità di comprendere il percorso nel momento in cui la notifica venisse fatta a mani diverse; abbiamo poi immaginato che il termine consegna significhi cosa diversa, come in altre parti del codice di rito, e si riferisca ad un momento in cui ci sarà comunque la consapevolezza perché ci sarà la consegna materiale del provvedimento. In caso di inerzia dell'interessato l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
Il pubblico ministero, quindi, avrà il compito di trasmettere la domanda con l'unita documentazione di supporto al tribunale di sorveglianza competente per territorio in relazione alla sede del suo ufficio; sarà poi compito del tribunale decidere sul merito della domanda entro i 45 giorni successivi al ricevimento dell'istanza. La prerogativa del pubblico ministero di sospendere l'esecuzione, oltre all'entità della pena inflitta, incontra ulteriori limiti ed è quella garanzia che deve essere offerta alla società attenta ma cosciente. Il primo limite è che la sospensione in relazione ad una certa condanna non può essere disposta più di una volta anche in caso di proposizione di nuova istanza per la stessa od altra misura da parte del condannato; il comma 9 stabilisce poi il divieto per il pubblico ministero di disporre la sospensione dell'esecuzione quando si tratti di condannati per i delitti particolarmente gravi di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 dell'ordinamento penitenziario (si tratta di gravi delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, associazione di tipo mafioso, ed altri quali sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti eccetera) nonché di coloro che per il fatto oggetto della condanna da eseguire si trovano in custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, segno evidente che esiste ancora la pericolosità sociale che aveva determinato il venir meno di quelle esigenze cautelari che dovrebbero comportare automaticamente il venir meno della misura restrittiva.
Nel caso in cui l'istanza dell'interessato non sia inoltrata tempestivamente o nell'eventualità che il tribunale la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca il decreto di sospensione. Se il condannato è agli arresti domiciliari, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza che provvede all'eventuale applicazione della misura della detenzione domiciliare.
Più specificatamente noi sappiamo che quattro sono gli istituti, anche se poi rispetto alla detenzione domiciliare potremmo distinguere fra quella classica per determinati tipi di soggetti e quella che mi piace chiamare «generica» che viene introdotta con la presente legge. Per quanto riguarda l'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere concesso soltanto ai condannati a pene detentive non superiori a tre anni e che consiste nell'affidamento del detenuto ad un servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo corrispondente alla pena da scontare, la proposta di legge in esame modifica l'affidamento in prova nel senso che, anche facendo tesoro della sentenza n. 569 del 1989 della Corte costituzionale, sgancia definitivamente la possibilità di concessione della misura alternativa dalla circostanza che il condannato si trovi in carcere, senza cioè che l'osservazione in
istituto debba ritenersi necessaria ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. È un principio non immotivato che trova fondamento proprio nella sentenza della Corte costituzionale alla quale, per chi ne dovesse aver bisogno, rimando.
Abbiamo visto che la grande incidenza si è avuta rispetto alla detenzione domiciliare. Attualmente è prevista la possibilità di espiare la pena della reclusione non superiore ai tre anni nella propria abitazione per alcune categorie specifiche di persone: donne in gravidanza, che allattano la prole o madre di figli minori di cinque anni, con loro conviventi, persone in condizioni di salute particolarmente gravi, ultrasessantenni e infraventunenni. La proposta di legge che stiamo per approvare eleva da tre a quattro il livello massimo della pena, ampliando poi l'ambito di concedibilità della detenzione nel proprio domicilio per le categorie speciali previste dalla norma in vigore.
In particolare abbiamo visto che risulta raddoppiato da cinque a dieci anni il limite massimo di età che dà diritto all'assistenza della madre o del padre. Di questo, collega Marino, non mi meraviglio; le motivazioni sono nel convincimento che questa società ha raggiunto, che cioè non è un problema soltanto collegato all'età o all'indigenza, probabilmente c'è bisogno di un apporto del genitore che assiste, che controlla, che vigila sui ragazzi fino all'età di cinque anni (secondo me anche sui ragazzi fino ai dieci anni), estendendo poi al padre, questa è una novità assoluta in linea con la sentenza n. 215 del 1990 della Corte costituzionale, ma non genericamente, solo quando la madre sia deceduta o impossibilitata a fornire alla prole la necessaria assistenza.
Dobbiamo sempre tener presente che questi presupposti devono essere di volta in volta valutati dal tribunale di sorveglianza. Non esiste un provvedimento automatico che determina un allarme sociale ingiustificato; esiste invece una capacità di credere che a determinate esigenze, a determinate carenze uno Stato corretto risponde in maniera coerente.
È stata poi introdotta la detenzione domiciliare generica che non era prevista nella precedente normativa. Il testo originario della proposta di legge Simeone (che mi piace continuare a chiamare «Simeone», anche se per il collega Marino la traccia disegnata dal collega è stata in qualche modo dispersa ed ampliata) introduce una generica applicabilità della detenzione domiciliare indipendentemente dalle condizioni personali del condannato quando la pena detentiva inflitta non sia superiore ai due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. È una previsione che va nella logica di quanto ho prima detto.
Rispetto alla semilibertà possiamo ritenere che la proposta di legge in esame preveda la possibilità di essere ammessi alla semilibertà anche prima di aver scontato metà della pena.
L'unico istituto rispetto al quale sostanzialmente la proposta di legge in esame non interviene è quello della liberazione anticipata, che prevede la possibilità di ottenere una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena inflitta.
Vorrei concludere il mio intervento prendendo in considerazione proprio quest'ultima misura.
Il collega di alleanza nazionale - al quale sono legato da grande affetto e da grande stima, anche se probabilmente in alcuni momenti ragioniamo in maniera diversa - faceva riferimento all'iter legislativo di una separata proposta di legge approvata dalla Camera sulla liberazione anticipata. Ricordo che in quella sede avevo proposto che i 45 giorni di riduzione della pena potessero essere portati fino a 60; e ciò nella logica delle cose che ho detto: che immagino vi sia una capacità di autodeterminazione che invogli lo Stato a premiare chi dimostri di concorrere realmente a quel recupero ed a quel reinserimento; una capacità che deve essere sempre congiunta alla concreta considerazione del fatto che attualmente il sistema carcerario italiano purtroppo non
funziona. Infatti, il più delle volte non si registra neanche quel minimo di rispetto della dignità sociale.
Ciò detto, continuo ad immaginare che la società che vorrei creare per tutti, ma anche per mio figlio e per le nuove generazioni, sia una società nella quale lo Stato non voglia limitarsi a condannare ed a dimenticare, ma voglia concorrere affinché il benessere complessivo di tutti in qualche modo possa effettivamente realizzarsi; e con il benessere, anche quella sicurezza che tutti vorremmo, ma che non vorremmo mai fosse connotata da quell'ingiustizia sociale che vale come una pietra che questa società non potrebbe assolutamente digerire o scrollarsi di dosso (Applausi del deputato Simeone).
Perché parlo di scelta di civiltà? Perché un paese è civile, è rispettoso della dignità umana, dei valori della democrazia non soltanto se ha le strade delle proprie città pulite, se ha gli ospedali che funzionano e le scuole di qualità, ma anche e soprattutto se ha un'applicazione della giustizia non manipolata e stravolta, ma limpida, serena, ferma, equilibrata e, quindi, una conseguente applicazione della pena che non sia né vendicativa, né spietata, né cinica.
Ma anche le carceri sono manifestazione ed espressione del grado di civiltà di un paese: ecco perché ho detto prima, che l'interpretazione della legge ha avuto violente letture che non starò qui ad elencare, ma che si sono racchiuse nell'adesione o meno ad uno dei due partiti che si contrappongono nel campo della giustizia. Il partito dei giustizialisti, ha affermato che con questa legge si svuotano le carceri e si mettono in circolazione i delinquenti; il partito dei garantisti, ha sostenuto invece che con questa legge si ristabilisce un rapporto di equilibrio tra lo Stato ed il cittadino condannato, che è evidentemente distorto.
Il problema è che entrambe le definizioni applicate al pianeta giustizia esasperano aspetti validi ma forti in primo piano soltanto della loro parzialità!
Per esempio, un mal digerito senso di giustizialismo ha impedito per lungo tempo, ad un partito al quale mi onoro di appartenere, di cogliere l'esatta interpretazione dello spirito della legge. Da qui è emersa una scelta intransigente di opposizione! Mi rendo conto, però, che un altrettanto mal digerito spirito di cosiddetto, e lo dico tra virgolette, permissivismo, ha fatto arruolare la cosiddetta proposta di legge Simeone, fra quelle leggi espressione di quella cultura che ritiene che i problemi della giustizia si risolvano col consentire libertà di delinquere a piccole dosi, previa concessione governativa. Invece, il discorso introdotto da questa proposta di legge ha una dimensione ed un valore che superano e trascendono i vincoli degli steccati di parte, per imporre all'attenzione di tutti il problema giustizia nella sua globalità e senza aggettivi.
Se facciamo un momento di giusta riflessione, ci rendiamo conto che su questa proposta di legge erano tutti d'accordo, ma stranamente lungo il percorso ci si è divisi per combattere guerre che nulla hanno a che vedere con i problemi affrontati con la proposta di legge n. 464. Allora, prima di entrare nel merito puramente tecnico e per esporre i mie tanti rilievi critici sulle tante modificazioni apportate in seconda lettura, che ritengo
assai limitative ed inopportune, voglio per un attimo sottoporre alle vostre attenzioni alcune importanti riflessioni.
Non si può negare che la cosiddetta proposta di legge Simeone, per benevolenza di tutti i miei colleghi, sia una legge attesa e ciò vuol dire che è rispettosa della realtà, che si propone il superamento di problemi esistenti che richiedono urgenti soluzioni. Il fatto che il provvedimento abbia trovato consensi in strati diversi della politica e della cultura, superando così ogni artificiosa divisione, conferma che esso stesso rappresenta un punto di riferimento, un modello da seguire per costruire le buone leggi, che durino nel tempo e che non penalizzino la vita del cittadino.
Ecco allora spiegata la mia interpretazione del garantismo, che non vuol dire certamente volontà di sfuggire alla legge, ma significa consentire a tutti i cittadini di avere dalla legge un trattamento ispirato all'equilibrio, alla dignità ed alla civiltà. Questo è lo stesso significato che bisogna dare al concetto di rispetto del valore della giustizia e della legalità: in questo caso, senza esasperazioni e senza estremizzazioni, perché giustizia non fa rima con vendetta.
Ed allora, perché non utilizzare l'esperienza vissuta lungo l'iter per l'approvazione di questo provvedimento ed imparare la regola del confronto serrato, aperto, alla luce del sole per deliberare le buone leggi di cui, mai come oggi, l'Italia ha bisogno?
Ed ancora, perché non applicare proprio al problema della giustizia, la capacità di eliminare la rissosità della fazione per imporre la lucidità della ragione che valorizzi il fine di migliorare la qualità della vita?
E nel fare questo devo invitare alla riflessione il mio partito e tutte le forze politiche e culturali del paese; esprimo solo un pacato rammarico che conferma come le incomprensioni impediscano la giusta valutazione della reale entità dei problemi, come è accaduto per questo particolare argomento. Mi rendo conto che ogni superamento richieda una gradualità di passaggi e prendo atto con soddisfazione, onorevole Marino, della scelta di alleanza nazionale di lasciare libero ciascuno nel voto che intenderà dare, che di fatto, però, significa un via libera per la legge, così come vuole tutto il Parlamento. All'onorevole Marino devo rappresentare tuttavia che la proposta di legge Simeone certamente non è una fuga dalla sanzione, ma è soltanto un tentativo estremo di recupero del condannato. Ecco allora la certezza della pena finalizzata al recupero del condannato.
Facevo cenno, poc'anzi, a rilievi critici che si impongono in ogni caso al testo del Senato.
In primis è da significare che l'aspetto innovativo della proposta di legge in esame era la previsione ex lege di un'automatica sospensione dell'ordine di esecuzione in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza in merito alla possibilità di applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere.
La cosiddetta proposta di legge Simeone si ispirava alla ratio di affrontare il gravoso problema del sovraffollamento e della ingovernabilità delle carceri, di decongestionare le stesse e - nell'ottica di un raffinamento del diritto penale sotto il profilo di concepire lo strumento della misura detentiva come una extrema ratio - si ispirava, altresì, all'esigenza di riaffermare a livello legislativo il principio di una responsabilità penale che sia personale e colpevole e che comporti per un condannato ad una pena detentiva non superiore ai tre anni la possibilità di poterla scontare al di fuori delle strutture carcerarie.
La riforma recata dalla proposta Simeone si ispirava, altresì, ad assecondare una forte esigenza di razionalizzazione del sistema penale. Con l'introduzione dell'automatica sospensione, da parte del pubblico ministero, dell'ordine di esecuzione e con le modifiche in tema di misure alternative alla detenzione, il proponente, conformemente agli insegnamenti della più moderna ed evoluta dottrina penalistica, si proponeva di risolvere la crisi della misura detentiva, depurandola dei
suoi aspetti più emotivi ed irrazionali, contrastando però, contestualmente, il fenomeno della fuga dalla sanzione alimentata dalla prassi ridondante delle misure clemenziali (amnistia et similia).
La sospensione automatica dell'ordine di esecuzione, rectius d'ufficio, da parte del pubblico ministero e la previsione di un meccanismo di automatismo della procedura de quo, secondo la previsione originaria del disegno di legge a mia firma, aveva come effetto la determinazione di un sostanziale equilibrio tra i condannati e riaffermava certamente un sostanziale principio di parità di trattamento tra il condannato che poteva rivolgersi ad una difesa tecnica e quello che era impossibilitato a farlo, o per motivi economici o per ignorantia legis o per incuria, ai fini di adire i tribunali di sorveglianza per la concessione delle misure alternative.
All'opposto, il testo licenziato dalla Commissione giustizia prima e poi dall'Assemblea del Senato, nei suoi tratti essenziali, si risolve in un sostanziale azzeramento della proposta di legge originaria - anche se abbastanza mitigato dall'ordine a mano dell'interessato - ed in un ritorno all'affermazione di un onere della parte, con la conseguenza che l'accesso alle misure alternative costituisce di nuovo un onere del condannato dipendente dalla sua diligenza, dalle sue conoscenze tecniche e dalla sua possibilità economica o meno di rivolgersi ad un difensore di fiducia, ristabilendo così quelle condizioni di diseguaglianza economica e socioculturale fra i condannati che il disegno di legge originario si era sforzato di espungere.
Al di là di queste considerazioni sulla sostanziale vanificazione del principio dell'automatismo, altri rilievi vanno mossi alle modifiche della normativa.
Con riferimento infatti al quinto comma dell'articolo 1 del testo modificato, l'avviso che il condannato può presentare istanza corredata dalle indicazioni e dalle documentazioni necessarie, volte ad ottenere la concessione delle suddette misure alla detenzione, prevede un termine di trenta giorni.
Parrebbe opportuno quanto meno modificare tale termine in melius (ad esempio 60 giorni) per consentire più agevolmente al condannato di attrezzarsi per reperire le certificazioni e le documentazioni necessarie, attesi anche i tempi lunghi da parte della burocrazia per il rilascio della documentazione occorrente, attesa anche la ricorrente inesperienza del condannato a districarsi nella rete delle procedure e delle prescrizioni di legge, per evitare altresì - come spesso purtroppo accade - la produzione di documentazione parziale ed insufficiente, prodromica pertanto al rigetto dell'istanza da parte dei tribunali di sorveglianza.
Tale termine più lungo sarebbe stato utile (e mi auguro che nel prosieguo ci possa essere qualche modifica) proprio alla difesa del condannato alla quale da ultimo pertanto - con l'arretramento che inevitabilmente si registra in seguito alle modifiche apportate dal Senato - toccherà, ancora una volta, dare una veste giuridica alla documentazione prodotta dal condannato stesso.
Sempre con riferimento all'ultima parte del comma 5 dell'articolo 1, secondo il quale «l'avviso informa altresì che, ove non sia presentata istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato», oltre al rilievo strettamente letterale e terminologico che tale formula assume il tenore di un diktat, occorre dire che essa ha anche, tradotto in termini giuridici, un significato decisamente iugulatorio.
Questi rilievi si riconnettono alla segnalata brevità dei trenta giorni previsti per depositare l'istanza, facendo rilevare ancora una volta le difficoltà che possono sorgere per il reperimento della documentazione e per la preparazione dell'istanza stessa.
Naturalmente, rivisitando sui punti testé indicati il comma 5, va rivisto conseguenzialmente anche il comma 8, che attualmente prevede che, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata,
il pubblico ministero revochi immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
Ulteriori rilievi vanno posti al comma 7 del suddetto testo, là dove si prevede che la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non possa essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, ma diversamente motivata.
Va affermato che, in linea generale, è possibile che maturino, medio tempore, le condizioni o i requisiti per ottenere diversa misura alternativa rispetto a quella per la quale si è avuto rigetto. Basti pensare che chi non ha potuto, ad esempio, ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali perché l'istanza è stata rigettata può, o per lo spirare dell'età superiore ai sessant'anni o per l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ottenere altresì il beneficio della detenzione domiciliare nel pieno possesso, in questi casi, dei requisiti richiesti dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario.
Sempre con riferimento al comma 7 e con ulteriore riferimento alla statuizione secondo la quale il condannato non può riproporre nuova istanza, anche se diversamente motivata, v'è da osservare che tale disposizione va altresì rivista. Se è vero, come è vero, che presupposto imprescindibile dell'affidamento in prova al servizio sociale è l'attestazione dell'esercizio dell'attività lavorativa, sarebbe eccessivamente iniquo impedire ad un condannato che si è visto rigettare una prima istanza volta ad ottenere tale beneficio di reiterare l'affidamento in prova, qualora, medio tempore, abbia trovato lavoro e possa documentarlo con nuova istanza.
Lo stesso è a dirsi in tema di affidamento in prova in casi particolari di cui, appunto, agli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, là dove si può prevedere come ipotesi, in concreto verificabile, che un tossicodipendente o un alcoldipendente debba intensificare un programma di recupero per l'aggravamento delle sue condizioni tossicologiche.
A fronte di una prima istanza rigettata e in considerazione di una documentazione medica che attesti l'aggravamento delle sue patologie sarebbe, anche in questo caso, assolutamente iniquo e contrario allo spirito e alla ratio della riforma precludergli la possibilità di reiterare l'istanza che in un primo momento gli è stata rigettata, eventualmente per un programma di recupero vago o generico o per una statuizione del tribunale di sorveglianza che giudichi non grave lo stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza.
De iure condendo appare evidente sin qui che il testo licenziato dal Senato - che al più ripropone solo formalmente un semiautomatismo ma che, nella sostanza, svilisce in radice la ratio dell'originaria proposta di legge e vieppiù pone perentorie preclusioni ed ingiustificati sbarramenti alle misure alternative, così come sono state contestate a commento dell'articolo 7 del nuovo testo, non tenendo conto dei possibili casi umani che possono verificarsi, come si è tentato sopra di illuminare - va assolutamente rivisto, se non si vuole incorrere in un autentico pastrocchio legislativo, che non si conforma e non si modella con le tendenze evoluzionistiche di un diritto penale moderno e costituzionalmente orientato verso la piena attuazione degli articoli 27, 13 e 3 della Costituzione e, in generale, di tutti i precetti costituzionali che valorizzano e garantiscono il principio di eguaglianza e di dignità della persona umana.
Altri rilievi, anche conformemente alle considerazioni testé riferite, vanno posti con riferimento all'articolo 9, lettera b), nuovo testo, laddove si dispone che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta per chi si trova in uno stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. Orbene, si osserva che porre in linea tassativa ed assoluta tale preclusione e tale sbarramento non solo non appare conforme allo spirito ed alla ratio della legge che qui stiamo per
approvare, ma contrasta anche contemporaneamente con la riforma di cui alla legge n. 92 sulle misure della custodia cautelare, riforma più garantista ed ispirata dalla piena attuazione del principio del favor libertatis.
Sempre con riferimento all'articolo 9 va criticata la rigida disposizione di cui alla lettera a) secondo cui la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 del nuovo testo non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 e successive modificazioni: divieto di concessione dei benefici ed accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. Sebbene al riguardo il testo licenziato dal Senato su questo punto specifico (articolo 9 lettera a) con riferimento all'articolo 4 bis della legge n. 354 del 1975) sia simile alla prima stesura del disegno di legge Simeone, ad una più attenta e meditata riflessione, pare opportuno modificare anche tale articolo 9 (nuovo testo) lettera a).
La preclusione e lo sbarramento imposti da tale articolo 9 sono tassativi ed estremamente repressivi in relazione a un testo di legge (articolo 4-bis) che è in via obsoleta abbastanza datato e, peraltro, non tiene conto delle innumerevoli realtà giuridiche dei casi giudiziari che rientrano nel suo alveo.
Infatti, con riferimento, ad esempio, alla impossibilità ad accedere alle misure alternative di cui all'articolo 629, comma 2 (estorsione aggravata), e di cui all'articolo 628, ultimo capoverso, del codice penale (rapina aggravata), vi è a dirsi che, se non si ponesse mano ad una rivisitazione dell'articolo 9, lettera a) (testo del Senato), sarebbe precluso il diritto di accesso ai benefici in questione anche a condannati per reati che, nelle variegate tipologie degli episodi di vita criminosa e nelle molteplici sfaccettature che possono assumere le sentenze di condanna con riguardo alla disciplina di concorso di persone, potrebbero avere un ruolo solo marginale o di minima importanza, o secondario o di comprimarietà, rispetto all'episodio criminoso globalmente considerato.
Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso sarebbe iniquo e contrario allo spirito della legge non consentire a tali soggetti, pur condannati per quei reati, la possibilità di ottenere eventualmente le misure alternative de quibus.
A rigore, ma qui è necessaria un'attenta e prolungata riflessione anche per lo stesso reato di omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale, richiamato nell'articolo 4 bis della legge sull'ordinamento penitenziario, ed altresì richiamato per relationem nell'articolo 9 lettera a) (nuovo e vecchio testo), possono porsi medesime considerazioni, non solo ovviamente per le molteplici implicazioni psicologiche di chi pone in essere tali reati, ma altresì perché la migliore dottrina riconosce la possibilità anche al condannato ad una pena che superi i limiti della legge di cui si discute di adire i tribunali di sorveglianza per questo misure quando, dopo aver scontato un lungo periodo di condanna, possano residuare solamente tre anni (limite previsto dalla legge de qua).
In ogni caso, comunque, anche in relazione ad un condannato per omicidio che abbia superato i 60 anni di età o che versi in condizioni di salute particolarmente gravi si può, in linea di principio (e comunque il tutto è da sottoporsi al giudizio dei tribunali di sorveglianza), richiedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, ricorrendo le condizioni suindicate, ove si elimini questo tassativo divieto ex combinato disposto degli articoli 4-bis della legge n. 75 ed articolo 9, lettera a), del nuovo testo.
Resta da considerare l'opportunità di una riforma più generale (e penso che l'onorevole sottosegretario si troverà d'accordo con me, su questo punto), che investa l'articolo 4-bis nella parte in cui pone preclusioni o limiti sostanzialmente invalicabili anche per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, in considerazione della opportuna riflessione secondo
la quale se tali norme, in questa parte specifica, avevano nel 1975 una loro razionale giustificazione ed un fondamento basato su esigenze socio-politiche e culturali di difesa dello Stato, oggi tali esigenze ed emergenze non sussistono. Né può inficiarsi questo ragionamento adducendo l'ipotesi di eversione dell'ordinamento costituzionale che possa inverarsi in moti o manifestazioni di altri soggetti politici, come potrebbero essere movimenti o gruppi separatisti, cui non bisogna attribuire alcun credito o affidabilità. Ma queste sono considerazioni metagiuridiche, affidate tra l'altro ad una riflessione squisitamente politica.
In ogni caso, su questo punto, la norma andrebbe quanto meno ridiscussa e non invece accolta in maniera così apodittica ed assiomatica come il testo della nuova legge del Senato vorrebbe.
In conclusione, si renderebbe ineludibile una sostanziale modifica dell'articolo 9, lettera a) e, in un'ottica e prospettiva legislativa a medio o ampio raggio, un intervento modificativo, quanto meno mitigante dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
Da ultimo, brevi e veloci considerazioni sull'articolo 4 del nuovo testo approvato dal Senato, in tema di modifiche apportate aventi ad oggetto la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Con riferimento alla lettera c) (persone in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali), la norma appare indubitabilmente tropo generica e vaga, perché non si tassativizza e non vi è uno sforzo soddisfacente di maggiore tipicità, che consenta di indicare quando e come le condizioni di salute debbano reputarsi particolarmente gravi, né chi sia in grado di precisare lo stato della malattia. Al riguardo, pertanto, sarebbe opportuno migliorare sotto il profilo delle determinatezza della fattispecie tale astrattezza e genericità.
Con riferimento al medesimo istituto ed alla lettera e) (persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia), si ravvisa l'opportunità di elevare il limite di anni 21 eventualmente ad anni 25, con espresso riferimento quanto meno alle comprovate esigenze di lavoro. Lo impongono l'ovvia constatazione della latitanza strutturale di posti di lavoro, la conclamata crisi del mercato del lavoro e della sua offerta, l'endemica ed esorbitante crisi occupazionale; sarebbe vieppiù iniquo e repressivo, signor Presidente e signor sottosegretario, impedire la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ad un giovane solo perché abbia superato i 21 anni, a fronte di una concreta possibilità di esercitare un lavoro, sia pure nelle ristrette condizioni della detenzione domiciliare.
Alla luce dei rilievi evidenziati, debbo ritenere che la proposta di legge in itinere sia largamente migliorabile. Se non l'approvassimo, però, migliaia di condannati andrebbero a varcare la soglia del carcere.
Il carcere certo deve restare, non si deve abbattere, come dicono in tanti: dobbiamo renderlo, però, «civile». Solo così si può alimentare la speranza di una rigenerazione sempre invocata e mai realizzata.
È tempo che io tolga il disturbo, onorevole Presidente, perché ritengo che il tempo regolamentare stia per scadere, ma non perché sia stato adeguatamente svolto l'argomento. Onorevoli colleghi, spero che dalle mie non sempre ordinate parole, se non avete imparato l'arte di legiferare, del che certamente non avete bisogno, vi siate però convinti che la nostra funzione è davvero altissima e che il legislatore si consacra sempre, in ogni suo atto, alla giustizia.
La giustizia è l'eterno anelito dell'umanità nel suo travagliato ed incerto cammino, al suo raggiungimento nel tempestoso avvicendarsi delle generazioni e nel cangiamento continuo del diritto è proteso il nostro spirito, come l'occhio del navigante verso la terra da raggiungere. Poco importa che di tanto in tanto ci si accorga di inseguire una chimera: le delusioni non ci faranno desistere, ed anzi con maggior vigore noi proseguiremo a navigare per
raggiungere la perfetta giustizia, anche se essa si allontana come un'isola che scivola nella corrente!


