Allegato A
Seduta 285 del 12/12/1997

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(A.C. 4354, sezione 10)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Disposizioni per il recupero d'imponibile).

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, nonchè di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992».
2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.


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3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, la lettera c) è abrogata.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 76, comma 1:
1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole: «e degli eventuali contributi» sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito»;
b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse».
5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera a), numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dei marchi d'impresa e » sono soppresse; dopo le parole: «un terzo del costo» sono inserite le seguenti: «; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.»;
b) al comma 3, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «decimo».
7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.
8. Le disposizioni del comma 4, lettere a), numero 1), e b), hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998.
9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314:

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1) al comma 1, dopo le parole: «imprese agricole,» sono inserite le seguenti: «le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio negli edifici,»;
2) il comma 5 è abrogato;
b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta ritenuta deve essere operata dagli amministratori di condominio negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti.»;
2) al secondo comma le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
c) nell'articolo 25-bis, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole: «del dieci per cento» sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.»;
d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole: «e gli altri enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, gli altri enti pubblici e privati»;
e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-bis) è aggiunto il seguente:
«8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale».

11. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, come modificato dal comma 10, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.
12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n.42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole: «del 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento» e le parole da: «per i redditi di cui alla
lettera g)» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento;».
13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:
«Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni».
14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del


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decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n.413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.
15. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n.313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo comma, sono soppresse le parole: «e non ferrosi»;
b) nell'ottavo comma dopo le parole «per le cessioni» sono inserite le seguenti: «di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori,»;
c) il nono comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.»;
d) il decimo comma è sostituito dal seguente:
«I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
17. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17 è sostituito dal se-guente:
«Art. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237.
2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

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3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.»;
b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: «ceduto» sono aggiunte le seguenti: «,con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.»;
c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.»;
d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:
«NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000»;
e) nella tariffa, parte II:
1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «non autenticate» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I»;
2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis. - Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, come sostituito dal comma 17, letteraa).
19. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché l'esecuzione delle relative formalità.
20. All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è aggiunta la seguente nota:
«NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso».

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21. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, è sostituito dal seguente:
«2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Sugli onorari degli amministratori condominiali si applica l'IVA, anche se l'amministratore non è iscritto ad alcuna associazione di categoria, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA. La presente disposizione non si applica nei confronti di coloro, che svolgono l'attività solo ed esclusivamente per il proprio condominio.
19. 1. (ex 18. 172.)
Apolloni, Balocchi, Giancarlo Giorgetti Roscia, Bagliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Sugli onorari degli amministratori condominiali si applica l'IVA, anche se l'amministratore non è iscritto all'ANACI, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA. La presente disposizione non si applica nei confronti di coloro, che svolgono l'attività solo ed esclusivamente per il proprio condominio.
19. 2. (ex 18. 173.)
Apolloni, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente al comma 9 dello stesso articolo sopprimere l'ultimo periodo.
19. 3. (ex 18. 113.)
Armani, Valensise, Bono.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole:
31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298; al secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo sopraindicato.

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.
19. 135 (Ex 18. 112)
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia relativamente alla lettera b-bis.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Conseguentemente sopprimere il comma 9.
19. 4. (ex 18. 198.)
Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 2, le parole: 31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 1998.
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 5.
(ex 18. 89.)
Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
*19. 6. (ex 18. 186.)
de Ghislanzoni Cardoli, Danese.


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Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
*19. 126.
Carlo Pace.

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Segue compensazione n.2 del Gruppo Misto-CDU
19. 127.
(ex 18. 152.)
Delfino Teresio, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carrara Carmelo, Panetta, Grillo.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
19. 9. (ex 18. 109.,18.8)
Carlo Pace, Bono, Antonio Pepe.

Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-ter.
19. 8. (ex 18. 108.)
Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Valensise.

Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.
Agli eventuali oneri si provvede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del disegno di legge n.4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del consiglio.
19. 7. (ex 18. 100.)
Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente si fa fronte con le previsioni di cui all'articolo 50-
bis.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)
19. 10.
(ex 18. 114.)
Bono, Armani, Valensise.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

19. 11. (ex 18. 55.)
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

19. 12.
(ex 18. 115.)
Armani, Valensise, Bono.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)
19. 13.
(ex 18. 116.)
Valensise, Armani, Bono.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Segue compensazione n.1 CDU.
19. 128.
(ex18. 156.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente,
Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge del 28 marzo 1997, n.140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998.
Conseguentemente sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori.


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Conseguentemente ancora, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento.
Conseguentemente, al disegno di legge n.4355, articolo 2, tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:

Presidenza Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero del tesoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero trasporti:
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Politiche agricole:
- 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero lavoro:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
Ministero esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
19. 14.
(ex 18.190.)
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Al comma 4, lettera b), sostituire il capoverso b) con il seguente:
b) proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 30 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale
19. 15.
(ex 18.119.)
Bono, Valensise, Armani.

Al comma 4, lettera b), capoverso b), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 30 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa.
19. 16.
(ex 18. 120.)
Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli.

Al comma 4, lettera b), capoverso b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 30 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)
19. 17. (ex 18. 118.)
Carlo Pace, Bono.


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Al comma 4, lettera b), capoverso b), sopprimere il terzo periodo.
19. 18.
(ex * 18. 178.)
Danese.

Al comma 4, lettera b), capoverso b), sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-bis.
19. 19.
(ex * 18. 117.)
Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

Al comma 4, lettera b), capoverso b), sopprimere il terzo periodo.
19. 20.
(ex 18. 170.)
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Frosio Roncalli, Ballaman.

Al quarto comma, lettera b), dopo le parole: le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi: sono inserite le seguenti: concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse.
19. 400.
La Commissione.

Al comma 4, lettera b), capoverso b), ultimo periodo, dopo le parole: n.218, aggiungere le seguenti: e i contributi delle imprese di cui all'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n.250.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) 1"dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 fino a totale copertura dell'onere.
19. 22.
(ex 18. 165.)
Balocchi, Caparini, Giorgetti, Bianchi Clerici.

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fineil seguente periodo: Sono altresì fatti salvi i contributi ottenuti a valere su interventi finanziati dall'Unione Europea o cofinanziati dalla stessa Unione Europea in partecipazione con lo Stato o/e gli Enti locali.

Conseguentemente al disegno di legge 4355, al comma 2, dell'articolo 2, nella Tab. A richiamata, la voce Presidenza del Consiglio è ridotta per la misura necessaria a coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.
19. 23.
(ex 18. 88)
Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera: Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di E.R.P. concessi agli IACP, comunque denominati.
Segue compensazione n.1 del Gruppo Misto-CDU

19. 129. (ex 18. 153.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente al comma 9 dello stesso articolo sopprimere l'ultimo periodo.

19. 24.
(ex 18. 122.)
Valensise, Bono, Armani.


Pag. 118

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)

19. 25. (ex 18. 121., 18.111, 18.110, 18.9)
Armani, Valensise, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1 gennaio 1998.
Conseguentemente, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

19. 26.
(ex 18. 192.)
Danese, Cicu, Marras, Miccicché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Segue compensazione n.3 del Gruppo Misto-CDU

19. 130. (ex 18. 154.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 5, le parole: 31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 1998,
Segue compensazione n.19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 27.
(ex 18. 91.)
Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le parole: di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente agli eventuali anni si prevede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del disegno di legge 4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del consiglio.

19. 28.
(ex 18. 98.)
Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Sopprimere i commi 6 e 7.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU
19. 131.
(ex 18. 157.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carrara, Grillo, Panetta.

Sopprimere i commi 6 e 7.
Seguono compensazioni LNIP)
19. 29. (ex 18. 60.)
Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi 6 e 7.
19. 30. (ex 18. 124.)
Bono, Armani, Valensise.

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti, per la misura necessaria ad assicurare la copertura del presente comma, rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.
19. 31. (ex 18. 193.)
Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.


Pag. 119

Al comma 6, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
*19.32. (ex 18. 123.)
Valensise, Bono, Armani.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
*19.33. (ex 18. 194.)
Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo e l'articolo 50-
ter.
19. 34. (ex 18. 125.)
Armani, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 8.
19. 35. (ex 18. 236.)
Malavenda.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili già concessi alla data del 1 gennaio 1998 per i quali si applica la disciplina vigente alla data di concessione.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)
19. 36. (ex 18. 129, 18.128.)
Bono, Pezzoli, Mazzocchi, Gasparri, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis.
Il Ministro dell'Industria è autorizzato, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare la rata dei finanziamenti concessi nel 1997 in base alle disposizioni della legge 488/1992 per compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale derivante dalla applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo.
19. 200.
Il Governo.

Sopprimere il comma 9.
*19. 37. (ex 18. 21.)
Mammola.

Sopprimere il comma 9.
*19. 38. (ex 18. 237.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, al comma 12 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
Conseguentemente, al comma 17, lettera
e) sopprimere il numero 2).
19. 108. (ex 18. 66.)
Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

9-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.
19. 39. (ex 18. 196.)
Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.


Pag. 120

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1 gennaio 1998.
19. 40. (ex 18. 195.)
Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 dell 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: 830.000 (milioni di lire);
1999: 840.000 (milioni di lire);
2000: 850.000 (milioni di lire).
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)
19. 41.
(ex 18. 135.)
Contento, Foti, Butti, Zacchera, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.

Al comma 10, lettera a), sopprimere il numero 1.
Conseguentemente, alla successiva lettera
b) sono soppresse le parole da: nello stesso fino a: percepiti.
Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:
1998: 830.000 (milioni di lire);
1999: 840.000 (milioni di lire);
2000: 850.000 (milioni di lire).
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)
19. 42.
(ex 18. 133.)
Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.

Al comma 10, sopprimere il n.1) della lettera a).
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)
19. 43.
(ex 18. 132.)
Carlo Pace, Bono.

Al comma 10, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le persone fisiche che esercitano arti o professioni.
Seguono compensazioni LNIP)
19. 44.
(ex 18. 52.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 10, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: nonché gli amministratori di condominio negli edifici.
Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge del 28 marzo


Pag. 121

1997, n.79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n.140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998. Conseguentemente sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori.
19. 45. (ex 18. 197.)
Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 10, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: nonché gli amministratori di condominio negli edifici.
Seguono compensazioni LNIP)
19. 46.
(ex 18. 24.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera a), numero 1, sostituire le parole: nonché gli amministratori di condominio negli edifici con le parole: nonché il condominio quale sostituto d'imposta.
19. 47. (ex 18. 46.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera a), numero 1), dopo le parole: gli amministratori di condominio negli edifici aggiungere le parole: con oltre dieci condomini.
Segue compensazione n.1 del Gruppo Misto-CDU
19. 132.
(ex 18. 155.)
Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Carmelo Carrara.

Al comma 10, lettera a), numero 1, lettera b), numero 1 e al comma 13, capoverso, dopo la parola: edifici aggiungere le seguenti: composti da più di 10 unità immobiliari.
Segue compensazione n.1 del Gruppo Misto-CDU
19. 133.
(ex 18. 159.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Carmelo Carrara, Sanza, Panetta, Grillo.

Al comma 10, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: 19 per cento sino a: nello stesso comma.
Segue compensazione n.1)
19. 48.
(ex 18. 54.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 10, lettera b), numero 1) sopprimere le parole da: nello stesso comma fino alla fine del periodo.
Segue compensazione n.12)
19. 49.
(ex 18. 17.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera b), numero 1, sostituire le parole: dagli amministratori di condominio negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti con le seguenti: dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.
19. 50. (ex 18.45.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10 lettera b) n.1 dopo le parole: percepiti aggiungere le seguenti: con l'aliquota del 20 per cento sul 30 per cento della base imponibile limitatamente a coloro che nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono di personale dipendente.
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 54.
(ex 18. 27.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.


Pag. 122

Al comma 10 lettera b) n.1 dopo le parole: percepiti aggiungere le seguenti: con l'aliquota del 20 per cento sul 40 per cento della base imponibile limitatamente a coloro che nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono di personale dipendente.
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 55.
(ex 18. 26.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10 lettera b), numero 1, dopo le parole: percepiti aggiungere le seguenti: con l'aliquota del 20 per cento sul 50 per cento della base imponibile limitatamente a coloro che nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono di personale dipendente.
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 53.
(ex 18. 25.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10 lettera b) n.1 dopo le parole: percepiti aggiungere le seguenti: con l'aliquota del 20 per cento sul 60 per cento della base imponibile limitatamente a coloro che nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono di personale dipendente.
Segue compensazione n.19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 52.
(ex 18. 28.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera b), numero 1, aggiungere il seguente periodo: Le ritenute d'acconto devono essere operate fino a concorrenza della imposta dovuta dal lavoratore autonomo per l'anno in corso su base previsionale. In caso di superamento del limite il lavoratore autonomo comunica, mediante raccomandata A.R., sotto la sua responsabilità, al sostituto d'imposta la cessazione dell'obbligo di effettuazione della ritenuta per l'esercizio in corso.
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 51.
(ex 18. 168., 18.169)
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli, Roscia.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.
Segue compensazione articolo 50-ter Alleanza Nazionale)
19. 56. (ex 18. 131.)
Carlo Pace, Bono.

Al comma 10, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente aumentare in proporzione le aliquote dell'accisa sull'alcool etilico e sui prodotti alcolici intermedi.
19. 57. (ex 18. 130.)
Bono, Armani, Valensise.

Al comma 10, lettera c) dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti: per la metà della misura fissata.
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 58.
(ex 18. 30.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.


Pag. 123

Al comma l0, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
nell'articolo 25-bis, il comma 6 relativo alla ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio è soppresso e sostituito dal seguente: "per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n.426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge citata. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.
Segue compensazione n.19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 59. (ex 18. 58., 18. 62)
Ballaman, Apolloni, Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
all'articolo 25-bis (Ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 29 settembre 1973, al sesto comma sono soppresse le parole: ed è commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite.
Segue compensazione n.1 del Gruppo CCD)
19. 60. (ex 18. 206.)
Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 10, sopprimere la lettera e).
*19. 61. (ex 18. 35.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, sopprimere la lettera e).
*19. 62. (ex 18. 134.)
Contento, Zacchera, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.

Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 150 giorni.
19. 64. (ex 18. 44.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 120 giorni.
19. 63. (ex 18. 31., 18.50)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 100 giorni.
19. 66. (ex 18. 49.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i quali amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 100 giorni.
19. 66. (ex 18. 48.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.


Pag. 124

Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 90 giorni.
19. 67. (ex 18. 47.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 60 giorni.
19. 68 (ex 18. 33.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione.
19. 69. (ex 18. 29.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.
Seguono compensazioni L.N.)
19. 70.
(ex 18. 63.)
Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)
19. 71.
(ex 18. 211.)
Fei, Bono.

Sopprimere il comma 13.
19. 72. (ex 18. 136.)
Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoni, Bono.

Sopprimere il comma 13.
19. 73. (ex 18. 250.)
Malavenda.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: dei relativi fornitori aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di fine stagione.
19. 74. (ex 18. 39.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere: ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 50.000 e dei servizi di piccola manutenzione.
19. 75. (ex 18. 43.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere: ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 100.000 e dei servizi di piccola manutenzione.
19. 76. (ex 18. 42.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere: ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 150.000 e dei servizi di piccola manutenzione.
19. 77. (ex 18. 41.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.


Pag. 125

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere: ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 200.000 e dei servizi di piccola manutenzione.
19. 78. (ex 18. 40.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere: ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 250.000 e dei servizi di piccola manutenzione.
19. 79. (ex 18. 37.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 13, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la funzione di amministratore viene svolta da un condomino in forma non retribuita per i condomini inferiori a 20 unità immobiliari.
19. 134. (ex 18. 150.)
Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Panetta, Marinacci, Grillo.

Al comma 13, capoverso, dopo le parole: Ministero delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le rappresentanze delle associazioni maggiormente rappresentative come l'ANACI.
19. 80. (ex 18. 38.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 14.
19. 81. (ex 18. 137.)
Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoni, Bono.

Sopprimere il comma 14.
19. 82. (ex 18. 251.)
Malavenda.

Al comma 15, sopprimere la lettera a).
19. 83. (ex 18. 258.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 16.
19. 84. (ex 18. 262.)
Malavenda.

Sopprimere i commi 17 e 18.
19. 85. (ex 18. 180.)
de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

Sopprimere il comma 17.
Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al di seguo di legge finanziaria, voce Presidenza del consiglio dei Ministri, legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:
1998: 880.000 (milioni di lire);
1999: 890.000 (milioni di lire);
2000: 900.000 (milioni di lire).
19. 86. (ex 18. 147.)
Contento, Foti, Zacchera, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.


Pag. 126

Sopprimere il comma 17.
Segue compensazione articolo 50-ter Alleanza Nazionale.
19. 87 (ex 18. 145.)
Bono, Armani, Valensise.

Al comma 17, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni mobili esistenti nel territorio dello Stato aggiungere le seguenti: di durata superiore al mese.
Conseguentemente, alla lettera d), numero 2), sopprimere la Nota I).
Conseguentemente, dopo l'articolo 42 agiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000 per una somma superiore all'1 per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bialncio.
19. 89. Nuova formulazione (ex 18. 22.)
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 17, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione e di affitto di beni immobili, conseguiti per ottenere un'abitazione per una persona con handicap, o attuato ad una persona che esercita la potestà - ossia parenti entro il 4 grado, coniuge o coppia di fatto della persona con handicap - per l'abitazione nella quale questa persona con handicap vive, viene applicata l'aliquota minima d'imposta.
Conseguentemente, all'Atto Camera 4355, articolo 2, Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è ridotto di:
15 miliardi per il 1998;
10 miliardi per il 1999;
5 miliardi per il 2000.
19. 90. (ex 18. 84.)
Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

Al comma 17, lettera a), al capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto termine decorre rispettivamente dalla data di perfezionamento del contratto e da quella in cui hanno effetto la cessione, la risoluzione a la proroga.;

Conseguentemente:
sostituire il capoverso 2 con il seguente:
2. L'attestato di versamento relativo allo registrazione dei contratti di locazione ed affitto deve essere presentato all'ufficio del registro contestualmente alla richiesta di registrazione. L'attestata di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni ed alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro sessanta giorni dal pagamento.;
al capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: In alternativa, il contribuente ha facoltà, previa apposita comunicazione da presentarsi all'ufficio entro trenta giorni dalla risoluzione, di utilizzare il residuo tributo di cui copra quale credito di imposta ai fini dell'assolvimento dell'imposta dovuta per la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili. In tal caso il credito di imposta può essere utilizzato entro cinque anni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. L'imposta relativa all'annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte dalle parti, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.
19. 88. (ex 18. 93.)
Foti.


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Al comma 17, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti che prevedono canoni non superiori a lire 2.500.000 annue sono esenti da imposta, bolli ed eventuali diritti di registrazione.
Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.
19. 91. (ex 18. 142.)
Bono, Armani, Valensise.

Al comma 17, lettera a) sopprimere il capoverso 2.
*19. 92. (ex 18. 53., 18.34)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 17, lettera a), capoverso articolo 17 capoverso 2, dopo le parole: presentato aggiungere le seguenti: dietro richiesta.
19. 94. (ex 18. 36.)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 17, lettera a) capoverso 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche compensando l'imposta con quella dovuta ad altro titolo o su altro contratto.
19. 95. (ex 18. 171.)
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 17, sopprimere la lettera b).
19. 96. (ex 18. 268.)
Malavenda.

Al comma 17, sopprimere la lettera c).
19. 97. (ex 18. 269.)
Malavenda.

Al comma 17, sopprimere la lettera d) e, alla lettera e), il numero 2.
Segue compensazione articolo 50-ter Alleanza Nazionale)
19. 98. (ex 18. 143.)
Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.

Al comma 17, sopprimere la lettera d).
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 99. (ex 18. 76.)
Fongaro, Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 17, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
nell'articolo 5, della tariffa, parte I:
1) al comma 1, dopo le parole di beni immobili sono aggiunte le seguenti: di qualsiasi durata ed ammontare, con esclusione di quelli di durata inferiore a 30 giorni qualora l'affittante provvede alla comunicazione degli alloggiati ai sensi dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
2) Sono aggiunte le seguenti note:
Nota I) Qualora non si provvede alla comunicazione degli alloggiati ai sensi dell'articolo 109 T.U.L.P.S. per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata inferiore a 30 giorni l'imposta è dovuta nella misura fissa di lire 50.000
Nota II) (Testo Nota I)
Nota III) (Testo Nota II)
Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:
Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivante, Il Ministro del tesoro è


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autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 103.
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 17 lettera d), numero 1) sostituire le parole: di qualsiasi durata ed ammontare con le parole: di durata superiore al mese o di durata inferiore purché di importo superiore al lire 2.500.000;.
Segue compensazione n.1 del Gruppo CCD)
19. 100. (ex 18. 204.)
Peretti, Giovanardi.

Al comma 17, lettera d) sopprimere il numero 2.
*19. 101. (ex 18. 272.)
Malavenda.

Al comma 17, lettera d), sopprimere il numero 2).
*19. 102. (ex 18. 144.)
Bono, Armani, Valensise.

Al comma 17, sopprimere la lettera e).
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 104.
(ex 18. 77.)
Fongaro, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 17, lettera e), numero 1, dopo le parole: ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I aggiungere le seguenti: quando non hanno per oggetto fondi rustici.
19. 105. (ex 18. 181.)
de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

Al comma 17, lettera e), numero 1, dopo le parole: ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I aggiungere le seguenti: quando non hanno per oggetto fondi rustici.
Conseguentemente aumentare del necessario importo la cifra 100 mila di cui al medesimo articolo 17, lettera d), n.2, nota III.
19. 106. (ex 18. 183.)
de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

Al comma 17, lettera e), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente, al comma 18, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
Segue compensazione n.9 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 107. (ex 18. 56.)
Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Al comma 17, lettera e) sopprimere il numero 2).
19. 109. (ex 18. 207.)
Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 17, lettera e) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente: Art. 2-bis. 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire cinque milioni.
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 110. (ex 18. 79.)
Fongaro, Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 17, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) Nell'articolo 2-bis le parole: di immobili sono sostituite dalle seguenti: fondi rustici.
19. 111. (ex 18. 182.)
de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.


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Al comma 17, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) Nell'articolo 2-bis le parole: di immobili sono sostituite dalle seguenti: fondi rustici.

Conseguentemente aumentare del necessario importo la cifra 100 mila di cui al medesimo articolo 17, lettera d), n.2, nota III.
19. 112. (ex 18. 184.)
de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

Al comma 17, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere:
e-bis)
al1'articolo 41 è inserito il comma 1-bis. L'imposta di registro relativa alla locazione od affitto di beni immobili è liquidata dalle parti contraenti con le modalità di cui all'articolo 17;
e-ter) all'articolo 42, comma 1, dopo le parole il momento della registrazione sono aggiunte le parole: o della liquidazione da parte dei contraenti ai sensi dell'articolo 17.
19. 113 (ex 18. 94.)
Foti.

Sopprimere il comma 18.
Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 114. (ex 18. 78., 18.73)
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a decorrere dal 1 aprile 1998, e, al secondo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso con le seguenti: entro il 30 aprile 1998.
Segue compensazione n.10.
19. 115.
(ex 18. 57.)
Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 18, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano per i contratti di locazione con corrispettivo annuo non superiore a Lit. 2.500.000.
Conseguentemente: AC 4355 all'articolo 2 Tabella A. L'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro è ridotto di 30 mld per gli anni 1998, 1999 e 2000.
19. 116. (ex 18. 11.)
Masiero.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. Non sono soggetti all'obbligo di registrazione i contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.
Conseguentemente, copertura n.1 CDU.
19. 117. (ex 18. 161.)
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano ai contratti di locazione dei beni immobili destinati ad uso turistico.
Segue compensazione n.9 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
19. 118 (ex 18. 64.)
Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Fontan.


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Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:
18-bis. A decorrere dal 1 aprile 1998 la registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A - Tariffa, parte prima - atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, è eseguita dia concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43.
18-ter. Con decreti del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni attuative e di coordinamento con gli uffici del registro e l'anagrafe tributaria tramite rete telematica, anche al fine di costituire una banca dati in materia di contratti di locazione e di affilio di beni immobili, nonchè con il comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.2.
19. 119. (ex 18. 68.)
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18
-bis. Le disposizioni di cui al comma 17, non si applicano ai contratti di locazione, conseguenti a concessioni di alloggi di Edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.
Conseguentemente coprire con l'articolo 50-ter.
Segue copertura articolo 50-ter Alleanza Nazionale)
19. 120. (ex 18. 148.)
Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 19.
19. 121.
Malavenda.

Sopprimere il comma 20.
*19. 122. (ex 18. 149.)
Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli.

Sopprimere il comma 20.
*19. 123. (ex 18. 277.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 21.
19. 124.
Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
21-bis) La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n.328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n.410, si applica alle operazioni effettuate a decorre dal 1 ottobre 1997.
19. 125.
Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizione per acquisizione di nuove entrate tributarie da conseguire insieme all'estinzione di società titolari di patrimoni immobiliari).

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice, esistenti al 30 settembre 1991; che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997, che richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla deilbera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dal commi seguenti, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nei libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1997 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1997.
2. Sul reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della


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liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 dei Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966 n.917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento, il perdite degli esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta sono assoggettati, ad imposta sostitutiva delle imposte sul redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n.408 e 30 dicembre 1991,, n.413. recenti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilio di riserve e dl fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo4. comma 5 della legge n.408 del 1990 e dall'articolo 28, comma 5, della legge n.413 del 1991; le riserve ed i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato Testo Unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n.917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per soci.
4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 deldecreto legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore allo scioglimento.
6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo12 del decreto legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali ed agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte 1, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le

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modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1997, n.952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n.549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza nell'atto di assegnazione ai soci.
7. Per la dichiarazione ed il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
8. Per le società di cui al comma 1, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.
19. 01.
Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volonté, Marinacci.

Compensazione n.1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

Art. 54-bis.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n.2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n.602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.


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4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n.413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";
b) al comma 5:
il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;
c) al comma 8:
il termine del 1 marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.
6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.
7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.
8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.
9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.
10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzat deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.
11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n.43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n.3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.
Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.
Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n.310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.


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7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n.102, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» sono inserite le seguenti: «i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni».
7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n.1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, è soppressa.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, fino a totale copertura dell'onere.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:


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1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);
b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla business class";.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.


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Compensazione n.14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n.1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente
Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:
1998: - 150.000;
1999: - 150.000;
2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:
1998: - 50.000;
1999: - 50.000;
2000: - 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri
Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:
1998: - 250.000;
1999: - 250.000;
2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:
1998: - 250.000;
1999: - 250.000;
2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:
1998: - 300.000;
1999: - 300.000;
2000: - 300.000.

Compensazione n.2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 oer cento sulla metà del gettito previsto.

Compensazione n.3 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare


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l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n.4 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n.67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Art. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).

Compensazione n.6 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n.196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).