EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
L'articolo 1 del disegno di legge n.4179, di conversione in legge del decreto-legge n. 324 del 1997, è sostituito dal seguente:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n.324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE
All'articolo 1, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) fino a lire unmilione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri;
Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n.669 del 1996 è riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi di lire a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL. Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997.
dis. 1. 1.
Governo.