Al comma 14, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
14. 120.
Il Governo.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.560, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. I conduttori e gli affittuari delle unità immobiliari che non abbiano finalitàdi edilizia residenziale pubblica possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n.392».
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n.454, e successive modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n.1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n.364, o della legge11 giugno 1922, n.778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n.1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno 1939, n.1089.
4. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
ART. 15.
Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Agli immobili urbani pubblici e quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge n.1089 del 1939 adibiti ad uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge n.392 del 1978 e sue successive modificazioni. È nulla ogni altra precedente disposizione in contrasto.
15. 4.
Corsini, Di Bisceglie.
Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge n.1089 del 1939 adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge n.392 del 1978 e sue successive modificazioni.
15. 22.
La Commissione.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Sopprimere i commi 2 e 3.
15. 5.
Turroni, Boato, De Benetti, Paissan.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
0. 15. 23.1.
Poli Bortone.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939 n.1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge.
15. 23.
La Commissione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le alienazioni, totali o parziali da parte di enti o istituti pubblici di beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1939 n.1089, per i quali non sia intervenuta la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge e non
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 90 giorni.
15. 12.
Frattini.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Decorso il termine di cui al comma 4, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, sulle richieste di approvazione e di autorizzazione provvede, nei trenta giorni successivi, il direttore generale dell'ufficio per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici
15. 20.
Turroni, Boato, De Benetti, Paissan.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
15. 21.
Governo.
Art. 16.
(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili).
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n.218 sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali).
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:
«3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli»;
b) il comma 5 è abrogato.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17. 1.
Bianchi Clerici, Stucchi, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette a disciplinare il passaggio della gestione dei musei statali alle regioni.
17. 01.
Cavaliere, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Rizzi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n.772 con i comuni fino a 15 mila abitanti, il Ministero della difesa è rappresentato dal prefetto competente.
17. 02.
Spini, Massa.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
1. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni, già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini predetti, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa.
17. 03.
Fongaro, Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n.185, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: «Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo»;
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: « Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse di
Art. 18.
(Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva).
1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di unservizio civile nazionale, e comunque nonoltre il 31 dicembre 1998, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, ai servizi di sorveglianza dei parchi nazionali e regionali, alle comunità montane per servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della comunità montana, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato e agli analoghi corpi delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, al Corpo militare della Croce rossa italiana, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal recluta-
mento e dallo stato giuridico dei militari di truppa, nonché, per il servizio da effettuarsi nel territorio della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, di una adeguata conoscenza rispettivamente della lingua francese e tedesca. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.
3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale
ART. 18.
Sopprimerlo.
*18. 1.
Frattini.
Sopprimerlo.
*18. 2.
Lavagnini.
Sopprimerlo.
*18. 21.
Governo.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: a partire da uno dei contingenti di chiamata alle armi del 1997.
18. 23.
La Commissione.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ai servizi di sorveglianza dei parchi nazionali e regionali.
18. 20.
Fontan.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché, per il servizio sino alla fine del periodo.
18. 15.
Frattini.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il regime giuridico che si applica ai volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale è quello della legge 7 marzo 1986, n.65. I volontari in servizio sostitutivo di leva esercitano:
a) presso i corpi di polizia municipale le funzioni previste dall'articolo 5 della legge n.65 del 7 marzo 1986. Il personale suddetto può essere impegnato nei servizi di istituto solo dopo aver frequentato e superato con profitto i corsi di formazione, della durata non inferiore a mesi tre, istituiti con legge regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1968, n.65;
b) alle dipendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali e funzioni stabilite con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.
18. 7.
Valducci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Le convenzioni per il piano di impiego degli obiettori di coscienza, ovvero di coloro che hanno fatto domanda di accesso al servizio civile, viene stipulato tra gli enti interessati ed il Ministero della difesa presso il Comando regionale militare competente per il territorio su cui opera l'ente. La risposta alla domanda di
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n.772 con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.
18. 22.
La Commissione.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
18. 02.
Frattini.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Art. 19.
(Disposizioni in materia di ausiliari del traffico).
1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire la qualifica di organo di vigilanza e controllo delle attività amministrative e di gestione delle aree o strutture per la sosta e delle relative zone di influenza, a personale ausiliario assunto direttamente o attraverso le proprie aziende o a mezzo delle società concessionarie della gestione dei parcheggi. Le funzioni di tale personale sono limitate alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di sosta. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I concessionari possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
2. I poteri e le funzioni di cui al comma 1 sono conferiti anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono stabilite le norme per il conferimento delle qualifiche, per l'organizzazione e per l'espletamento dei servizi di cui al presente articolo.
ART. 19.
Subemendamento all'emendamento della Commissione 19.4.
Dopo le parole: alle aree oggetto di concessione aggiungere le seguenti: Tali funzioni devono essere attribuite, ove ve ne siano le condizioni, prioritariamente alle società concessionarie della gestione dei parcheggi che ne facciano richiesta.
0. 19. 4. 1.
Poli Bortone.
Al comma 1, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società concessionarie della gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i poteri e;
sopprimere il comma 3.
19. 4.
La Commissione.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ausiliario aggiungere la seguente: qualificato.
19. 2.
Scoca, Giovanardi.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ausiliario aggiungere le seguenti: debitamente istruito.
19. 3.
Scoca, Giovanardi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a mezzo delle società concessionarie della gestione dei parcheggi con le seguenti: a mezzo delle società di gestione dei parcheggi.
Conseguentemente, al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: concessionari con la seguente: gestori.
19. 1.
Galletti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65, la parola: «portano» è sostituita dalle seguenti: «possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, portare».
19. 5 (Ex 18. 50).
Governo.