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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Gaspare Nuccio, deputato nell'XI legislatura, per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), i cui atti sono stati inviati dall'autorità giudiziaria su richiesta della Camera il 27 febbraio 1996 e mantenuti all'ordine del giorno della XIII legislatura (doc. IV-quater, n. 3-A).
GIOVANNI MELONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Gaspare Nuccio, deputato nella XI legislatura, è imputato, in un procedimento penale in corso presso il tribunale di Pesaro, del reato di cui all'articolo 326 del codice penale, per aver divulgato liste di iscritti a logge massoniche nelle Marche.
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta della Giunta.
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia contrarietà rispetto alle conclusioni del relatore. A me sembra, onorevoli colleghi, che il richiamo all'articolo 68 della Costituzione, nel caso in esame, sia un vero e proprio fuor d'opera.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo alla votazione.
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Gaspare Nuccio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Meloni.
Si assume violata la norma predetta per il fatto che sarebbero stati resi pubblici elenchi di iscritti alla massoneria marchigiani e, in particolare, della provincia di Pesaro, elenchi coperti da segreto, in quanto oggetto di una inchiesta che si svolgeva presso la procura della Repubblica di Palmi e che furono acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia.
I fatti per i quali l'onorevole Nuccio è sottoposto a giudizio si sono verificati nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Pesaro l'11 febbraio 1994. In quella occasione, il Nuccio diffuse elenchi di affiliati alla massoneria, sostenendo che essi
fossero coincidenti con quelli in possesso della Commissione antimafia. Precisamente da tale dichiarazione scaturisce il procedimento de quo, come chiarisce una lettera inviata dalla procura della Repubblica di Pesaro, in risposta ad una richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.
Signor Presidente, è ben chiaro che il compito della Camera non consiste nel sostituirsi al giudizio del giudice, bensì nel verificare se il comportamento del parlamentare imputato ricada nella previsione di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione. Tuttavia, nel caso in ispecie, tale verifica non può prescindere dalla valutazione sulla provenienza degli elenchi divulgati: una cosa è, infatti, divulgare atti della Camera coperti da segreto, altro è fornire notizie che possono anche in parte coincidere con il contenuto di quegli atti, ma che siano state apprese per altre vie.
L'allora deputato Nuccio non faceva parte della Commissione antimafia e non poteva, quindi, avere accesso agli elenchi degli affiliati alla massoneria che dalla Commissione erano stati acquisiti. Occorre ricordare, infatti, che gli atti e i documenti della Commissione vengono custoditi con particolari e severe misure di riservatezza, potendo essere consultati esclusivamente dai componenti di quell'organismo, alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, e restando esclusa, per chiunque, la possibilità di ottenere copie e riproduzioni fotostatiche.
A parte ciò, per quanto è desumibile dagli atti in possesso di questa Camera, non è dato ricavare alcuna dimostrazione che gli elenchi divulgati dal Nuccio fossero quelli della Commissione antimafia e ciò per almeno due ragioni. In primo luogo, l'allora presidente della Commissione, onorevole Violante, in una lettera datata 23 febbraio 1994 e diretta al direttore de Il Resto del Carlino che, come si vedrà più avanti, aveva dato notizia della divulgazione degli elenchi di cui si parla, affermava categoricamente che quelli diffusi il precedente 12 febbraio a Pesaro non potevano provenire dalla Commissione, proprio in forza del regime di custodia particolarmente restrittivo cui sono sottoposti tutti i suoi atti e documenti.
In secondo luogo, in relazione a questo argomento, particolare rilevanza assumono le dichiarazioni della dottoressa Piera Amendola, all'epoca dei fatti funzionaria addetta alla Commissione. La dottoressa Amendola, infatti, esclude che gli elenchi diffusi dal Nuccio, che le vengono più volte mostrati sia nel corso di un interrogatorio condotto dalla polizia giudiziaria sia in fase dibattimentale, possano essere quelli della Commissione antimafia, giacché questi recano le firme dei funzionari addetti e i timbri della Camera (elementi del tutto assenti nelle carte diffuse dal Nuccio), e sono inoltre redatti in forma diversa.
Il Nuccio, peraltro, nel corso di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, che lo interroga per incarico della procura della Repubblica, fornisce una versione circa le modalità con le quali era pervenuto in possesso degli elenchi diffusi. In quel periodo - egli afferma in sostanza - circolavano numerosi elenchi di iscritti alla massoneria, in vari luoghi e anche nel palazzo della Camera e negli uffici dei gruppi politici.
Insieme agli elenchi, circolava anche la voce, indimostrata e indimostrabile in quel momento, che essi fossero corrispondenti a quelli che l'antimafia aveva avuto da Palmi, il che spiegherebbe perché, nel corso della conferenza stampa, egli abbia potuto affermare, con una certa dose di imponderatezza - mi si consenta dirlo - che si trattava degli elenchi della Commissione.
Insomma il Nuccio, non solo chiarisce che gli elenchi da lui diffusi non provenivano dalla Commissione, ma mette in evidenza come fosse possibile averli altrimenti, essendovi in quel periodo una diffusa circolazione di siffatti elenchi. Naturalmente, le sue dichiarazioni resterebbero un mero argomento difensivo, se non trovassero un qualche riscontro. Un tale riscontro, tuttavia, esiste in particolare
per quanto riguarda gli iscritti marchigiani alla massoneria, agli atti di questa Camera.
In data 12 febbraio 1994, Il Resto del Carlino, dando conto in una corrispondenza da Pesaro della conferenza stampa tenuta il giorno precedente dall'onorevole Nuccio, riporta anche, sotto il titolo «Molto in sonno», le dichiarazioni di Giovanni Battistelli, presidente pro tempore dei maestri venerandi delle Marche del Grande oriente d'Italia. Questi, facendo riferimento a notizie circolate nei giorni precedenti la conferenza stampa del Nuccio, afferma di essere al corrente dell'intenzione di taluno, non meglio specificato, di rendere pubblici elenchi di affiliati alla massoneria della sua regione. Il presidente dei maestri venerandi invita, pertanto, a diffidare di tali notizie, dal momento che negli elenchi in questione sarebbero stati annotati nomi di persone mai iscritte all'associazione, di non più iscritti e di aderenti «in sonno», per usare la nota espressione gergale massonica.
Va da sé che il Battistelli non avrebbe potuto fare tali dichiarazioni, se egli stesso non avesse potuto prendere visione proprio di quegli elenchi di cui paventava la divulgazione e che, perciò, dovevano aver già avuto una certa diffusione.
Ma che tale diffusione ci fosse stata si ricava anche da un'altra notizia, riportata dallo stesso numero de Il Resto del Carlino. Il giornale, infatti, dà ragguaglio di un comunicato stampa, diffuso nei giorni precedenti dal deputato Pieroni e dal consigliere regionale Moruzzi, con cui venivano resi noti elenchi di aderenti alla massoneria nelle Marche.
In definitiva, non solo chi sarebbe stato in grado di riconoscere gli elenchi della Commissione antimafia esclude che fossero quelli divulgati dal Nuccio, ma risulta evidente che il deputato poteva ben essere entrato in possesso di elenchi di affiliati marchigiani alla massoneria in quanto di essi vi era una non trascurabile circolazione e perfino una comunicazione ai mezzi di informazione.
In questo quadro - che è stato necessario ricomporre con una certa dovizia di particolari - si tratta di decidere se il Nuccio debba rispondere davanti al giudice per gli atti compiuti, ovvero se essi ricadano nell'ambito della funzione parlamentare.
Ora non pare dubbio che l'attività dell'onorevole Nuccio, il quale si era peraltro occupato del problema della massoneria, insieme al suo gruppo, anche con atti del sindacato ispettivo, sia da ricomprendersi fra quelle collegate alla funzione parlamentare. Il Nuccio, in ogni occasione, mette in evidenza il proprio obiettivo politico, peraltro manifesto, ossia accertare e rendere nota la consistenza e l'estensione della organizzazione massonica in una certa parte del territorio del Paese, in questo caso le Marche.
Non potrebbe certo escludersi un tale obiettivo dall'ambito della funzione parlamentare. Se si negasse al singolo parlamentare di verificare e rendere pubbliche le modalità con cui si organizza una qualsiasi associazione che abbia, in qualunque modo, rilevanza sociale, economica e politica, la sua attività, i suoi rapporti, specie se tenuti segreti, verrebbe compromesso l'interesse obiettivo proprio dell'ordinamento a salvaguardare l'autonomia e le competenze dell'istituzione di cui il parlamentare fa parte.
Questo principio, del resto, non è negato neppure dal giudice davanti al quale il Nuccio è sottoposto a processo. Quando, infatti, la questione della insindacabilità a mente dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è stata sollevata dalla difesa, il tribunale di Pesaro, in applicazione del decreto-legge allora vigente (decreto, come è noto, più volte modificato proprio per questo aspetto e poi definitivamente decaduto) si pronunciò, emettendo, in data 8 novembre 1995, ordinanza di manifesta infondatezza, con una singolarità. La singolarità di tale ordinanza consiste nel fatto che non afferma che l'intento politico perseguito dal Nuccio sia da considerarsi esorbitante dalla funzione parlamentare né che lo siano i mezzi da lui impiegati, ma nel fatto che considera ultronea rispetto a tale funzione la divulgazione dei nomi degli
affiliati alla massoneria. Sennonché, una volta ammesso che quella specifica attività rivolta ad acclarare lo spessore e la funzione della massoneria possa essere ricompresa nell'ambito della funzione parlamentare, appare difficile pensare che sarebbe possibile raggiungere lo scopo, ossia rendere l'idea dei rapporti correnti tra la massoneria ed il tessuto economico e politico circostante senza indicare a quali persone tali rapporti facciano capo, nonché quale peso e quale ruolo tali persone abbiano nella società.
Sulla base di tali considerazioni, la Giunta per le autorizzazioni a procedere propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico di Gaspare Nuccio, deputato nell'XI legislatura, devono essere considerati insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.
L'ex deputato Nuccio deve rispondere della violazione di cui all'articolo 326 del codice penale per aver reso pubblici gli elenchi di iscritti alla massoneria della regione Marche, elenchi coperti da segreto in quanto oggetto di un'indagine giudiziaria presso la procura della Repubblica di Palmi.
Il relatore, dopo aver ricostruito puntualmente le modalità secondo le quali il deputato Nuccio è venuto in possesso di quegli elenchi, sui quali - ripeto - indagava la magistratura di Palmi, si chiede e chiede ai deputati di stabilire se il Nuccio debba rispondere davanti al giudice degli atti compiuti ovvero se tali atti debbano ricadere nell'ambito della funzione parlamentare e quindi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
L'onorevole relatore perviene alla conclusione dell'applicabilità dell'esimente nel caso in esame attraverso un ragionamento che mi permetto di non condividere, perché non tiene conto - a mio sommesso avviso - dell'oggetto di tutela della norma di cui all'articolo 326 del codice penale, né del fatto - questo è l'aspetto più importante - che né la Giunta per le autorizzazioni a procedere né la Camera dei deputati possono entrare nel merito dei fatti contestati per stabilire se siano fondati o meno. Lei questo lo dice, ma poi si contraddice. Infatti, il compito di entrare nel merito spetta solo ed esclusivamente al magistrato, mentre la Giunta prima e la Camera dopo devono verificare se i fatti, così come contestati al deputato - lo sottolineo -, cioè come riportati nel capo di imputazione, siano sussumibili o meno sotto la fattispecie astratta di cui all'articolo 68 della Costituzione, prescindendo dalla loro fondatezza.
Sembra di capire, leggendo la relazione, che decisivo, ai fini dell'applicabilità o meno dell'articolo 68 nel caso in esame, sia lo stabilire il «come» il deputato Nuccio sia venuto in possesso degli elenchi dei massoni marchigiani, e non invece lo stabilire se quegli elenchi, comunque coperti da segreto, potessero essere pubblicati o meno.
Osserva, e leggo testualmente, l'onorevole Meloni: «tuttavia nel caso in ispecie tale verifica» - cioè la riconducibilità del comportamento all'articolo 68 - «non può prescindere dalla valutazione sulla provenienza degli elenchi divulgati: una cosa è, infatti, divulgare atti della Camera coperti da segreto, altro è fornire notizie che possono anche in parte coincidere con il contenuto di quegli atti, ma che siano state apprese per altre vie». Sicché, a prescindere dal fatto che non sono segreti soltanto gli elenchi acquisiti dalla Commissione antimafia, ma vi è evidentemente anche una segretezza che copre atti e documenti della magistratura ordinaria, sembra di capire, seguendo la relazione, che se il Nuccio avesse avuto quegli
elenchi all'interno del Palazzo e li avesse pubblicati non avrebbe avuto scampo. Questo dice la relazione. Poiché, però, li ha avuto per altre vie (pubblicazioni sui giornali, notizie di stampa, eccetera, come si afferma nella relazione), pur trattandosi di elenchi coperti da segreto, poteva ben pubblicarli e la pubblicazione integra attività politica. Questo non mi sembra un ragionamento corretto alla luce del significato dell'articolo 68 della Costituzione. Così argomentando, onorevoli colleghi, si cade nell'errore di scendere nel merito dei fatti; si toccano, cioè, quegli aspetti del dolo, della colpa o dell'irrilevanza penale del comportamento del deputato la cui valutazione - o l'indagine sui quali - non è di competenza della Camera; diversamente si avrebbe un'invasione nella sfera dell'attività giurisdizionale.
Si afferma, in sostanza, che il Nuccio era in buona fede quando divulgò quegli atti perché li avrebbe avuti da altre fonti e non dalla Commissione antimafia. Quindi, come dicevo, il Nuccio era in buona fede - questo si sostiene - perché non sapeva che quegli atti erano coperti da segreto. Dunque, si compie un'indagine di merito che, lo ripeto ulteriormente, non spetta a noi.
Ed allora, fatte queste necessarie precisazioni e tenendo presente che noi dobbiamo guardare ai fatti così come contestati, cioè all'imputazione così come formulata - e l'imputazione è quella di cui all'articolo 326 del codice penale, rivelazione di segreti d'ufficio -, nonché all'oggetto specifico di tutela della norma penale in parola, sommessamente ritengo che l'articolo 68, comma 1, della Costituzione nel caso di specie non c'entri affatto. Il quale infatti - è bene ricordarlo - riguarda reati d'opinione, in ordine ai quali è fissata l'insindacabilità del parlamentare quando le opinioni da lui espresse od i giudizi dati costituiscono manifestazioni di attività politica.
La norma di cui all'articolo 326 del codice penale, invece, non c'entra con i reati d'opinione e l'ordinanza del tribunale di Pesaro lo dice chiaramente, ma non c'entra per una ragione elementare e semplice. La norma infatti ha un preciso obiettivo, tutela uno specifico interesse che è quello - leggo - «del buon funzionamento della pubblica amministrazione in riferimento al pregiudizio che può derivare all'attività amministrativa, legislativa o giurisdizionale dalla rivelazione di segreti d'ufficio. La condotta esecutiva del reato consiste nel portare a conoscenza di persona non autorizzata a riceverla una notizia d'ufficio destinata a rimanere segreta, cioè a restare, sia pure temporaneamente, solo nella sfera dei soggetti qualificati». Ed ancora: «La notizia d'ufficio deve appartenere allo specifico ufficio o servizio cui è addetto il soggetto attivo ed a nulla rileva che la notizia sia stata appresa per ragioni di ufficio, o servizio o per altra occasione» - come nel caso di specie - «purché la notizia sia obiettivamente d'ufficio e sussista l'obbligo di non divulgarla».
Ed allora, se così è, ritengo, stando sempre all'imputazione e tenendo presente l'oggetto di tutela specifica della norma di cui all'articolo 326 del codice penale, che la funzione parlamentare - cioè del parlamentare - non possa svolgersi in contrasto con l'interesse generale al buon funzionamento della pubblica amministrazione, per il quale buon funzionamento è posto l'articolo 326 del codice penale, in riferimento al pregiudizio che può derivare all'attività amministrativa, legislativa o giurisdizionale dalla rivelazione di segreti di ufficio.
Anzi io ritengo, signori colleghi, che il parlamentare - proprio perché figura istituzionale, rappresentante della massima istituzione - nell'esplicazione delle sue funzioni di attività politica debba essere in linea con il rispetto di quei principi e comportamenti dalla cui violazione può derivare pregiudizio alle istituzioni che egli rappresenta.
Ho l'impressione, colleghi deputati, che nel caso in esame si voglia fare giustizia politica e si introduca surrettiziamente il vecchio istituto dell'autorizzazione a procedere: in passato sotto la specie di esercizio di attività politica, adducendo il fumus persecutionis, si negava l'autorizzazione
a procedere persino nei confronti di deputati accusati di emissione di assegni a vuoto o di reati che nulla avevano ed hanno a che fare con l'esplicazione dell'attività politica.
In conclusione, onorevoli colleghi, io ritengo - molto dubitativamente - che il Nuccio possa anche andare esente da responsabilità penali in ordine all'imputazione ascrittagli per la irrilevanza penale del suo comportamento (aver tratto da altre fonti - e non dai verbali della Commissione antimafia - l'elenco delle persone indagate). Ma questo, cari colleghi, lo deve dire il magistrato e non noi. Noi abbiamo il dovere di attenerci alle imputazioni così come formulate, al capo di accusa e stabilire se questo o se la rubrica - così come contestata - può essere sussunta sotto la fattispecie astratta di cui all'articolo 68 della Costituzione.
Per queste ragioni, onorevoli colleghi, non concordo con le conclusioni del relatore e concordo invece con l'ordinanza del tribunale di Pesaro che, decidendo sulla questione dell'insindacabilità ivi sollevata, la rigettò per manifesta infondatezza (Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale).
Pongo in votazione la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater n. 3, concernono opinioni espresse dall'onorevole Nuccio, deputato nella XI legislatura, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
(È approvata).


