1. Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Legge o decreto legge | Capitolo | Riduzione di competenza (in miliardi di lire) |
---|---|---|
Ministero tesoro | ||
Decreto-legge n.328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 | 7866 | 100 |
Legge n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane | 7743 | 20 |
Legge n.67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): articolo 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi | 7743 | 20 |
Legge n.321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito a favore alle imprese artigiane | 7743 | 20 |
Decreto-legge n.547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: articolo 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane | 7743 | 40 |
Decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 3, comma 9 e articolo 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria | 8789 | 40 |
Decreto-legge n.248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale | 8788 | 50 |
Decreto-legge n.547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione | 8187 | 50 |
Ministero finanze | ||
Legge 358/91, articolo 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze | 7853 | 76 |
Legge o decreto legge | Capitolo | Riduzione di competenza (in miliardi di lire) |
---|---|---|
Ministero lavori pubblici | ||
Decreto-legge 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994 | 9087 | 100 |
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco | 8438 | 20 |
Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena | 8404 | 50 |
Legge 317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica | 9310 | 104 |
Ministero trasporti | ||
L. 67/88, articolo 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano | 7509 | 30 |
L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali | 7311 | 20 |
Ministero risorse agricole | ||
Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - articolo 1, comma 1 | 8217 | 30 |
Ministero industria | ||
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico | 7552 | 60 |
Decreto-legge 149/93, convertito L. 237/93: Riconversione settore materiali di armamento | 7561 | 50 |
Legge 10/91: Piano energetico nazionale | 7716, 7718 | 20 |
Legge 710/85: Credito agevolato | 7545 | 10 |
Legge 910/86: Innovazione tecnologica | 7548 | 10 |
L.F. 67/88, articolo 15, c. 24: Mercati ingrosso | 8043 | 35,8 |
L. 231/75: Piccole e medie imprese | 7541 | 10 |
Legge o decreto legge | Capitolo | Riduzione di competenza (in miliardi di lire) |
---|---|---|
Ministero lavoro e previdenza sociale | ||
D.L. 148/93, convertito dalla L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia | 8032 | 25 |
Ministero università | ||
D.L. 26/95, convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriali | 7520 | 20 |
Totale | 1010,8 |
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Articolo 1.
(Spesa per l'assistenza farmaceutica).
1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n.549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata disposizione della legge n.537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza.
3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, è sostituito dal seguente:
«130. Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.349, e al regolamento CEE n.1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale di cui è scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il Ministero della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico corrispondente,
1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI
1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n.550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.
2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n.550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri, costituiscono economie di bilancio.
3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.
5. Lo stanziamento del capitolo n.1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, è ridotto di lire 90 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998.
6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a «Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni». I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996.
7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.
8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - sono ridotti del 5 per cento; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione è limitata al 4 per cento. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può
1. Entro il 30 settembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, una certificazione del medico curante che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile. Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 31 luglio 1996 e dovrà essere presentata ogni tre anni.
2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il
1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n.174, entro il limite del 25 per cento delle predette dotazioni. È fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali è prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.
3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.
1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per l'anno 1996, a 0,23 punti percentuali ed è ridotta di 0,03 punti per ogni anno successivo.
2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996, il complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali, regolata da ultimo dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, e dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n.724, è ridotto con carattere di generalità di 0,6 punti percentuali.
Capo I
Imposte dirette
Articolo 7.
(Redditi di capitale).
1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti o ricevendone provvista dall'avente diritto.
2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori è equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.
5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante.».
6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette per cento».
7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui
1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole «spese di impiego» è inserita la seguente «, custodia» e nel secondo periodo, le parole: «Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,»;
b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: «la riduzione non si applica» sono inserite le seguenti: «alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e».
2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
2. La disposizione della lettera a) del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera b) del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 10.
(Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali).
1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo le parole «l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione» sono inserite le seguenti: «di ciclomotori,».2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n.1216, è sostituito dal seguente:
1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
TASSE IPOTECARIE: Parte II - UFFICI NON MECCANIZZATI
ART. 01. 1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabilito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il presente decreto contiene esclusivamente disposizioni in grado di comportare riduzioni di spesa non inferiori a 20.250 miliardi per l'anno 1996, 15.550,1 miliardi per l'anno 1997, 13. 850,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a 20.250 miliardi, 17.600 e 16.550 miliardi di lire in termini di cassa.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 1 con i seguenti:
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 12.
Al comma 2 modificare gli importi ivi indicati in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa e usufruire di permessi sindacali retribuiti nei limiti medi di una unità ogni 5.000 dipendenti a tempo indeterminato.
Al comma 2 modificare gli importi ivi indicati in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
Sono soppressi i commi 5, 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, le confezioni di specialità medicinali a base di un medesimo principio attivo che presentino uguale via di somministrazione, uguale forma farmaceutica e stesso dosaggio per unità posologica collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a completo carico del Servizio sanitario nazionale solo se poste in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli delle confezioni che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno 1996. Le confezioni con prezzo per unità posologica superiore a quello minimo sono rimborsate nei limiti di tale prezzo. Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , eccettuato il caso fino alla fine del periodo.
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fino al 1 dicembre 1997 sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
Al comma 3, capoverso 130, sopprimere il sesto periodo.
Al comma 3, capoverso 130, sopprimere il sesto periodo.
Al comma 3, capoverso 130, sopprimere il sesto periodo.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale sino alla fine del periodo.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale sino alla fine del periodo.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ove ritenga insoddisfacenti le motivazioni addotte con le seguenti: ove siano stati trasgrediti i principi deontologici che fanno riferimento all'agire secondo scienza e coscienza
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché il Ministero della sanità,
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettiva
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettiva
Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Detta norma riguarda ogni medico del Servizio sanitario nazionale, sia esso dipendente o convenzionato. Nel caso in cui il medico di medicina generale rifiuti la prescrizione consigliata dallo specialista, in quanto non aderente alle normative della Commissione unica del farmaco, deve segnalare il caso al direttore generale dell'azienda ASL o ospedaliera. In caso di prima infrazione il medico specialista verrà richiamato al rispetto delle norme e, successivamente, ove dovesse persistere nel consigliare farmaci senza tener conto della normativa vigente, dovrà essere iniziato a suo carico un procedimento disciplinare. Al medico
Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: i criteri sino a: è autorizzato il commercio, con le seguenti: il criterio delle classi terapeuticamente omogenee al trasferimento dalla classe «a» alla classe «b», di cui all'articolo 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, dei medicinali di cui è autorizzato il commercio,
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: i criteri dalla stessa fino a: Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 con le seguenti: il criterio delle classi terapeutiche omogenee
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: i criteri dalla stessa fino a: Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 con le seguenti: il criterio delle classi terapeuticamente omogenee.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Al comma 2, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: della quota di lire 40 miliardi dell'accantonamento di parte capitale relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi
Al comma 2, sostituire le parole: nonché della quota di lire 5 miliardi con le seguenti: nonché della quota di lire 10 miliardi
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
Al comma 3, alla tabella 1 allegata, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 7900 Interventi per Roma Capitale modificare l'importo come segue: 200.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Presidenza del Consiglio cap. 7900 Interventi per Roma Capitale della Repubblica modificare l'importo come segue: 125.
Conseguentemente, al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il capitolo 9087 Eventi alluvionali novembre 1994 Decreto-legge n. 621 del 1994 convertito dalla legge n. 35 del 1995.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Presidenza del Consiglio cap. 7900 Interventi per Roma Capitale della Repubblica modificare l'importo come segue: 125.
Conseguentemente, al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il capitolo 9087 Eventi alluvionali novembre 1994 Decreto-legge n. 621 del 1994 convertito dalla legge n. 35 del 1995.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, cap. 4529 Garanzie di cambio, modificare l'importo come segue: 720.
Conseguentemente, alla medesima tabella 1, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il capitolo 8778 Contributo straordinario alla Sicilia
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, cap. 4529 Garanzie di cambio, modificare l'importo come segue: 715.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, cap. 4529 Garanzie di cambio, modificare l'importo come segue: 659.
Al comma 3, alla medesima tabella, rubrica Ministero risorse agricole, sopprimere i seguenti capitoli:
Al comma 3, tabella 1 allegata, apportare le seguenti modificazioni:
Alla rubrica Ministero del tesoro:
Alla rubrica Ministero delle risorse agricole:
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 sono ridotti, fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, atto di impegno, nei limiti di lire 748 miliardi per l'anno 1996. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Alla rubrica Ministero del tesoro:
Alla rubrica Ministero delle risorse agricole:
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 sono ridotti, fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, atto di impegno, nei limiti di lire 748 miliardi per l'anno 1996. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
Conseguentemente sostituire il comma 9 con il seguente:
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
Conseguentemente, al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere i seguenti capitoli:
Conseguentemente, al comma 4, alla tabella 2, sopprimere i seguenti capitoli:
Conseguentemente, abrogare il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 293 recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.
Al comma 3, tabella 1 allegata, modificare gli importi come segue:
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 339 miliardi per l'anno 1996. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a tra fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Al comma 3, tabella 1 allegata, modificare gli importi come segue:
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 339 miliardi per l'anno 1996. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a tra fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il cap. 7775 Fondo Mediocredito centrale.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il cap. 7775 Fondo Mediocredito centrale.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il seguente capitolo: 8317 Fondo solidarietà nazionale.
Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica Ministero della difesa, inserire il seguente capitolo: cap. 4011 Spese esercito 50.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il capitolo 8317 Fondo solidarietà nazionale.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il capitolo 8778 Contributo straordinario alla Sicilia.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle risorse agricole, sopprimere il capitolo 7972 Contributi pesca.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle risorse agricole, sopprimere il capitolo 7972 Contributi pesca.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero dell'industria sopprimere il capitolo 7565 Aree Depresse.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero dell'industria sopprimere il capitolo 7567 Aree Depresse.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero dei beni culturali, sopprimere il capitolo 2102 Conservazione e restauro beni.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero dei beni culturali, sopprimere il capitolo 2102 Conservazione e restauro beni.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero dei beni culturali, sopprimere il capitolo 8100 Restauro monumenti artistici.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2 allegata, sopprimere i seguenti capitoli:
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 748 miliardi per l'anno 1996. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 748 miliardi per l'anno 1996. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Conseguentemente, alla medesima tabella, alla rubrica Ministero dei trasporti, Legge n. 211 del 1992 Collegamenti ferroviari aeroportuali, capitolo 7311, modificare gli importi come segue: 40
Al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 10.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 10.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, el evare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 20.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 20.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 25.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 40.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 40.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 45.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 45.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 50.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 50.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 60.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 65.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 65.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 70.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 70
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 75.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 80.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 80
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 90.
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 90
Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 8 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 8 per cento.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 8 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 8 per cento.
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
Al comma 10 del medesimo articolo 3, dopo le parole sui capitoli 4480, sopprimere le seguenti: 4481,.
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
Al comma 10 del medesimo articolo 3, dopo le parole sui capitoli 4480, 4481, 4482 e sopprimere le seguenti: 4483.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: lire 230 miliardi sopprimere le seguenti: e lire 35 miliardi
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
Al comma 10 del medesimo articolo 3, dopo le parole sui capitoli 4480, 4481, 4482 e sopprimere le seguenti: 4483.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: lire 230 miliardi sopprimere le seguenti: e lire 35 miliardi
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 8, comma 1, lettera b), sostituire le parole: cento milioni con le seguenti: duecento milioni.
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 8, comma 1, lettera b), sostituire le parole: cento milioni con le seguenti: duecento milioni.
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 10, comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
All'articolo 10, comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 10, comma 4, lettera c) capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non rientra nella riduzione della detrazione di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la cessione dell'immobile destinato ad uso di civile di abitazione effettuata da imprese per le quali la cessione stessa non costituisce attività propria».
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 10, comma 4, lettera c) capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non rientra nella riduzione della detrazione di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la cessione dell'immobile destinato ad uso di civile di abitazione effettuata da imprese per le quali la cessione stessa non costituisce attività propria».
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 10, al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 10, al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
All'articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia di lavori, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1 marzo 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18
Sopprimere il comma 13.
Sopprimere il comma 13.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 500 miliardi per l'anno 1996, lire 660 miliardi per l'anno 1997 e lire 500 miliardi per l'anno 1998. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 2.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 500 miliardi per l'anno 1996, lire 660 miliardi per l'anno 1997 e lire 500 miliardi per l'anno 1998. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 2.
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, lire 2.593 miliardi per l'anno 1997 e 2004 miliardi per l'anno 1998. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i commi da 6 a 12.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, lire 2.593 miliardi per l'anno 1997 e 2004 miliardi per l'anno 1998. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i commi da 6 a 12.
Al comma 1, sostituire la parola: novembre con la seguente: settembre.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre, con le seguenti: 31 agosto
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole 30 settembre 1996 aggiungere le seguenti: ; inoltre la certificazione deve essere vistata dal medico della USL relativa al luogo di residenza dell'invalido, al fine di accertare la veridicità del contenuto.
Sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti in misura pari allo 0,2 per cento.
Al comma 3-bis, dopo la parola: accertata, aggiungere le seguenti: , secondo le tabelle sanitarie in vigore al momento della visita medica di accertamento che ha dato luogo al beneficio,
Al comma 3-bis, dopo la parola: accertata, aggiungere le seguenti: , secondo le tabelle sanitarie in vigore al momento della visita medica di accertamento che ha dato luogo al beneficio,
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-undecies. La verifica della sussistenza dei requisiti sanitari riguardanti i minorati assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968 è accertata mediante visita diretta degli interessati ed è espletata con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-undecies. La verifica della sussistenza dei requisiti sanitari riguardanti i minorati assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968 è accertata mediante visita diretta degli interessati ed è espletata con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio.
3-undecies. La permanenza dei requisiti sanitari è accertata con verbale emesso o dalla CMS o dalla CMP.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-undecies. La permanenza dei requisiti sanitari è accertata con verbale emesso o dalla CMS o dalla CMP.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
1. Le assunzioni nel settore statale, relative ai concorsi già banditi, non possono aver luogo prima dell'anno 1998.
Sopprimere i commi da 1 a 4.
Conseguentemente, dopo il comma 13-ter, aggiungere i seguenti:
Sopprimere i commi da 1 a 4.
Conseguentemente, dopo il comma 13-ter, aggiungere i seguenti:
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sono aggiunte le seguenti: le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 nonché
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sono aggiunte le seguenti: le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 nonché
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e, a titolo di acconto, su quelli corrispondenti alle predette stabili organizzazioni
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e, a titolo di acconto, su quelli corrispondenti alle predette stabili organizzazioni
Sopprimere il comma 7-bis.
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge,
Al comma 13 le parole sostituire le parole: del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7, con le seguenti: del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano sui proventi delle operazioni perfezionate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 6 e 7
Al comma 13-bis, capoverso 4-bis), dopo le parole: nel territorio dello Stato sono aggiunte le seguenti: , nei confronti dei quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181
Sopprimere la lettera b-bis).
Conseguentemente, i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione della lettera b-bis).
Nel comma 1, lettera b-bis, sostituire le parole da: ridotto del 20 per cento, sino a: delle spese, con le seguenti: ridotto del 30 per cento a titolo di valutazione forfettaria delle spese
Conseguentemente i capitoli di spesa del Bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione della lettera b-bis).
Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Sopprimere il comma 2-ter.
Sopprimere il comma 2-ter.
Al comma 2-ter, sostituire le parole: le disposizioni del comma 2 con le seguenti: le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numero 2)
Al comma 2-ter, sostituire le parole: le disposizioni del comma 2 con le seguenti: le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numero 2)
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 4, lettera c) sostituire il capoverso 8-bis) con il seguente:
Al comma 4, lettera d), capoverso e-quinquies), dopo le parole: attività esercitata, aggiungere le seguenti: la costruzione e.
Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione della lettera b-bis.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, una ed indivisibile, l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 19 per cento».
Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: lire 250.000 con le seguenti: lire 150.000.
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla predetta modifica della lettera c) del comma 5.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione del comma 6.
Al comma 7 sostituire ovunque ricorrano le parole: lire 250.000, con le seguenti: lire 150.000.
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere della predetta modifica al comma 7.
Al comma 10 sopprimere la lettera c).
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione della lettera c), comma 10.
Al comma 10 lettera c), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:
Nel comma 1 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 luglio
Al comma 1, sopprimere le parole da: ed utilizzati sino alla fine del comma.
a) nell'articolo 44:
1) al primo comma, dopo la parola «presentata» sono inserite le seguenti: «nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma» e le parole «metà della» sono soppresse;
2) il secondo comma è abrogato;
b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.»;
c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
«L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.».
3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «superiore ad un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a lire cinquecentomila»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, terzo comma, lettera h), le parole «per effetto del secondo
comma dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)»;
b) nell'articolo 10, numero 8), le parole «o acquistati per la rivendita» sono soppresse;
c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;»;
d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente:
«e-quinquies) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni»;
e) nel numero 127-ter) della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistati per la rivendita».
5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto»;
b) il comma 4 dell'articolo 50 è abrogato;
c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: lire 250.000;».
6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato a lire 250 mila.
7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è sostituito dal seguente: «Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.».
8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:
a) alle locazioni e affitti di beni immobili;
b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale»;
b) nell'articolo 37, comma 1, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) nell'articolo 59, comma 1:
1) nell'alinea, le parole «nella misura fissa di lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fissa prevista per l'imposta di registro»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.».
11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.
12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
13. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.648, è sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 è affidata agli uffici del dipartimento del territorio.
15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.106 alla Gazzetta Ufficiale n.196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 è soppressa.
16. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.650, è soppressa.
17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Alla legge 27 febbraio 1985, n.52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalità.»;
2) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalità stabilite dal secondo periodo del secondo comma.»;
b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalità di cui al terzo comma può essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa è presentata.».
19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, può altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo».
21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.».
22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.».
(Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate).
«Art. 9. - (Denuncia e versamenti) - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio
del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre. Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie già effettuate.
3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è sostituito dal seguente:
«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.».
4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.
(Devoluzione erariale delle maggiori entrate).
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
(Entrata in vigore).
Tabella 1
(prevista dall'articolo 3, comma 3)
Capitolo (in miliardi
di lire) 1386 Rimborso agevolazioni postali 20 7615 Fondo Protezione Civile 20 7658 Realizzazione metropolitane 10 7900 Fondo per Roma Capitale 20 Totale pcm 70 4517 Contributi a gestioni previdenziali 35 4529 Garanzie Cambio 500 4531 Somma da assegnare all'AIMA 40 4532 Somma da assegnare all'AIMA 20 4542 Somma da assegnare all'AIMA 80 4585 Somma da versare al Fondo di Tesoreria 30 4640 Sovvenzione all'ANAV 15 5929 Somma da erogare per i consultori familiari 20 7743 Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane 150 7750 Rate mutui FS 1.500 7775 Fondo Mediocredito Centrale 358,8 7795 Apporto dello Stato a edilizia residenziale 30 7828 Fondo Credito Cooperazione 30 7878 Piste ciclabili 10 7879 Mediocredito Centrale e Artigiancassa 100 8317 Fondo Solidarietà Nazionale 50 8778 Contributo straordinario alla Sicilia 70 9010 Difesa del suolo 30 Totale tesoro 3.068,8 3204 Assistenza morale e benessere
5 Totale difesa 5 7972 Contributi pesca 1,9 7974 Piano pesca 3,1 8123 Subsidenza Ravenna e Delta Po 10 8287 Somma a enti sviluppo agricolo 4 Totale risorse agricole 19
Segue: Tabella 1
Capitolo (in miliardi
di lire) 7552 Finanziamento settore aeronautico 50 7553 Contributi interessi settore aeronautica 7,5 7554 Ente cellulosa e carta 40 7561 Interventi industria bellica 50 7565 Aree depresse 7 7567 Area depresse 100 Totale industria 254,5 2102 Conservazione e restauro beni 1 8100 Restauro monumenti artistici 9 Totale beni culturali 10 1297 Fondo per le attività di ricerca 30 Totale sanità 30 7410 Aree naturali protette 20 7705 Programma triennale 38 8370 Contributi ANPA 10 Totale ambiente 68 1518 Contributi università 22 7101 Spese acquisto attrezzature 22 7324 Fondo edilizia universitaria 70 Totale murst 114 Totale generale 3.639,3
Tabella 2
(prevista dall'articolo 3, comma 4)
Legge o decreto legge Capitolo Riduzione di competenza
(in miliardi di lire)Ministero tesoro Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 7866
100 Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane 7743 20 Legge n. 67 del 1988: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzziaria 1988): art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi 7743 20 Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito a favore alle imprese artigiane 7743 20 Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane 7743 40 Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9 e art. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria 8789 50 Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale 8788 50 Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 8187 50 Ministero finanze Legge n. 358/91, art. 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze 7853 76
Segue: Tabella 2
Legge o decreto legge Capitolo Riduzione di competenza
(in miliardi di lire)Ministero lavori pubblici D.L. n.691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994 9087 100 Legge n.521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 8438 20 Legge n910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena 8404 50 Legge n.317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica 9310 84 Ministero trasporti L. n.67/88, art. 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano 7509 30 L. n.211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali 7311 20 Ministero risorse agricole Decreto-legge n.149/93; convertito in legge n. 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1, comma 1 8217 30 Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 2 8217 20 Ministero industria Decreto-legge n.201/96: Settore aeronautico 7552 60 Decreto-legge n. 149/93, convertito L. 237/93: riconversione settore materiali di armamento 7561 50 Legge n.10/91: Piano energetico nazionale 7716,7718 20 Legge n.710/85: Credito agevolato 7545 10 Legge n.910/86: Innovazione tecnologica 7548 10 Legge n.67/88, art. 15, c. 24: Mercati ingrosso 8043 35,8 L. n.231/75: Piccole e medie imprese 7541 10
Segue: Tabella 2
Legge o decreto legge Capitolo Riduzione di competenza
(in miliardi di lire)Ministero lavoro e previdenza sociale D.L. n.148/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 235/93: Interventi urgenti in favore dell'economia 8032 25 D.L. 300/96: Disposizioni urgenti in materia lavori socialmente utili, ecc.
8032 20 Ministero università D.L. n.26/95, convertito in legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriali 7520 20 Totale 1040,8
(prevista dall'articolo 10, comma 12)
Tabella A
(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.
N. Ord. Tariffa in lire 1.0 Esecuzione di formalità - per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) 50.000 - per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente 50.000 2.0 Ispezione 2.1 Ispezione nominativa - per ogni nominativo richiesto (b) * nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei successivi punti) (c) 30.000 * nell'ambito di una singola conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio 5.000 per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) 2.000 per ogni formalità stampata a seguito di ispezione nominativa (c) (e) 5.000 per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (e) 5.000 * nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei precedenti punti) (c), per ogni mese o frazione di mese 100.000 2.2 Ispezione per immobile - per ogni particella o unità immobiliare urbana (b) * 5.000 - per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) 2.000 - per ogni formalità stampata a seguito di ispezione per immobile (c) (e) 5.000 - per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione per immobile (e) 5.000 2.3 Ispezione congiunta nominativa e per immobile - per ogni richiesta (b) * nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio 5.000 - per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) 2.000 - per ogni formalità stampata a seguito di ispezione congiunta (c) (e) 5.000 - per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione congiunta (e) 5.000 3.0 Certificazione 3.1 certificati ipotecari - per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (f) 30.000 - per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note 2.000 - per ogni facciata, stampata o fotocopiata 1.000 3.2 rilascio copia - per ogni richiesta di copia di nota o titolo 5.000 - per ogni facciata, stampata o fotocopiata 1.000 3.3 altre certificazioni - per ogni altra certificazione o attestazione 5.000 4.0 Note e domande di ufficio - per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile 15.000 5.0 Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno - per ogni pagina dell'elenco 10.000
(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.
(c) Il servizio sarà fornito progressivamente dagli uffici e per gli uffici oggetto di nuova automazione.
(d) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
(e)
(f)
Segue: Tabella A
(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità apposta in calce al duplo della nota da restituire al richiedente. Nel caso di nota contenente più negozi o convenzioni, il diritto è dovuto per ogni negozio o convenzione.
N. Ord. Tariffa in lire 1.0 Esecuzione di formalità - per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) 50.000 2.1 Ispezione nominativa - per ogni nominativo richiesto (b) 5.000 - per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (c) 5.000 3.0 Certificazione 3.1 certificati ipotecari - per ogni stato o certificato riguardante una sola persona(d) 30.000 - per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note 2.000 - per ogni facciata fotocopiata 1.000 3.2 rilascio copia - per ogni richiesta di copia di nota o titolo 5.000 - per ogni facciata fotocopiata 1.000 3.3 altre certificazioni - per ogni altra certificazione o attestazione 5.000 4.0 Note e domande di ufficio - per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile 15.000
(b)
(c)
(d)
Tabella B
(prevista dall'articolo 10, comma 13)
1 Consultazione degli atti catastali: Il diritto è da applicare distintamente per il catasto dei terreni ed il catasto fabbricati. a) consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti 10.000 b) consultazione stampata dalla base informativa, per ogni pagina formato A4 2.500 c) consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina 5.000 Quando la consultazione concerne uffici diversi da quello ove la richiesta è presentata, il diritto è triplicato d) consultazione della mappa catastale con estrazione di copia, per ogni foglio formato A4 2.500 2 Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti e che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici del dipartimento del territorio, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre diritti di ricerca punto 1): Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione è dovuto il solo diritto fisso di lire 5.000. a) per ogni certificato, copia o estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo 20.000 b) per ogni pagina formato A4 di consultazione stampata o di copia rilasciata. 2.500 3 Copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1): Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate. a) per ogni copia o estratto rilasciato 20.000 b) per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazioni di quattro (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi, foglio di mappa per le copie dei quadri di unione; particella derivata per tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante ecc.) 5.000
Segue: Tabella B
4 Copie di planimetrie e di elaborati planimetrici di unità immobiliari urbane, ottenute da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1): a) per ogni richiesta 20.000 b) per ogni planimetria o elaborato planimetrico di formato semplice o A4 2.500 5 Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: a) per ogni domanda di voltura 50.000 b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione; 50.000 c) per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento 50.000 d) per ogni particella eccedente 5.000 6 Consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali: a) per ogni consulenza resa. 10.000 7 Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali: Il diritto si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle. a) per ogni variazione; 100.000 b) per ogni particella catastale trattata 5.000 8 Autenticazione di copie ed estratti. I diritti sono pari alla metà di quelli stabiliti nella tabella per le corrispondenti operazioni. 9 Rilascio nel secondo giorno, successivo alla richiesta, di certificati, copie ed estratti formati sulla base di atti catastali, conservati su supporto cartaceo. In aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti, si applica il diritto di urgenza, di importo pari ai suddetti diritti. Per i certificati, copie ed estratti ottenuti da stampante collegata alla base informativa il diritto di urgenza non si applica.
L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti grafici.
Sostituirlo con il seguente:
2. Qualora sulla base della rilevazione del fabbisogno di cassa dello Stato relativo al terzo trimestre 1996 gli effetti del presente decreto risultino inferiori a quelli indicati nel comma precedente, il Governo promuove provvedimenti selettivi di riduzione della spesa volti a conseguire le riduzioni di spesa di cui al comma precedente».
«Art. 1. - 1. I decreti-legge 10 maggio 1996, n. 255, 17 maggio 1996, n. 279, 27 maggio 1996, n.289, 27 maggio 1996, n. 292, 27 maggio 1996, n. 295, 3 giugno 1996, n. 307, 3 giugno 1996, n. 311, 14 giugno 1996, n. 318, 14 giugno 1996, n. 319, 14 giugno 1996, n. 320 sono abrogati a far data dalla loro entrata in vigore.
«Art. 2. - 1. Gli articoli 1, 7 e 9 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231; i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232; l'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237; l'articolo 19 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246; i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267; il comma 7 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286; i commi 1 dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307; i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 319; il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321; l'articolo 13 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322; il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332 sono abrogati. Le eventuali somme non impegnate alla data del 2 luglio 1996 costituiscono economie di bilancio».
«Art. 3. - 1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio di ogni anno al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 9.815 miliardi per il 1996, 10.524 miliardi per il 1997 e 9.086 miliardi per il 1998. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere nel termine di trenta giorni.
«Art. 4. - 1. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti
comunitari, per regolazioni debitorie e per la realizzazione della parità scolastica, costituiscono economie di bilancio».
«Art. 5. - 1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da applicarsi sul gettito dei contributi incassato dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per ciascun anno, a 0,225 punti percentuali».
«Art. 6. - 1. Sono soppressi i commi 5, 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa e usufruire di permessi sindacali retribuiti nei limiti medi di una unità ogni 5.000 dipendenti a tempo indeterminato».
01. 2. (comprende l'emendamento 1. 30)
Danese, Cicu, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Cavaliere.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
01. 5.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
01. 4.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
3. Qualora sulla base della rilevazione del fabbisogno di cassa dello Stato relativo al terzo trimestre 1996 gli effetti di contenimento della spesa in termini di cassa e di aumento delle entrate in termini di cassa del presente decreto siano inferiori a quello indicato nei commi precedenti, il Governo promuove provvedimenti selettivi di riduzione della spesa volti a conseguire l'effetto complessivo di contenimento del fabbisogno di
cassa dello Stato indicato dal combinato disposto dei commi precedenti.
01. 3.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Taradasch, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Velensise, Delfino Teresio, Peretti.
1. 26.
Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Armani, Valensise, Bono, Marzano, Cicu, Taradash, Nocera, Pagliarini, Frosio Roncalli.
1. 25.
Calderoli, Ce', Dalla Rosa, Gnaga.
1. 23.
Calderoli, Ce', Dalla Rosa, Gnaga.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fino al 1 luglio 1997.
2-ter. Entro il 1 luglio 1997 la Commissione unica del farmaco (CUF) provvede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici in classi omogenee per attività terapeutica, suddivise in sottoclassi omogenee per struttura chimica e meccanismo di azione, provvedendo, ogni sei mesi, ai necessari aggiornamenti. Trascorso il termine di cui sopra, l'indicazione della sottoclasse di appartenenza delle specialità medicinali e dei prodotti galenici è effettuata all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
2-quater. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-ter, nell'ambito di ciascuna sottoclasse, sulla base dell'efficacia terapeutica, dell'uso consolidato, della tollerabilità, della diffusione internazionale e del rapporto qualità/prezzo, viene individuato un farmaco di riferimento.
2-quinquies. I prezzi dei farmaci di riferimento sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo criteri individuati dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti analoghi ed inerenti il medesimo principio attivo nell'ambito dell'Unione europea; nel caso in cui venga individuato come farmaco di riferimento una specialità medicinale la cui anzianità di registrazione sia superiore ai quindici anni, la quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale non potrà essere superiore al prezzo del prodotto
galenico contenente il medesimo principio attivo.
2-sexies. I prezzi delle specialità non individuate come farmaci di riferimento ai sensi del comma 2-quater e delle specialità medicinali di esclusivo uso ospedaliero, delle quali è vietata la vendita al pubblico, sono liberi.
2-septies. Lo sconto praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura sui medicinali e sui prodotti galenici è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate.
2-octies. In deroga a quanto previsto dal comma 2-quater, i prezzi delle specialità medicinali a base di principi attivi, riconosciuti dalla Commissione unica del farmaco come sicuramente innovativi e tali da consentire la costituzione di nuove sottoclassi omogenee, sono liberamente stabiliti dal produttore per il periodo di tre anni dalla loro immissione in commercio.
2-nonies. Il medico convenzionato che prescrive un farmaco con prezzo superiore a quello del farmaco di riferimento appartenente alla medesima classe è tenuto a darne comunicazione all'assistito; in caso di grave intolleranza verso un principio attivo documentata da diagnosi clinica , conservata a cura del medico prescrivente, all'assistito può essere prescritto un farmaco equivalente che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale al netto dell'eventuale quota di compartecipazione comunque dovuta all'assistito per il farmaco di riferimento a cui è allergico.
2-decies. Il medico convenzionato può prescrivere un prodotto galenico il cui principio attivo sia identico a quello della specialità medicinale di riferimento che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota di rimborso prevista per il relativo farmaco di riferimento, secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei medicamenti.
2-undecies. L'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco e l'importo posto a carico del Servizio sanitario nazionale è corrisposta dall'assistito all'atto del prelievo del farmaco.
2-duodecies. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Comitato di sorveglianza della spesa farmaceutica che, sulla base dei flussi di spesa forniti dal Ministero del tesoro, provvede a verificare l'andamento e a predisporre una relazione trimestrale al Ministero della sanità e al CIPE.
2-terdecies. Il Comitato di cui al comma 2-duodecies è presieduto da un direttore generale nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ed è costituito da funzionari interni al Ministero stesso.
2-quaterdecies. Sulla base della relazione trimestrale di cui al comma 2-duodecies, il CIPE, su proposta del Ministero della sanità, provvede a periodici aggiustamenti delle quote a carico del Servizio sanitario nazionale per ciascuno dei farmaci di riferimento.
2-quindecies. Entro il 31 dicembre 1996 la Commissione unica del farmaco provvede alla razionalizzazione delle confezioni dei farmaci destinati alla cura delle malattie croniche, rivedendo, fra l'altro, standard di confezionamento e posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza, nonché l'efficacia del farmaco.
2-sedecies. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, sono abrogati i commi 10, 11, 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 8 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nonché il quarto comma dell'articolo 9 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
1. 22.
Calderoli, Ce', Dalla Rosa, Gnaga.
* 1. 29.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash,
Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
* 1. 5.
Losurdo.
* 1. 6.
Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Nocera.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale sino alla fine del periodo.
** 1. 12.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
** 1. 31.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
** 1. 33.
Ce', Calderoli.
1. 8.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Bono.
1. 10.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Bono.
* 1. 9.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Bono.
* 1. 34.
Ce', Calderoli.
che ha segnalato il caso dovrà essere comunque data comunicazione dei provvedimenti assunti.
1. 11.
Lucchese, Nocera.
Detta norma riguarda ogni medico del Servizio sanitario nazionale, sia esso dipendente o convenzionato. Nel caso in cui il medico di medicina generale rifiuti la prescrizione consigliata dallo specialista, in quanto non aderente alle normative della Commissione unica del farmaco, deve segnalare il caso al direttore generale della azienda ASL o ospedaliera.
1. 7.
Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu, Bono, Delmastro Delle Vedove.
1. 15.
Losurdo, Bono.
* 1. 14.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
* 1. 28.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
«5-bis. Presso il Ministero della sanità, servizio farmaceutico, è insediata una Commissione, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato, composta da due rappresentanti per ognuna delle parti sociali, FNOMGEO, Federfarma, Farmindustria, FOFI medici generali, medici ospedalieri, rappresentanti delle organizzazioni di tutela dei cittadini, sindacati confederali, con lo scopo di valutare l'impatto dei provvedimenti adottati dalla Commissione unica del farmaco. I membri sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal Ministro della sanità. Tale Commissione può porre istanza di riesame dei provvedimenti adottati dalla Commissione unica del farmaco al Ministro della sanità e può essere integrata con rappresentanti delle regioni. La segreteria è garantita dal Ministero della sanità.
1. 27.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
3. 6.
Teresio Delfino, Peretti.
3. 32.
Bono, Porcu, Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone.
2-ter. Gli stanziamenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, Interventi per Roma capitale, contenuti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, per gli anni 1996, 1997, 1998 sono soppressi.
3. 39.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.
3. 90 (Tab. 1. 55)
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.
* 3. 91 (Tab. 2. 1)
Teresio Delfino, Nocera, Peretti.
* 3. 126
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
3. 92 (Tab. 1. 33)
Prestigiacomo, Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Taradasch, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Caruso.
Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 10, sopprimere il secondo periodo.
3. 93 (Tab. 1. 38)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Paglicuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
7972 Contributi pesca;
7974 Piano pesca;
8287 Somma a enti sviluppo agricolo.
3. 94 (Tab. 1. 32)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
a) sopprimere i seguenti capitoli:
4531 Somma da assegnare all'AIMA;
4532 Somma da assegnare all'AIMA;
4542 Somma da assegnare all'AIMA;
7743 Aumento fondo presso Cassa credito imprese artigiane;
7879 Mediocredito centrale e Artigiancassa.
b) modificare l'importo dei seguenti capitoli:
7775 Fondo Mediocredito centrale: 58,8;
a) sopprimere il seguente capitolo:
8287 Somme per enti di sviluppo agricolo;
b) modificare l'importo del seguente capitolo:
7974 Piano pesca: 1,7.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
*3. 95 (Tab. 1. 36)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
Al comma 3, tabella 1 allegata, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i seguenti capitoli:
4531 Somma da assegnare all'AIMA;
4532 Somma da assegnare all'AIMA;
4542 Somma da assegnare all'AIMA;
7743 Aumento fondo presso Cassa credito imprese artigiane;
7879 Mediocredito centrale e Artigiancassa.
b) modificare l'importo dei seguenti capitoli:
7775 Fondo Mediocredito centrale: 58,8;
a) sopprimere il seguente capitolo:
8287 Somme per enti di sviluppo agricolo;
b) modificare l'importo del seguente capitolo:
7974 Piano pesca: 1,7.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
*3. 133
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
cap. 4532 Somme da assegnare all'AIMA: 80;
cap. 8778 Contributo straordinario alla Sicilia: 270.
9. Gli stanziamenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, Interventi per Roma capitale, contenuti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, per gli anni 1996, 1997, 1998 sono soppressi.
3. 96 (Tab. 1. 1)
Pagliarini, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Martinelli.
cap. 7743 (Aumento Fondo presso Carta Credito Imprese Artigiane): 75;
cap. 7879 (Mediocredito Centrale e Artigiancasse): 50;
cap. 8789 (Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 3,
comma 9 e articolo 8, comma 4-bis: Contributo speciale per la regione Calabria) 165.
3. 97 (Tab. 1. 54)
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.
cap. 7743: Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane;
cap. 7775: Fondo Mediocredito Centrale;
cap. 7879: Mediocredito Centrale ed Artigiancassa.
a) rubrica Ministero lavori pubblici:
decreto-legge 691 del 1994 Eventi alluvionali, cap. 9087;
b) rubrica Ministero dell'industria:
legge n. 710 del 1985 Credito agevolato, cap. 7545;
legge n. 910 del 1986 Innovazione tecnologica, cap. 7541;
legge n. 231 del 1975 Piccole medie imprese, cap. 7541.
3. 98 (Tab. 1. 2)
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Martinelli.
rubrica Ministero del tesoro
cap. 7743 Aumento Fondo cassa credito imprese artigiane: 10;
cap. 7775 Fondo mediocredito centrale: 58;
cap.7879 Mediocredito centrale e artigiancassa: 10;
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
* 3. 99 (Tab. 1. 37)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
rubrica Ministero del tesoro
cap. 7743 Aumento Fondo cassa credito imprese artigiane: 10;
cap. 7775 Fondo mediocredito centrale: 58;
cap. 7879 Mediocredito centrale e artigiancassa: 10;
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
* 3. 132
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
** 3. 100 (Tab. 1. 11)
Peretti, Teresio Delfino, Nocera.
** 3. 131
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
3. 101 (Tab. 1. 26)
Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu.
3. 102 (Tab. 1. 8)
Peretti, Teresio Delfino, Nocera.
3. 103 (Tab. 1. 50)
Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle Risorse Agricole, sopprimere il capitolo 7451 Contributi Cassa sociale consorzi produttori.
3. 104 (Tab. 1. 6)
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera.
* 3. 105 (Tab. 1. 12)
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera.
* 3. 130
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
3. 106 (Tab. 1. 51)
Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone.
3. 107 (Tab. 1. 52)
Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone.
* 3. 108 (Tab. 1. 5)
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera.
* 3. 129
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero dei beni culturali, sopprimere il capitolo 8100 Restauro monumenti artistici.
** 3. 109 (Tab. 1. 4)
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera.
** 3. 128
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
a) alla rubrica Ministero del tesoro:
Legge n. 910 del 1986, articolo 3, comma 6 Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Legge n. 67 del 1988, articolo 15, comma 43, Fondo contributi interessi Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Legge n. 321 del 1990 Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Decreto-legge n. 547 del 1994, Interventi urgenti sostegno economia: cap. 7743;
b) alla rubrica Ministero dei lavori pubblici:
Decreto-legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali prima decade novembre 1994: cap. 9087;
Legge n. 521 del 1988 Costruzione sedi di servizio Corpo nazionale vigili del fuoco: cap. 8438;
c) alla rubrica Ministero dell'industria:
Legge n. 710 del 1985 Credito agevolato: cap. 7545;
Legge n. 910 del 1986 Innovazione tecnologica; cap. 7548
Legge n. 231 del 1975 Piccole e medie imprese: cap. 7541.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
*3. 110 (Tab. 2. 12)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Nocera, Peretti.
Al comma 4, tabella 2 allegata, sopprimere i seguenti capitoli:
a) alla rubrica Ministero del tesoro:
Legge n. 910 del 1986, articolo 3, comma 6 Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Legge n. 67 del 1988, articolo 15, comma 43, Fondo contributi interessi Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Legge n. 321 del 1990 Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Decreto-legge n. 547 del 1994, Interventi urgenti sostegno economia: cap. 7743;
b) alla rubrica Ministero dei lavori pubblici:
Decreto-legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali prima decade novembre 1994: cap. 9087;
Legge n. 521 del 1988 Costruzione sedi di servizio Corpo nazionale vigili del fuoco: cap. 8438;
c) alla rubrica Ministero dell'industria:
Legge n. 710 del 1985 Credito agevolato: cap. 7545;
Legge n. 910 del 1986 Innovazione tecnologica; cap. 7548
Legge n. 231 del 1975 Piccole e medie imprese: cap. 7541.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
*3. 127
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
Al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere la voce: Legge n. 521 del 1988 Costruzione sedi di servizio Corpo nazionale vigili del fuoco, cap. 8438».
3. 111 (Tab. 2. 10)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
* 3. 112 (*Tab. 2. 2)
Teresio Delfino, Nocera, Peretti, Nocera.
Al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali.
* 3. 113 (*Tab. 2. 5)
Rosso, Armosino.
* 3. 154
Pagliarini, Martinelli.
** 3. 114 (Tab. 2. 8)
Rosso, Armosino.
** 3. 134
Roscia, Pagliarini.
* 3. 115 (Tab. 2. 7)
Rosso, Armosino.
* 3. 135
Roscia, Pagliarini.
** 3. 116 (Tab. 2. 13)
Rosso, Armosino.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 25.
** 3. 136
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
* 3. 117 (Tab. 2. 14)
Rosso, Armosino.
* 3. 137
Roscia, Pagliarini.
** 3. 118 (Tab. 2. 16)
Rosso, Armosino.
** 3. 138
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
* 3. 119 (Tab. 2. 15)
Rosso, Armosino.
* 3. 139
Roscia, Pagliarini.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 60.
** 3. 120 (Tab. 2. 17)
Rosso, Armosino.
** 3. 140
Roscia, Pagliarini.
* 3. 121 (Tab. 2. 18)
Rosso, Armosino.
* 3. 141
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
** 3. 122 (Tab. 2. 19)
Rosso, Armosino.
** 3. 142
Roscia, Pagliarini.
* 3. 123 (Tab. 2. 20)
Rosso, Armosino.
Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 75
* 3. 143
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
** 3. 124 (Tab. 2. 6)
Rosso, Armosino.
** 3. 144
Roscia, Pagliarini.
* 3. 125 (Tab. 2. 9)
Rosso, Armosino.
* 3. 145
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
** 3. 22.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
** 3. 147.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: rispettivamente, per lire 50 miliardi, sopprimere le seguenti: lire 80 miliardi
3. 1.
Teresio Delfino, Nocera, Peretti, Nocera.
* 3. 2.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
* 3. 153.
Pagliarini, Roscia.
** 3. 60.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
** 3. 152.
Pagliarini, Roscia.
c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati, a destinazione abitativa, escluse quelle effettuate nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili».
* 3. 30.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati, a destinazione abitativa, escluse quelle effettuate nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili».
* 3. 151.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
** 3. 29.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
** 3. 150.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
«c-bis) all'articolo 1 della tariffa parte prima è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento riguarda fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota III --- lire 250.000»;
c-ter) all'articolo 1 della tariffa parte prima è aggiunta la seguente nota:
«III) L'imposta fissa di lire 250.000 è applicabile ai trasferimenti di cui all'articolo 1, ultimo periodo della tariffa a condizione che i fabbricati, o le porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa vengano successiva-mente trasferiti entro il termine di 4 anni. Ove non si realizzi tale condizione l'imposta è riliquidata nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento
oltre agli interessi di ritardato pagamento sull'importo dell'imposta proporzionale dovuta».
* 3. 28.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
«c-bis) all'articolo 1 della tariffa parte prima è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento riguarda fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota III --- lire 250.000»;
c-ter) all'articolo 1 della tariffa parte prima è aggiunta la seguente nota:
«III) L'imposta fissa di lire 250.000 è applicabile ai trasferimenti di cui all'articolo 1, ultimo periodo della tariffa a condizione che i fabbricati, o le porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa vengano successiva-mente trasferiti entro il termine di 4 anni. Ove non si realizzi tale condizione l'imposta è riliquidata nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di ritardato pagamento sull'importo dell'imposta proporzionale dovuta».
* 3. 149.
Pagliarini, Roscia.
«6-bis) L'importo complessivo delle imposte indirette corrisposte per atti soggetti ad imposta proporzionale di registro non può superare il valore imponibile dell'atto, calcolato secondo le norme vigenti in materia di imposta di registro; in detto importo vanno comprese anche le imposte dovute per copie, certificati e formalità conseguenti. Sono esenti da imposta ipotecaria le formalità di rettifica di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti eseguite in dipendenza del medesimo atto».
** 3. 26.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
«6-bis) L'importo complessivo delle imposte indirette corrisposte per atti soggetti ad imposta proporzionale di registro non può superare il valore imponibile dell'atto, calcolato secondo le norme vigenti in materia di imposta di registro; in detto importo vanno comprese anche le imposte dovute per copie, certificati e formalità conseguenti. Sono esenti da imposta ipotecaria le formalità di rettifica di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti eseguite in dipendenza del medesimo atto».
** 3. 148.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
marzo 1992, emanato dal Ministro del tesoro, per essere devoluti per la realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del suddetto decreto ministeriale.
3. 155 (6. 04)
Giancarlo Giorgetti.
* 3. 41.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobelli, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Peretti.
* 3. 146.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
** 3. 03.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
** 3. 06.
Pagliarini, Roscia.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
* 3. 04.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Nocera, Peretti.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
* 3. 05.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
4. 10.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.
4. 11.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.
4. 13.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: presentazione, aggiungere la seguente: e l'irregolarità.
4. 12.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.
3. A partire dal 1 agosto 1996 ed entro il 31 luglio 1997 l'Istituto per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) effettua gli accertamenti sanitari di revisione ai minorati civili titolari a tale data di pensioni, assegni ed indennità. L'Istituto, a tal fine, può avvalersi, attraverso la stipula di convenzioni, di medici esterni, anche di altri enti pubblici.
3-bis. I risultati degli accertamenti, da trasmettere al Ministero del tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, dovranno essere effettuati su apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto da emanare entro il 31 luglio 1996.
3-bis.1. Nel caso in cui l'invalido non si sottoponga a visita, la prestazione viene sospesa e, qualora entro i successivi 90 giorni l'INAIL non possa procedere alla visita medica prescritta, il Ministero del tesoro, Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca del beneficio in godimento.
3-bis.2. Le visite di revisione dovranno essere effettuate, con le medesime modalità di cui al presente articolo, ogni tre anni.
4. 7.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.
* 4. 6.
Porcu, Bono, Conti, Gramazio, Carlesi.
* 4. 18.
Pagliarini, Roscia.
** 4. 8.
Lucchese, Nocera.
** 4. 17.
Roscia, Pagliarini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
* 4. 9.
Lucchese, Nocera.
* 4. 30.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
** 5. 1.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Nocera, Peretti.
** 5. 2.
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
(Blocco assunzioni nel pubblico impiego).
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri sono tenuti a ridefinire le piante organiche, evidenziando il personale in esubero per qualifica funzionale, al fine di procedere alla moblità, secondo le leggi vigenti, del personale in eccedenza, da destinare alle amministrazioni pubbliche ed agli enti locali territoriali, che ne facciano richiesta. Il personale in mobilità, non richiesto da altri enti pubblici, è destinato allo svolgimento di lavori socialmente utili.
3. I concorsi banditi per l'assunzione di personale appartenente alle qualifiche funzionali, per le quali si verifica un esubero dalle piante organiche ridefinite, di cui al comma 2, sono annullati con decreto del Ministro competente.
6. 02.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Martinelli.
13-quater. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n, 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 1994, n. 656, è abrogato.
13-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1996 per le società cooperative e loro consorzi è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione dei due esercizi immediatamente precedenti.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta»;
b) al comma 3, le parole: «e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo.».
* 7. 7.
Martusciello, Armani.
13-quater. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n, 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 1994, n. 656, è abrogato.
13-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1996 per le società cooperative e loro consorzi è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione dei due esercizi immediatamente precedenti. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta»;
b) al comma 3, le parole: «e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo.».
* 7. 22.
Molgora, Roscia, Pagliarini.
** 7. 13.
Marzano, Armani, Teresio Delfino.
** 7. 21.
Molgora, Roscia, Pagliarini.
* 7. 14.
Marzano, Armani, Teresio Delfino.
* 7. 20.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere della soppressione del comma 7-bis.
7. 9.
Armani, Marzano, Teresio Delfino, Nocera, Peretti.
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere della predetta integrazione del comma 13.
7. 15.
Marzano, Armani, Teresio Delfino.
7. 16.
Marzano, Armani, Teresio Delfino.
8. 4.
Lo Presti, Storace, Bono, Teresio Delfino.
8. 3.
Lo Presti, Storace, Bono, Teresio Delfino.
«2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
2. I versamenti tardivi sono soggetti ad una soprattassa del 5 per cento se effettuati entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il versamento oppure del venti per cento, se effettuati entro tre mesi dalla scadenza del termine di consegna della dichiarazione annuale.
10. 3.
Molgora, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 10 per cento.
* 10. 19.
Armani, Marzano, Delfino Terenzio, Peretti.
* 10. 35.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
** 10. 20.
Armani, Marzano, Delfino Terenzio, Peretti.
** 10. 34.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
* 10. 18.
Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti.
* 10. 33.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
b) nell'articolo 10, numero 8, le parole «o acquistate per la rivendita» sono sostituite con le parole: «o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
** 10. 26.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
b) nell'articolo 10, numero 8, le parole «o acquistate per la rivendita» sono sostituite con le parole: «o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
** 10. 32.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate dai soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata quella edilizia.
10. 25.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca,
Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
10. 6.
Molgora, Pagliarini, Giorgietti, Apolloni. Roscia, Martinelli.
e) nel numero 127-ter della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistate per la rivendita» e sostituite con le parole: «o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457».
* 10. 24.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) nel numero 127-ter della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistate per la rivendita» e sostituite con le parole: «o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457».
* 10. 31.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
4-bis. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti nelle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in difformità dalla disposizione di cui al precedente comma 4, lettera d) ed in conformità alla VI direttiva CEE/1977, articolo 17, n. 2.
10. 23.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.
10. 8.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Roscia, Martinelli.
10. 15.
Paroli, Berruti, Conte, Becchetti.
10. 14.
Paroli, Berruti, Conte, Becchetti.
10. 13.
Paroli, Berruti, Conte, Becchetti.
10. 10.
Paroli, Berruti, Conte, Becchetti.
22-ter. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.
22-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1996 per le società cooperative e loro consorzi è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione di un'aliquota del 5 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio dei due esercizi immediatamente precedenti. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta.»;
b) al comma 3, le parole «e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo.».
* 10. 17.
Martusciello, Conte, Armani.
Al comma 10 lettera c), sopprimere il numero 2).
22-ter. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.
22-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1996 per le società cooperative e loro consorzi è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione di un'aliquota del 5 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio dei due esercizi immediatamente precedenti. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta.»;
b) al comma 3, le parole «e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo.».
* 10. 30.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.
11-bis. 1.
Ballaman, Molgora, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
12-bis. 1.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.