Allegato A
Seduta 43 del 30/7/1996

Pag. 879

DISEGNO DI LEGGE: S. 757. - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1996, N. 323, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (1857)

Pag. 881

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1996, N.323, ACCETTATE DALLA COMMISSIONE

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 01. - (Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato). - 1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n.550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n.549, il presente decreto effettua una riduzione di spese pari a lire 8.792,4 miliardi per l'anno 1996, lire 8.513,1 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.447,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a lire 9.005 miliardi, lire 10.540 miliardi e lire 10.150 miliardi in termini di cassa.
2. Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore in termini sia di competenza sia di cassa a lire 5.122 miliardi per l'anno 1996, lire 7.709 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.058 miliardi per l'anno 1998».

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile» sono inserite le seguenti: «con documentata bioequivalenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 5 agosto 1978, n.468). - 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, è abrogata».

All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: «limiti di impegno» sono inserite le seguenti: «, per la revisione delle pensioni di guerra» e dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «nonché della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per


Pag. 882

gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n.49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n.550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998»;

al comma 5, le parole: «è ridotto di lire 90 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto di lire 50 miliardi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, è assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-
bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n.133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.»;

al comma 8, le parole: «5 per cento» e «4 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7 per cento» e «5 per cento»;

al comma 9, le parole: «200 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «225 miliardi annui»;

al comma 10, al primo periodo, le parole: «220 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «230 miliardi» e, al secondo periodo, le parole: «65 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «30 miliardi»;

al comma 13, le parole: «possono dare» sono sostituite dalla seguente: «danno»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-
bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n.396, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n.550, sono ridotti di 5 miliardi di lire».

All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «30 settembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1996» e le parole: «una certificazione del medico curante» sono sostituite dalle seguenti: «un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15,»; al secondo periodo, le parole da: «31 luglio 1996» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3.
Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, già previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari pre


Pag. 883

scritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario.
3-quinquies. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta.
3-sexies. Nella programmazione della attività di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 dà priorità agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianità di godimento della pensione, assegno o indennità superiore a cinque anni e per quelle province ove più elevata è la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennità in essere dall'inizio del trimestre, nonché il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre.
3-septies. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddittuali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidità civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, la suddetta Direzione generale ne dà comunicazione alla competente prefettura per i provvedimenti di revoca. Per l'anno 1996 tale verifica potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n.293, e successive modificazioni.
3-nonies. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537, è abrogato.
3-decies. Per le esigenze connesse all'attuazione delle verifiche di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997. Le somme non impegnate nell'esercizio 1997 possono esserlo in quello successivo».

All'articolo 5, comma 1, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali). - 1. In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804, l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è fissata per gli anni 1997 e 1998 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996 e 1997.


Pag. 884

2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.67:
a) di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n.71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n.151, nonché per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n.89;
b) di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.71 del 1993;
c) di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n.71 del 1993».

All'articolo 7:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «o ricevendone provvista dall'avente diritto» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito.»;

al comma 5, dopo le parole: «proventi corrisposti a» sono inserite le seguenti: «soggetti non residenti per il tramite di» e le parole: «all'impresa erogante» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le società di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-
bis. Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, le parole: "con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 27 per cento sui redditi di cui al secondo comma"»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-
bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura del ventisette per cento»;

al comma 13, dopo le parole: «1 luglio 1996» sono inserite le seguenti: «e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine è differito al 15 novembre 1996» e le parole: «dei commi da 5 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7»; inoltre, dopo le parole: «proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;» sono inserite le seguenti: «per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-
bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono


Pag. 885

buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato".
13-ter. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, non si applica per i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente alla data del 20 giugno 1996».

All'articolo 8:
al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) nel comma 8, secondo periodo, le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire;"»;
al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e b-bis)».

All'articolo 10:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, le parole: "compreso il personale tecnico amministrativo" sono soppresse.
2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n.4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 10, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni relative a successioni apertesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data»;

al comma 18, lettera b), l'alinea è sostituito dal seguente: «Nell'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:»;

dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
«22-
bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:
"27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n.382"».

All'articolo 11:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, assolvono l'accisa con aliquota zero».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno


Pag. 886

1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). - 1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione».

Le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:


Pag. 887

«Tabella 1
(prevista dall'articolo 3, comma 3)

Riduzione di competenza

Capitolo  (in miliardi di lire)
 
Presidenza del Consiglio dei ministri
 
1386 Rimborso agevolazioni postali 20
7615 Fondo Protezione Civile 20
7658 Realizzazione metropolitane 10
7900 Fondo per Roma Capitale 25
 Totale pcm 75
 
Ministero del tesoro
 
4517 Contributi a gestioni previdenziali 35
4529 Garanzie Cambio 650
4531 Somma da assegnare all'AIMA 30
4532 Somma da assegnare all'AIMA 20
4542 Somma da assegnare all'AIMA 50
4585 Somma da versare al Fondo di Tesoreria 30
4640 Sovvenzione all'ANAV 15
5929 Somma da erogare per i consultori familiari 10
7743 Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane 75
7750 Rate mutui FS 1.500
7775 Fondo Mediocredito Centrale 283
7795 Apporto dello Stato a edilizia residenziale 40
7828 Fondo Credito Cooperazione 30
7879 Mediocredito Centrale e Artigiancassa 50
8317 Fondo Solidarietà Nazionale 50
8778 Contributo straordinario alla Sicilia 70
9010 Difesa del suolo 30
 Totale tesoro 2.968
 
Ministero della difesa
 
3204 Assistenza morale e benessere 5
 Totale difesa 5
 
Ministero delle risorse agricole
 
7451 Contributi cassa sociale consorzi produttori 35
7972 Contributi pesca 1,9
7974 Piano pesca 3,1
8123 Subsidenza Ravenna e Delta Po 10
8287 Somma a enti sviluppo agricolo 4
 Totale risorse agricole 54


Pag. 888

Segue: Tabella 1

Riduzione di competenza

Capitolo  (in miliardi di lire)
 
Ministero dell'industria
 
7552 Finanziamento settore aeronautico 50
7553 Contributi interessi settore aeronautica 7,5
7554 Ente cellulosa e carta 40
7561 Interventi industria bellica 50
7565 Aree depresse 7
7567 Aree depresse 100
 Totale industria 254,5
 
Ministero beni culturali
 
2102 Conservazione e restauro beni 1
8100 Restauro monumenti artistici 9
 Totale beni culturali 10
 
Ministero della sanità
 
1297 Fondo per le attività di ricerca 30
 Totale sanità 30
 
Ministero dell'ambiente
 
7410 Aree naturali protette 20
7705 Programma triennale 48
 Totale ambiente 68
 
Ministero dell'università
 
1518 Contributi università 22
7101 Spese acquisto attrezzature 22
7324 Fondo edilizia universitaria 70
 Totale murst 114
 Totale generale 3.578,5


Pag. 889

Tabella 2
(prevista dall'articolo 3, comma 4)

Legge o decreto leggeCapitoloRiduzione di competenza
(in miliardi di lire)
Ministero tesoro  
Decreto-legge n.328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 19937866 100
Legge n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane 7743 20
Legge n.67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): articolo 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi 7743 20
Legge n.321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito a favore alle imprese artigiane 7743 20
Decreto-legge n.547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: articolo 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane 7743 40
Decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 3, comma 9 e articolo 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria 8789 40
Decreto-legge n.248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale 8788 50
Decreto-legge n.547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 8187 50
Ministero finanze  
Legge 358/91, articolo 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze 7853 76


Pag. 890

Segue: Tabella 2

Legge o decreto leggeCapitoloRiduzione di competenza
(in miliardi di lire)
Ministero lavori pubblici  
Decreto-legge 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994 9087 100
Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 8438 20
Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena 8404 50
Legge 317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica 9310 104
Ministero trasporti  
L. 67/88, articolo 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano 7509 30
L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali 7311 20
Ministero risorse agricole  
Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - articolo 1, comma 1 8217 30
Ministero industria  
Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico 7552 60
Decreto-legge 149/93, convertito L. 237/93: Riconversione settore materiali di armamento 7561 50
Legge 10/91: Piano energetico nazionale 7716, 7718 20
Legge 710/85: Credito agevolato 7545 10
Legge 910/86: Innovazione tecnologica 7548 10
L.F. 67/88, articolo 15, c. 24: Mercati ingrosso 8043 35,8
L. 231/75: Piccole e medie imprese 7541 10


Pag. 891

Segue: Tabella 2

Legge o decreto leggeCapitoloRiduzione di competenza
(in miliardi di lire)
Ministero lavoro e previdenza sociale  
D.L. 148/93, convertito dalla L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia 8032 25
Ministero università  
D.L. 26/95, convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriali 7520 20
 Totale 1010,8


Pag. 892

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Articolo 1.
(Spesa per l'assistenza farmaceutica).

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n.549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata disposizione della legge n.537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza.
3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, è sostituito dal seguente:
«130. Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.349, e al regolamento CEE n.1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale di cui è scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il Ministero della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico corrispondente,


Pag. 893

per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanità diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sarà utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanità alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993».
4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonché i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonché il Ministero della sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1 gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
5. Entro il 31 luglio 1996 la Commissione unica del farmaco procede, secondo i criteri dalla stessa adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 1993, alla riclassificazione dei medicinali di cui è autorizzato il commercio, in modo tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del 1995, un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 200 miliardi di lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione unica del farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996. 6. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549, è sostituito dai seguenti:
«11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.
11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 12 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n.724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.».

Articolo 2.
(Ulteriori interventi in materia sanitaria).

1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI


Pag. 894

dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.

Articolo 3.
(Riduzione stanziamenti e blocco impegni).

1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n.550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.
2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n.550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri, costituiscono economie di bilancio.
3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.
5. Lo stanziamento del capitolo n.1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, è ridotto di lire 90 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998.
6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a «Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni». I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996.
7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.
8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - sono ridotti del 5 per cento; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione è limitata al 4 per cento. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può


Pag. 895

essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria.
9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n.504 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, è ridotta di lire 200 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n.559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 mi liardi, lire 80 miliardi, lire 220 miliardi e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresì, economie di bilancio le disponibilità in conto residui per l'importo di lire 65 miliardi iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per annualità relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

Articolo 4.
(Verifica stato invalidità civile).

1. Entro il 30 settembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, una certificazione del medico curante che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile. Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 31 luglio 1996 e dovrà essere presentata ogni tre anni.
2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il


Pag. 896

termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provvede alla revoca della provvidenza.
3. Nell'ipotesi in cui le risultanze degli accertamenti sanitari disposti dal Ministero del tesoro a seguito dell'esame della certificazione di cui al comma 1 evidenzino difformità con le infermità che hanno dato diritto alla provvidenza o con quelle riportate nella certificazione di cui al comma 1, lo stesso Ministero provvede alla revoca della provvidenza nonché alla comunicazione degli atti alla Corte dei conti ed alla procura della Repubblica.

Articolo 5.
(Parziale copertura posti scuola).

1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n.174, entro il limite del 25 per cento delle predette dotazioni. È fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali è prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.
3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n.297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.

Articolo 6.
(Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali).

1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.804, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per l'anno 1996, a 0,23 punti percentuali ed è ridotta di 0,03 punti per ogni anno successivo.
2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996, il complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali, regolata da ultimo dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, e dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n.724, è ridotto con carattere di generalità di 0,6 punti percentuali.


Pag. 897

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

Capo I
Imposte dirette

Articolo 7.
(Redditi di capitale).

1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti o ricevendone provvista dall'avente diritto.
2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori è equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.
5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante.».
6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ventisette per cento».
7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui


Pag. 898

depositi nominativi e vincolati è fissata nella misura del ventisette per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.
8. Per i proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi dalle banche, la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, si applica nella misura del ventisette per cento indipendentemente dalla scadenza.
9. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse dalle banche, maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.
10. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui al comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è soppressa la lettera a).
12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n.46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.
13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano sui proventi maturati a decorrere dal 1 luglio 1996; le disposizioni dei commi da 5 a 7 si applicano con riferimento ai proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; la disposizione del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.
(Reddito di lavoro autonomo).

1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole «spese di impiego» è inserita la seguente «, custodia» e nel secondo periodo, le parole: «Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,»;
b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: «la riduzione non si applica» sono inserite le seguenti: «alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e».

2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9.
(Reddito di impresa).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente


Pag. 899

della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 55, comma 3, lettera b), la parola «nono» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, dopo le parole: «2500 centimetri cubici» sono inserite le seguenti: «nonché i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici».

2. La disposizione della lettera a) del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera b) del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Capo II
Imposte indirette e altre entrate.

Articolo 10.
(Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali).

1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo le parole «l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione» sono inserite le seguenti: «di ciclomotori,».2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 44:
1) al primo comma, dopo la parola «presentata» sono inserite le seguenti: «nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma» e le parole «metà della» sono soppresse;
2) il secondo comma è abrogato;
b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.»;
c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
«L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.».
3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «superiore ad un milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a lire cinquecentomila»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, terzo comma, lettera h), le parole «per effetto del secondo


Pag. 900

comma dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)»;
b) nell'articolo 10, numero 8), le parole «o acquistati per la rivendita» sono soppresse;
c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;»;
d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente:
«e-quinquies) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni»;
e) nel numero 127-ter) della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistati per la rivendita».
5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto»;
b) il comma 4 dell'articolo 50 è abrogato;
c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: lire 250.000;».
6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato a lire 250 mila.
7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è sostituito dal seguente: «Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.».
8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:
a) alle locazioni e affitti di beni immobili;

Pag. 901

b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale»;
b) nell'articolo 37, comma 1, le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) nell'articolo 59, comma 1:
1) nell'alinea, le parole «nella misura fissa di lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fissa prevista per l'imposta di registro»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.».
11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.
12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
13. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.648, è sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
14. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 è affidata agli uffici del dipartimento del territorio.
15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.106 alla Gazzetta Ufficiale n.196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 è soppressa.
16. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.650, è soppressa.
17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Alla legge 27 febbraio 1985, n.52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalità.»;
2) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro

Pag. 902

di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalità stabilite dal secondo periodo del secondo comma.»;
b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalità di cui al terzo comma può essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa è presentata.».
19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, può altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo».
21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.».
22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.».

Articolo 11.
(Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate).

1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n.1216, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Denuncia e versamenti) - 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio


Pag. 903

del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre. Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie già effettuate.
3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è sostituito dal seguente:
«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.».
4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.

Articolo 12.
(Devoluzione erariale delle maggiori entrate).

1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli


Pag. 904

impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Pag. 905

Tabella 1
(prevista dall'articolo 3, comma 3)
RIDUZIONE DI COMPETENZA

Capitolo (in miliardi
di lire)
 
Presidenza del Consiglio dei ministri
 
1386 Rimborso agevolazioni postali 20
7615 Fondo Protezione Civile 20
7658 Realizzazione metropolitane 10
7900 Fondo per Roma Capitale 20
 Totale pcm 70
 
Ministero del tesoro
 
4517Contributi a gestioni previdenziali 35
4529 Garanzie Cambio 500
4531 Somma da assegnare all'AIMA 40
4532 Somma da assegnare all'AIMA 20
4542 Somma da assegnare all'AIMA 80
4585 Somma da versare al Fondo di Tesoreria 30
4640 Sovvenzione all'ANAV 15
5929 Somma da erogare per i consultori familiari 20
7743 Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane 150
7750 Rate mutui FS 1.500
7775 Fondo Mediocredito Centrale 358,8
7795 Apporto dello Stato a edilizia residenziale 30
7828 Fondo Credito Cooperazione 30
7878 Piste ciclabili 10
7879 Mediocredito Centrale e Artigiancassa 100
8317 Fondo Solidarietà Nazionale 50
8778 Contributo straordinario alla Sicilia 70
9010 Difesa del suolo 30
 Totale tesoro 3.068,8
 
Ministero della difesa
 
3204 Assistenza morale e benessere 5
 Totale difesa 5
 
Ministero risorse agricole
 
7972 Contributi pesca 1,9
7974 Piano pesca 3,1
8123 Subsidenza Ravenna e Delta Po 10
8287 Somma a enti sviluppo agricolo 4
 Totale risorse agricole 19


Pag. 906

Segue: Tabella 1
RIDUZIONE DI COMPETENZA

Capitolo (in miliardi
di lire)
 
Ministero dell'industria
 
7552 Finanziamento settore aeronautico 50
7553 Contributi interessi settore aeronautica 7,5
7554 Ente cellulosa e carta 40
7561 Interventi industria bellica 50
7565 Aree depresse 7
7567 Area depresse 100
 Totale industria 254,5
 
Ministero beni culturali
 
2102 Conservazione e restauro beni1
8100 Restauro monumenti artistici 9
 Totale beni culturali 10
 
Ministero della sanità
 
1297 Fondo per le attività di ricerca 30
 Totale sanità 30
 
Ministero dell'ambiente
 
7410 Aree naturali protette 20
7705 Programma triennale 38
8370 Contributi ANPA 10
 Totale ambiente 68
 
Ministero dell'università
 
1518 Contributi università 22
7101 Spese acquisto attrezzature 22
7324 Fondo edilizia universitaria 70
 Totale murst 114
 Totale generale 3.639,3


Pag. 907

Tabella 2
(prevista dall'articolo 3, comma 4)

Legge o decreto leggeCapitoloRiduzione di competenza
(in miliardi di lire)
Ministero tesoro  
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 7866 100
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane 7743 20
Legge n. 67 del 1988: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzziaria 1988): art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi 7743 20
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito a favore alle imprese artigiane 7743 20
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane 7743 40
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9 e art. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria 8789 50
Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale 8788 50
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 8187 50
Ministero finanze  
Legge n. 358/91, art. 9, comma 4: Ristrutturazione Ministero finanze 7853 76


Pag. 908

Segue: Tabella 2

Legge o decreto leggeCapitoloRiduzione di competenza
(in miliardi di lire)
Ministero lavori pubblici  
D.L. n.691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994 9087 100
Legge n.521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 8438 20
Legge n910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena 8404 50
Legge n.317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica 9310 84
Ministero trasporti  
L. n.67/88, art. 14, comma 1: Aeroporti Roma e Milano 7509 30
L. n.211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali 7311 20
Ministero risorse agricole  
Decreto-legge n.149/93; convertito in legge n. 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1, comma 1 8217 30
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 2 8217 20
Ministero industria  
Decreto-legge n.201/96: Settore aeronautico 7552 60
Decreto-legge n. 149/93, convertito L. 237/93: riconversione settore materiali di armamento 7561 50
Legge n.10/91: Piano energetico nazionale 7716,7718 20
Legge n.710/85: Credito agevolato 7545 10
Legge n.910/86: Innovazione tecnologica 7548 10
Legge n.67/88, art. 15, c. 24: Mercati ingrosso 8043 35,8
L. n.231/75: Piccole e medie imprese 7541 10


Pag. 909

Segue: Tabella 2

Legge o decreto leggeCapitoloRiduzione di competenza
(in miliardi di lire)
Ministero lavoro e previdenza sociale  
D.L. n.148/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 235/93: Interventi urgenti in favore dell'economia 8032 25
D.L. 300/96: Disposizioni urgenti in materia lavori socialmente utili, ecc. 8032 20
Ministero università  
D.L. n.26/95, convertito in legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriali 7520 20
 Totale 1040,8


Pag. 910

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

(prevista dall'articolo 10, comma 12)

TASSE IPOTECARIE: Parte I - UFFICI MECCANIZZATI

Tabella A

N. Ord.
O P E R A Z I O N I
Tariffa in lire
1.0Esecuzione di formalità 
 - per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) 50.000
  - per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente 50.000
2.0Ispezione 
2.1Ispezione nominativa 
 - per ogni nominativo richiesto (b) 
 * nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei successivi punti) (c) 30.000
 * nell'ambito di una singola conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio 5.000
 per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) 2.000
 per ogni formalità stampata a seguito di ispezione nominativa (c) (e) 5.000
 per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (e) 5.000
 * nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei precedenti punti) (c), per ogni mese o frazione di mese 100.000
2.2Ispezione per immobile 
 - per ogni particella o unità immobiliare urbana (b) 
* nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio 5.000
- per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) 2.000
- per ogni formalità stampata a seguito di ispezione per immobile (c) (e) 5.000
- per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione per immobile (e) 5.000
2.3Ispezione congiunta nominativa e per immobile 
 - per ogni richiesta (b)  
 * nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio 5.000
 - per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d) 2.000
 - per ogni formalità stampata a seguito di ispezione congiunta (c) (e) 5.000
 - per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione congiunta (e) 5.000
3.0Certificazione 
3.1certificati ipotecari 
 - per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (f) 30.000
 - per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note 2.000
 - per ogni facciata, stampata o fotocopiata 1.000
3.2rilascio copia 
 - per ogni richiesta di copia di nota o titolo 5.000
 - per ogni facciata, stampata o fotocopiata 1.000
3.3altre certificazioni 
 - per ogni altra certificazione o attestazione 5.000
4.0Note e domande di ufficio 
 - per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile 15.000
5.0Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno 
 - per ogni pagina dell'elenco 10.000
(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.
(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.
(c) Il servizio sarà fornito progressivamente dagli uffici e per gli uffici oggetto di nuova automazione.
(d) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
(e) Il diritto è dovuto in misura doppia se la stampa della formalità o la visione della nota o del titolo vengono effettuate indipendentemente dalla ispezione nominativa, per immobile o congiunta.
(f) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una volta.


Pag. 911

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

TASSE IPOTECARIE: Parte II - UFFICI NON MECCANIZZATI


Segue: Tabella A

N. Ord.
O P E R A Z I O N I
Tariffa in lire
1.0Esecuzione di formalità 
 - per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a) 50.000
2.1Ispezione nominativa 
 - per ogni nominativo richiesto (b) 5.000
 - per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (c) 5.000
3.0Certificazione 
3.1certificati ipotecari 
 - per ogni stato o certificato riguardante una sola persona(d) 30.000
 - per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note 2.000
 - per ogni facciata fotocopiata 1.000
3.2rilascio copia 
 - per ogni richiesta di copia di nota o titolo 5.000
 - per ogni facciata fotocopiata 1.000
3.3altre certificazioni 
 - per ogni altra certificazione o attestazione 5.000
4.0Note e domande di ufficio 
 - per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile 15.000
(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità apposta in calce al duplo della nota da restituire al richiedente. Nel caso di nota contenente più negozi o convenzioni, il diritto è dovuto per ogni negozio o convenzione.
(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.
(c) Il diritto è dovuto in misura doppia se la visione della nota o del titolo viene effettuata indipendentemente dalla ispezione nominativa.
(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.


Pag. 912

Tabella B
(prevista dall'articolo 10, comma 13)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.
Operazione
Tariffa in lire
Annotazioni
1 Consultazione degli atti catastali: Il diritto è da applicare distintamente per il catasto dei terreni ed il catasto fabbricati.
  a) consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti 10.000  
 b) consultazione stampata dalla base informativa, per ogni pagina formato A4 2.500  
 c) consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina 5.000 Quando la consultazione concerne uffici diversi da quello ove la richiesta è presentata, il diritto è triplicato
 d) consultazione della mappa catastale con estrazione di copia, per ogni foglio formato A4 2.500  
2 Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti e che comunque sono conservati presso le sezioni catastali degli uffici del dipartimento del territorio, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre diritti di ricerca punto 1): Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione è dovuto il solo diritto fisso di lire 5.000.
 a) per ogni certificato, copia o estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo 20.000  
 b) per ogni pagina formato A4 di consultazione stampata o di copia rilasciata. 2.500  
3 Copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1): Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.
 a) per ogni copia o estratto rilasciato20.000  
 b) per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazioni di quattro (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi, foglio di mappa per le copie dei quadri di unione; particella derivata per tipi di frazionamento esaminati; vertice o caposaldo, per le copie di monografie; punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante ecc.) 5.000  


Pag. 913

Segue: Tabella B

N. Ord.
Operazione
Tariffa in lire
Annotazioni
4 Copie di planimetrie e di elaborati planimetrici di unità immobiliari urbane, ottenute da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):  
 a) per ogni richiesta20.000  
 b) per ogni planimetria o elaborato planimetrico di formato semplice o A4 2.500  
5 Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:  
 a) per ogni domanda di voltura50.000  
 b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione; 50.000  
 c) per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento 50.000  
 d) per ogni particella eccedente 5.000  
6 Consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:  
 a) per ogni consulenza resa.10.000  
7 Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali: Il diritto si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle.
 a) per ogni variazione;100.000  
 b) per ogni particella catastale trattata5.000  
8 Autenticazione di copie ed estratti. I diritti sono pari alla metà di quelli stabiliti nella tabella per le corrispondenti operazioni.
9 Rilascio nel secondo giorno, successivo alla richiesta, di certificati, copie ed estratti formati sulla base di atti catastali, conservati su supporto cartaceo. In aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti, si applica il diritto di urgenza, di importo pari ai suddetti diritti. Per i certificati, copie ed estratti ottenuti da stampante collegata alla base informativa il diritto di urgenza non si applica.

L'esenzione del pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti grafici.


Pag. 914

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 01.


Sostituirlo con il seguente:

«Art. 01.

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabilito dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il presente decreto contiene esclusivamente disposizioni in grado di comportare riduzioni di spesa non inferiori a 20.250 miliardi per l'anno 1996, 15.550,1 miliardi per l'anno 1997, 13. 850,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a 20.250 miliardi, 17.600 e 16.550 miliardi di lire in termini di cassa.
2. Qualora sulla base della rilevazione del fabbisogno di cassa dello Stato relativo al terzo trimestre 1996 gli effetti del presente decreto risultino inferiori a quelli indicati nel comma precedente, il Governo promuove provvedimenti selettivi di riduzione della spesa volti a conseguire le riduzioni di spesa di cui al comma precedente».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 1 con i seguenti:
«Art. 1. - 1. I decreti-legge 10 maggio 1996, n. 255, 17 maggio 1996, n. 279, 27 maggio 1996, n.289, 27 maggio 1996, n. 292, 27 maggio 1996, n. 295, 3 giugno 1996, n. 307, 3 giugno 1996, n. 311, 14 giugno 1996, n. 318, 14 giugno 1996, n. 319, 14 giugno 1996, n. 320 sono abrogati a far data dalla loro entrata in vigore.
«Art. 2. - 1. Gli articoli 1, 7 e 9 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231; i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 232; l'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 237; l'articolo 19 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246; i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267; il comma 7 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286; i commi 1 dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307; i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 319; il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321; l'articolo 13 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322; il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332 sono abrogati. Le eventuali somme non impegnate alla data del 2 luglio 1996 costituiscono economie di bilancio».
«Art. 3. - 1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio di ogni anno al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 9.815 miliardi per il 1996, 10.524 miliardi per il 1997 e 9.086 miliardi per il 1998. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere nel termine di trenta giorni.
«Art. 4. - 1. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti


Pag. 915

comunitari, per regolazioni debitorie e per la realizzazione della parità scolastica, costituiscono economie di bilancio».
«Art. 5. - 1. La misura percentuale di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da applicarsi sul gettito dei contributi incassato dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per ciascun anno, a 0,225 punti percentuali».
«Art. 6. - 1. Sono soppressi i commi 5, 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa e usufruire di permessi sindacali retribuiti nei limiti medi di una unità ogni 5.000 dipendenti a tempo indeterminato».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 12.
01. 2. (comprende l'emendamento 1. 30)
Danese, Cicu, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Cavaliere.

Al comma 2 modificare gli importi ivi indicati in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa e usufruire di permessi sindacali retribuiti nei limiti medi di una unità ogni 5.000 dipendenti a tempo indeterminato.
01. 5.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 2 modificare gli importi ivi indicati in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Sono soppressi i commi 5, 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
01. 4.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Qualora sulla base della rilevazione del fabbisogno di cassa dello Stato relativo al terzo trimestre 1996 gli effetti di contenimento della spesa in termini di cassa e di aumento delle entrate in termini di cassa del presente decreto siano inferiori a quello indicato nei commi precedenti, il Governo promuove provvedimenti selettivi di riduzione della spesa volti a conseguire l'effetto complessivo di contenimento del fabbisogno di


Pag. 916

cassa dello Stato indicato dal combinato disposto dei commi precedenti.
01. 3.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Taradasch, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Velensise, Delfino Teresio, Peretti.


ART. 1.
Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, le confezioni di specialità medicinali a base di un medesimo principio attivo che presentino uguale via di somministrazione, uguale forma farmaceutica e stesso dosaggio per unità posologica collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a completo carico del Servizio sanitario nazionale solo se poste in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli delle confezioni che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1 giugno 1996. Le confezioni con prezzo per unità posologica superiore a quello minimo sono rimborsate nei limiti di tale prezzo. Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio.
1. 26.
Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Armani, Valensise, Bono, Marzano, Cicu, Taradash, Nocera, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , eccettuato il caso fino alla fine del periodo.
1. 25.
Calderoli, Ce', Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fino al 1 dicembre 1997 sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996.
1. 23.
Calderoli, Ce', Dalla Rosa, Gnaga.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fino al 1 luglio 1997.
2-ter. Entro il 1 luglio 1997 la Commissione unica del farmaco (CUF) provvede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei prodotti galenici in classi omogenee per attività terapeutica, suddivise in sottoclassi omogenee per struttura chimica e meccanismo di azione, provvedendo, ogni sei mesi, ai necessari aggiornamenti. Trascorso il termine di cui sopra, l'indicazione della sottoclasse di appartenenza delle specialità medicinali e dei prodotti galenici è effettuata all'atto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
2-quater. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-ter, nell'ambito di ciascuna sottoclasse, sulla base dell'efficacia terapeutica, dell'uso consolidato, della tollerabilità, della diffusione internazionale e del rapporto qualità/prezzo, viene individuato un farmaco di riferimento.
2-quinquies. I prezzi dei farmaci di riferimento sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo criteri individuati dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti analoghi ed inerenti il medesimo principio attivo nell'ambito dell'Unione europea; nel caso in cui venga individuato come farmaco di riferimento una specialità medicinale la cui anzianità di registrazione sia superiore ai quindici anni, la quota di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale non potrà essere superiore al prezzo del prodotto


Pag. 917

galenico contenente il medesimo principio attivo.
2-sexies. I prezzi delle specialità non individuate come farmaci di riferimento ai sensi del comma 2-quater e delle specialità medicinali di esclusivo uso ospedaliero, delle quali è vietata la vendita al pubblico, sono liberi.
2-septies. Lo sconto praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura sui medicinali e sui prodotti galenici è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate.
2-octies. In deroga a quanto previsto dal comma 2-quater, i prezzi delle specialità medicinali a base di principi attivi, riconosciuti dalla Commissione unica del farmaco come sicuramente innovativi e tali da consentire la costituzione di nuove sottoclassi omogenee, sono liberamente stabiliti dal produttore per il periodo di tre anni dalla loro immissione in commercio.
2-nonies. Il medico convenzionato che prescrive un farmaco con prezzo superiore a quello del farmaco di riferimento appartenente alla medesima classe è tenuto a darne comunicazione all'assistito; in caso di grave intolleranza verso un principio attivo documentata da diagnosi clinica , conservata a cura del medico prescrivente, all'assistito può essere prescritto un farmaco equivalente che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale al netto dell'eventuale quota di compartecipazione comunque dovuta all'assistito per il farmaco di riferimento a cui è allergico.
2-decies. Il medico convenzionato può prescrivere un prodotto galenico il cui principio attivo sia identico a quello della specialità medicinale di riferimento che viene rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota di rimborso prevista per il relativo farmaco di riferimento, secondo quanto previsto dalla tariffa nazionale dei medicamenti.
2-undecies. L'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco e l'importo posto a carico del Servizio sanitario nazionale è corrisposta dall'assistito all'atto del prelievo del farmaco.
2-duodecies. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Comitato di sorveglianza della spesa farmaceutica che, sulla base dei flussi di spesa forniti dal Ministero del tesoro, provvede a verificare l'andamento e a predisporre una relazione trimestrale al Ministero della sanità e al CIPE.
2-terdecies. Il Comitato di cui al comma 2-duodecies è presieduto da un direttore generale nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ed è costituito da funzionari interni al Ministero stesso.
2-quaterdecies. Sulla base della relazione trimestrale di cui al comma 2-duodecies, il CIPE, su proposta del Ministero della sanità, provvede a periodici aggiustamenti delle quote a carico del Servizio sanitario nazionale per ciascuno dei farmaci di riferimento.
2-quindecies. Entro il 31 dicembre 1996 la Commissione unica del farmaco provvede alla razionalizzazione delle confezioni dei farmaci destinati alla cura delle malattie croniche, rivedendo, fra l'altro, standard di confezionamento e posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza, nonché l'efficacia del farmaco.
2-sedecies. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, sono abrogati i commi 10, 11, 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 8 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nonché il quarto comma dell'articolo 9 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
1. 22.
Calderoli, Ce', Dalla Rosa, Gnaga.

Al comma 3, capoverso 130, sopprimere il sesto periodo.
* 1. 29.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash,


Pag. 918

Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 3, capoverso 130, sopprimere il sesto periodo.
* 1. 5.
Losurdo.

Al comma 3, capoverso 130, sopprimere il sesto periodo.
* 1. 6.
Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Nocera. Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale sino alla fine del periodo.
** 1. 12.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale sino alla fine del periodo.
** 1. 31.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale sino alla fine del periodo.
** 1. 33.
Ce', Calderoli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ove ritenga insoddisfacenti le motivazioni addotte con le seguenti: ove siano stati trasgrediti i principi deontologici che fanno riferimento all'agire secondo scienza e coscienza
1. 8.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Bono.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché il Ministero della sanità,
1. 10.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Bono.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettiva
* 1. 9.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Bono.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: rispettiva
* 1. 34.
Ce', Calderoli.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Detta norma riguarda ogni medico del Servizio sanitario nazionale, sia esso dipendente o convenzionato. Nel caso in cui il medico di medicina generale rifiuti la prescrizione consigliata dallo specialista, in quanto non aderente alle normative della Commissione unica del farmaco, deve segnalare il caso al direttore generale dell'azienda ASL o ospedaliera. In caso di prima infrazione il medico specialista verrà richiamato al rispetto delle norme e, successivamente, ove dovesse persistere nel consigliare farmaci senza tener conto della normativa vigente, dovrà essere iniziato a suo carico un procedimento disciplinare. Al medico


Pag. 919

che ha segnalato il caso dovrà essere comunque data comunicazione dei provvedimenti assunti.
1. 11.
Lucchese, Nocera.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:
Detta norma riguarda ogni medico del Servizio sanitario nazionale, sia esso dipendente o convenzionato. Nel caso in cui il medico di medicina generale rifiuti la prescrizione consigliata dallo specialista, in quanto non aderente alle normative della Commissione unica del farmaco, deve segnalare il caso al direttore generale della azienda ASL o ospedaliera.
1. 7.
Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu, Bono, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: i criteri sino a: è autorizzato il commercio, con le seguenti: il criterio delle classi terapeuticamente omogenee al trasferimento dalla classe «a» alla classe «b», di cui all'articolo 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, dei medicinali di cui è autorizzato il commercio,
1. 15.
Losurdo, Bono.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: i criteri dalla stessa fino a: Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 con le seguenti: il criterio delle classi terapeutiche omogenee
* 1. 14.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: i criteri dalla stessa fino a: Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 con le seguenti: il criterio delle classi terapeuticamente omogenee.
* 1. 28.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Presso il Ministero della sanità, servizio farmaceutico, è insediata una Commissione, presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato, composta da due rappresentanti per ognuna delle parti sociali, FNOMGEO, Federfarma, Farmindustria, FOFI medici generali, medici ospedalieri, rappresentanti delle organizzazioni di tutela dei cittadini, sindacati confederali, con lo scopo di valutare l'impatto dei provvedimenti adottati dalla Commissione unica del farmaco. I membri sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal Ministro della sanità. Tale Commissione può porre istanza di riesame dei provvedimenti adottati dalla Commissione unica del farmaco al Ministro della sanità e può essere integrata con rappresentanti delle regioni. La segreteria è garantita dal Ministero della sanità.
1. 27.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.


ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: della quota di lire 40 miliardi dell'accantonamento di parte capitale relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi


Pag. 920

le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
3. 6.
Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché della quota di lire 5 miliardi con le seguenti: nonché della quota di lire 10 miliardi

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
3. 32.
Bono, Porcu, Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone.

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Gli stanziamenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, Interventi per Roma capitale, contenuti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, per gli anni 1996, 1997, 1998 sono soppressi.
3. 39.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 3, alla tabella 1 allegata, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 7900 Interventi per Roma Capitale modificare l'importo come segue: 200.
3. 90 (Tab. 1. 55)
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Presidenza del Consiglio cap. 7900 Interventi per Roma Capitale della Repubblica modificare l'importo come segue: 125.

Conseguentemente, al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il capitolo 9087 Eventi alluvionali novembre 1994 Decreto-legge n. 621 del 1994 convertito dalla legge n. 35 del 1995.
* 3. 91 (Tab. 2. 1)
Teresio Delfino, Nocera, Peretti.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Presidenza del Consiglio cap. 7900 Interventi per Roma Capitale della Repubblica modificare l'importo come segue: 125.

Conseguentemente, al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il capitolo 9087 Eventi alluvionali novembre 1994 Decreto-legge n. 621 del 1994 convertito dalla legge n. 35 del 1995.
* 3. 126
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, cap. 4529 Garanzie di cambio, modificare l'importo come segue: 720.

Conseguentemente, alla medesima tabella 1, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il capitolo 8778 Contributo straordinario alla Sicilia
3. 92 (Tab. 1. 33)
Prestigiacomo, Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Taradasch, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Caruso.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, cap. 4529 Garanzie di cambio, modificare l'importo come segue: 715.


Pag. 921

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 10, sopprimere il secondo periodo.
3. 93 (Tab. 1. 38)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Paglicuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, cap. 4529 Garanzie di cambio, modificare l'importo come segue: 659.

Al comma 3, alla medesima tabella, rubrica Ministero risorse agricole, sopprimere i seguenti capitoli:
7972 Contributi pesca;
7974 Piano pesca;
8287 Somma a enti sviluppo agricolo.
3. 94 (Tab. 1. 32)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 3, tabella 1 allegata, apportare le seguenti modificazioni:

Alla rubrica Ministero del tesoro:
a) sopprimere i seguenti capitoli:
4531 Somma da assegnare all'AIMA;
4532 Somma da assegnare all'AIMA;
4542 Somma da assegnare all'AIMA;
7743 Aumento fondo presso Cassa credito imprese artigiane;
7879 Mediocredito centrale e Artigiancassa.
b) modificare l'importo dei seguenti capitoli:
7775 Fondo Mediocredito centrale: 58,8;

Alla rubrica Ministero delle risorse agricole:
a) sopprimere il seguente capitolo:
8287 Somme per enti di sviluppo agricolo;
b) modificare l'importo del seguente capitolo:
7974 Piano pesca: 1,7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 sono ridotti, fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, atto di impegno, nei limiti di lire 748 miliardi per l'anno 1996. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
*3. 95 (Tab. 1. 36)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.


Pag. 922

Al comma 3, tabella 1 allegata, apportare le seguenti modificazioni:

Alla rubrica Ministero del tesoro:
a) sopprimere i seguenti capitoli:
4531 Somma da assegnare all'AIMA;
4532 Somma da assegnare all'AIMA;
4542 Somma da assegnare all'AIMA;
7743 Aumento fondo presso Cassa credito imprese artigiane;
7879 Mediocredito centrale e Artigiancassa.
b) modificare l'importo dei seguenti capitoli:
7775 Fondo Mediocredito centrale: 58,8;

Alla rubrica Ministero delle risorse agricole:
a) sopprimere il seguente capitolo:
8287 Somme per enti di sviluppo agricolo;
b) modificare l'importo del seguente capitolo:
7974 Piano pesca: 1,7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 sono ridotti, fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, atto di impegno, nei limiti di lire 748 miliardi per l'anno 1996. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
*3. 133
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
cap. 4532 Somme da assegnare all'AIMA: 80;
cap. 8778 Contributo straordinario alla Sicilia: 270.

Conseguentemente sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Gli stanziamenti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, Interventi per Roma capitale, contenuti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, per gli anni 1996, 1997, 1998 sono soppressi.
3. 96 (Tab. 1. 1)
Pagliarini, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Martinelli.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
cap. 7743 (Aumento Fondo presso Carta Credito Imprese Artigiane): 75;
cap. 7879 (Mediocredito Centrale e Artigiancasse): 50;

Conseguentemente, al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:
cap. 8789 (Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: articolo 3,


Pag. 923

comma 9 e articolo 8, comma 4-bis: Contributo speciale per la regione Calabria) 165.
3. 97 (Tab. 1. 54)
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere i seguenti capitoli:
cap. 7743: Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane;
cap. 7775: Fondo Mediocredito Centrale;
cap. 7879: Mediocredito Centrale ed Artigiancassa.

Conseguentemente, al comma 4, alla tabella 2, sopprimere i seguenti capitoli:
a)
rubrica Ministero lavori pubblici:
decreto-legge 691 del 1994 Eventi alluvionali, cap. 9087;
b) rubrica Ministero dell'industria:
legge n. 710 del 1985 Credito agevolato, cap. 7545;
legge n. 910 del 1986 Innovazione tecnologica, cap. 7541;
legge n. 231 del 1975 Piccole medie imprese, cap. 7541.

Conseguentemente, abrogare il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 293 recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.
3. 98 (Tab. 1. 2)
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Martinelli.

Al comma 3, tabella 1 allegata, modificare gli importi come segue:
rubrica Ministero del tesoro
cap. 7743 Aumento Fondo cassa credito imprese artigiane: 10;
cap. 7775 Fondo mediocredito centrale: 58;
cap.7879 Mediocredito centrale e artigiancassa: 10;

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 339 miliardi per l'anno 1996. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a tra fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
* 3. 99 (Tab. 1. 37)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 3, tabella 1 allegata, modificare gli importi come segue:
rubrica Ministero del tesoro
cap. 7743 Aumento Fondo cassa credito imprese artigiane: 10;
cap. 7775 Fondo mediocredito centrale: 58;


Pag. 924


cap. 7879 Mediocredito centrale e artigiancassa: 10;

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 339 miliardi per l'anno 1996. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a tra fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
* 3. 132
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il cap. 7775 Fondo Mediocredito centrale.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 100 (Tab. 1. 11)
Peretti, Teresio Delfino, Nocera.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il cap. 7775 Fondo Mediocredito centrale.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 131
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il seguente capitolo: 8317 Fondo solidarietà nazionale.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica Ministero della difesa, inserire il seguente capitolo: cap. 4011 Spese esercito 50.
3. 101 (Tab. 1. 26)
Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il capitolo 8317 Fondo solidarietà nazionale.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
3. 102 (Tab. 1. 8)
Peretti, Teresio Delfino, Nocera.

Al comma 3, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero del tesoro, sopprimere il capitolo 8778 Contributo straordinario alla Sicilia.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
3. 103 (Tab. 1. 50)
Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone.


Pag. 925

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle Risorse Agricole, sopprimere il capitolo 7451 Contributi Cassa sociale consorzi produttori.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
3. 104 (Tab. 1. 6)
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle risorse agricole, sopprimere il capitolo 7972 Contributi pesca.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 105 (Tab. 1. 12)
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero delle risorse agricole, sopprimere il capitolo 7972 Contributi pesca.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 130
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero dell'industria sopprimere il capitolo 7565 Aree Depresse.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
3. 106 (Tab. 1. 51)
Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero dell'industria sopprimere il capitolo 7567 Aree Depresse.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
3. 107 (Tab. 1. 52)
Bono, Valensise, Armani, Lo Presti, Paolone.

Al comma 3, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero dei beni culturali, sopprimere il capitolo 2102 Conservazione e restauro beni.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 108 (Tab. 1. 5)
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera.

Al comma 3, alla tabella 1 allegata, rubrica Ministero dei beni culturali, sopprimere il capitolo 2102 Conservazione e restauro beni.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 129
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.


Pag. 926

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero dei beni culturali, sopprimere il capitolo 8100 Restauro monumenti artistici.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 109 (Tab. 1. 4)
Teresio Delfino, Peretti, Baccini, Nocera.

Al comma 3, tabella 1 allegata, rubrica Ministero dei beni culturali, sopprimere il capitolo 8100 Restauro monumenti artistici.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 128
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2 allegata, sopprimere i seguenti capitoli:
a)
alla rubrica Ministero del tesoro:
Legge n. 910 del 1986, articolo 3, comma 6 Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Legge n. 67 del 1988, articolo 15, comma 43, Fondo contributi interessi Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Legge n. 321 del 1990 Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Decreto-legge n. 547 del 1994, Interventi urgenti sostegno economia: cap. 7743;
b) alla rubrica Ministero dei lavori pubblici:
Decreto-legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali prima decade novembre 1994: cap. 9087;
Legge n. 521 del 1988 Costruzione sedi di servizio Corpo nazionale vigili del fuoco: cap. 8438;
c) alla rubrica Ministero dell'industria:
Legge n. 710 del 1985 Credito agevolato: cap. 7545;
Legge n. 910 del 1986 Innovazione tecnologica; cap. 7548
Legge n. 231 del 1975 Piccole e medie imprese: cap. 7541.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 748 miliardi per l'anno 1996. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
*3. 110 (Tab. 2. 12)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Nocera, Peretti.


Pag. 927

Al comma 4, tabella 2 allegata, sopprimere i seguenti capitoli:
a) alla rubrica Ministero del tesoro:
Legge n. 910 del 1986, articolo 3, comma 6 Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Legge n. 67 del 1988, articolo 15, comma 43, Fondo contributi interessi Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Legge n. 321 del 1990 Cassa credito imprese artigiane: cap. 7743;
Decreto-legge n. 547 del 1994, Interventi urgenti sostegno economia: cap. 7743;
b) alla rubrica Ministero dei lavori pubblici:
Decreto-legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali prima decade novembre 1994: cap. 9087;
Legge n. 521 del 1988 Costruzione sedi di servizio Corpo nazionale vigili del fuoco: cap. 8438;
c) alla rubrica Ministero dell'industria:
Legge n. 710 del 1985 Credito agevolato: cap. 7545;
Legge n. 910 del 1986 Innovazione tecnologica; cap. 7548
Legge n. 231 del 1975 Piccole e medie imprese: cap. 7541.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 748 miliardi per l'anno 1996. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».
*3. 127
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini. Al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere la voce: Legge n. 521 del 1988 Costruzione sedi di servizio Corpo nazionale vigili del fuoco, cap. 8438».

Conseguentemente, alla medesima tabella, alla rubrica Ministero dei trasporti, Legge n. 211 del 1992 Collegamenti ferroviari aeroportuali, capitolo 7311, modificare gli importi come segue: 40
3. 111 (Tab. 2. 10)
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 112 (*Tab. 2. 2)
Teresio Delfino, Nocera, Peretti, Nocera.


Pag. 928

Al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 113 (*Tab. 2. 5)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2 allegata, rubrica Ministero dei lavori pubblici, sopprimere il cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 154
Pagliarini, Martinelli.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 10.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 114 (Tab. 2. 8)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 10.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, el evare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 134
Roscia, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 20.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 115 (Tab. 2. 7)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 20.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 135
Roscia, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 25.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 116 (Tab. 2. 13)
Rosso, Armosino.


Pag. 929

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 25.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 136
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 40.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 117 (Tab. 2. 14)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 40.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 137
Roscia, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 45.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 118 (Tab. 2. 16)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 45.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 138
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 50.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 119 (Tab. 2. 15)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 50.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 139
Roscia, Pagliarini.


Pag. 930

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 60.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 120 (Tab. 2. 17)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 60.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 140
Roscia, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 65.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 121 (Tab. 2. 18)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 65.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 141
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 70.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 122 (Tab. 2. 19)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 70

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 142
Roscia, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 75.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 123 (Tab. 2. 20)
Rosso, Armosino.


Pag. 931

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 75

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 143
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 80.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 124 (Tab. 2. 6)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 80

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
** 3. 144
Roscia, Pagliarini.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici, cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 90.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 125 (Tab. 2. 9)
Rosso, Armosino.

Al comma 4, tabella 2, rubrica Ministero dei lavori pubblici cap. 9087 decreto legge n. 691 del 1994 Eventi alluvionali modificare l'importo come segue: 90

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 3, elevare per pari importi le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti.
* 3. 145
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 8 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 8 per cento.
** 3. 22.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 7 per cento con le seguenti: 8 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 8 per cento.
** 3. 147.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

Al comma 10 del medesimo articolo 3, dopo le parole sui capitoli 4480, sopprimere le seguenti: 4481,.


Pag. 932

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: rispettivamente, per lire 50 miliardi, sopprimere le seguenti: lire 80 miliardi
3. 1.
Teresio Delfino, Nocera, Peretti, Nocera.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

Al comma 10 del medesimo articolo 3, dopo le parole sui capitoli 4480, 4481, 4482 e sopprimere le seguenti: 4483.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: lire 230 miliardi sopprimere le seguenti: e lire 35 miliardi
* 3. 2.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

Al comma 10 del medesimo articolo 3, dopo le parole sui capitoli 4480, 4481, 4482 e sopprimere le seguenti: 4483.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: lire 230 miliardi sopprimere le seguenti: e lire 35 miliardi
* 3. 153.
Pagliarini, Roscia.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 8, comma 1, lettera b), sostituire le parole: cento milioni con le seguenti: duecento milioni.
** 3. 60.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 8, comma 1, lettera b), sostituire le parole: cento milioni con le seguenti: duecento milioni.
** 3. 152.
Pagliarini, Roscia.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 10, comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati, a destinazione abitativa, escluse quelle effettuate nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili».
* 3. 30.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.


Pag. 933

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 10, comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente:
«8-bis) le cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricati, a destinazione abitativa, escluse quelle effettuate nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili».
* 3. 151.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 10, comma 4, lettera c) capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non rientra nella riduzione della detrazione di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la cessione dell'immobile destinato ad uso di civile di abitazione effettuata da imprese per le quali la cessione stessa non costituisce attività propria».
** 3. 29.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 10, comma 4, lettera c) capoverso 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non rientra nella riduzione della detrazione di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la cessione dell'immobile destinato ad uso di civile di abitazione effettuata da imprese per le quali la cessione stessa non costituisce attività propria».
** 3. 150.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 10, al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis)
all'articolo 1 della tariffa parte prima è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento riguarda fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota III --- lire 250.000»;
c-ter) all'articolo 1 della tariffa parte prima è aggiunta la seguente nota:
«III) L'imposta fissa di lire 250.000 è applicabile ai trasferimenti di cui all'articolo 1, ultimo periodo della tariffa a condizione che i fabbricati, o le porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa vengano successiva-mente trasferiti entro il termine di 4 anni. Ove non si realizzi tale condizione l'imposta è riliquidata nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento


Pag. 934

oltre agli interessi di ritardato pagamento sull'importo dell'imposta proporzionale dovuta».
* 3. 28.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 10, al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis)
all'articolo 1 della tariffa parte prima è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento riguarda fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota III --- lire 250.000»;
c-ter) all'articolo 1 della tariffa parte prima è aggiunta la seguente nota:
«III) L'imposta fissa di lire 250.000 è applicabile ai trasferimenti di cui all'articolo 1, ultimo periodo della tariffa a condizione che i fabbricati, o le porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa vengano successiva-mente trasferiti entro il termine di 4 anni. Ove non si realizzi tale condizione l'imposta è riliquidata nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di ritardato pagamento sull'importo dell'imposta proporzionale dovuta».
* 3. 149.
Pagliarini, Roscia.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
«6-bis)
L'importo complessivo delle imposte indirette corrisposte per atti soggetti ad imposta proporzionale di registro non può superare il valore imponibile dell'atto, calcolato secondo le norme vigenti in materia di imposta di registro; in detto importo vanno comprese anche le imposte dovute per copie, certificati e formalità conseguenti. Sono esenti da imposta ipotecaria le formalità di rettifica di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti eseguite in dipendenza del medesimo atto».
** 3. 26.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 8 elevare le quote di riduzione dei capitoli di bilancio relativi all'acquisto di beni e servizi previsti in misura proporzionale agli effetti finanziari derivanti dal seguente capoverso:

All'articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
«6-bis)
L'importo complessivo delle imposte indirette corrisposte per atti soggetti ad imposta proporzionale di registro non può superare il valore imponibile dell'atto, calcolato secondo le norme vigenti in materia di imposta di registro; in detto importo vanno comprese anche le imposte dovute per copie, certificati e formalità conseguenti. Sono esenti da imposta ipotecaria le formalità di rettifica di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti eseguite in dipendenza del medesimo atto».
** 3. 148.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia di lavori, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1 marzo 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18


Pag. 935

marzo 1992, emanato dal Ministro del tesoro, per essere devoluti per la realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del suddetto decreto ministeriale.
3. 155 (6. 04)
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 13.
* 3. 41.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobelli, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Peretti.

Sopprimere il comma 13.
* 3. 146.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 500 miliardi per l'anno 1996, lire 660 miliardi per l'anno 1997 e lire 500 miliardi per l'anno 1998. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 2.
** 3. 03.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 500 miliardi per l'anno 1996, lire 660 miliardi per l'anno 1997 e lire 500 miliardi per l'anno 1998. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 2.
** 3. 06.
Pagliarini, Roscia.


Pag. 936

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, lire 2.593 miliardi per l'anno 1997 e 2004 miliardi per l'anno 1998. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i commi da 6 a 12.
* 3. 04.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Nocera, Peretti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1 gennaio 1996 al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, nei limiti di lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, lire 2.593 miliardi per l'anno 1997 e 2004 miliardi per l'anno 1998. Essa non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.
2. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i commi da 6 a 12.
* 3. 05.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: novembre con la seguente: settembre.
4. 10.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre, con le seguenti: 31 agosto
4. 11.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole 30 settembre 1996 aggiungere le seguenti: ; inoltre la certificazione deve essere vistata dal medico della USL relativa al luogo di residenza dell'invalido, al fine di accertare la veridicità del contenuto.
4. 13.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.


Pag. 937

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: presentazione, aggiungere la seguente: e l'irregolarità.
4. 12.
Pagliarini, Roscia, Martinelli, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:
3. A partire dal 1 agosto 1996 ed entro il 31 luglio 1997 l'Istituto per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) effettua gli accertamenti sanitari di revisione ai minorati civili titolari a tale data di pensioni, assegni ed indennità. L'Istituto, a tal fine, può avvalersi, attraverso la stipula di convenzioni, di medici esterni, anche di altri enti pubblici.
3-bis. I risultati degli accertamenti, da trasmettere al Ministero del tesoro, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, dovranno essere effettuati su apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto da emanare entro il 31 luglio 1996.
3-bis.1. Nel caso in cui l'invalido non si sottoponga a visita, la prestazione viene sospesa e, qualora entro i successivi 90 giorni l'INAIL non possa procedere alla visita medica prescritta, il Ministero del tesoro, Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca del beneficio in godimento.
3-bis.2. Le visite di revisione dovranno essere effettuate, con le medesime modalità di cui al presente articolo, ogni tre anni.

Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti in misura pari allo 0,2 per cento.
4. 7.
Teresio Delfino, Peretti, Nocera.

Al comma 3-bis, dopo la parola: accertata, aggiungere le seguenti: , secondo le tabelle sanitarie in vigore al momento della visita medica di accertamento che ha dato luogo al beneficio,
* 4. 6.
Porcu, Bono, Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 3-bis, dopo la parola: accertata, aggiungere le seguenti: , secondo le tabelle sanitarie in vigore al momento della visita medica di accertamento che ha dato luogo al beneficio,
* 4. 18.
Pagliarini, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-undecies. La verifica della sussistenza dei requisiti sanitari riguardanti i minorati assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968 è accertata mediante visita diretta degli interessati ed è espletata con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio.
** 4. 8.
Lucchese, Nocera.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-undecies. La verifica della sussistenza dei requisiti sanitari riguardanti i minorati assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968 è accertata mediante visita diretta degli interessati ed è espletata con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio.
** 4. 17.
Roscia, Pagliarini.


Pag. 938

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-undecies. La permanenza dei requisiti sanitari è accertata con verbale emesso o dalla CMS o dalla CMP.
* 4. 9.
Lucchese, Nocera.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-undecies. La permanenza dei requisiti sanitari è accertata con verbale emesso o dalla CMS o dalla CMP.
* 4. 30.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

ART. 5.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.
** 5. 1.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise, Teresio Delfino, Nocera, Peretti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 5 per cento.
** 5. 2.
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Blocco assunzioni nel pubblico impiego).

1. Le assunzioni nel settore statale, relative ai concorsi già banditi, non possono aver luogo prima dell'anno 1998.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri sono tenuti a ridefinire le piante organiche, evidenziando il personale in esubero per qualifica funzionale, al fine di procedere alla moblità, secondo le leggi vigenti, del personale in eccedenza, da destinare alle amministrazioni pubbliche ed agli enti locali territoriali, che ne facciano richiesta. Il personale in mobilità, non richiesto da altri enti pubblici, è destinato allo svolgimento di lavori socialmente utili.
3. I concorsi banditi per l'assunzione di personale appartenente alle qualifiche funzionali, per le quali si verifica un esubero dalle piante organiche ridefinite, di cui al comma 2, sono annullati con decreto del Ministro competente.
6. 02.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Martinelli.

ART. 7.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Conseguentemente, dopo il comma 13-ter, aggiungere i seguenti:
13-quater.
Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n, 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 1994, n. 656, è abrogato.
13-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1996 per le società cooperative e loro consorzi è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione dei due esercizi immediatamente precedenti.


Pag. 939

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta»;
b) al comma 3, le parole: «e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo.».
* 7. 7.
Martusciello, Armani.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Conseguentemente, dopo il comma 13-ter, aggiungere i seguenti:
13-quater. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n, 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 1994, n. 656, è abrogato.
13-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1996 per le società cooperative e loro consorzi è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione dei due esercizi immediatamente precedenti. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta»;
b) al comma 3, le parole: «e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo.».
* 7. 22.
Molgora, Roscia, Pagliarini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sono aggiunte le seguenti: le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 nonché
** 7. 13.
Marzano, Armani, Teresio Delfino.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sono aggiunte le seguenti: le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 nonché
** 7. 21.
Molgora, Roscia, Pagliarini.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e, a titolo di acconto, su quelli corrispondenti alle predette stabili organizzazioni
* 7. 14.
Marzano, Armani, Teresio Delfino.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: e, a titolo di acconto, su quelli corrispondenti alle predette stabili organizzazioni
* 7. 20.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sopprimere il comma 7-bis.

Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge,


Pag. 940

sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere della soppressione del comma 7-bis.
7. 9.
Armani, Marzano, Teresio Delfino, Nocera, Peretti.

Al comma 13 le parole sostituire le parole: del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7, con le seguenti: del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano sui proventi delle operazioni perfezionate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 6 e 7
Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere della predetta integrazione del comma 13.
7. 15.
Marzano, Armani, Teresio Delfino.

Al comma 13-bis, capoverso 4-bis), dopo le parole: nel territorio dello Stato sono aggiunte le seguenti: , nei confronti dei quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181
7. 16.
Marzano, Armani, Teresio Delfino.

ART. 8.

Sopprimere la lettera b-bis).

Conseguentemente, i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione della lettera b-bis).
8. 4.
Lo Presti, Storace, Bono, Teresio Delfino.

Nel comma 1, lettera b-bis, sostituire le parole da: ridotto del 20 per cento, sino a: delle spese, con le seguenti: ridotto del 30 per cento a titolo di valutazione forfettaria delle spese

Conseguentemente i capitoli di spesa del Bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione della lettera b-bis).
8. 3.
Lo Presti, Storace, Bono, Teresio Delfino.

ART. 10.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
2. I versamenti tardivi sono soggetti ad una soprattassa del 5 per cento se effettuati entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il versamento oppure del venti per cento, se effettuati entro tre mesi dalla scadenza del termine di consegna della dichiarazione annuale.
10. 3.
Molgora, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Roscia, Martinelli.


Pag. 941

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 10 per cento.
* 10. 19.
Armani, Marzano, Delfino Terenzio, Peretti.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 10 per cento.
* 10. 35.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Sopprimere il comma 2-ter.
** 10. 20.
Armani, Marzano, Delfino Terenzio, Peretti.

Sopprimere il comma 2-ter.
** 10. 34.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: le disposizioni del comma 2 con le seguenti: le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numero 2)
* 10. 18.
Armani, Marzano, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: le disposizioni del comma 2 con le seguenti: le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numero 2)
* 10. 33.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
nell'articolo 10, numero 8, le parole «o acquistate per la rivendita» sono sostituite con le parole: «o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
** 10. 26.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
nell'articolo 10, numero 8, le parole «o acquistate per la rivendita» sono sostituite con le parole: «o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
** 10. 32.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 4, lettera c) sostituire il capoverso 8-bis) con il seguente:
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate dai soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata quella edilizia.
10. 25.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca,


Pag. 942

Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Al comma 4, lettera d), capoverso e-quinquies), dopo le parole: attività esercitata, aggiungere le seguenti: la costruzione e.
10. 6.
Molgora, Pagliarini, Giorgietti, Apolloni. Roscia, Martinelli.

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
nel numero 127-ter della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistate per la rivendita» e sostituite con le parole: «o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457».
* 10. 24.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise. Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
nel numero 127-ter della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: «o acquistate per la rivendita» e sostituite con le parole: «o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457».
* 10. 31.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis
. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti nelle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in difformità dalla disposizione di cui al precedente comma 4, lettera d) ed in conformità alla VI direttiva CEE/1977, articolo 17, n. 2.

Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione della lettera b-bis.
10. 23.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash, Armani, Bono, Fiori, Iacobellis, Lo Presti, Paolone, Valensise.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, una ed indivisibile, l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 19 per cento».
10. 8.
Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Roscia, Martinelli.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: lire 250.000 con le seguenti: lire 150.000.


Pag. 943

Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla predetta modifica della lettera c) del comma 5.
10. 15.
Paroli, Berruti, Conte, Becchetti.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione del comma 6.
10. 14.
Paroli, Berruti, Conte, Becchetti.

Al comma 7 sostituire ovunque ricorrano le parole: lire 250.000, con le seguenti: lire 150.000.

Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere della predetta modifica al comma 7.
10. 13.
Paroli, Berruti, Conte, Becchetti.

Al comma 10 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente i capitoli di spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, con esclusione dei capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge, sono ridotti fino alla concorrenza dell'onere derivante dalla soppressione della lettera c), comma 10.
10. 10.
Paroli, Berruti, Conte, Becchetti.

Al comma 10 lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:
22-ter. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.
22-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1996 per le società cooperative e loro consorzi è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione di un'aliquota del 5 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio dei due esercizi immediatamente precedenti. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta.»;
b) al comma 3, le parole «e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo.».
* 10. 17.
Martusciello, Conte, Armani.


Pag. 944

Al comma 10 lettera c), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 22-bis, aggiungere i seguenti:
22-ter. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.
22-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1996 per le società cooperative e loro consorzi è istituita una imposta annuale sul patrimonio netto delle imprese, in ragione di un'aliquota del 5 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio dei due esercizi immediatamente precedenti. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 1996, sono stabilite le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta.»;
b) al comma 3, le parole «e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle imposte di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo.».
* 10. 30.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

ART. 11-bis.

Nel comma 1 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 luglio
11-bis. 1.
Ballaman, Molgora, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

ART. 12-bis.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ed utilizzati sino alla fine del comma.
12-bis. 1.
Cicu, Danese, Liotta, Lo Jucco, Martusciello, Marzano, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.