V COMMISSIONE
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

SEDE REFERENTE


Seduta antimeridiana di luned́ 9 novembre 1998

ALLEGATO


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EMENDAMENTI APPROVATI ALL'AC 5267

ART. 8.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto il seguente periodo: «Nei settori dell'energia elettrica e del gas, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono da considerarsi servizi le attività di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione, anche non assoggettate a regimi concessori o autorizzativi, ivi comprese le operazioni attraverso le quali l'elettricità ed il gas vengono immessi nelle reti nazionali di trasmissione e trasporto».

8. 122.Il Relatore.

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

7-bis. La Commissione del CIPE di cui al comma 2, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

8. 121.Il Relatore.

Al comma 7, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas da petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricadono nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, nonché a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento.

8. 120.Il Relatore.

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: carbone sono aggiunte le seguenti:

Coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 33 per cento di acqua denominato «Orimulsion» (NC 2714), e la parola: impiegato è sostituita dalla parola: impiegati.

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

Per il carbone e per gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato alla presente legge, le percentuali


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di cui al comma 6 sono fissate rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. 119.Il Relatore.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote, in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di olio minerale, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del dieci e in non più del trenta per cento della predetta differenza.

8. 118.Il Relatore.

Al comma 1-quater (vedi em. 8. 117), dopo le parole: allegata al medesimo decreto sono aggiunte le seguenti: nonché la misura dell'aliquota stabilita nel comma 4.

8. 127.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole da: su proposta del Comitato dei Ministri a: della navigazione con le parole: su proposta dell'apposita Commissione del CIPE.

8. 125.Il Governo.

Modificazione all'emendamento 8. 123 del Relatore.

Nella tabella A allegata all'articolo 8, l'aliquota prevista per il gasolio è così modificata: lire 32.210 per mille litri e l'aliquota prevista per il gas di petrolio liquefatto è così modificata: lire 13.200 per mille chilogrammi.

Alla voce: Oli minerali dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e alla Tabella A, riportate nell'allegato 1 alla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'aliquota vigente al 1o gennaio 2005 gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante e usati come combustibile per riscaldamento è sostituita dalla seguente: «lire 400.000 per mille chilogrammi»;

b) l'aliquota vigente al 1o gennaio 2005 per il gas metano per autotrazione è modificata dalla seguente: «lire 200 per metro cubo».

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla Direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi (2).
Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla Direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi (2).
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), l'impiegato negli impianti di combustione di cui alla Direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: 30.830 per mille chilogrammi (2).

(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» valgono per rapporti TEp/T, rispettivamente pari a 0.640 - 0.830 - 0.672.


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Tabella A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi Agevolazione
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:
metano Lire 8,5
per metro cubo
gas di petroli liquefatti Lire 26.370
per 1.000 chili
gasolio Lire 38.570
per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi; naturali Lire 41.260
per 1.000 chili
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono le seguenti:
metano Lire 0,5
per metro cubo
gas di petrolio liquefatti Lire 1.300
per 1.000 chili
gasolio Lire 1.380
per 1.000 litri
olio combustibile Lire 1.750
per 1.000 chili
oli minerali greggi, naturali Lire 4.450
per 1.000 chili

L'agevolazione è accordata:
a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;
b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

11-bis. In caso di produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili .... esenzione.

8. 123.Il relatore.


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Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivante dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o novembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono direttamente in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

1-bis. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali competitive e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavori.

1-ter. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000, sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

1-quater. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al n. 11 della Tabella A allegata al medesimo decreto, nonché la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge».

8. 117.Il relatore.


Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

* 20. 53.Cappella.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

* 20. 49.Gaetano Veneto.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Sopprimere i commi da 1 a 6.

Segue compensazione lega NIP n. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13.

20. 5. Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge C. n. 5266 nella tabella A il fondo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri è così ridotto:

1999: - 500 miliardi;

2000: - 400 miliardi;

2001: - 300 miliardi.

20. 102.Russo.

I commi 1, 2, 5 e 6 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge C. n. 5266 nella tabella A il fondo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri è cosi ridotta:

1999: - 450 miliardi;

2000: - 350 miliardi;

2001: - 250 miliardi.

20. 101.Palumbo.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per la progressione economica del ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11luglio 1980, n. 382, ai docenti universitari esonerati dal giudizio di conferma ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,


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n. 382, compete, all'atto della nomina in ruolo, la seconda classe di stipendio.
2 Più in generale a tutti i professori associati provenienti dai giudizi d'idoneità compete ab initio la seconda classe di stipendio, conseguentemente ai professori associati provenienti dai concorsi ordinari compete ab initio la classe di stipendio numero 1.
3. Per classe 1 della progressione economica dei professori associati si deve intendere la classe attribuita all'atto della nomina in ruolo e corrispondente alla classe stipendiale attribuita ai professori ordinari all'atto della nomina in ruolo.

Seguono compensazioni lega nord n. 3 e 4.

20. 86.Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione alleanza nazionale.

20. 66.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Il comma 1 è sostituito come segue:

1. Il comma 5 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980 n. 382, si interpreta nel senso che la parità tra professore di prima fascia e professore di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce alle sette classi stipendiali omologhe di professore ordinario e di professore associato.

Segue compensazione alleanza nazionale.

20. 67.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Il comma 2 è sostituito come segue:

Il terzo comma dell'articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 382/80, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico relativo alla seconda delle sette classi stipendiali di cui al primo comma.

Segue compensazione alleanza nazionale.

20. 68.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'incremento del 42 per cento, disposto dall'articolo 1, del decreto legge n. 154 del 1986 e coordinato con la legge di conversione n. 342 del 1986, è esteso in via permanente all'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni lega nord n. 13 e 14.

20. 87.Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3 aggiungere il comma 3-bis:

3-bis. L'articolo 21, comma 17, della legge 59 del 1997, si interpreta nel senso che nel comparto scuola sono istituite l'area autonoma dei dirigenti scolastici e una disciplina distinta per i docenti ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

* 20. 8.Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 21, comma 17, della legge 59 del 1997, si interpreta nel senso che nel comparto scuola sono istituite l'area autonoma dei dirigenti scolastici e una disciplina distinta per i docenti ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni».

* 20. 56.Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.


Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere:

3-bis. L'articolo 2, comma 20, della legge 335 del 1995 non si applica al personale scolastico di cui all'articolo 15 della legge 30 luglio 1973 n. 477, che ha compiuto il 65o anno di età anteriormente al 31 dicembre 1994 valendo per essi le disposizioni sulle indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 25 maggio 1959 n. 324.

20. 15.Giacalone.


Inammissibile per estraneità di materia.

I commi 4, 5 e 6 sono soppressi.

20. 16.Maggi, Armando Veneto, Voglino, Carotti, Riva.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

20. 21.Acierno, Volontè.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Il comma 4 è soppresso.

Segue compensazione alleanza nazionale.

20. 69.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione forza Italia.
20. 3.Frattini.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione alleanza nazionale.
20. 31.Zaccheo.


Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A allegata alla legge finanziaria, AC 5266 e AC 5266-bis, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero del Tesoro:

1999 - 100.000;

2000 - 77.000;

2001 - 50.000.

20. 34.Di Stasi.

Sopprimere il comma 4, e di conseguenza, alla Tabella A allegata alla legge finanziaria, AC 5266 e AC 5266-bis, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero del Tesoro:

1999- 70.000;

2000- 70.000;

2001- 70.000.

20. 19. Di Stasi.


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Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alla legge 2 ottobre 1997, n. 334, all'articolo 1, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le funzioni di professore e ricercatore universitario, ivi compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento».

Segue compensazione lega nord n. 7.

20. 88.Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 4, dopo le parole: della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991 sopprimere la parola: non.

Segue compensazione lega NIP n. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11.

20. 26. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, le parole: non hanno luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria sono sostituite dalla locuzione: danno luogo soltanto ad interessi.

Segue compensazione forza Italia.
20. 25.Garra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il quarto comma dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988 n. 400, si interpreta nel senso che le mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni ai fini dell'inquadramento nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, sono anche quelle svolte presso le Amministrazioni di appartenenza prima dell'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

20. 4.Pittella.


Inammissibile per estraneità di materia.

Sono abrogati i commi 5 e 6.

20. 30.Grignaffini, Dedoni, Bracco.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Sopprimere i commi 5 e 6.

20. 1.Volpini.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. La quota di indennità integrativa speciale da inglobare nello stipendio iniziale della classe in godimento, così come previsto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si intende aumentata del 40 per cento per i ricercatori e professori universitari che abbiano optato per il tempo pieno ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.
6. La presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 5-13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente con la data della nomina in ruolo, qualora risulti soddisfatta la condizione della continuità di servizio.

Seguono compensazioni lega NIP n. 2 e 17.

20. 89.Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.


Inammissibile per estraneità di materia.

Sopprimere il comma 5.

* 20. 57.Mazzocchin, Sbarbati.


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Il comma 5 è soppresso.

Segue compensazione alleanza nazionale.

* 20. 71.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione alleanza nazionale.
* 20. 70.Poli Bortone, Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

I giudizi non ancora passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 restano privi di effetto. I lavoratori ed i pensionati interessati devono chiedere la liquidazione della prestazione loro spettanti alla competente amministrazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. 32.Zaccheo.

Il comma 5 è modificato come segue:

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, sono definiti anche d'ufficio in base alla interpretazione di cui al primo e secondo comma con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato emessi in conformità alla interpretazione di cui al primo e secondo comma sono immediatamente esecutivi in ordine alla qualificazione normativa con compensazione delle spese tra le parti.

Segue compensazione alleanza nazionale.

20. 72.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, dopo le parole: sono dichiarati estinti d'ufficio sopprimere le parole: con compensazione delle spese tra le parti.

Segue compensazione lega NIP n. 5.

20. 27.Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: con compensazione delle spese tra le parti con le seguenti: con oneri a carico dello Stato ed al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le relative spese fino ad allora sostenute sono a carico dello Stato.

Segue compensazione lega NIP n. 3.

20. 28.Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, abolire l'ultimo periodo.

Segue compensazione forza Italia.
20. 2.Frattini.

Sopprimere il comma 6.

Segue compensazione alleanza nazionale.

20. 33.Zaccheo.

Il comma 6 è soppresso.

Segue compensazione alleanza nazionale.

20. 74.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 6.

20. 58.Mazzocchin, Sbarbati.


Inammissibile per carenza di compensazione.


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Il comma 6 è modificato come segue:

È fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme corrisposte sono considerate a titolo di acconto sulla ricostruzione della carriera.

Segue compensazione alleanza nazionale.
20. 73.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'acquisto di beni e servizi ai fini della ricerca scientifica, effettuato dagli enti pubblici di ricerca è sottoposto all'aliquota IVA minima ed è altresì esentato dal regime della ritenuta d'acconto.

Seguono compensazioni lega nord n. 2, 7, 13 e 14.

20. 90.Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.


Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 10-bis, dopo le parole: può essere esonerato aggiungere: per una sola volta all'anno.

0. 20. 106. 1.Boccia.

Al comma 9, dopo il primo periodo aggiungere: I contributi possono essere erogati anche alle associazioni degli utenti delle istituzioni scolastiche che svolgano, per loro finalità istituzionale, la valorizzazione e promozione della partecipazione delle varie componenti alla vita delle istituzioni scolastiche autonome. Il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione analitica annuale sulle finalità e la consistenza dei contributi previsti dal presente comma.

0. 20. 106. 10.Sbarbati, Manca, Mazzocchin, Errigo.

Al comma 8, abrogare il terzultimo periodo.
0. 20. 106. 4.Bianchi Clerici.

Al comma 8, abrogare: con eccezione dei commi 12, 13, 14.
0. 20. 106. 5.Bianchi Clerici.

Al comma 10-bis, abrogare il secondo periodo.
0. 20. 106. 6.Bianchi Clerici.

Abrogare il comma 10-ter.
0. 20. 106. 7.Bianchi Clerici.

Sostituire: 500 unità con: 300 unità.
0. 20. 106. 3.Bianchi Clerici.

Al comma 10-bis, dopo le parole: può essere esonerato aggiungere: per una sola volta all'anno.
0. 20. 106. 1.Boccia.

Al comma 10, aggiungere: i comandi che abbiano complessivamente durata superiore e due anni scolastici comportano la perdita della sede di titolarità.

0. 20. 106. 2.Possa.

Al comma 10-bis, dopo le parole: può essere esonerato aggiungere: per una sola volta all'anno.

0. 20. 106. 1.Boccia.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e


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dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da essi promossi, nonché agli enti ed istituti che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo hanno priorità di scelta tra le sede disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.
9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da essi promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento.

Al comma 10, dopo le parole: nel campo della formazione aggiungere le parole: e in campo culturale e artistico. Aggiungere in fine i seguenti periodi: i comandi che abbiano complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di comando ai sensi del comma 8 e del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

Dopo il comma 10 inserire i seguenti commi:

10-bis.
Sono abrogati i comma 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo è sostituito dal seguente: «Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico».
10-ter. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 10-bis stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle com


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missioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997 n. 425.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria (AC 5260), Tabella C, Ministero della pubblica istruzione, voce: legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 eccetera, apportare le seguenti variazioni:

1999 - 15 miliardi;
2000 - 15 miliardi;
2001 - 15 miliardi.

Dopo il comma 12 inserire il seguente comma:

12-bis. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in fine, il punto è sostituito da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: «anche a riposo».

20. 106.Governo.


I commi 8 e 10 sono abrogati.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge C. n. 5266, Tabella C, gli stanziamenti di competenza del Ministero del Tesoro alla seguente voce: Legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11 - Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo - Capp. 4531, 4532/P) sono così ridotti:

1999: - 7 miliardi;

2000: - 25 miliardi;

2001: - 25 miliardi.

20. 93.Aleffi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. L'amministrazione scolastica e periferica, limitatamente all'anno scolastico 1999-2000, si avvale per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di un contingente non superiore a 500 unità, dell'opera del personale utilizzato ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'O.M. n. 35 del 21 gennaio 1996 attualmente impiegato nei gruppi di lavoro per la prevenzione delle tossicodipendenze ed educazione alla salute, per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap e negli osservatori provinciali per la lotta alla dispersione scolastica. Il personale, già incaricato del coordinamento e del raccordo in rete delle scuole nei nuclei di supporto all'autonomia, in attività di orientamento, nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996 e nelle attività operative della legge n. 265 del 97 prima della conferma per la prosecuzione dell'utilizzazione per l'a.s. 1999-2000 sarà valutato da un'apposita commissione del Ministero della pubblica istruzione, per titoli culturali scientifici e professionali triennali, se terminano nel presente anno scolastico e non sono assegnate a personale in prova, saranno prorogate per l'anno scolastico 1999-2000 e verranno sottoposte a valutazione. Il personale utilizzato mantiene la titolarità della sede di servizio e i benefici economici e giuridici in atto.

20. 75.Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Bono.


Segue copertura alleanza nazionale.

Il comma 8 è così sostituito:

8. Il Ministro della pubblica istruzione invia annualmente al Parlamento una relazione analitica sui criteri di individuazione dei destinatari delle utilizzazioni di cui all'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con l'indicazione dei nominativi, delle associazioni di appartenenza e delle funzioni svolte. Nel limite previsto dall'articolo 456 citato, l'amministrazione può avvalersi per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia


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scolastica dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici i professionali, all'uopo collocati fuori ruolo, di un contingente non superiore a quattrocento unità.

20. 95.Aprea.


Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: e dirigenti scolastici inserire le seguenti: residenti nella regione interessata e.

20. 42.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.


Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: fuori ruolo aggiungere le seguenti: per un periodo improrogabile della durata massima di due anni.

20. 38.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, dopo le parole: fuori ruolo aggiungere: dopo il primo biennio di utilizzo.

* 20. 23.Risari, Riva, Voglino, Volpini, Bracco, Acciarini, Capitelli, Dedoni, Vignali.


Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: periodo di prova, allo scopo collocati fuori ruolo, inserire la frase seguente: dopo il primo biennio di utilizzo,.

* 20. 50.Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.


Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: non superiore a quattrocento unità con: non superiore a cento unità.

Conseguentemente sostituire il capoverso dello stesso comma 8 da è abrogato fino alle parole: 3 e 14 con il seguente: all'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; ai commi 1, 2 e 7 sostituire le parole: di mille unità con le parole: di trecento unità.

20. 59.Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Testa.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: quattrocento unità aggiungere le seguenti: , tra quelle previste dal comma 1 dell'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

20. 91.Misuraca.


Al comma 8, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

20. 40.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.


Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le utilizzazioni di cui al presente comma hanno durata annuale e sono rinnovabili per non oltre una volta.

20. 35.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.


Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Ministro della pubblica istruzione, prima di procedere alla nomina, riferisce alle competenti commissioni parlamentari in merito alle qualifiche professionali dei dirigenti e docenti prescelti.

20. 37.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.


Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

20. 36.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.


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Al comma 8, secondo periodo sostituire le parole: hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili con le seguenti: sono riassegnati alle sedi di provenienza.

20. 41.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: tra le sedi disponibili aggiungere le seguenti: qualora il posto ricoperto all'atto del collocamento fuori ruolo risulti occupato da altro docente o dirigente scolastico.

20. 14.Frattini.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: con eccezione dei commi sono aggiunte le seguenti: 1 lettera a) ed e-bis).

20. 92.Misuraca.


Al comma 8 sopprimere il seguente periodo: È abrogato l'articolo 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

20. 54.Scalia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

Segue compensazione n. 3.

20. 39.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

20. 76.Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Bono,

Segue compensazione alleanza nazionale.

Alla fine del penultimo periodo del comma 8, aggiungere: fatte salve le utilizzazioni, nel limite massimo di 100 unità, del personale docente ed educativo, nonché dei dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

20. 94.Aprea.



Segue compensazione forza Italia.

Aggiungere alla fine del penultimo periodo del comma 8:

8...., fatte salve le utilizzazioni, nel limite massimo di 100 unità, del personale docente ed educativo, nonché dei dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica».

* 20. 60.Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere alla fine del penultimo periodo del comma 8: , fatte salve le utilizzazioni, nel limite massimo di 100 unità, del personale docente ed educativo, nonché dei dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

* 20. 6. Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.


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Al termine del comma 8 dopo le parole: 9 ottobre 1990, n. 309, aggiungere il seguente periodo: Per le associazioni professionali del personale direttivo e docente della scuola, con dimensione nazionale, è previsto un contingente non superiore a 70 unità da regolare con apposito decreto del ministro della Pubblica Istruzione.

20. 51.Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 8, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: Per le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli Enti cooperativi da essi promossi, con dimensione nazionale, è previsto un contingente non superiore a 70 unità da regolare con apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

20. 22.Risari, Riva, Voglino, Volpini, Bracco, Acciarini, Capitelli, Dedoni, Vignali.


Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Presso ogni ufficio scolastico provinciale una delle quattrocento unità poste fuori ruolo, di cui al comma 8, deve possedere una documentata competenza nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Essa fa parte dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

20. 55.Giacco.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. La dotazione organica degli insegnanti di sostegno, in deroga a quanto previsto dal 1o periodo, comma 1, articolo 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali.

Conseguentemente: all'articolo 2, comma 2, dell'AC 5266, tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportate le seguenti variazioni:

1999: - 28 miliardi;

2000: - 106 miliardi;

2001: - 152 miliardi.

20. 100.Aprea.


Inammissibile per inidoneità della copertura.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'Istituto del collocamento fuori ruolo è esteso a tutti i distacchi del personale docente e dirigente, a qualsiasi titolo concessi, inclusi quelli sindacali e per cariche elettive.

20. 97.Aprea.


Sopprimere il comma 9.

* 20. 43.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.

* 20. 77.Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Bono.


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Sopprimere il comma 9.

* 20. 78.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 9, sostituire l'intero comma con il seguente:

A enti e istituzioni che svolgono per loro finalità istituzionali impegni nel campo della formazione e alle istituzioni scolastiche anche fra loro collegate in rete che, in collaborazione con università o con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, realizzano progetti sulla innovazione didattica e sulla dispersione scolastica, possono essere concessi contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

20. 24.Risari, Riva, Voglino, Volpini, Bracco, Acciarini, Capitelli, Dedoni, Vignali.


Al comma 9, sopprimere dalle parole: alle associazioni professionali fino alle parole: da essi promossi, nonchè comprese. Il comma così modificato inizierà con le parole: Agli enti ed istituzioni...

20. 52.Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.


Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: e sulla dispersione scolastica.

20. 44.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Alla fine del comma 9 aggiungere: I contributi possono essere erogati anche alle associazioni degli utenti delle istituzioni scolastiche che svolgano, per loro finalità istituzionale, la valorizzazione e promozione della partecipazione delle varie componenti alla vita delle istituzioni scolastiche autonome. Il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione analitica annuale sulle finalità e la consistenza dei contributi previsti dal presente comma.

20. 10.Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. I contributi possono essere erogati anche alle associazioni degli utenti delle Istituzioni scolastiche che svolgano, per loro finalità istituzionale, la valorizzazione e promozione della partecipazione delle varie componenti alla vita delle Istituzioni scolastiche autonome.

20. 98.Aprea.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione analitica annuale sulle finalità e la consistenza dei contributi previsti dal comma 9. Con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce i criteri e le modalità di assegnazione del contributi di cui al comma 9.

20. 99.Aprea.

Sopprimere il comma 10.

20. 79.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.



Segue compensazione alleanza nazionale.


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Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

20. 45.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.



Aggiungere al comma 10:

A tal fine le università non statali che operano senza oneri per lo Stato e sono assegnatarie di cattedre da parte dell'Unione Europea, rilasciano titoli di studio aventi valore legale ai sensi della legge 18 agosto 1982 n. 590.

20. 18.Ostillio, Cavanna Scirea, Angeloni, Acierno, Volontè, Manzione, Pagano, Fronzuti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere al comma 10: A tal fine i titoli di studio rilasciati da università non statali, che operano senza oneri per lo Stato e sono assegnatarie di cattedre da parte dell'Unione Europea, hanno valore legale ai sensi della legge 14 agosto 1982 n. 590.

20. 11.Ostillio, Cavanna Scirea, Angeloni, Acierno, Volontè, Manzione, Pagano, Fronzuti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Sopprimere il comma 11.

*20. 96.Aprea.

Sopprimere il comma 11.

*20. 80.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 11.

*20. 62.Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Sopprimere il comma 11.

*20. 46.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 11, sostituire le parole: un anno scolastico con le parole: due anni scolastici.

20. 13.Frattini.

Sopprimere il comma 12.

*20. 81.Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 12.

*20. 63.Sbarbati, Mazzocchin, Manca.

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: in proporzione alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza.

Segue compensazione n. 2.

20. 47.Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-bis. All'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sono esclusi i docenti di sostegno di ruolo e non di ruolo necessari a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica».

Conseguentemente, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri, variare gli importi come segue:

1999: - 60 mld;

2000: - 60 mld;

2001: - 60 mld.

20. 64.Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Testa.


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Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Al fine di evitare la chiusura di scuole o la soppressione di classi, le comunità montane interessate possono prevedere compartecipazioni finanziarie degli utenti e degli altri enti locali interessati.

20. 48.Giorgetti, Roscia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 508, commi dall'1 al 14 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono estese al personale docente dipendente da enti locali, fermo restando che gli obblighi da essi previsti attengono al rapporto di lavoro amministrazione dell'ente locale - dipendente e non a quello funzionale tra quest'ultimo e la struttura scolastica statale presso la quale presta servizio.
Sono estese, altresi, all'anzidetto personale le previsioni di cui ai successivi commi 15 e 16, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio della libera professione viene concessa o denegata dal dirigente del settore di appartenenza od, in assenza della figura dirigenziale, dal Segretario dell'ente e che avverso il diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso al capo dell'amministrazione (sindaco o presidente della Provincia) che decide in via definitiva.

20. 17.Borrometi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il medesimo comma, aggiungere i seguenti commi:

15. Le somme, percepite dal personale dipendente da amministrazioni pubbliche da parte della propria o d'altre pubbliche amministrazioni, non possono in nessun caso essere superiori a quindici milioni di lire mensili complessive al netto delle ritenute previdenziali, sanitarie e fiscali. Contribuiscono a definire il predetto importo la retribuzione fissa, quella accessoria, nonché ogni indennità o riconoscimento economico a qualunque titolo percepito. Il ministro del tesoro, con proprio decreto, provvederà ogni anno a rivalutare la somma sopraindicata, in relazione al tasso programmato d'inflazione. Qualora la natura degli emolumenti od il meccanismo utilizzato per la loro erogazione non consenta la verifica mensile da parte dell'amministrazione d'appartenenza, il dipendente è tenuto a verificare, al momento della dichiarazione dei redditi, il rispetto della presente norma. Le somme eccedenti, accertate dalle amministrazioni nonché dai singoli dipendenti, sono versate all'erario con le modalita indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al centoventiseiesimo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le somme percepite a titolo di pensione, vitalizio, appannaggio od altra indennità, relative a precedente attività lavorativa od a carica ricoperta, non possono in nessun caso essere superiori a nove milioni di lire mensili complessive al netto delle ritenute previdenziali, sanitarie e fiscali. Il ministro del tesoro, con proprio decreto, provvederà ogni anno a rivalutare la somma sopraindicata, in relazione al tasso programmato d'inflazione. Le somme eccedenti saranno versate all'erario dalle amministrazioni, eroganti o comunque dall'interessato, che è tenuto a verificare il rispetto della presente norma al momento della dichiarazione dei redditi, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al centoventiseiesimo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

20. 20.Acierno, Tassone, Volontè.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Il contratto per i dipendenti del pubblico impiego si applicherà al personale


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destinatario dell'articolo 40, legge n. 395 del 1990 solo dopo il riordino del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

20. 29.Altea.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente comma:

15. Ai fini della cumulabilità con i redditi di lavoro professionale e autonomo, ai pensionati della scuola, a prescindere dalla data di collocamento a riposo, si applica quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 662 del 1996.

20. 82.Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere al termine il seguente comma: È estesa all'anno scolastico 1999-2000 la validità della graduatoria dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e ai posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

20. 83.Caruso, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Alla fine aggiungere il seguente comma:

Il quarto comma dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si interpreta nel senso che le mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni ai fini dell'inquadramento nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, devono intendersi anche quelle svolte presso le Amministrazioni di appartenenza.

20. 84.Mantovano, Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Alla fine aggiungere il seguente comma:

15. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica autorizza con proprio provvedimento una università degli studi del nord, una del centro ed una del sud Italia ad istituire una cattedra od istituto per le scienze educative e psicopedagogiche relative alle disabilità visive.

20. 85.Martinat, Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma:

15. L'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 si interpreta nel senso che nel trattamento economico aggiuntivo sono da ricomprendere gli incrementi attribuiti, nel tempo, sul trattamento di quiescenza, a titolo di perequazione automatica, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n, 730 e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.

20. 104.Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 20, aggiungere in fine il seguente comma:

15. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

20. 02. (Nuova formulazione)Innocenti, Benvenuto.


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Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente comma:

15. La norma di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennità ausiliaria, operano, a partire dal 1o gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianità e non già sulla misura della indennità ausiliaria concessa anteriormente al 1o gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.

Conseguentemente alla tabella A, articolo 2, comma 2, AC 5266 l'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è così modificato:

1999: - 100;

2000: - 70;

2001: - 50.

20. 103.Possa, Marzano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Alla fine dell'articolo 20 aggiungere il seguente comma:

15. Sono abrogati gli articoli 100, 117 e il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I dirigenti delle istituzioni scolastiche pubbliche e private sono tenuti a comunicare all'autorità sanitaria competente la mancata dichiarazione dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione da parte dei genitori degli alunni al momento dell'ammissione alla scuota materna, alla scuola dell'obbligo e agli esami di licenza della scuola dell'obbligo.

20. 7.Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

All'articolo 12, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il primo comma, inserire i seguenti:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 è sostituito dal seguente:
1-ter. Il termine del contratto può essere prorogato con il consenso del lavoratore.
1-quater. I contratti collettivi di lavoro individuano le ipotesi in cui il contratto è prorogabile più di una volta e per una durata anche superiore a quella iniziale.
1-quinquies. Il termine del contratto è altresì prorogabile in presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili.

20. 0. 12.Pezzoli, Fei, Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

Il comma 1, dell'articolo 12, della legge 24 giugno 1996, n. 194 è preceduto dai seguenti:

1. Il primo comma dell'articolo 1 delle legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

1-bis. È consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato fino al limite del 10 per cento del personale in forza a tempo indeterminato.

1-ter. In aggiunta alle percentuali di cui al comma precedente, il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.

20. 0. 13.Pezzoli, Fei, Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.


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Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

All'articolo 13, della legge 24 giugno 1996, n. 197, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 è sostituito dal seguente:
2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni ed il numero complessivo di ore lavorative concordate su base annuale, ovvero mensile, ovvero settimanale. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro. La distribuzione temporale dell'orario di lavoro all'interno della settimana o del mese o dell'anno deve essere concordata fra datore di lavoro e lavoratore con l'anticipo e secondo le modalità determinate dalla contrattazione collettiva concordata fra le organizzazioni nazionali dei datori dl lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative.

20. 0. 14.Pezzoli, Fei, Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

Al comma 2, alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: a quattro regioni sono sostituite dalle seguenti: a due regioni.

20. 0. 11.Pezzoli, Fei, Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 20 aggiungere il seguente:

L'articolo 59, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si intende nel senso che fra le analoghe prestazioni di cui alla lettera a) devono ricomprendersi anche le somme erogate ai sensi della lettera b) dell'articolo medesimo.

20. 0. 2.Innocenti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

È istituito presso ogni istituto di scuola secondaria inferiore e superiore un fondo per il diritto allo studio, al quale affluiscono le risorse che lo Stato eroga ai singoli istituti in misura di lire trecentomila per ogni studente i cui nucleo familiare abbia un reddito lordo inferiore a quaranta milioni annui. Con tali risorse l'istituto scolastico provvede ad acquistare i libri di testo per gli studenti suddetti, sulla base di criteri qualitativi ed economici.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, AC 5266, tabella A Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: - 700 miliardi;
2000: - 700 miliardi;
2001: - 700 miliardi.

20. 0. 15. Scalia.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole dell'obbligo. Gli interventi previsti in materia di gratuità dei libri di testo dovranno riguardare sia gli studenti che


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frequentino scuole statali sia quelli che intendano assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge. Gli aventi diritto saranno individuati secondo le disposizioni emanate dalle regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le province provvedono, secondo le disposizioni emanate dalle regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, alla corresponsione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti capaci e meritevoli.
2-ter. I comuni garantiscono, secondo i principi e le modalità di cui alla presente legge e relativamente alla scuola dell'obbligo, la fornitura dei testi scolastici ad uso collettivo destinati alle biblioteche di classe e di istituto.

2. Dopo l'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

Art. 327-bis.

(Disposizioni quadro).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Regolamento di attuazione della presente legge che in particolare dovrà prevedere:

a) i libri di testo sono adottati nella scuola dell'obbligo secondo le modalità per l'adozione dei libri di testo, fatte salve le prerogative dal collegio dei docenti e degli organi collegiali competenti;

b) l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per stabilire il prezzo massimo di copertina per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi;

c) le norme e le avvertenze di carattere tecnico per la compilazione, per la diffusione e per la vendita dei libri di testo per tutta la scuola dell'obbligo;

d) l'estensione della normativa suddetta agli studenti frequentanti le scuole italiane all'estero.

3. Gli articoli 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 188, 189 e 631 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sono abrogati.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, AC 5266, Tabella A, rubrica Ministero della pubblica istruzione, gli importi sono così ridotti:

1999: - 100 miliardi;
2000: - 154 miliardi;
2001: - 100 miliardi.

20. 0. 1.Dedoni, Bracco, Capitelli, Vignali, Voglino, Riva, Sbarbati.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole dell'obbligo. Gli interventi previsti in materia di gratuità dei libri di testo dovranno riguardare sia gli studenti che frequentino scuole statali sia quelli che intendano assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge. Gli aventi diritto saranno individuati secondo le disposizioni emanate


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dalle regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le province provvedono, secondo le disposizioni emanate dalle regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, alla corresponsione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti capaci e meritevoli.
2-ter. I comuni garantiscono, secondo i principi e le modalità di cui alla presente legge e relativamente alla scuola dell'obbligo, la fornitura dei testi scolastici ad uso collettivo destinati alle biblioteche di classe e di istituto.

2. Dopo l'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

Art. 327-bis.

(Disposizioni quadro).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge che in particolare dovrà prevedere:

a) i libri di testo sono adottati nella scuola dell'obbligo secondo le modalità per l'adozione dei libri di testo, fatte salve le prerogative del collegio dei docenti e degli organi collegiali competenti;

b) l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per stabilire le avvertenze di carattere tecnico per la compilazione, per la diffusione e per la vendita dei libri di testo per tutta la scuola dell'obbligo;

c) l'estensione della normativa suddetta agli studenti frequentanti le scuole italiane all'estero.

3. Gli articoli 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 188, 189 e 631 del decreto legislativo 16 aprile 1994 sono abrogati.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, AC 5266, Tabella A, rubrica Ministero della pubblica istruzione, gli importi sono così ridotti:

1999: - 100 miliardi;
2000: - 154 miliardi;
2001: - 100 miliardi.



20. 0. 3.Dedoni, Bracco, Acciarini, Voglino, Riva, Capitelli, Vignali, De Murtas, Sbarbati.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole dell'obbligo. Gli interventi previsti in materia di gratuità dei libri di testo dovranno riguardare sia gli studenti che frequentino scuole statali sia quelli che intendano assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge. Gli aventi diritto saranno individuati secondo le disposizioni emanate dalle regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le province provvedono, secondo le disposizioni emanate dalle regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, alla corresponsione dei cantributi per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti capaci e meritevoli.


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1-bis. I comuni garantiscono, usufruendo anche del 10 per cento delle risorse di cui al comma 4, e relativamente alla scuola dell'obbligo, la fornitura dei testi scolastici ad uso collettivo, destinati alle biblioteche di classe e di istituto, al fine di incentivare l'integrazione con il libro di testo individuale.

2. Dopo l'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

«Art. 327-bis.

(Disposizioni quadro).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge che in particolare dovrà prevedere:

a) le modalità dell'adozione dei libri di testo, fatte salve le prerogative del collegio dei docenti e degli organi collegiali competenti;

b) l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per stabilire il limite massimo del valore di copertina dell'insieme dei libri di testo adottati, per ciascun allievo, in ciascun ciclo scolastico ovvero in ciascun anno scolastico della scuola dell'obbligo, erogabili gratuitamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 327.
Le istituzioni scolastiche possono motivatamente adottare libri per un valore superiore a tale limite, con il concorso dei genitori, purché garantiscano, con propri fondi, l'erogazione gratuita dei libri eccedenti il limite agli studenti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 327.

c) le avvertenze di carattere editoriale in ordine al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali ed alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti;

d) l'estensione della normativa suddetta agli studenti frequentanti le scuole italiane all'estero.

e) l'applicazione graduale della presente normativa a partire dal primo anno di ciascun ciclo - anche per quanto riguarda l'abolizione della gratuità nella scuola elementare al fine di salvaguardare la continuità didattica e le adozioni deliberate precedentemente alla data di erogazione del regolamento;

f) i criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, determinati d'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana ai sensi del punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121.

3. Gli articoli 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 188, 189 e 631 del decreto legislativo 16 aprile 1994 vengono progressivamente abrogati in relazione all'applicazione graduale della normativa introdotta dai commi precedenti.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, AC 5266, Tabella A, rubrica Ministero della pubblica istruzione, gli importi sono così ridotti:

1999: - 100 miliardi;
2000: - 154 miliardi;
2001: - 100 miliardi.

20. 0. 10.Sbarbati, Lombardi, Mazzocchin Manca, Negri, Lamacchia, Dalla Chiesa, Ciani.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio, la fornitura gratuita dei libri di testo alle allieve e agli allievi che frequentano la scuola dell'obbligo nelle istituzioni statali e nelle istituzioni non


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statali (pareggiate o legalmente riconosciute), è di competenza delle regioni che vi provvedono medianti appositi stanziamenti.
2. Le funzioni amministrative riguardanti il comma 1, sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalle leggi regionali. Le regioni promuovono le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici, in merito alla scelta dei libri di testo, e le competenze degli organi statali, concernenti gli aspetti tecnici.
4. I criteri di scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana, prevista al punto 5 del protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
6. In ogni grado e ordine di scuola i libri di testo sono adottati, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, in conformità ai presupposti di libertà di insegnamento e dell'autonomia delle unità scolastiche, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse e di classe.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le associazioni degli editori e nel rispetto sia della libertà di insegnamento sia dell'autonomia delle unità scolastiche, sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione, la diffusione e la vendita dei libri di testo, ispirate ai principi della fruibilità, della dinamicità, dell'organicità e dell' integralità.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le associazioni degli editori, è stabilito il prezzo massimo di copertina dei libri di testo, forniti gratuitamente, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi e ai costi di produzione.
9. Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali. Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

Conseguentemente ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento Ministero del lavoro e della previdenza sociale della Tabella A del disegno di legge finanziaria, AC 5266.


20. 0. 6.Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.


Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.


1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 negli istituti scolastici statali di istruzione secondaria i libri di testo che sono adottati in base alle decisioni del collegio dei docenti vengono ceduti in comodato d'uso agli allievi che ne facciano richiesta;
2. Per l'anno scolastico 1997-1998 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore, per l'anno scolastico 1998-1999 è esteso al secondo anno della scuola media inferiore e della


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secondaria superiore, per l'anno scolastico 1999-2000 è estesa al terzo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore. Nell'anno scolastico 2000-12001 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso della secondaria superiore.
Segue compensazione comunisti italiani.

20. 0. 7.De Murtas, Carazzi, Moroni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.


1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera d) dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.
2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale».
Segue compensazione forza Italia.

* 38. 10.Prestigiacomo.

20. 0. 25.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.


1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera d) dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.
2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.
Segue compensazione alleanza nazionale.

* 38. 33.Alemanno.

20. 0. 26.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia di tutela del diritto allo studio).

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Ciascun docente è tenuto a mantenere i libri di testo da lui indicati al collegio dei docenti per un periodo di almeno 5 anni.
1-ter. Eventuali nuove edizioni dei testi adottati non pregiudicano la validita delle precedenti nel caso in cui la parte didattica non abbia subito significative modificazioni.

3. Le istituzioni scolastiche determinano, nell'ambito della propria autonomia, i fondi per l'acquisto dei libri di testo adottati da destinare in comodato agli allievi che ne fanno richiesta. I testi da acquistare sono stabiliti dal collegio dei docenti, sentito il parere del consiglio dei genitori.
4 Il comodato è gratuito nella scuola dell'obbligo; soggetto al pagamento di un quinto del prezzo di copertina del volume prestato nelle altre classi della scuola secondaria. Hanno titolo preferenziale le richieste degli studenti bisognosi o meritevoli.


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5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le istruzioni generali per determinare la quota minima di risorse che le istituzioni devono destinare alla finalità del comma 1, i criteri per la valutazione delle richieste, nonché le regole per l'uso, la conservazione ed il rimborso in caso di perdita o danneggiamento dei volumi prestati.

20.0.18.Piscitello.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 20-bis.

Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.
Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

Conseguentemente, ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento Ministero del lavoro e della previdenza sociale della tabella A del disegno di legge finanziaria, A.C. 5266.

* 20.0.17.Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali. Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

Conseguentemente, ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento Ministero del lavoro e della previdenza sociale della tabella A del disegno di legge finanziaria, A.C. 5266.

* 20.0.19.Peretti, Possa, Marzano, Conte, Armani, Bono, Masiero.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.


1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i libri di testo nonché i materiali didattici relativi alla scuola media inferiore e all'intera fascia dell'obbligo scolastico, sono interamente gratuiti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale contenente criteri e modalità di attuazione relativi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente:

Copertura 1: Sostituire il testo del comma 5 con il seguente: il comma 194 dell'articolo i della legge n. 662 del 1996 é sostituito dal seguente: 94. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori


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di lavoro che non hanno versato per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o gennaio 1999 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Copertura 2: Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Copertura 3: Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1o gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa è di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge la tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

20. 0. 5.Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 nelle sezioni o nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con il numero delle sezioni o delle classi funzionanti in ciascuna istituzione scolastica, non può essere prevista la presenza di più di uno studente portatore di handicap. A tal fine, qualora il numero delle sezioni o delle classi previste in via ordinaria non consenta l'attuazione della predetta disposizione, nella definizione dell'organico non potrà essere prevista la costituzione di sezioni o di classi con un numero di alunni o di studenti superiore a venti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 12 miliardi a decorrere dall'anno 2000 si provvede, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla medesima Presidenza del Consiglio.

20. 0. 4.Capitelli, Dedoni, Vignali, Voglino, Riva, Risari, Acciarini, Grignaffini, De Murtas, Bracco, Soave, Dalla Chiesa, Petrella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.


1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 nelle sezioni o nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con il numero delle sezioni o


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delle classi funzionanti in ciascuna istituzione scolastica, non può essere prevista la presenza di più di uno studente portatore di handicap.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 12 miliardi a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla medesima Presidenza del Consiglio.

20. 0. 8.De Murtas, Carazzi, Moroni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis..

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, le classi delle scuole di ogni ordine e grado in cui sono inseriti alunni portatori di handicap non potranno essere costituite con un numero di alunni superiore a venti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e in 15 miliardi a decorrere dall'anno 2.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento inserito ai fini del bilancio triennale 1999-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativa alla medesima Presidenza del Consiglio.

20. 0. 9.Sbarbati, Dalla Chiesa, Mazzocchin, Manca, Negri, Lamacchia, Testa, Brancati, Ciani, Saonara, Lenti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

Nell'ambito degli accordi di programma previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e l'amministrazione scolastica forniscono agli istituti statali e non statali in cui operano le scuole speciali o in cui sono inseriti nelle classi delle scuole ordinarie allievi sordi, i mezzi finanziari in misura congrua a fronteggiare i costi di un efficace servizio territoriale, al fine di realizzare il progetto integrato scuola-sanità-servizi, e di adeguare gli organici del personale specializzato e di sostegno.
I contributi finanziari erogati per favorire, il più stretto raccordo fra intervento educativo e intervento specialistico sono altresì destinati alle famiglie degli allievi sordi che frequentano le istituzioni di istruzione e di formazione non statali, parificate e legalmente riconosciute, nella misura corrispondente al costo per allievo sordo sostenuto dal sistema scolastico statale.

* 20.0.21.Peretti, Possa, Conte, Armani, Bono, Masiero.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

Nell'ambito degli accordi di programma previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e l'amministrazione scolastica forniscono agli istituti statali e non statali in cui operano le scuole speciali o in cui sono inseriti nelle classi delle scuole ordinarie allievi sordi, i mezzi finanziari in misura congrua a fronteggiare i costi di un efficace servizio territoriale, al fine di realizzare il progetto integrato scuola-sanità-servizi, e di adeguare gli organici del personale specializzato e di sostegno.


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I contributi finanziari erogati per favorire il più stretto raccordo fra intervento educativo e intervento specialistico sono altresì destinati alle famiglie degli allievi sordi che frequentano le istituzioni di istruzione e di formazione non statali, parificate e legalmente riconosciute, nella misura corrispondente al costo per allievo sordo sostenuto dal sistema scolastico statale.

* 20. 0. 22. Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Diritto allo studio e incentivazione della scolarizzazione e della formazione).

1. Lo Stato predispone e attua, tenendo conto degli stanziamenti previsti negli attuali capitoli di bilancio per la scuola non statale, interventi in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare, a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire negli studi o nella formazione degli istituti statali o paritari.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli obblighi di copertura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 11. Tali interventi sono volti ad alleggerire, anche mediante sgravi fiscali, gli oneri sostenuti dai genitori per il costo dei libri di testo, dei sussidi didattici di uso personale e per le rette, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate.
3. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni.
4. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.

20. 0. 23.Volontè, Acierno.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) le spese per la frequenza dei corsi di istruzione elementare, secondaria ed universitaria in misura non superiore a lire 3.000.000».

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 400 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1999 intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente al disegno di legge AC n. 5266, articolo 2, comma 3, Tabella C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.


20. 105.Marzano, Possa, Aprea.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Lo Stato garantisce alle famiglie e ai loro figli e alle loro figlie la libertà di


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scelta delle istituzioni preposte all'istruzione e alla formazione e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza. In attesa della emanazione di una legge organica che sancisca la parità, lo Stato contribuisce al finanziamento delle scuole non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, mediante detrazione di imposta riconosciuta ai genitori degli alunni e delle alunne che frequentano i corsi di istruzione e di formazione della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore e delle agenzie della formazione professionale, per le spese sostenute per ogni figlio il e figlie il cui ammontare unitario è determinato annualmente e statisticamente con riferimento al costo medio sostenuto dallo Stato per un alunno od alunna che frequentano il corrispondente grado e ordine di istruzione e formazione statali.

20.0.16.Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Lo Stato garantisce alle famiglie, ai loro figli e alle loro figlie la liberta di scelta delle istituzioni preposte all'istruzione e alla formazione e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza. In attesa della emanazione di una legge organica che sancisca la parità, lo Stato contribuisce al finanziamento delle scuole non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, mediante detrazione di imposta riconosciuta ai genitori degli alunni che frequentano i corsi di istruzione e di formazione della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore e delle agenzie della formazione professionale, per le spese sostenute per ogni figlio o figlia il cui ammontare unitario è determinato annualmente e statisticamente con riferimento al costo medio sostenuto dallo Stato per un alunno od alunna che frequentano il corrispondente grado e ordine di istruzione e formazione statali.

Conseguentemente:

all'AC 5266, alla Tabella A -
Ministero della pubblica istruzione:
1999: + 500 miliardi;
2000: + 500 miliardi;
2001: + 500 miliardi.

Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: - 500 miliardi;
2000: - 500 miliardi;
2001: - 500 miliardi.

Alla Tab. A - Ministero della pubblica istruzione:
1999: + 1000 miliardi;
2000: + 1000 miliardi;
2001: + 1000 miliardi.

Presidenza del Consiglio dei ministri:
1999: - 1000 miliardi;
2000: - 1000 miliardi;
2001: - 1000 miliardi.

e alla tabella C: Riduzione di cui 500 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001, proporzionalmente alla dotazione, nei seguenti ministeri: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero degli affari esteri.

20.0.20.Marzano, Bono, Armani, Possa, Conte, Peretti, Masiero.

Inammissibile per estraneità di materia.