SEDE REFERENTE
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei Comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti di imposte.
Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personale computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.
Subemendamenti all'emendamento 11. 1861.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 17, comma 5, aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Segue compensazione n. 5 e n. 19.
Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Nell'articolo 11, al comma 2 aggiungere la lettera g), che così recita:
All'articolo 11 al comma 2 aggiungere la seguente lettera g)
Compensazioni CDU.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Conseguentemente si fa fronte agii oneri del presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e in parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Conseguentemente sopprimere le stesse parole al numero 121 della tabella A, parte III.
Conseguentemente si fa fronte agli oneri del presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e in parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il IV comma aggiungere il seguente:
IV-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze è autorizzato a emanare un decreto per consentire la rivalutazione monetaria dei beni ammortizzabili iscritti nell'apposito registro alla data del 30 settembre 1997 e dei relativi fondi di ammortamento, per adeguare il valore contabile dei cespiti al nuovo sistema monetario derivante dall'entrata in vigore dell'Euro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sopprimere i commi dal 5 all'8 e sostituire come segue:
Nella Tabella A, allegata dl decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte terza, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
Conseguentemente, si fa fronte agli oneri derivanti dal presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5 sostituire le parole da: Gli esercenti fino a: n. 662, con le seguenti: Tutti gli esercenti attività di commercio, che hanno subito un aumento IVA sui loro prodotti pari al 25 per cento.
Copertura AN 50.02.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
L'imposta sul valore aggiunto sui materiali tessili e loro manufatti e calzature è ridotta al 10 per cento.
Compensazioni CDU.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
Per le vendite di prodotti tessili, abbigliamento e calzature eseguite nei confronti di privati, direttamente dalle imprese artigiane nei laboratori e nei luoghi di produzione, è possibile diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997 e l'imposta relativa alle cessioni dei medesimi
prodotti risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
Compensazioni CDU.
Al IX comma sopprimere il secondo periodo.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile per il periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono comprese anche le spese per l'istruzione presso le istituzioni scolastiche parificate e legalmente riconosciute per l'ammontare lordo di 7 milioni di lire.
Segue compensazione n. 16.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'impresa può richiedere che l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitata per il 1998 abbia effetto anche per il trimestre ottobre-dicembre 1997.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finan- ziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il 10-bis:
Segue compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Segue compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi (7.1.3.5. - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682):
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio (legge finanziaria 1980), articolo 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30. - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
Conseguentemente si fa fronte co le previsioni di cui all'articolo 50-ter.
Inammissibile per estraneità di materia.
Il dodicesimo comma è soppresso.
Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo (da: Tuttavia a: precedente periodo).
Il XIV comma è soppresso.
Il XV comma è soppresso.
Il XVI comma è soppresso.
Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere il seguente comma:
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere il seguente comma:
originarie di appartenenza, costituiscono onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno di pagamento.
Seguono compensazioni n. 16, n. 2, n. 4.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere il seguente comma:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 800 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intentendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 400 miliardi in ragione d'anno rispetto al loro ammontare totale per il 1998 intentendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, tabella A, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.
Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza del Consiglio dei ministri:
Ministero del tesoro:
Ministero dei trasporti:
Ministero per le politiche agricole:
Ministero del lavoro:
Ministero degli esteri:
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 11, dopo il comma 18, aggiungere:
1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.
degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.
Ministero del tesoro:
Ministero dei trasporti:
Ministero per le politiche agricole:
Ministero del lavoro:
Ministero degli esteri:
10. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 15, aggiungere:
L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rinviata di dodici mesi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 15 aggiungere;
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
1. I numeri 75) e 83) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, sostituire le cifre: 2500; 3000;3500 rispettivamente con le seguenti: 2.600, 3.100, 3.600.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.
7. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di
sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:
dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 gennaio 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui alla parte prima del presente comma, sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento, nonché, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15. All'articolo 78, comma 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:
corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro da emanarsi e pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, all'interno del decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro di cui sopra, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, rilevato nell'anno precedente».
16. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:
17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso abitazione, concessi, anteriormente al 1o gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2o, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 21, è aggiunto il seguente:
1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della Direzione Regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1o dicembre 1998.;
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 17, comma 5, aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Segue compensazione n. 5 e n. 19.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
Conseguentemente le aliquote di accisa sull'alcool etilico e sugli alcolici intermedi sono aumentate in proporzione all'attuale gettito fino a concorrenza degli oneri derivanti dal presente emendamento.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
e di quelli alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 2205);
Conseguentemente le aliquote di accisa sull'alcool etilico e sugli alcolici intermedi sono aumentate in proporzione all'attuale gettito fino a concorrenza degli oneri derivanti dal presente emendamento.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Segue compensazione n. 5 e n. 19.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000 con le seguenti: a lire 250 miliardi per l'anno 1998, a lire 470 miliardi per l'anno 1999 e a lire 487 miliardi per l'anno 2000».
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000 con le seguenti: a lire 250 miliardi per l'anno 1998, a lire 470 miliardi per l'anno 1999 e a lire 487 miliardi per l'anno 2000».
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 2, sopprimere le parole: Con esclusione degli impianti igienici.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:
Con vendita diretta al pubblico di mobili, alimenti e bevande.
Inammissibile per carenza si compensazione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Conseguentemente sopprimere le stesse parole al numero 120 della tabella A, parte III.
Conseguentemente si fa fronte agli oneri del presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e in parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Conseguentemente sopprimere le stesse parole al numero 121 della tabella A, parte III.
Conseguentemente si fa fronte agli oneri derivanti dal presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e in parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sostituire i commi dal 5 all'8 con i seguenti:
1972, n. 633, nella parte terza, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
Conseguentemente, si fa fronte agli oneri derivanti dal presente articolo in parte con le maggiori imposte introitate dall'aumento del volume d'affari e parte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.
Inammissibile per carenza si compensazione.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Per i prodotti vitivinicoli e derivati i pagamenti relativi all'aumento dell'aliquota IVA di cui al decreto-legge 28 settembre 1997, n. 328 sono differiti di 120 giorni, rispetto alle scadenze previste dalla legislazione vigente, per i contratti stipulati prima dell'aumento dell'aliquota.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile per il periodo d'impresa successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono comprese anche le spese per l'istruzione presso le istituzioni scolastiche parificate e legalmente riconosciute per l'ammontare lordo di 7 milioni di lire.
Segue compensazione n. 16.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
10-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione fiscale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
di gestione ambientali, analisi del ciclo di vita dei prodotti, etichetta ecologica, bilanci ecologici;
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere dopo il comma 10, il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
10-bis. All'articolo 10 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
Alla lettera l) le parole: «due milioni di lire» sono sostituite con: «un milione di lire cinquecento mila lire».
Inammissibile per carenza di compensazione.
Aggiungere, dopo il comma 10, il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
Conseguentemente, si fa fronte con le previsioni di cui all'articolo 50-ter.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere, dopo il comma 10, il seguente:
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile per il periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono comprese anche le spese per l'istruzione presso le istituzioni scolastiche parificate e legalmente riconosciute per l'ammontare lordo di 7 milioni di lire.
Segue compensazione n. 16.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse.
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi... (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682):
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio... (legge finanziaria 1980) - articolo 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi... (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682):
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio... (legge finanziaria 1980) - articolo 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale
per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:
Alla fine dell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma: Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 dopo le parole: e le indennità sostitutive sono aggiunte le parole: corrisposte agli addetti ai cantieri edili, nonché ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo, individuate con decreto del ministro delle finanze.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Per i beni e servizi, attinenti alle campagne elettorali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA dal 4 per cento.
Segue compensazione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni di cui alle norme vigenti in materia alla medesima data.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.
1. 0. 5 (nuova formulazione).
Il relatore.
2. Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, con il ministro dell'università e della ricerca scientifica saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di commissioni al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
3. Il ministro delle comunicazioni, d'intesa con il ministro dell'università e ricerca scientifica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità d'accesso ad internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
4. Il contributo viene erogato nel limite massimo di 10 miliardi di lire. All'onere corrispondente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento in Tab. A, Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1998.
4. 0. 1.
Il relatore.
1-bis. Al n. 18), della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
«I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, rispetto al loro complessivo ammontare, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».
0. 11. 1861. 4.
Balocchi, Giorgetti, Bianchi Clerici.
1-bis. Al n. 18), della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
«5-bis. A decorrere dal 10 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
«5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.
0. 11. 3681. 3.
Balocchi, Giorgetti, Bianchi Clerici.
1-bis. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
0. 11. 1861. 6.
Molgora, Terzi, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Roscia,
1-bis. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Segue compensazione n. 5 e n. 19.
0. 11. 1861. 7.
Molgora, Terzi, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.
Comuni, imprese associazioni che abbiano assunto, oltre la quota prevista dalla legge per il collocamento degli invalidi, persone disabili in misura superiore al 20 per cento della quota prevista dalla suddetta.
0. 11. 1861. 10.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.
Compensazioni CDU.
g) comuni, imprese, associazioni che abbiano assunto persone disabili.
0. 11. 1861. 11.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.
4-ter. Nella tabella A. allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte seconda relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento aggiungere:
41-quinquies) Prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio; conseguentemente sopprimere le stesse parole al numero 120 della tabella A parte III.
0. 11. 1861. 34.
Bono, Valensise, Armani.
4-quater - Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte seconda relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento aggiungere:
41-sexies) Somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri.
0. 11. 1861. 35.
Bono, Armani, Valensise.
La rivalutazione monetaria entrerà in vigore a decorrere dall'esercizio 1999.
Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente articolo si farà fronte con la riduzione dell'1 per cento del personale dipendente dell'Amministrazione centrale rispetto all'organico in servizio al 31 dicembre 1998.
0. 11. 1861. 27.
Bono, Armani, Valensise.
128) Materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03. 65.04, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.
129) Calzature.
0. 11. 1861. 36.
Bono, Armani, Valensise.
0. 11. 1861. 1.
Fei.
0. 11. 1861. 5.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.
0. 11. 1861. 9.
Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.
0. 11. 1861. 32.
Bono, Lo Presti.
0. 11. 1861. 8.
Bianchi Clerici, Giorgetti.
0. 11. 1861. 12.
Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.
0. 11. 1861. 13.
Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Scoca.
L'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è così modificato:
«Per i beni e servizi, attinenti alle campagne elettorali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA dal 4 per cento.
Nel numero 18) della tabella A parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "beni e servizi, attinenti le campagne elettorali"».
0. 11. 1861. 14.
Peretti, Giovanardi, Fabris.
10-bis. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1) sono aggiunte, in fine, le parole: «beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
0. 11. 1861. 15.
Peretti, Giovanardi, Fabris.
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
0. 11. 1861. 26.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Carmelo Carrara, Grillo.
10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:
«27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della CRI e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266».
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione (17.1.2.2. - RAI - cap. 1381):
1998: - 3 miliardi;
1999: - 3 miliardi;
2000: - 3 miliardi.
1998: - 10 miliardi;
1999: - 10 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: articolo 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 [liquidazione enti soppressi (3.1.2.30. - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585)]:
1998: - 5 miliardi;
1999: - 5 miliardi;
2000: - 5 miliardi.
0. 11. 1861. 33.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la
0. 11. 1861. 37.
Bono, Armani, Valensise.
0. 11. 1861. 31.
Bono, Lo Presti.
0. 11. 1861. 2.
Scalia.
0. 11. 1861. 28.
Bono, Lo Presti.
0. 11. 1861. 29.
Bono, Lo Presti.
0. 11. 1861. 30.
Bono, Lo Presti.
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
0. 11. 1861. 16.
Peretti, Giovanardi, Frabris.
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
0. 11. 1861. 25.
Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.
L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.
0. 11. 1861. 38.
Bono, Armani, Valensise, Mazzocchi.
Il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 328 del 29 settembre 1997 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 qualora l'operazione si riferisca ad una opera pubblica e l'aggiudicazione dell'appalto sia intervenuta in data antecedente la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
0. 11. 1861. 17.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.
Le somme versate dagli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti in occasione della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, quale differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e le somme versate dalle gestioni
0. 11. 1861. 18.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.
1-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai nn. 21 e 39 della tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.
0. 11. 1861. 24.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè.
1. All'articolo 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-ter) i premi corrisposti per le polizze sanitarie per un importo non superiore a lire 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare.
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -100 miliardi.
Ministero del tesoro:
1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -100 miliardi.
Ministero dei trasporti:
1998: -150 miliardi;
1999: -100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
Ministero per le politiche agricole:
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
Ministero del lavoro:
1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -100 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
0. 11. 1861. 19.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino, Massidda.
1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
g-bis) le spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria ed universitaria in misura non superiore a lire 3.000.000.
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
0. 11. 1861. 20.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino, Aprea.
2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.
3. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.
4. La previsione di minore entrata va effettuata tenendo conto dell'incremento della produzione e di conseguenza della base imponibile determinata dai commi precedenti nonché dalla riduzione dell'evasione fiscale per effetto della riduzione dell'aliquota.
5. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi
6. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
7. Conseguentemente al disegno di legge Camera n. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.
8. All'articolo 30 comma 2 le parole: «non inferiore all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 2,5 per cento».
9. Al disegno di legge Camera n.4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:
Presidenza del Consiglio dei ministri:
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.
1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.
1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.
0. 11. 1861. 21.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
0. 11. 1861. 22.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
0. 11. 1861. 23.
Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.
75) mosti di uva parzialmente fermentati anche utilizzati con metodi diversi con aggiunta di alcole, mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07, 22.04, ex 22.05);
83) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05).
0. 11. 1861. 39.
Bono, Valensise.
0. 11. 1861. 40.
Armani, Valensise, Bono.
Inammissibile per estraneità di materia.
8. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane come determinati dalla presente legge sono soppressi.
9. Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
0. 11. 1861. 41.
Armani, Bono, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia.
(Disposizioni fiscali varie).
"20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 06.04)".
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attività turistica;
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico di mobili alimenti e bevande.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo.
4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.
5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.
6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativi al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativi alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione
8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonché nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva n. 95/59/CE. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.
11. All'articolo 3, comma 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti: "nonché a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.
12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente: "I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora
quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal successivo comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni, il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i 15 giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione.
13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto
14. Nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 3, comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, le aliquote del 4 e del 3 per cento previste dalla lettera b) dei commi 1 e 3 sono rispettivamente ridotte all'1 ed allo 0,75 per cento. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996».
«22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso viene erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze di concerto, con il Ministro del Tesoro da emanarsi e pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità di
2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. La norma di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437».
(Riapertura dei termini per la riscossione).
2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel precedente periodo relativamente a crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 10 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facoltà è condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.;
all'articolo 45, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, differito al primo dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1o dicembre 1998.
2-ter. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2
all'articolo 22-bis, comma 6, primo periodo, le parole: nella misura del 60 per cento, entro il 30 giugno 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 40 per cento, entro il 30 settembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 1999».
11. 1861 (nuova formulazione).
Il relatore.
1-bis. Al n. 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
11. 77.
Balocchi, Giorgetti, Bianchi Clerici.
1-bis. Al n. 18) della tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica» sono sostituite dalle seguenti: «beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione.
«I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, rispetto al loro complessivo ammontare, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa».
11. 76.
Balocchi, Giorgetti, Bianchi Clerici.
1-bis Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai nn. 21 e 39 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.
11. 56.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè.
1-bis. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
11. 17.
Molgora, Terzi, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.
Nella tabella A, seconda parte relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater è aggiunto il seguente:
41-quinquies: basilico, rosmarino e salvia destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07).
11. 122.
Repetto.
1-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai nn. 21 e 39 della tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.
Conseguentemente ridurre di pari importi alla tabella B la voce Ministero del tesoro ..........
11. 121.
Repetto.
1-bis. Per l'anno 1998 la percentuale di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 13 per cento per i vini di uve fresche, con esclusione di quelli liquorosi
11. 27.
Ferrari.
1-bis. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, con-vertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
11. 17.
Molgora, Terzi, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.
1-bis. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.
11. 103.
Romani.
1-ter. Tutti i beni e servizi relativi al settore della multimedialità (tra i quali la TV digitale, l'editoria elettronica, i servizi telematici, l'industria informatica e di elettronica di consumo) sono soggetti ad IVA del 4 per cento.
11. 102.
Romani.
11. 23.
Casinelli.
g) esercenti attività di estetista;
h) esercenti attività di produzione.
11. 126.
Cherchi, Manzini, Barbieri, Campatelli, Chiamparino, De Simone, Di Rosa, Guerra, Rabbito, Susini, Vozza, Zani.
4-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze è autorizzato a emanare un decreto per consentire la rivalutazione monetaria dei beni ammortizzabili iscritti nell'apposito registro alla data del 30 settembre 1997 e dei relativi fondi di ammortamento, per adeguare il valore contabile dei cespiti al nuovo sistema monetario derivante dall'entrata in vigore dell'Euro.
La rivalutazione monetaria entrerà in vigore a decorrere dall'esercizio 1999.
Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente articolo si farà fronte con la riduzione dell'1 per cento del personale dipendente dell'Amministrazione centrale rispetto all'organico in servizio al 31 dicembre 1998.
11. 42.
Bono, Armani, Valensise.
4-ter. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento aggiungere:
41-quinquies) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio.
11. 41.
Bono, Valensise, Armani.
4-quater. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento aggiungere:
41-sexies) Somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso, compresi quelli alberghieri.
11. 40.
Bono, Armani, Valensise.
Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
128) Materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65. 01, 65. 02, 65. 03, 65. 04, 68. 13-A e 13-B e 70. 20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni;
129) Calzature.
11. 45.
Bono, Armani, Valensise.
9-bis. Le disposizioni della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 non si applicano ai premi per le assicurazioni dei crediti alle esportazioni per le operazioni commerciali a breve termine.
11. 104.
Danese, Valensise.
11. 101
Marras, Cicu.
11. 78.
Bianchi Clerici, Giorgetti.
a) attuazione del trasferimento del carico fiscale dal costo del lavoro all'utilizzazione di risorse naturali per i processi produttivi nonché ai danni ambientali causati dall'uso di tali risorse;
b) riduzione degli oneri per le imprese che dimostrino di adottare strumenti per la tutela e la salvaguardia ambientale quali tecnologie pulite, sistemi
c) introduzione di agevolazioni fiscali per gli investimenti tecnologici a basso impatto ambientale;
d) imposizione fiscale su tutti i prodotti energetici, differenziata in base al quantitativo di CO
e) introduzioni di agevolazioni fiscali per le iniziative volte a risparmio energetico, all'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, così come previsto dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) imposizione fiscale sui consumi energetici e sulle emissioni in atmosfera di sostanze responsabili dei fenomeni di acidificazione e dei cambiamenti climatici;
g) definizione di criteri per la determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, tali da garantire, oltre la copertura dei costi dei servizi, il costo ambientale dello smaltimento dei rifiuti;
h) concessione di agevolazioni fiscali a coloro i quali svolgano attività di recupero, riciclaggio e raccolta differenziata dei rifiuti;
i) definizione di una politica tariffaria sulle risorse idriche volta alla riduzione dei consumi e al finanziamento degli interventi destinati al risanamento idrogeologico del territorio;
j) adozione di misure fiscali al fine di incentivare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, attraverso un piano di potenziamento della rete ferroviaria;
k) adozione di misure volte alla riduzione del trasporto privato in ambito urbano, destinando le eventuali risorse da esse derivanti al potenziamento delle reti tramviarie urbane e al parco degli automezzi pubblici;
l) adozione di incentivi fiscali alle aziende di trasporto pubbliche per l'acquisto di mezzi di trasporto ecologici;
m) adozione di incentivi fiscali per favorire lo sviluppo di un'agricoltura eco-compatibile;
n) introduzione della deducibilità ai fini Irpef ed Irpeg delle somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni e organizzazioni non-profit legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano attività in campo ambientale.
11. 64.
De Benetti, Scalia.
11. 60.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Carmelo Carrara, Grillo.
dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti lettere l-ter) e l-quater):
l-ter) le spese sostenute per il pagamento del canone di base dei servizi di erogazione del gas, dell'energia elettrica, del servizio telefonico sempreché si tratti di utenze per uso domestico;
l-quater) la spesa sostenuta per il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
11. 112.
Nocera, De Franciscis.
11. 49.
Bono, Armani, Valensise.
11. 60.
Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Carmelo Carrara, Grillo.
11. 78.
Bianchi Clerici, Giorgetti.
10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:
27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione... (17.1.2.2. - RAI - cap. 1381):
1998: -3 miliardi;
1999: -3 miliardi;
2000: -3 miliardi.
1998: -10 miliardi;
1999: -10 miliardi;
2000: -10 miliardi.
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali - articolo 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi - 3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585):
1998: -5 miliardi;
1999: -5 miliardi;
2000: -5 miliardi.
11. 7.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
11. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.
11. 120.
Repetto.
10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:
27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della CRI e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione... (17.1.2.2. - RAI - cap. 1381):
1998: -3 miliardi;
1999: -3 miliardi;
2000: -3 miliardi.
1998: -10 miliardi;
1999: -10 miliardi;
2000: -10 miliardi.
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali - articolo 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Liquidazione enti soppressi - 3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585):
1998: -5 miliardi;
1999: -5 miliardi;
2000: -5 miliardi.
11. 5.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
10-bis. Dopo il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
41-quater) acquisto di ambulanze da parte della CRI e delle associazioni divolontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
11. 4.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero:
27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte della CRI e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
11. 6.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
10-bis. L'aliquota agevolata di 20 lire al metro cubo dell'imposta di consumo sul gas metano è applicata anche alle strutture ospedaliere.
11. 1.
Covre, Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
«10-bis. Dopo il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "41-quater) acquisto di ambulanze da parte della C.R.I. e delle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266"».
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 99 del 1990: Ratifiche ed esecuzione ... (17.1.2.2. - Rai - cap. 1381).
1998: -3 miliardi;
1999: -3 miliardi;
2000: -3 miliardi.
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi ... (7.1.3.5. - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682).
1998: -10 miliardi;
1999: -10 miliardi;
2000: -10 miliardi.
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio ... (legge finanziaria 1980) - art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30. - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi 3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
1998: -5 miliardi;
1999: -5 miliardi;
2000: -5 miliardi.
11. 3.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
«10-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero: "27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse"».
Conseguentemente, all'A.C. 4355, alla tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione ... (17.1.2.2. - Rai - cap. 1381).
1998: -3 miliardi;
1999: -3 miliardi;
2000: -3 miliardi.
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi ... (7.1.3.5. - Fondi da ripartire per oneri del personale - cap. 6682).
1998: -10 miliardi;
1999: -10 miliardi;
2000: -10 miliardi.
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio ... (legge finanziaria 1980) - art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30. - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi 3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 4585).
1998: -5 miliardi;
1999: -5 miliardi;
2000: -5 miliardi.
11. 7.
Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.
«11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'impresa può richiedere che l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esercitata per il 1998 abbia effetto anche per il trimestre ottobre-dicembre 1997».
15. 830.
Repetto.
«11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'impresa può richiedere che l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esercitata per il 1988 abbia effetto anche per il trimestre ottobre-dicembre 1997».
15. 829.
Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.
11. 107.
Benvenuto, Targetti.
10-bis. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti ai quali non si applicano la tutela reale del posto di lavoro in caso di licenziamento, la cassa integrazione guadagni e l'indennità di mobilità, le somme versate, entro il limite annuo di lire duemilionicinquecentomila, per il finanziamento di iniziative volte alla ricerca di nuova occupazione, sono deducibili dalla base imponibile ai fini Irpef.
11. 110.
Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.
10-bis. L'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è così modificato:
Nel numero 18) della tabella A parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «beni e servizi, attinenti le campagne elettorali».
11. 113.
Peretti, Giovanardi, Fabris.
10-bis. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1) sono aggiunte, in fine, le parole «beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione».
11. 114.
Peretti, Giovanardi, Fabris.