V COMMISSIONE
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

SEDE REFERENTE


Seduta notturna di venerd́ 5 dicembre 1997

ALLEGATO


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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. L'Amministrazione finanziaria invierà, entro il 30 giugno ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.
12. 1. (Nuova formulazione).
Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sostituire l'articolo 12, con il seguente:

Art. 11-bis.
(Chiusure partite IVA inattive, riapertura dei termini).

1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, sono prorogati al 30 aprile 1998.
2. Il versamento delle somme previste, integrato con la data di cessazione, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.
12. 8.
Ballaman, Giorgetti, Bagliani.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 12-bis.
(Disposizioni tributarie urgenti per i rimborsi IVA al fine di sostenere le imprese creditrici).

1. Al fine di reperire risorse da destinare tassativamente ai rimborsi IVA delle imprese, a decorrere dall'anno 1998 le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato sono versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Per l'applicazione della presente disposizione il Ministero delle finanze non è tenuto a versare alcuna penalità ai concessionari della riscossione.
12. 4.
Ballaman, Giorgetti, Bagliani.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite di lire 10 miliardi con le seguenti: entro il limite di lire 14 miliardi.
13. 8.
Bono, Armani, Valensise.

ART. 16.

Al coma 1, lettera f), aggiungere: Nel caso di rinuncia alla rivalsa sarà consentita alle aziende una rivalutazione del costo dei premi del 45 per cento per la


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corrispondente riduzione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette sui redditi d'impresa.

Conseguentemente: all'articolo 14 comma 6 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono raddoppiate.
16. 116.
Villetti, Bicocchi.

Sopprimere il comma 2 e sostituire con il seguente:
2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vengono aggiunti i seguenti commi:
Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente: all'articolo 14 comma 26 per il solo anno 1999 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 20 per cento (generando un gettito aggiuntivo di 17 miliardi (miliardi 85x20% = 17 miliardi).
16. 117.
Villetti, Bicocchi.

Aggiungere il seguente comma:
2-bis. Dal 1o gennaio 1998, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è data facoltà alle Regioni ed alle Province Autonome di istituire case da gioco nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) ogni casa da gioco deve essere istituita su richiesta dei Comuni o della Provincia interessati;
b) l'istituzione di case da gioco può essere autorizzata congiuntamente a due Comuni, anche non limitrofi, adottando criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio del gioco, purché la sede sia dislocata in un unico Comune;
c) sono privilegiati i Comuni che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;
d) la richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco deve essere approvata a maggioranza assoluta, dal Consiglio comunale o dal Consiglio provinciale ed è inoltrata dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale;
e) entro dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta regionale emana un regolamento riguardante:
1) la disciplina e l'esercizio delle case da gioco;
2) le disposizioni atte a garantire e disciplinare la tutela dell'ordine pubblico;
f) il concessionario deve essere tenuto a corrispondere un contributo agli Enti Locali, competenti per territorio, calcolato percentualmente in base ai ricavi complessivi annuali, derivanti dall'attività di gioco e stabilito dalla concessione;
g) i proventi di cui alla lettera f) del presente comma, devono essere destinati per: la salvaguardia dell'ambiente, la promozione turistica, il recupero del patrimonio artistico e culturale del territorio e per l'istituzione di un corpo speciale della


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Guardia di Finanza di cui al comma seguente.
16. 113.
Peretti, Baccini, Fabris, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Inammissibile per estraneità di materia.

Nel quarto comma, lettera c), inserire dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi la seguente locuzione: previo contraddittorio con i soggetti interessati.
16. 4.
Masi, Bicocchi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dell'Industria presenta al Parlamento relazione dettagliata sull'attuazione, in ambito regionale e locale, di quanto disposto dal regolamento.
16. 11.
Saonara.

Al comma 5, lettera c), sopprimere il comma 4 dell'articolo 124.
16. 79.
Alveti, Manzini.

Al comma 5, lettera c), sostituire al comma 1 dell'articolo 124 le parole: da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta con le seguenti: dal venti al sessanta per cento del valore del montepremi.
16. 2.
Manzini, Alveti, Buglio, Faggiano, Aloisio, Gaetani, Carli, Labate, Di Capua, Penna, Migliavacca.

Al comma 6 sopprimere da: a decorrere fino a: lotto e aggiungere il comma 6-bis:
6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una imposta sostitutiva del 20% con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.
16. 6.
Bicocchi, Villetti.

Al comma 7 dell'articolo 16, aggiungere la seguente lettera:
c)
è soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

16. 16.
Piccolo, Nappi, Benvenuto, Gambale, Pagliuca.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga le deroghe agli articoli 718 e seguenti del codice penale che riguardano il gioco d'azzardo necessarie al fine di costituire una nuova casa da gioco, nel settore voli internazionali dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, con accesso esclusivo per i passeggeri muniti di carta d'imbarco.
16. 73.
Baccini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 4 lettera c), dopo la parola: delle scommesse sopprimere la parola: anche.
16. 5.
Bicocchi, Villetti.


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Al quarto comma, lettera c), prima delle parole: per la mancanza di reali scopi promozionali, la parola: anche è soppressa.
* 16. 61.
Danese.

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dal decreto legislativo 3 settembre 1997, n. 3l3, è aggiunto il seguente periodo: «in nessun caso è detraibile un'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio».

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal lo gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonché ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
16. 119.
Il Relatore.

All'articolo 16 alla fine del quarto comma, aggiungere la seguente lettera e):
e)
individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.
16. 38.
Bono, Valensise.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.
16. 20.
Bono, Armani, Valensise.

Seguono Compensazioni 50.0.2.

All'articolo 16 alla fine del quarto comma, aggiungere la seguente lettera e):
e)
il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri Paesi della Unione Europea.
16. 42.
Bono, Valensise.

All'articolo 16, si propone la soppressione dell'intero primo comma.

Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-ter. (50.0.2).
16. 22.
Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Giorgetti Alberto, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.


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Al comma 1, alla lettera f), aggiungere il seguente periodo: nel caso di rinuncia alla rivalsa, l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 67.
Danese.

Il secondo comma è sostituito d'al seguente:
2. È istituita una imposta sostitutiva sui redditi costituiti dalla corresponsione di premi di operazione a premio. L'aliquota dell'imposta è pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti ed è dovuta dal promotore dell'iniziativa; ne sono esclusi i premi di operazioni rivolte al consumatore finale. Il premio di operazioni a premio non concorre alla determinazione del reddito del premiato. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Conseguentemente al disewgno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, la seguente voce è così ridotta:
Ministero tesoro (miliardi di lire):
1998: - 150;
1999: - 100;
2000: - 50.
16. 66.
Danese.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vengono aggiunti alla fine i seguenti commi:
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10% del valore dei premi distribuiti.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo svlluppo). Il predetto importo é iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanaze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessioni con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente


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normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 68.
Danese.

Al quarto comma, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi inserire le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.
16. 62.
Danese.

Alla lettera c), quarto comma, le parole: nei casi di fondato pericolo sono sostituite dalle seguenti: nei casi di comprovato pericolo.
16. 63.
Danese.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere dopo le parole: di reali scopi promozionali sono aggiunte le seguenti: indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto.
16. 60.
Danese.

Alla fine del quarto comma è aggiunta la seguente lettera:
e)
individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.
16. 70.
Danese.

Alla fine del quarto comma, aggiungere la seguente lettera:
e)
il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi della Unione europea.
16. 59.
Danese.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le parole: L'amministrazione dei monopoli di Stato.
16. 18.
Conte.

Al comma 6, il secondo periodo è soppresso.
16. 64.
Danese.

Al comma 7, dopo le lettere a) e b) aggiungere la seguente:
c)
l'ultimo periodo è soppresso. Le distanze minime rispetto alle Ricevitorie già esistenti e tra le nuove Ricevitorie sono fissate nella misura unica di 200 metri pedonali, attualmente esistente. Ai ricevitori del lotto ex lottisti, a richiesta, è concessa la rivendita dei generi di monopolio, in deroga alla vigente disciplina.
16. 69.
Massidda.

Al comma 7, dopo le lettere a) e b) aggiungere la seguente:
c)
l'ultimo periodo è soppresso. Le distanze minime rispetto alle Ricevitorie già esistenti e tra le nuove Ricevitorie sono fissate nella misura unica di 200 metri pedonali, attualmente esistente. Ai ricevitori del lotto ex lottisti, a richiesta, è concessa la rivendita dei generi di monopolio, in deroga alla vigente disciplina.
16. 78.
Massidda.


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Il primo comma è soppresso.

Conseguentemente al ddl C n. 4355, articolo 2, Tab. A, la seguente voce è così ridotta:
(miliardi di lire)
199819992000
Presidenza Consiglio -240-160 -80
16. 65.
Danese.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 18.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al fine di recuperare base imponibile e salvaguardare l'occupazione nelle zone di confine entro i 30 km dal medesimo il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, un decreto legislativo sulla base dei seguenti princìpi e criteri di attuazione:
a) riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina e gasolio per gli oli minerali erogati dalle stazioni di servizio situate nella zona di confine correlata alla distanza dal confine della stazione di servizio dal prezzo medio rilevato nella zona di confine nello Stato straniero confinante nel bimestre precedente espresso in lire italiane;
b) applicazione di tale riduzione alle sole compagnie petrolifere che convengano una riduzione del prezzo di vendita di analogo ammontare rispetto alla riduzione di imposta assicurata dallo Stato;
c) cessazione delle agevolazioni di cui sopra nel caso di prezzo di vendita espresso in lire italiane nello Stato straniero risulti pari o superiore a quello italiano.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dalle misure contenute in questo articolo sono destinate al rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali dei posti di frontiera volto al contenimento e alla repressione dell'immigrazione clandestina.
18. 70.
Giancarlo Giorgetti, Galli, Bianchi Clerici.

Inammissibile per estraneità di materia. - Si conferma.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; al secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo sopraindicato.

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 2S del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.
18. 112.
Bono, Armani, Valensise.

Inammissibile per estraneità di materia relativamente alla lettera b-bis).

Al comma 4, dopo le parole: ma non oltre il quarto inserire il seguente periodo: Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato e vincolati e gli interventi di costruzione e di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 31 lett. b), c), d) ed e) della legge n. 457 del 5 agosto 1978.
18. 283.
Molinari.

Inammissibile per carenza di compensazione.


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Al quarto comma, lettera b), dopo le parole: le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi sono inserite le seguenti: concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonchè quelle concesse.

Conseguentemente, la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 14, comma 26 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.
18. 279.
Bressa.

Al comma 4, lettera b), capoverso b), ultimo periodo, dopo le parole: n. 218, inserire le seguenti: e i contributi delle imprese di cui all'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.
18. 165.
Balocchi, Caparini, Giorgetti, Bianchi Clerici.

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:
Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di E.R.P. concessi agli IACP, comunque denominati.
18. 153.
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Compensazione n. 1.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è soppresso.
All'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, il comma 3 è così sostituito: «La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione dal reddito».
All'articolo 47, primo comma, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 le parole: «maggiorati del 20 per cento» sono soppresse.
18. 83.
Del Bono, Duilio.

Inammissibile per estraneità di materia. - Si conferma.

All'articolo 18 dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
9-ter. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
l) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire, relative a prestazini socio-sanitarie, di assistenza domiciliare in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamente e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da entri aventi finalità di assistenza sociale,


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nonché di cooperative sociali e loro consorzi di cu alla legge n. 381 del 1991.

Conseguentemente le aliquote di accisa sull'alcol etilico e sugli alcolici sono aumentate, in proporzione all'attuale gettito, fino a concorrenza degli oneri derivanti dal presente emendamento.
18. 81.
Del Bono, Duilio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 10, lettera a) sub 1) sopprimere le parole: le persone fisiche che esercitano arti o professioni.
18. 52.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Ammissibile se riformulato.

Segue compensazione n. 18, n. 6, n. 8 e n. 5.

Al comma 10, alla lettera a), punto 1), dopo le parole: gli amministratori di condominio negli edifici aggiungere le parole: tranne nel caso in cui si tratti di un condomino ed il condominio non sia costituito da più di 10 appartamenti.
18. 82.
Pasetto, Boccia, Niedda.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 10, lettera b), dopo la parola: percepiti aggiungere: sono esentati da tale adempimento gli amministratori che operano in edifici avente un numero inferiore a dieci condomini.
18. 214.
Repetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-
bis) nell'articolo 25-bis, il sesto comma, relativo alla ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio è soppresso e sostituito dal seguente: per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 117, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge citata. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 29 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.
18. 80.
Pasetto, Boccia, Niedda.

Dopo il comma 10 il è aggiunto il seguente:
10-bis. All'articolo 48, comma 2, lettera b), del TUIR come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo le parole: e le prestazioni vengono abrogate le parole: e le indennità.
18. 15.
Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 13, sostituire il capoverso con il seguente:
Gli amministratori di condominio degli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio


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ed i dati identificativi dei fornitori, relativamente all'effettuazione di interventi a carattere straordinario.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.
18. 215.
Repetto.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione, sono sostituite dalle seguenti: L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di lire 200, per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori in regola con l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con gli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, così come attestato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e di lire 300 per le imprese di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.
18. 216.
Caparini, Balocchi, Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione, sono sostituite dalle seguenti: L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di lire 200, per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori in regola con l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con gli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, così come attestato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e di lire 300 per le imprese di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.
18. 217.
Caparini, Balocchi, Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione, sono sostituite dalle seguenti: L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di lire 200, per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori in regola con l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con gli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, così come attestato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e di lire 350 per le imprese di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.


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Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.
18. 218.
Caparini, Balocchi, Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione, sono sostituite dalle seguenti: L'Ente poste italiane provvede ad applicare una riduzione di lire 200, per ogni copia spedita in abbonamento postale, agli editori in regola con l'iscrizione al Registro nazionale della stampa o con gli altri adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, così come attestato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e di lire 350 per le imprese di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.
18. 219.
Caparini, Balocchi, Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) Al quarto comma, secondo periodo, le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sono eliminate. Al terzo periodo, sono eliminate le parole: iscritti all'albo sopraindicato.
18. 19.
Saonara.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 18, nel comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis:
b-bis) Al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.; al secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo sopraindicato.
18. 140.
Bono, Valensise, Mazzocchi, Armani.
Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 18, nel comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis:
b-bis) Al quarto comma, secondo periodo sopprimere le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.; al secondo periodo sopprimere le parole: iscritti all'albo sopraindicato.
18. 213.
Repetto.
Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 17, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
18. 20.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 17, lettera a) comma 1, dopo le parole: L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni mobili esistenti nel territorio dello Stato, aggiungere: di durata superiore al mese.


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Conseguentemente sopprimere la nota I).
Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, 4355, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C), richiamata Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge 233 del 1995, modificare gli importi come segue:
u.p.b.4.2.1.1. capp. 7504, 7527
1998: -30.000;
1999: -30.000;
2000: -30.000.
18. 22.
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.
Inammissibile per inidoneità della copertura).

All'articolo 18, comma 17, lettera a) al punto 2, dopo la parola: presentato, aggiungere le parole: o inviato.

Trattandosi della previsione di sottoporre a registrazione anche contratti di durata settimanale, sembra opportuno favorire i contraenti evitando di costringerli a recarsi di persona all'Ufficio del Registro. Tale disposizione per altro si allinea al principio dell'autoliquidazione già introdotto precedentemente nell'ordinamento.
18. 104.
Massa.

Al comma 17, lettera a) paragrafo 3 dopo le parole: tributo relativo alle annualità successive a quella in corso, aggiungere le seguenti: anche compensando l'imposta con quella dovuta ad altro titolo o su altro contratto.
18. 171.
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 17 lettera d) n. 2, sopprimere la nota I.
18. 71.
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.
Segue compensazione n. 9.

Al comma 17, lettera d), numero 2, sostituire la nota I con la seguente:
I - Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di importo non superiore a lire 2.500.000 l'imposta è dovuta nella misura fissa di lire 50.000.
18. 23.
Casinelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 17, dopo le parole: L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni mobili esistenti nel territorio dello Stato, aggiungere: di durata superiore al mese.

Conseguentemente sopprimere la nota I).

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo 42-bis: 1. Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivante. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 22.
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 17, nota 3, lettera d) n. 2, dopo le parole: Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di


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durata non superiore al mese sono aggiunte le parole:«l'imposta non è dovuta».
18. 16.
Molinari.
Inammissibile per carenza di compensazione.

Al coma 17, alla fine aggiungere le seguenti parole: il locatore che non adempie agli obblighi di registrazione del contratto di locazione stabiliti dai commi precedenti non può promuovere o proseguire azioni di rilascio.
18. 18.
Battaglia, Saia, Debiasio, Calimani.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18-bis. Non sono soggetti all'obbligo di registrazione i contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.

Conseguentemente, copertura n. 1.
18. 161.
Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente comma 20:
a)
All'articolo 822, secondo comma, del codice civile, dopo le parole «gli acquedotti» sono abrogate le seguenti: «gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico a norma delle leggi in materia».
b) Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico di cui alla lettera precedente facenti parte del patrimonio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, sono soggetti alla disciplina vincolistica prevista dalla legge 1o giugno 1939, n. 1089.
c) Non è soggetta alla autorizzazione di cui agli articoli 23, 24, 26 e 27 della legge 1o giugno 1939, n. 1089 qualora sia disposta a favore dello Stato, della regione, della provincia e del comune.
d) Nella ipotesi di alienazione a titolo oneroso nei confronti di privato di immobile di cui alla lettera b), si applicano le disposizioni previste agli articoli 31 e 32 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, relative al diritto di prelazione a favore dello Stato.
18. 209.
Campatelli, Guerra.
Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
20. Alla Tabella, concernente gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12.

Contratti di locazione o affitto di fondi rustici situate nelle zone classificate montane».

Conseguentemente, la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 14, comma 26 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.
18. 278.
Bressa.
Inammissibile.


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All'articolo 18, comma 12, è soppresso l'ultimo periodo.

Conseguentemente, aggiungere copertura n. 1.
18. 211.
Fei, Bono.

All'articolo 18, sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:
9-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.
18. 196.
Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 15, alla lettera c) le parole: da operatori sono sostituite dalle seguenti: da raccoglitori e rivenditori; alla lettera d) l'ultimo periodo è soppresso e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: i raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.

Al comma 17, lettera a), capoverso d), le parole da: al comma 1, dopo le parole: di beni immobili, fino alle parole: ad eccezione di quanto previsto nella nota I, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000, sono sostituite dalle seguenti: sono aggiunte le seguenti note:
I) per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
II) in ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.

Al comma 17, lettera e) capoverso 2), la parola: abrogato è sostituita dalle seguenti: così sostituito: Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno;

Al comma 18, le parole: comma 16 sono sostituite dalle seguenti: comma 17.

Al comma 18 è aggiunto il seguente: 18-bis. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché l'esecuzione e le relative formalità.

È aggiunto in fine il seguente comma:
20. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è sostituito dal seguente:
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo e 8, commi 2 e 3. Con decreto del ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute.
18. 284.
Il Relatore.


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Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 9 dello stesso articolo sopprimere l'ultimo periodo.
18. 113.
Armani, Valensise, Bono.

Al comma 2, sostituire le parole: ... 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

Al comma 5, sostituire le parole: ...31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.; al secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo sopraindicato.

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.
18. 112.
Bono, Armani, Valensise.
Inammissibile per estraneità di materia relativamente alla lettera b-bis).

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

Compensazione 50. 0. 2.
18. 116.
Valensise, Armani, Bono.

All'articolo 14, comma 4, lettera b) sostituire con i seguenti periodi:
i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 30 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Conseguentemente, coprire con 50-ter.
18. 119.
Bono, Valensise, Armani.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, compensare con articolo 50-ter.
18. 124.
Bono, Valensise, Armani.
Inammissibile per carenza di compensazione relativamente al 1999 e al 2000.

Il comma 10 è soppresso.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800;


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15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998 - 830.000 milioni di lire;
1999 - 840.000 milioni di lire;
2000 - 850.000 milioni di lire.

Conseguentemente, compensare con articolo 50-ter.
18. 135.
Contento, Foti, Butti, Zacchera, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.

Sopprimere la lettera c).

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

Conseguentemente compensare con articolo 50-ter.
18. 131.
Carlo Pace, Bono.

Al comma 10, è soppressa la lettera e).
18. 134.
Contento, Zacchera, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

Il comma 13, è soppresso.
18. 136.
Contento, Zacchera, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

All'articolo 18, nel comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b-bis):
b-bis) Al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; al secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo sopraindicato.
18. 138.
Carlo Pace, Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Il comma 17, è soppresso.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.3. - Fondo unico per lo spettacolo - capitolo 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capitoli 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:
1998: 880.000 (milioni di lire);
1999: 890.000 (milioni di lire);
2000: 900.000 (milioni di lire).
18. 147.
Contento, Zacchera, Foti, Butti, Berseli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

Al comma 17, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, aggiungere, le seguenti: I


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contratti che prevedono canoni non superiori a lire 2.500.000 annue sono esenti da imposta, bolli ed eventuali diritti di registrazione.

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.
18. 142.
Bono, Armani, Valensise.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, agli eventuali oneri si provvede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del disegno di legge n. 4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
18. 98.
Conte.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.
18. 99.
Conte.

Inammissibile per Carenza compensazione.

Al comma 1, con cui s'inserisce un articolo 16-bis, nel TUIR, al comma 2, del novello articolo 16-bis, le parole: 31 dicembre 1997, sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore della presente legge.

Al comma 1, con cui s'inserisce un articolo 16-bis, nel TUIR, al comma 5, del novello articolo 16-bis, le parole: 31 dicembre 1997, sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, agli eventuali oneri si provvede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del disegno di legge n. 4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
18. 100.
Conte, Leone.

Al comma 1, con cui s'inserisce un articolo 16-bis, nel TUIR, al comma 2, del novello articolo 16-bis, le parole: 31 dicembre 1997, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 1998.

Al comma 1, con cui s'inserisce un articolo 16-bis, nel TUIR, al comma 5, del novello articolo 16-bis, le parole: 31 dicembre 1997, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 1998.
18. 176.
Danese.

Al comma 8 dopo le parole: al 1o gennaio 1998 aggiungere le seguenti: Sono fatti salvi i proventi in denaro o in natura conseguiti a titoli di contributo o di liberalità e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili siano concessi alla data del 1o gennaio 1998 per i quali si applica la disciplina vigente alla data di concessione.
18. 177.
Danese.

Al comma 4 lettera b) sopprimere le parole che vanno da: sono fatte salve le agevolazioni commesse fino alle parole: concessione delle stesse.
* 18. 178.
Danese.

Al comma 15 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
Al quarto comma secondo periodo le parole «iscritti all'albo di cui


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alla legge 6 giugno 1974 n. 298» nonché le parole «iscritti all'albo sopraindicato» sono soppresse.
* 18. 179.
Danese.

ART. 23.

Sopprimere il comma 2.
** 23. 11.
Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire le parole da: a lire 2500 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti: a lire 3500 per l'anno 1998, a lire 4000 miliardi per l'anno 1999 e a lire 4500 miliardi per l'anno.
23. 8.
Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 3.
* 23. 12.
Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-octies.
(Proroga dei termini).

Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicemdell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole da: a lire 2.500 miliardi fino alla fine del comma, con le altre: a lire 2.550 miliardi per l'anno 1998, a lire 3.050 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.550 miliardi per l'anno 2000.
23. 9.
Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Soppressione di imposte).

1. Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni», è abrogato.
2. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti fino a concorrere dell'importo desunto dal comma 1, e comunque per non meno di lire 800 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Il predetto importo importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziarie derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente


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normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 0. 1.
Bono, Armani, Valensise.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 1 sono soppresse le parole da: Con provvedimenti fino al dicembre 1997, e.
23. 23.
Il Governo.