SEDE REFERENTE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Sostituire l'articolo 12, con il seguente:
1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, sono prorogati al 30 aprile 1998.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
1. Al fine di reperire risorse da destinare tassativamente ai rimborsi IVA delle imprese, a decorrere dall'anno 1998 le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato sono versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Per l'applicazione della presente disposizione il Ministero delle finanze non è tenuto a versare alcuna penalità ai concessionari della riscossione.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite di lire 10 miliardi con le seguenti: entro il limite di lire 14 miliardi.
Al coma 1, lettera f), aggiungere: Nel caso di rinuncia alla rivalsa sarà consentita alle aziende una rivalutazione del costo dei premi del 45 per cento per la
corrispondente riduzione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette sui redditi d'impresa.
Conseguentemente: all'articolo 14 comma 6 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono raddoppiate.
Sopprimere il comma 2 e sostituire con il seguente:
Conseguentemente: all'articolo 14 comma 26 per il solo anno 1999 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 20 per cento (generando un gettito aggiuntivo di 17 miliardi (miliardi 85x20% = 17 miliardi).
Aggiungere il seguente comma:
Guardia di Finanza di cui al comma seguente.
Inammissibile per estraneità di materia.
Nel quarto comma, lettera c), inserire dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi la seguente locuzione: previo contraddittorio con i soggetti interessati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Al comma 5, lettera c), sopprimere il comma 4 dell'articolo 124.
Al comma 5, lettera c), sostituire al comma 1 dell'articolo 124 le parole: da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta con le seguenti: dal venti al sessanta per cento del valore del montepremi.
Al comma 6 sopprimere da: a decorrere fino a: lotto e aggiungere il comma 6-bis:
Al comma 7 dell'articolo 16, aggiungere la seguente lettera:
16. 16.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 4 lettera c), dopo la parola: delle scommesse sopprimere la parola: anche.
Al quarto comma, lettera c), prima delle parole: per la mancanza di reali scopi promozionali, la parola: anche è soppressa.
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
All'articolo 16 alla fine del quarto comma, aggiungere la seguente lettera e):
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.
Seguono Compensazioni 50.0.2.
All'articolo 16 alla fine del quarto comma, aggiungere la seguente lettera e):
All'articolo 16, si propone la soppressione dell'intero primo comma.
Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-ter. (50.0.2).
Al comma 1, alla lettera f), aggiungere il seguente periodo: nel caso di rinuncia alla rivalsa, l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.
Il secondo comma è sostituito d'al seguente:
Conseguentemente al disewgno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, la seguente voce è così ridotta:
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al quarto comma, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi inserire le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.
Alla lettera c), quarto comma, le parole: nei casi di fondato pericolo sono sostituite dalle seguenti: nei casi di comprovato pericolo.
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere dopo le parole: di reali scopi promozionali sono aggiunte le seguenti: indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto.
Alla fine del quarto comma è aggiunta la seguente lettera:
Alla fine del quarto comma, aggiungere la seguente lettera:
Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le parole: L'amministrazione dei monopoli di Stato.
Al comma 6, il secondo periodo è soppresso.
Al comma 7, dopo le lettere a) e b) aggiungere la seguente:
Al comma 7, dopo le lettere a) e b) aggiungere la seguente:
Il primo comma è soppresso.
Conseguentemente al ddl C n. 4355, articolo 2, Tab. A, la seguente voce è così ridotta:
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, premettere il seguente:
Le eventuali maggiori entrate derivanti dalle misure contenute in questo articolo sono destinate al rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali dei posti di frontiera volto al contenimento e alla repressione dell'immigrazione clandestina.
Inammissibile per estraneità di materia. - Si conferma.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 2S del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.
Inammissibile per estraneità di materia relativamente alla lettera b-bis).
Al comma 4, dopo le parole: ma non oltre il quarto inserire il seguente periodo: Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato e vincolati e gli interventi di costruzione e di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 31 lett. b), c), d) ed e) della legge n. 457 del 5 agosto 1978.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al quarto comma, lettera b), dopo le parole: le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi sono inserite le seguenti: concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonchè quelle concesse.
Conseguentemente, la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 14, comma 26 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.
Al comma 4, lettera b), capoverso b), ultimo periodo, dopo le parole: n. 218, inserire le seguenti: e i contributi delle imprese di cui all'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.
Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:
Compensazione n. 1.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Inammissibile per estraneità di materia. - Si conferma.
All'articolo 18 dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
nonché di cooperative sociali e loro consorzi di cu alla legge n. 381 del 1991.
Conseguentemente le aliquote di accisa sull'alcol etilico e sugli alcolici sono aumentate, in proporzione all'attuale gettito, fino a concorrenza degli oneri derivanti dal presente emendamento.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 10, lettera a) sub 1) sopprimere le parole: le persone fisiche che esercitano arti o professioni.
Ammissibile se riformulato.
3. L'Amministrazione finanziaria invierà, entro il 30 giugno ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.
12. 1. (Nuova formulazione).
Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.
(Chiusure partite IVA inattive, riapertura dei termini).
2. Il versamento delle somme previste, integrato con la data di cessazione, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.
12. 8.
Ballaman, Giorgetti, Bagliani.
(Disposizioni tributarie urgenti per i rimborsi IVA al fine di sostenere le imprese creditrici).
12. 4.
Ballaman, Giorgetti, Bagliani.
13. 8.
Bono, Armani, Valensise.
16. 116.
Villetti, Bicocchi.
2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vengono aggiunti i seguenti commi:
Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. 117.
Villetti, Bicocchi.
2-bis. Dal 1o gennaio 1998, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è data facoltà alle Regioni ed alle Province Autonome di istituire case da gioco nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) ogni casa da gioco deve essere istituita su richiesta dei Comuni o della Provincia interessati;
b) l'istituzione di case da gioco può essere autorizzata congiuntamente a due Comuni, anche non limitrofi, adottando criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio del gioco, purché la sede sia dislocata in un unico Comune;
c) sono privilegiati i Comuni che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;
d) la richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco deve essere approvata a maggioranza assoluta, dal Consiglio comunale o dal Consiglio provinciale ed è inoltrata dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale;
e) entro dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta regionale emana un regolamento riguardante:
1) la disciplina e l'esercizio delle case da gioco;
2) le disposizioni atte a garantire e disciplinare la tutela dell'ordine pubblico;
f) il concessionario deve essere tenuto a corrispondere un contributo agli Enti Locali, competenti per territorio, calcolato percentualmente in base ai ricavi complessivi annuali, derivanti dall'attività di gioco e stabilito dalla concessione;
g) i proventi di cui alla lettera f) del presente comma, devono essere destinati per: la salvaguardia dell'ambiente, la promozione turistica, il recupero del patrimonio artistico e culturale del territorio e per l'istituzione di un corpo speciale della
16. 113.
Peretti, Baccini, Fabris, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.
16. 4.
Masi, Bicocchi.
4-bis. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dell'Industria presenta al Parlamento relazione dettagliata sull'attuazione, in ambito regionale e locale, di quanto disposto dal regolamento.
16. 11.
Saonara.
16. 79.
Alveti, Manzini.
16. 2.
Manzini, Alveti, Buglio, Faggiano, Aloisio, Gaetani, Carli, Labate, Di Capua, Penna, Migliavacca.
6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una imposta sostitutiva del 20% con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.
16. 6.
Bicocchi, Villetti.
c) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Piccolo, Nappi, Benvenuto, Gambale, Pagliuca.
7-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga le deroghe agli articoli 718 e seguenti del codice penale che riguardano il gioco d'azzardo necessarie al fine di costituire una nuova casa da gioco, nel settore voli internazionali dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, con accesso esclusivo per i passeggeri muniti di carta d'imbarco.
16. 73.
Baccini.
16. 5.
Bicocchi, Villetti.
* 16. 61.
Danese.
1. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dal decreto legislativo 3 settembre 1997, n. 3l3, è aggiunto il seguente periodo: «in nessun caso è detraibile un'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio».
6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal lo gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonché ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
16. 119.
Il Relatore.
e) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.
16. 38.
Bono, Valensise.
16. 20.
Bono, Armani, Valensise.
e) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri Paesi della Unione Europea.
16. 42.
Bono, Valensise.
16. 22.
Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Giorgetti Alberto, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 67.
Danese.
2. È istituita una imposta sostitutiva sui redditi costituiti dalla corresponsione di premi di operazione a premio. L'aliquota dell'imposta è pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti ed è dovuta dal promotore dell'iniziativa; ne sono esclusi i premi di operazioni rivolte al consumatore finale. Il premio di operazioni a premio non concorre alla determinazione del reddito del premiato. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Ministero tesoro (miliardi di lire):
1998: - 150;
1999: - 100;
2000: - 50.
16. 66.
Danese.
2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vengono aggiunti alla fine i seguenti commi:
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10% del valore dei premi distribuiti.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo svlluppo). Il predetto importo é iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanaze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessioni con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente
16. 68.
Danese.
16. 62.
Danese.
16. 63.
Danese.
16. 60.
Danese.
e) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.
16. 70.
Danese.
e) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi della Unione europea.
16. 59.
Danese.
16. 18.
Conte.
16. 64.
Danese.
c) l'ultimo periodo è soppresso. Le distanze minime rispetto alle Ricevitorie già esistenti e tra le nuove Ricevitorie sono fissate nella misura unica di 200 metri pedonali, attualmente esistente. Ai ricevitori del lotto ex lottisti, a richiesta, è concessa la rivendita dei generi di monopolio, in deroga alla vigente disciplina.
16. 69.
Massidda.
c) l'ultimo periodo è soppresso. Le distanze minime rispetto alle Ricevitorie già esistenti e tra le nuove Ricevitorie sono fissate nella misura unica di 200 metri pedonali, attualmente esistente. Ai ricevitori del lotto ex lottisti, a richiesta, è concessa la rivendita dei generi di monopolio, in deroga alla vigente disciplina.
16. 78.
Massidda.
(miliardi di lire)
199819992000
Presidenza Consiglio -240-160 -80
16. 65.
Danese.
01. Al fine di recuperare base imponibile e salvaguardare l'occupazione nelle zone di confine entro i 30 km dal medesimo il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, un decreto legislativo sulla base dei seguenti princìpi e criteri di attuazione:
a) riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina e gasolio per gli oli minerali erogati dalle stazioni di servizio situate nella zona di confine correlata alla distanza dal confine della stazione di servizio dal prezzo medio rilevato nella zona di confine nello Stato straniero confinante nel bimestre precedente espresso in lire italiane;
b) applicazione di tale riduzione alle sole compagnie petrolifere che convengano una riduzione del prezzo di vendita di analogo ammontare rispetto alla riduzione di imposta assicurata dallo Stato;
c) cessazione delle agevolazioni di cui sopra nel caso di prezzo di vendita espresso in lire italiane nello Stato straniero risulti pari o superiore a quello italiano.
18. 70.
Giancarlo Giorgetti, Galli, Bianchi Clerici.
Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; al secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo sopraindicato.
18. 112.
Bono, Armani, Valensise.
18. 283.
Molinari.
18. 279.
Bressa.
18. 165.
Balocchi, Caparini, Giorgetti, Bianchi Clerici.
Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di E.R.P. concessi agli IACP, comunque denominati.
18. 153.
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.
9-bis. L'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 è soppresso.
All'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, il comma 3 è così sostituito: «La ripartizione tra i soci sotto forma di restituzione di somme quantificate in base ai rapporti mutualistici intercorsi con la società non fa decadere le cooperative e loro consorzi dai benefici fiscali. Le predette somme sono ammesse in deduzione dal reddito».
All'articolo 47, primo comma, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 le parole: «maggiorati del 20 per cento» sono soppresse.
18. 83.
Del Bono, Duilio.
9-ter. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
l) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire, relative a prestazini socio-sanitarie, di assistenza domiciliare in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamente e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da entri aventi finalità di assistenza sociale,
18. 81.
Del Bono, Duilio.
18. 52.
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.