PROGETTO DI LEGGE - N. 7429




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende sanare la drammatica situazione attuale dei professori incaricati stabilizzati, una componente "dimenticata" del mondo universitario e sottoposta ad un mobbing istituzionalizzato, dal momento che essi si trovano in servizio a svolgere funzioni di altissimo livello, quali la titolarità del loro insegnamento universitario, senza una normativa che ne specifichi le funzioni né un trattamento economico corrispondente, lasciati pertanto all'arbitrio delle amministrazioni universitarie. Si intende quindi trovare una soluzione per riqualificare la loro posizione e per ridare ai professori incaricati stabilizzati una pari dignità similmente alle altre componenti docenti attuali del mondo universitario.
        I professori incaricati, infatti, si trovano ancora in servizio a seguito della mancata applicazione dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che prevedeva per essi, qualora non avessero partecipato o non fossero risultati idonei ai giudizi d'idoneità a professore associato, il passaggio ad un'altra amministrazione dello Stato a scelta, ancorché ne venisse appurata la coerenza con le loro competenze. Il passaggio non è mai avvenuto, perché le amministrazioni hanno sempre evitato di accettare professori incaricati, invocando in genere loro particolari specificità che ne impedivano il reclutamento. Si è trattato quindi di prese di posizione "di cui i professori incaricati non portano alcuna responsabilità". Dal momento che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ne prevedeva la scomparsa, nessuna normativa è stata emessa nei loro riguardi, salvo la legge 9 dicembre 1985, n. 705, che stabiliva che, fino all'effettivo passaggio all'altra amministrazione, coloro che avevano fatto domanda di passaggio fossero mantenuti in servizio, mantenendo lo stipendio in godimento (articolo 17), passaggio fissato dallo stesso articolo entro il termine (ordinativo e non perentorio) di nove mesi. Dal punto di vista economico, fino al 1^ novembre 1987 (legge 22 aprile 1987, n. 158), essi avevano lo stipendio equiparato a quello degli assistenti del ruolo ad esaurimento e dei ricercatori confermati. Invece, conformemente al cambiamento di mansioni intervenuto nell'attesa del passaggio ad altra amministrazione <riconosciuto tuttavia illegittimo dalla magistratura amministrativa, si veda la sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) Lombardia, sezione III, n. 26 del 1992>, lo stipendio dei professori incaricati stabilizzati ha seguito la progressione secondo i valori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, finché, con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non docente delle università, all'articolo 15, era specificamente disciplinato il trattamento economico dei professori incaricati, equiparandolo a quello del personale tecnico-economico di IX e I qualifica dei ruoli speciali transitori. Si tratta attualmente di uno stipendio di circa 2.100.000 lire nette mensili.
        A seguito di sospensive o giudizi dei vari TAR aditi, i professori incaricati attualmente in servizio, si presume in numero intorno a sessanta, si trovano in genere nella seguente condizione:

            a) dal punto di vista delle funzioni, essi sono docenti al massimo livello, quasi tutti ancora titolari del loro insegnamento, né più né meno dei professori ordinari ed associati, e possono essere relatori di tesi di laurea. In alcune università hanno diritto di voto in tutti gli organi accademici, nella fascia degli associati, sono presidenti o membri di commissioni di esame e di laurea; tuttavia ad essi non possono essere assegnate supplenze, essendo dalla legge esplicitamente riservate solamente a professori ordinari ed associati od a ricercatori confermati, né contratti, perché questi sono esclusivi per coloro che non insegnano in università italiane. Essi sono, pertanto, gli unici cittadini, italiani e stranieri, a cui è inibito un insegnamento all'università diverso da quello di cui sono titolari: per tutti gli altri infatti vale il criterio che, se docenti, possono avere un corso per supplenza, e, se non docenti, lo possono avere per contratto;

            b) dal punto di vista della ricerca scientifica essi possono essere responsabili scientifici dei progetti proposti ai comitati del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla pari delle altre fasce di docenti. Solo in alcuni casi il CNR li esclude, senza motivo particolare, e li esclude il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalla titolarità dei cofinanziamenti, riservati ai soli professori ordinari od associati; alcune università assicurano fondi di ricerca d'ateneo (ex 60 per cento, almeno a Roma, università "La Sapienza") ma altre non garantiscono la medesima assicurazione, con grave danno per la ricerca stessa dei professori incaricati stabilizzati;

            c) dal punto di vista dello stato giuridico, esso semplicemente non esiste, a meno di non fare riferimento al regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534. Essi vanno attualmente in pensione a settanta anni, secondo il vecchio ordinamento, ma non esiste una normativa, espressa in accordo con la riforma universitaria, che li riguardi. In mancanza di tale normativa accade, ad esempio, che all'università di Roma "La Sapienza" viene inviata la scheda di programmazione didattica, che prevede le stesse voci e la stessa tempistica (340 ore) dei professori di ruolo a tempo pieno;

            d) dal punto di vista economico, secondo quanto si è detto, il contratto in vigore risale al 1989, quando essi furono inclusi nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non docente delle università. Lo stipendio attuale, al netto di contributi e tasse, si aggira quindi intorno a 2.100.000 lire mensili, circa la metà di quello di un ricercatore confermato di pari anzianità. Giova qui rammentare che gli assistenti del ruolo ad esaurimento (al cui stipendio era in passato equiparato quello dei professori incaricati) si trovano essi soli ad avere uno stipendio equiparato a quello dei ricercatori confermati, dunque quasi il doppio di quello di un professore incaricato stabilizzato. Tuttavia gli assistenti non sono titolari di corso, le loro mansioni essendo limitate alle esercitazioni: essi hanno però diritto ad ottenere supplenze retribuite.

        Riqualificare la posizione dei professori incaricati stabilizzati significa quindi garantire la loro posizione nei confronti delle diverse amministrazioni universitarie. Fino ad ora, infatti, esse hanno agito in base a sospensive o sentenze dei vari tribunali amministrativi regionali ed in mancanza di qualsiasi normativa in merito. Inoltre per essi, e solo per essi, è clamorosamente mancante un contratto, in spregio alla legislazione vigente (articolo 36 della Costituzione, articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80).
        Prima della riforma del 1980, il professore incaricato a tempo indeterminato venne istituito come stabilizzato dall'articolo 4 del decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Il professore incaricato veniva dunque stabilizzato sull'insegnamento del quale era titolare, dopo che per tre anni aveva avuto assegnato, dalla stessa o da università diverse, un incarico d'insegnamento. Si trattava dunque di vincere almeno tre concorsi pubblici, eventualmente svolti presso università e facoltà diverse, od anche sempre presso la stessa. Il consiglio di facoltà votava a maggioranza la nomina del vincitore, eventualmente a seguito di un'istruttoria svolta da una commissione che effettuava un giudizio comparativo e motivato dei titoli dei candidati, presentando una graduatoria finale.
        I professori incaricati erano titolari di un corso d'insegnamento, ed i loro doveri ed obblighi erano stabiliti dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, come segue: "(...) hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonché alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati". Dal punto di vista economico, il trattamento dei professori di ruolo, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo veniva sempre determinato in un medesimo articolo di legge.
        Gli attuali professori incaricati stabilizzati, ancorché considerati non di ruolo, sono stati dunque assunti come docenti ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative simili a quelle del professore ordinario, salva naturalmente la possibilità di occupare cariche accademiche. C'è anche da segnalare che il professore incaricato stabilizzato resta in servizio fino all'età di settanta anni, e ha diritto al trattamento di liquidazione e pensionistico come qualunque dipendente dello Stato. Per questa ragione, assistenti di ruolo con incarico d'insegnamento stabilizzato in passato hanno spesso optato per passare come professori incaricati, ritenendone la posizione e la funzione più convenienti. Ai citati professori incaricati occorre aggiungere i professori incaricati delle università per stranieri di Perugia e Siena, che stranamente si trovano in una posizione differente. Infatti, secondo la legge 17 febbraio 1992, n. 204, essi soli possono, a domanda, restare in servizio come figure ad esaurimento. Tuttavia, nominati nel corso degli anni ottanta, per essi non è stato possibile essere sottoposti ai giudizi di idoneità, perché la legge è stata promulgata dopo l'espletamento dell'ultima tornata di giudizi.
        Attualmente, essendo i professori incaricati in servizio con l'intera funzione docente, si ritiene con ciò che le università abbiano preso atto del fatto che:

            1) la procedura di passaggio ad altra amministrazione non è avvenuta, né lo sarà mai più;

            2) le mansioni diverse dall'insegnamento non sono considerate di loro interesse od utilità;

            3) i professori incaricati stabilizzati sono ritenuti idonei a ricoprire una funzione docente al massimo livello, come titolari d'insegnamenti ufficiali.

        Tuttavia, nulla è stato fatto più per quanto riguarda il loro trattamento economico. Se infatti per il personale non docente sono stati siglati altri due contratti collettivi nazionali di lavoro, 1994-1997 e 1998-2001, in essi i professori incaricati stabilizzati non sono stati inclusi, perché, secondo l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (lettera al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 2192 del 31 marzo 1999), che cita il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, di definizione dei comparti e l'accordo di comparto stipulato il 2 giugno 1998 con le confederazioni sindacali rappresentative, "l'ambito d'applicazione del contratto (...) ricomprende (...) tutto il personale dipendente dalle Università, ad eccezione dei professori e ricercatori". Questa esclusione è avvenuta, sempre secondo l'ARAN, "in virtù dell'equiparazione dei docenti universitari alla dirigenza dello Stato, come affermato dalla Corte Costituzionale". Tuttavia, nessuno s'è curato, finora, di fissare il livello di stipendio in base a tale equiparazione.
        Il risultato di questa situazione è che le università utilizzano per funzioni di docente al massimo livello delle persone retribuite in modo esiguo. In questo comportamento è possibile che la magistratura possa ravvisare un illecito arricchimento ai loro danni. Altrettanto inadempiente è lo Stato nei confronti di coloro che, avendo chiesto il passaggio ad altra amministrazione, non lo hanno mai ottenuto, certo non per loro negligenza.
        Il problema dei professori incaricati è quindi duplice:

            a) innanzitutto è un problema economico, dal momento che il loro stipendio, di circa lire 2.100.000 nette mensili, è scandaloso per le funzioni che essi svolgono, giacché è meno della metà di quello d'un professore associato con identiche funzioni, né è mai stato indicizzato od altrimenti adeguato. Il fatto che essi non possano ricoprire altri incarichi per supplenze o contratti, limita ulteriormente le loro possibilità di guadagno;

            b) è un problema di condizioni di lavoro, dal momento che non tutte le università garantiscono loro le stesse condizioni, né gli organismi preposti a finanziare le ricerche universitarie accettano le loro proposte come quelle degli altri.

        La proposta di legge intende definire una volta per tutte le condizioni dei professori incaricati stabilizzati. All'articolo 1 si fissa una condizione per la loro immissione nel ruolo ad esaurimento: quella di rinunciare ad altra posizione in ruolo nella pubblica amministrazione o di dipendente da impresa privata. Infatti, se prima della riforma del 1980, la posizione di professore incaricato poteva essere compatibile con altro lavoro dipendente, si ritiene che il loro passaggio in un ruolo ad esaurimento non possa che imporre ad essi un comportamento analogo a quello degli altri docenti universitari. L'età per il pensionamento è fissata a settanta anni perché corrispondente alla loro situazione attuale.
        All'articolo 2 si equiparano esplicitamente i loro diritti e doveri con quelli dei professori associati: non è altro che il riconoscimento del ruolo che la maggior parte di essi hanno svolto finora nelle università.
        All'articolo 3 è fissato l'adeguamento del loro stipendio a quello dei professori associati, per ovvi criteri d'equità.
        All'articolo 4 si esonerano i professori incaricati dalla prova didattica, considerata necessaria nei concorsi ai posti di professore associato. E' infatti ridicolo imporre una tale prova a chi da non meno di dieci anni insegna a pieno titolo in una università italiana.
        Nell'articolo 5 si riconosce il debito assunto dalle università nei loro confronti per averli utilizzati in passato in funzione di docente, dando loro tuttavia uno stipendio esiguo, e, per coloro che hanno richiesto il passaggio ad altra amministrazione, si riconosce con lo stesso indennizzo il danno che essi hanno subìto per non aver effettivamente ottenuto il trasferimento.
        L'articolo 6 reca la copertura finanziaria. Come si è detto, si presume che i professori incaricati stabilizzati attualmente in servizio siano all'incirca sessanta. Pertanto, l'onere annuale per l'adeguamento del loro stipendio non dovrebbe superare i 3 miliardi di lire. A tale onere è da aggiungere l'indennizzo per il mancato adeguamento dello stipendio negli undici anni trascorsi dal contratto collettivo nazionale di lavoro pregresso, che si stima quindi intorno a 33 miliardi di lire.




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