PROGETTO DI LEGGE - N. 7429
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende sanare la drammatica situazione attuale dei
professori incaricati stabilizzati, una componente
"dimenticata" del mondo universitario e sottoposta ad un
mobbing istituzionalizzato, dal momento che essi si
trovano in servizio a svolgere funzioni di altissimo livello,
quali la titolarità del loro insegnamento universitario, senza
una normativa che ne specifichi le funzioni né un trattamento
economico corrispondente, lasciati pertanto all'arbitrio delle
amministrazioni universitarie. Si intende quindi trovare una
soluzione per riqualificare la loro posizione e per ridare ai
professori incaricati stabilizzati una pari dignità similmente
alle altre componenti docenti attuali del mondo
universitario.
I professori incaricati, infatti, si trovano ancora in
servizio a seguito della mancata applicazione dell'articolo
120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, che prevedeva per essi, qualora non avessero
partecipato o non fossero risultati idonei ai giudizi
d'idoneità a professore associato, il passaggio ad un'altra
amministrazione dello Stato a scelta, ancorché ne venisse
appurata la coerenza con le loro competenze. Il passaggio non
è mai avvenuto, perché le amministrazioni hanno sempre evitato
di accettare professori incaricati, invocando in genere loro
particolari specificità che ne impedivano il reclutamento. Si
è trattato quindi di prese di posizione "di cui i professori
incaricati non portano alcuna responsabilità". Dal momento che
il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980 ne prevedeva la scomparsa, nessuna normativa è stata
emessa nei loro riguardi, salvo la legge 9 dicembre 1985, n.
705, che stabiliva che, fino all'effettivo passaggio all'altra
amministrazione, coloro che avevano fatto domanda di passaggio
fossero mantenuti in servizio, mantenendo lo stipendio in
godimento (articolo 17), passaggio fissato dallo stesso
articolo entro il termine (ordinativo e non perentorio) di
nove mesi. Dal punto di vista economico, fino al 1^ novembre
1987 (legge 22 aprile 1987, n. 158), essi avevano lo stipendio
equiparato a quello degli assistenti del ruolo ad esaurimento
e dei ricercatori confermati. Invece, conformemente al
cambiamento di mansioni intervenuto nell'attesa del passaggio
ad altra amministrazione <riconosciuto tuttavia illegittimo
dalla magistratura amministrativa, si veda la sentenza del
tribunale amministrativo regionale (TAR) Lombardia, sezione
III, n. 26 del 1992>, lo stipendio dei professori incaricati
stabilizzati ha seguito la progressione secondo i valori
indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio
1984, n. 571, finché, con il decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non docente delle
università, all'articolo 15, era specificamente disciplinato
il trattamento economico dei professori incaricati,
equiparandolo a quello del personale tecnico-economico di IX e
I qualifica dei ruoli speciali transitori. Si tratta
attualmente di uno stipendio di circa 2.100.000 lire nette
mensili.
A seguito di sospensive o giudizi dei vari TAR aditi, i
professori incaricati attualmente in servizio, si presume in
numero intorno a sessanta, si trovano in genere nella seguente
condizione:
a) dal punto di vista delle funzioni, essi sono
docenti al massimo livello, quasi tutti ancora titolari del
loro insegnamento, né più né meno dei professori ordinari ed
associati, e possono essere relatori di tesi di laurea. In
alcune università hanno diritto di voto in tutti gli organi
accademici, nella fascia degli associati, sono presidenti o
membri di commissioni di esame e di laurea; tuttavia ad essi
non possono essere assegnate supplenze, essendo dalla legge
esplicitamente riservate solamente a professori ordinari ed
associati od a ricercatori confermati, né contratti, perché
questi sono esclusivi per coloro che non insegnano in
università italiane. Essi sono, pertanto, gli unici cittadini,
italiani e stranieri, a cui è inibito un insegnamento
all'università diverso da quello di cui sono titolari: per
tutti gli altri infatti vale il criterio che, se docenti,
possono avere un corso per supplenza, e, se non docenti, lo
possono avere per contratto;
b) dal punto di vista della ricerca scientifica
essi possono essere responsabili scientifici dei progetti
proposti ai comitati del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) alla pari delle altre fasce di docenti. Solo in alcuni
casi il CNR li esclude, senza motivo particolare, e li esclude
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica dalla titolarità dei cofinanziamenti, riservati ai
soli professori ordinari od associati; alcune università
assicurano fondi di ricerca d'ateneo (ex 60 per cento, almeno
a Roma, università "La Sapienza") ma altre non garantiscono la
medesima assicurazione, con grave danno per la ricerca stessa
dei professori incaricati stabilizzati;
c) dal punto di vista dello stato giuridico, esso
semplicemente non esiste, a meno di non fare riferimento al
regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534. Essi vanno
attualmente in pensione a settanta anni, secondo il vecchio
ordinamento, ma non esiste una normativa, espressa in accordo
con la riforma universitaria, che li riguardi. In mancanza di
tale normativa accade, ad esempio, che all'università di Roma
"La Sapienza" viene inviata la scheda di programmazione
didattica, che prevede le stesse voci e la stessa tempistica
(340 ore) dei professori di ruolo a tempo pieno;
d) dal punto di vista economico, secondo quanto si
è detto, il contratto in vigore risale al 1989, quando essi
furono inclusi nel contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale non docente delle università. Lo stipendio
attuale, al netto di contributi e tasse, si aggira quindi
intorno a 2.100.000 lire mensili, circa la metà di quello di
un ricercatore confermato di pari anzianità. Giova qui
rammentare che gli assistenti del ruolo ad esaurimento (al cui
stipendio era in passato equiparato quello dei professori
incaricati) si trovano essi soli ad avere uno stipendio
equiparato a quello dei ricercatori confermati, dunque quasi
il doppio di quello di un professore incaricato stabilizzato.
Tuttavia gli assistenti non sono titolari di corso, le loro
mansioni essendo limitate alle esercitazioni: essi hanno però
diritto ad ottenere supplenze retribuite.
Riqualificare la posizione dei professori incaricati
stabilizzati significa quindi garantire la loro posizione nei
confronti delle diverse amministrazioni universitarie. Fino ad
ora, infatti, esse hanno agito in base a sospensive o sentenze
dei vari tribunali amministrativi regionali ed in mancanza di
qualsiasi normativa in merito. Inoltre per essi, e solo per
essi, è clamorosamente mancante un contratto, in spregio alla
legislazione vigente (articolo 36 della Costituzione, articolo
49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, articolo 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80).
Prima della riforma del 1980, il professore incaricato a
tempo indeterminato venne istituito come stabilizzato
dall'articolo 4 del decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580,
recante misure urgenti per l'università, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Il
professore incaricato veniva dunque stabilizzato
sull'insegnamento del quale era titolare, dopo che per tre
anni aveva avuto assegnato, dalla stessa o da università
diverse, un incarico d'insegnamento. Si trattava dunque di
vincere almeno tre concorsi pubblici, eventualmente svolti
presso università e facoltà diverse, od anche sempre presso la
stessa. Il consiglio di facoltà votava a maggioranza la nomina
del vincitore, eventualmente a seguito di un'istruttoria
svolta da una commissione che effettuava un giudizio
comparativo e motivato dei titoli dei candidati, presentando
una graduatoria finale.
I professori incaricati erano titolari di un corso
d'insegnamento, ed i loro doveri ed obblighi erano stabiliti
dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, come
segue: "(...) hanno l'obbligo di dedicare al proprio
insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di
esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e
l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni
modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare
l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione
dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi
alle loro cattedre; di partecipare alle commissioni per gli
esami di profitto e di laurea, nonché alle funzioni
accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati".
Dal punto di vista economico, il trattamento dei professori di
ruolo, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo
veniva sempre determinato in un medesimo articolo di legge.
Gli attuali professori incaricati stabilizzati, ancorché
considerati non di ruolo, sono stati dunque assunti come
docenti ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative
simili a quelle del professore ordinario, salva naturalmente
la possibilità di occupare cariche accademiche. C'è anche da
segnalare che il professore incaricato stabilizzato resta in
servizio fino all'età di settanta anni, e ha diritto al
trattamento di liquidazione e pensionistico come qualunque
dipendente dello Stato. Per questa ragione, assistenti di
ruolo con incarico d'insegnamento stabilizzato in passato
hanno spesso optato per passare come professori incaricati,
ritenendone la posizione e la funzione più convenienti. Ai
citati professori incaricati occorre aggiungere i professori
incaricati delle università per stranieri di Perugia e Siena,
che stranamente si trovano in una posizione differente.
Infatti, secondo la legge 17 febbraio 1992, n. 204, essi soli
possono, a domanda, restare in servizio come figure ad
esaurimento. Tuttavia, nominati nel corso degli anni ottanta,
per essi non è stato possibile essere sottoposti ai giudizi di
idoneità, perché la legge è stata promulgata dopo
l'espletamento dell'ultima tornata di giudizi.
Attualmente, essendo i professori incaricati in servizio
con l'intera funzione docente, si ritiene con ciò che le
università abbiano preso atto del fatto che:
1) la procedura di passaggio ad altra amministrazione
non è avvenuta, né lo sarà mai più;
2) le mansioni diverse dall'insegnamento non sono
considerate di loro interesse od utilità;
3) i professori incaricati stabilizzati sono ritenuti
idonei a ricoprire una funzione docente al massimo livello,
come titolari d'insegnamenti ufficiali.
Tuttavia, nulla è stato fatto più per quanto riguarda il
loro trattamento economico. Se infatti per il personale non
docente sono stati siglati altri due contratti collettivi
nazionali di lavoro, 1994-1997 e 1998-2001, in essi i
professori incaricati stabilizzati non sono stati inclusi,
perché, secondo l'agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (lettera al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
protocollo n. 2192 del 31 marzo 1999), che cita il regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 dicembre 1993, n. 593, di definizione dei comparti e
l'accordo di comparto stipulato il 2 giugno 1998 con le
confederazioni sindacali rappresentative, "l'ambito
d'applicazione del contratto (...) ricomprende (...) tutto il
personale dipendente dalle Università, ad eccezione dei
professori e ricercatori". Questa esclusione è avvenuta,
sempre secondo l'ARAN, "in virtù dell'equiparazione dei
docenti universitari alla dirigenza dello Stato, come
affermato dalla Corte Costituzionale". Tuttavia, nessuno s'è
curato, finora, di fissare il livello di stipendio in base a
tale equiparazione.
Il risultato di questa situazione è che le università
utilizzano per funzioni di docente al massimo livello delle
persone retribuite in modo esiguo. In questo comportamento è
possibile che la magistratura possa ravvisare un illecito
arricchimento ai loro danni. Altrettanto inadempiente è lo
Stato nei confronti di coloro che, avendo chiesto il passaggio
ad altra amministrazione, non lo hanno mai ottenuto, certo non
per loro negligenza.
Il problema dei professori incaricati è quindi duplice:
a) innanzitutto è un problema economico, dal
momento che il loro stipendio, di circa lire 2.100.000 nette
mensili, è scandaloso per le funzioni che essi svolgono,
giacché è meno della metà di quello d'un professore associato
con identiche funzioni, né è mai stato indicizzato od
altrimenti adeguato. Il fatto che essi non possano ricoprire
altri incarichi per supplenze o contratti, limita
ulteriormente le loro possibilità di guadagno;
b) è un problema di condizioni di lavoro, dal
momento che non tutte le università garantiscono loro le
stesse condizioni, né gli organismi preposti a finanziare le
ricerche universitarie accettano le loro proposte come quelle
degli altri.
La proposta di legge intende definire una volta per tutte
le condizioni dei professori incaricati stabilizzati.
All'articolo 1 si fissa una condizione per la loro immissione
nel ruolo ad esaurimento: quella di rinunciare ad altra
posizione in ruolo nella pubblica amministrazione o di
dipendente da impresa privata. Infatti, se prima della riforma
del 1980, la posizione di professore incaricato poteva essere
compatibile con altro lavoro dipendente, si ritiene che il
loro passaggio in un ruolo ad esaurimento non possa che
imporre ad essi un comportamento analogo a quello degli altri
docenti universitari. L'età per il pensionamento è fissata a
settanta anni perché corrispondente alla loro situazione
attuale.
All'articolo 2 si equiparano esplicitamente i loro diritti
e doveri con quelli dei professori associati: non è altro che
il riconoscimento del ruolo che la maggior parte di essi hanno
svolto finora nelle università.
All'articolo 3 è fissato l'adeguamento del loro stipendio
a quello dei professori associati, per ovvi criteri
d'equità.
All'articolo 4 si esonerano i professori incaricati dalla
prova didattica, considerata necessaria nei concorsi ai posti
di professore associato. E' infatti ridicolo imporre una tale
prova a chi da non meno di dieci anni insegna a pieno titolo
in una università italiana.
Nell'articolo 5 si riconosce il debito assunto dalle
università nei loro confronti per averli utilizzati in passato
in funzione di docente, dando loro tuttavia uno stipendio
esiguo, e, per coloro che hanno richiesto il passaggio ad
altra amministrazione, si riconosce con lo stesso indennizzo
il danno che essi hanno subìto per non aver effettivamente
ottenuto il trasferimento.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria. Come si è
detto, si presume che i professori incaricati stabilizzati
attualmente in servizio siano all'incirca sessanta. Pertanto,
l'onere annuale per l'adeguamento del loro stipendio non
dovrebbe superare i 3 miliardi di lire. A tale onere è da
aggiungere l'indennizzo per il mancato adeguamento dello
stipendio negli undici anni trascorsi dal contratto collettivo
nazionale di lavoro pregresso, che si stima quindi intorno a
33 miliardi di lire.