RELAZIONE - N. 7490 - 3699 - 5120 - 7101-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione Giustizia,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge,

              ritenuto opportuno che, nel rispetto dei vincoli di bilancio, all'articolo 6 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, relativa ai trasferimenti di personale, decorra dal 1^ gennaio 2000, anziché dal 1^ gennaio 2001 al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento a danno di coloro che nel corso del 2000 abbiano effettuato i trasferimenti di cui all'articolo 1,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

        al comma 1 dell'articolo 6 valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: "1^ gennaio 2001" con le seguenti "1^ gennaio 2000".



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


La V Commissione,

          esprime, sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 3, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, periodi quarto e quinto, della legge medesima";

              all'articolo 4-bis, al comma 3, le parole: "in deroga a" siano sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di" e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole "e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, quinto periodo, della legge medesima".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


        La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasfonderne il contenuto in un comma aggiuntivo (5-bis) all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi;

              b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, valuti la Commissione di merito la necessità di coordinarne il contenuto con la detrazione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 3, capoverso 1-bis, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), onde evitare la cumulabilità del rimborso di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, con la suddetta detrazione fiscale;
              c) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificarne il contenuto nel senso di prevedere un regime transitorio che eviti disparità di trattamento tra i soggetti trasferiti prima del 1^ gennaio 2001 e quelli trasferiti successivamente a tale data.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE


con la seguente osservazione:

          all'articolo 4-bis, comma 3, sostituire le parole: "3, comma 3" con le seguenti: "39, commi da 1 a 3".



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