RELAZIONE - N. 7490 - 3699 - 5120 - 7101-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge,
ritenuto opportuno che, nel rispetto dei vincoli di
bilancio, all'articolo 6 l'applicabilità delle disposizioni di
cui all'articolo 1, relativa ai trasferimenti di personale,
decorra dal 1^ gennaio 2000, anziché dal 1^ gennaio 2001 al
fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento a
danno di coloro che nel corso del 2000 abbiano effettuato i
trasferimenti di cui all'articolo 1,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
al comma 1 dell'articolo 6 valuti la Commissione di merito
l'opportunità di sostituire le parole: "1^ gennaio 2001" con
le seguenti "1^ gennaio 2000".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esprime, sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 5, siano aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed in particolare nel rispetto dei limiti di
cui all'articolo 7, comma 10, periodi quarto e quinto, della
legge medesima";
all'articolo 4-bis, al comma 3, le parole: "in
deroga a" siano sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di" e
siano aggiunte, in fine, le seguenti parole "e sono
considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2,
quinto periodo, della legge medesima".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasfonderne
il contenuto in un comma aggiuntivo (5-bis) all'articolo
48 del testo unico delle imposte sui redditi;
b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
valuti la Commissione di merito la necessità di coordinarne il
contenuto con la detrazione introdotta dall'articolo 2, comma
1, lettera h), n. 3, capoverso 1-bis, della legge
n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), onde evitare
la cumulabilità del rimborso di cui all'articolo 1, comma 3,
del disegno di legge in esame, con la suddetta detrazione
fiscale;
c) all'articolo 6, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di modificarne il contenuto nel senso di
prevedere un regime transitorio che eviti disparità di
trattamento tra i soggetti trasferiti prima del 1^ gennaio
2001 e quelli trasferiti successivamente a tale data.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 4-bis, comma 3, sostituire le parole:
"3, comma 3" con le seguenti: "39, commi da 1 a 3".