PROGETTO DI LEGGE - N. 6815
Onorevoli Colleghi! - A seguito della decisione del
Governo di presentare un proprio disegno di legge (AC n.
5433), che prevede nuove norme in materia di modello di difesa
e di riforma della leva, con conseguente graduale sospensione
della leva obbligatoria, si è posta la questione assai
rilevante della opportunità e significanza, culturale e
costituzionale, di dare una nuova disciplina anche al servizio
civile nel nostro Paese. Infatti, il servizio civile, in
Italia, ha una lunga storia ed è figlio di una grande
battaglia ideale: l'introduzione nel nostro ordinamento della
possibilità di obiettare al servizio militare per ragioni di
coscienza.
Molta strada è stata infatti realizzata dalla prima legge,
la legge n. 772 del 1972. Dalla obiezione di coscienza fondata
sulla "contrarietà all'uso personale delle armi" per motivi
"attinenti ad una concezione generale della vita basata su
profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali
professati", la Corte costituzionale (con la sentenza n. 164
del 1985) ha reso più chiara la interpretazione dell'articolo
52 della Costituzione e ha dato allo stesso un più ampio
respiro. Infatti, da una parte ha riconosciuto che il dovere
di difendere la Patria si concretizza anche quando si
"svolgono prestazioni di adeguati comportamenti di impegno
sociale", ad esempio nella difesa del territorio e della
propria comunità, dall'altra ha ritenuto, in modo assai
innovativo quanto disatteso, che l'articolo 52 può contenere
anche "l'opera di sensibilizzazione e preparazione alla difesa
popolare non violenta".
L'obiezione di coscienza deve quindi intendersi non come
un atteggiamento individualistico di chi si chiude nel proprio
egoismo, ma come la volontà "di chi si propone di porre le
proprie energie al servizio del non uccidere e della
promozione umana".
Dalla legge n. 772 del 1972 e dall'ulteriore affinamento
operato dalla giurisprudenza costituzionale (si pensi alle
sentenze n. 113 del 1986, n. 470 del 1989, n. 409 del 1989),
nel nostro Paese è andata radicandosi una esperienza di
servizio civile di centinaia di migliaia di giovani che hanno
prestato il loro tempo di ferma eminentemente presso
organizzazioni non a scopo di lucro o presso enti locali.
Il Parlamento ha avuto modo anche recentemente, a
dimostrazione della rilevanza della materia e del fenomeno, di
legiferare in modo organico, con la legge 8 luglio 1998, n.
230, legge che ha ribadito l'alternatività del servizio civile
a quello militare; che ha definitivamente "civilizzato" il
servizio civile staccandolo dal Ministero della difesa ed
affidandolo al governo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e ad una apposita Agenzia per il servizio civile
(come stabilito dal decreto legislativo n. 303 del 1999); che
ha riconosciuto l'importanza dell'area vocazionale indicata
dal giovane; che ha istituito una Consulta nazionale,
importante riferimento consulenziale e coprogrammatorio per il
Governo e l'Agenzia stessa. Ne è nato, quindi, con questa
esperienza del servizio civile, un arricchimento reciproco, in
termini di quantità e di qualità del servizio erogato, per
l'intera comunità nazionale, ed in termini di accrescimento
della propria cultura civile e di disponibilità verso i propri
cittadini, per gli obiettori, che non può andare perduto. Da
qui il diverso orientamento rispetto al recente disegno di
legge del Governo (AS n. 4408), che ha proposto, a seguito
della sospensione della leva militare obbligatoria,
l'istituzione di un servizio civile su base volontaria.
L'ipotesi che si intende, al contrario, sottoporre
all'attenzione del Parlamento è quella di un servizio civile
obbligatorio. L'obbligatorietà ha fondate ragioni di ordine
civile ed operativo e trova sostegno in importanti princìpi
costituzionali. Vi è infatti, nel servizio civile, una
decisiva valenza culturale per i giovani italiani del nostro
tempo, ovvero un richiamo alla responsabilità che hanno nei
confronti della comunità nella quale vivono, un dovere di
solidarietà e difesa nei confronti della popolazione con
maggiori handicap fisici, economici e culturali. Vi è,
inoltre, un importante effetto che un servizio civile
obbligatorio potrebbe provocare, quello di una risposta,
seppure parziale, al vuoto culturale ed educativo che talvolta
caratterizza le nuove generazioni. Un servizio civile che
pone, anche, sotto verifica i propri stili di vita e induce a
salutari ridimensionamenti delle proprie egoistiche pretese.
Vi è poi l'importanza che, in una fase di profonda riforma
dello Stato sociale nella direzione di una più compiuta
sussidiarietà verticale ed orizzontale, riveste l'impiego di
giovani nel campo dei servizi alla persona, all'ambiente, alla
tutela dei beni culturali e artistici del Paese.
Alla probabile contestazione relativa alla impossibilità
di gestione di un tale numero di giovani, si risponde che una
breve durata della ferma (sei mesi) e l'esercizio del servizio
nell'ambito territoriale del proprio comune di residenza o al
massimo della provincia di residenza riducono di molto le
problematiche organizzative e recettive. Inoltre, non vi è
dubbio che lo sviluppo del terzo settore ed i nuovi compiti
affidati, dalla recente produzione legislativa, agli enti
locali garantiscono una solida base per accogliere i giovani e
le giovani impegnati nel servizio civile.
Sotto il profilo dell'impatto economico, i costi
sopportati dallo Stato trovano un ampio riequilibrio nei
vantaggi sociali, culturali ed economici provocati
dall'obbligatorietà del servizio civile. L'obbligatorietà
trova poi il suo fondamento in importanti articoli della Carta
costituzionale. Innanzitutto nell'articolo 2, che richiama
espressamente "l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale", nell'articolo 3,
con il suo riferimento alla rimozione "degli ostacoli di
ordine economico e sociale" che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana. Ma non vi è dubbio che riferimenti
importanti si trovano anche nell'articolo 9 (con la promozione
dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e
tecnica e con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico
ed artistico), nell'articolo 11 (relativo al ripudio della
guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle
controversie internazionali), nell'articolo 32 (tutela della
salute) e nell'articolo 38 (sulla integrazione sociale delle
persone in difficoltà). Riferimento inoltre può e deve
rimanere l'articolo 52, che pure a fronte della sospensione
della leva militare obbligatoria, trova ragione di vivere, nel
precetto del sacro dovere di difesa della Patria, in nuove
forme ed obiettivi entro "i limiti e i modi definiti dalla
legge".
La presente proposta di legge ruota quindi intorno a ben
definiti princìpi e norme costituzionali e si indirizza
conseguentemente verso determinate attività ed ambiti
operativi (articoli 1, 2 e 3). Riguarda tutti i giovani, sia
di sesso maschile che femminile, dal diciottesimo al
ventiseiesimo anno di età (articolo 4) ed intende far svolgere
un periodo di ferma della durata di sei mesi, di cui uno
dedicato esclusivamente alla formazione.
Si intende inoltre ribadire (articolo 5) la caratteristica
assolutamente civile e non militare dell'esperienza, lasciando
la gestione all'Agenzia per il servizio civile, già indicata
dalla legge n. 230 del 1998 e dal decreto legislativo n. 303
del 1999, con l'importante ed innovativo concorso delle
Province.
I soggetti a cui assegnare i giovani sono indicati
dall'articolo 6 e si riferiscono nello specifico a tutte le
possibili organizzazioni pubbliche o private, purché
caratterizzate dall'assenza di finalità di lucro, dalla
capacità organizzativa e dalla possibilità di impiego dei
giovani.
Sono disciplinati i casi di rifiuto a prestare il servizio
civile (articolo 8), nonché i comportamenti incompatibili con
la natura e la funzionalità del servizio (articolo 9).
Per la dotazione finanziaria si provvede tramite
l'istituzione di un apposito Fondo nazionale (articolo 10).
Con la presente proposta di legge si intende innescare,
altresì, un dibattito approfondito ed alto intorno al futuro
del servizio civile ed alla tenuta del tessuto comunitario del
nostro Paese, minato da processi disgregativi e dal sempre più
scarso senso dello Stato e delle istituzioni repubblicane. Per
tali ragioni si auspica la sua rapida approvazione.