PROGETTO DI LEGGE - N. 6732
Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione della medicina ed il
progresso tecnologico hanno consentito, da circa diciassette
anni anche in Italia, la realizzazione dell'ossigenoterapia a
lungo termine. E' questa una terapia in grado di dare capacità
riabilitativa alla terapia farmacologica della
bronco-pneumopatia cronica ostruttiva.
La storia naturale della malattia.
L'insufficienza respiratoria cronica rientra fra quelle
malattie sociali, come la talassemia, l'emofilia e l'AIDS, che
costringono i relativi malati a ripetuti controlli presso
centri specializzati, istituiti di norma negli ospedali,
nonché a sottoporsi a cicli continui di terapie che prevedono
l'esigenza costante di utilizzare anche supporti sanitari. Si
dovrà, pertanto, concludere che l'erogazione di farmaci nelle
terapie relative alle sopra citate malattie non rientra
nell'assistenza farmaceutica, bensì in quella ospedaliera (si
veda: Consiglio di Stato, sezione IV, 13 novembre 1990, numero
910, in Foro Amministrativo, 1990, 2643).
Il principio secondo cui l'erogazione di farmaci nelle
malattie che necessitano di terapie a ciclo continuo non è
coperta dalla riserva di dispensazione appartenente ai
farmacisti, in quanto è inclusa nell'assistenza ospedaliera,
trova conferma nell'articolo 28 della legge di riforma
sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, il quale, al terzo comma,
stabilisce che tutti i servizi dell'unità sanitaria, ivi
inclusi gli ospedali pubblici, sono abilitati all'acquisto
diretto dai produttori dei preparati farmaceutici e galenici
"per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui
sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali,
negli ambulatori e in tutti gli altri presìdi sanitari".
Il paziente in ossigenoterapia a lungo termine è
tipicamente un malato giunto allo stadio avanzato di una
malattia irreversibile dell'apparato respiratorio, iniziata
molti anni prima. Essa si evolve con la riduzione progressiva
della riserva respiratoria del malato, il quale, con il
passare degli anni, vede ridursi la propria capacità di
lavoro, fino all'abbandono di ogni attività. Da ultimo, egli è
costretto a letto, a volte per anni.
La malattia respiratoria iniziale è rappresentata, nella
maggior parte dei casi, da un'infiammazione dei bronchi
causata dall'azione del fumo, dall'inosservanza delle norme di
igiene respiratoria su molti posti di lavoro, specie
nell'industria metallurgica e chimica, nonché dalla
trascuratezza nella prevenzione delle recidive infiammatorie
bronchiali. La malattia evolve verso una bronchite cronica
ostruttiva, complicata da enfisema polmonare.
Questa condizione a lungo andare provoca ossigenazione
così insufficiente da determinare un grave deficit
funzionale di tutti gli organi. A tale stadio evolutivo
della malattia sino a circa quindici anni or sono non era
possibile rimediare, e la morte sopraggiungeva in circa l'80
per cento dei casi nel volgere di due o tre anni. In Italia
circa 45 mila persone si trovano in queste condizioni.
Nella maggior parte dei casi il deficit di
ossigenazione, pur essendo rilevante, è ancora parzialmente
correggibile per mezzo di un supplemento di ossigeno dato a
lungo termine. La definizione di terapia "a lungo termine" è
imprecisa perché, per dare un reale vantaggio, essa implica la
respirazione di un supplemento di ossigeno finché il malato
vivrà e per almeno venti ore al giorno. Si tratta, pertanto,
di un trattamento "permanente".
I vantaggi della correzione del difetto di ossigenazione,
dimostrati dagli studi longitudinali controllati, sono due: il
raddoppio della sopravvivenza e la drastica diminuzione della
frequenza di ricovero ospedaliero. In circa la metà dei
pazienti che eseguono l'ossigenoterapia correttamente, a
questi vantaggi si aggiunge il miglioramento della qualità di
vita.
Come si realizza l'ossigenoterapia a lungo termine.
La terapia di cui trattasi viene praticata a domicilio,
dando al paziente, in comodato d'uso, un'apparecchiatura
capace di erogare ossigeno in continuazione. Due sole
apparecchiature sono idonee ad una terapia a lungo termine: il
concentratore di ossigeno ed il sistema di ossigeno liquido.
La tradizionale bombola di ossigeno compresso non è adatta ad
una somministrazione continua perché, essendo di circa 2.000
litri al giorno il fabbisogno medio giornaliero di questi
malati, sarebbe necessario uno stoccaggio domiciliare
settimanale così elevato (quindici bombole del tipo reperibile
in farmacia, cioè da 1.000 litri ciascuna oppure tre bombole
grandi, del tipo industriale, cioè da 5.000 litri ciascuna) da
risultare pericoloso, molto costoso ed incompatibile con un
programma di riabilitazione.
Il concentratore di ossigeno.
Il concentratore di ossigeno è una macchina elettrica che
consente, a domicilio, la produzione di una miscela gassosa ad
elevata concentrazione di ossigeno. Eliminando la necessità di
stoccaggio domiciliare di bombole, ha trovato ampia
applicazione, specie nelle nazioni del nord Europa e del nord
America. Può funzionare anche a batteria, quindi è
utilizzabile in autovettura. Tuttavia, staccata dalla fonte di
energia, resta autonoma per poco più di un'ora e quindi non
rappresenta il sistema ideale per la riabilitazione durante il
cammino. E' questo un difetto non trascurabile perché
camminare è il mezzo più semplice e più gradito al malato per
la propria riabilitazione.
Il sistema di ossigeno liquido.
I limiti del concentratore di ossigeno sopra descritti
rendono ragione dell'attuale preferenza data al sistema di
ossigeno liquido, specie nelle nazioni geograficamente situate
più a sud, cioè nel sud degli USA e nel sud dell'Europa. I
pazienti ossigeno-dipendenti che vivono in queste aree sono
privilegiati nel programma riabilitativo per il clima
favorevole alla deambulazione. Inoltre, il continuo
miglioramento tecnologico ha loro consentito di avere a
disposizione dei portatili criogenici di ossigeno, il cui peso
non costituisce più un fattore limitante il cammino.
Garanzie dell'intervento domiciliare.
Come è stato detto, i vantaggi recati dall'ossigenoterapia
a lungo termine sono vincolati alla possibilità di attuare una
correzione continua del difetto di ossigenazione. Vi è
pertanto la necessità di garantire ai malati un rifornimento
senza interruzioni. A questo scopo alcune ditte che producono
l'ossigeno liquido o che si sono specializzate nel suo
trasporto domiciliare, sostituiscono, di solito ogni
settimana, il contenitore di ossigeno liquido che sta
esaurendosi.
Per garantire tale continuità con il minimo impegno
burocratico, Italo Brambilla, allora primario del servizio di
fisiopatologia respiratoria dell'ospedale di Milano-Niguarda,
introducendo l'ossigeno liquido in Italia, ottenne
dall'amministrazione dell'ente di formalizzare una convenzione
con alcune ditte idonee a garantire la continuità del servizio
domiciliare. Dopo alcuni anni, con il diffondersi della
ossigenoterapia domiciliare, molte unità sanitarie locali
(USL) seguirono questo modello organizzativo, specie nel nord
Italia.
Per evitare interruzioni nella terapia, le convenzioni
prevedono che il rifornimento di ossigeno liquido avvenga
automaticamente, senza cioè attendere che il paziente avverta
la ditta dell'imminente esaurimento della scorta. Soltanto la
prima consegna dell'ossigeno liquido si attua dopo una formale
richiesta all'azienda sanitaria locale (ASL).
Vi è pertanto la necessità di garantire ai malati
attualmente sottoposti a ossigenoterapia a lungo termine (in
Italia circa 30 mila) che gli stessi abbiano - agevolmente,
tempestivamente e costantemente - la possibilità di rifornirsi
di tale ossigeno. A questo scopo, ditte specializzate situano
settimanalmente nel domicilio del paziente il contenitore di
ossigeno liquido che serve periodicamente a riempire il
thermos portatile che, come si è detto, serve al
paziente per i suoi spostamenti.
Quanto alla funzione svolta dal Servizio sanitario
nazionale ai fini dell'assistenza e della cura di tali
pazienti, il sistema di ossigenoterapia in Italia esige che,
una volta stabilito che un malato abbia necessità di tale
terapia, l'ASL o l'azienda ospedaliera di appartenenza
provveda alla fornitura dell'ossigeno liquido tramite la ditta
specializzata. In questo modo, viene assicurata al malato la
regolare somministrazione settimanale dell'ossigeno di cui ha
bisogno e altra attività non gli è richiesta se non di
sottoporsi alla periodica visita di controllo presso i presìdi
sanitari di riferimento.
L'organizzazione iniziale, dal 1982 al 1991.
In Italia l'ossigenoterapia a lungo termine fu avviata a
Milano nel 1982 dal servizio di fisiopatologia
cardio-respiratoria dell'ospedale di Milano-Niguarda. Non
essendo ancora riconosciuto come farmaco, l'ossigeno liquido
veniva distribuito soltanto per convenzione fra
l'amministrazione ospedaliera e due ditte specializzate.
Questa modalità fu adottata anche da diverse USL. Ancor oggi
un terzo circa delle ASL dispone che la consegna dell'ossigeno
liquido sia effettuata dalla ditta convenzionata, direttamente
al domicilio dei pazienti, qualunque sia la loro ubicazione,
per quanto riguarda l'approvvigionamento, salvo la prima
consegna per la quale è prevista l'autorizzazione scritta del
presidio pneumologico che ha informato l'ASL dell'avvenuta
prescrizione della terapia. Il rifornimento è di norma
settimanale.
A tale scopo la ditta fornisce un recapito telefonico
all'assistito per assicurare un accurato servizio di
assistenza e pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni
all'anno, festività comprese. La ditta inoltre è tenuta a
garantire comunque la tempestività delle forniture (massimo 6
ore dalla chiamata) trattandosi di terapia indispensabile,
insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensioni
e/o carenze nella terapia stessa (traiamo queste indicazioni
dalla deliberazione in argomento adottata a suo tempo dalla
USL n. 39 di Milano).
L'intervento legislativo (De Lorenzo) del 1992.
Nel 1992 l'allora Ministro della sanità De Lorenzo
introdusse giustamente l'ossigeno liquido nel Prontuario
farmaceutico nazionale e ne affidò la distribuzione alle
farmacie aperte al pubblico (decreto del Ministro della sanità
15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 27 febbraio 1992).
Alcune USL non applicarono il decreto, continuando a
stabilire delle convenzioni con le società produttrici e
distributrici dell'ossigeno liquido. Altre USL invece
pretesero dai pazienti l'attuazione della complicata procedura
di prescrizione settimanale da parte del medico di base, con
le conseguenti implicazioni sulla qualità di vita dei malati.
Infatti, il paziente ossigeno-dipendente non è quasi mai in
grado di affrontare personalmente la procedura così imposta
per procurarsi l'ossigeno; inoltre, il delegare ad altri le
relative incombenze spesso provoca disagi psicologici al
paziente fino ad indurlo a "razionare" eccessivamente
l'assunzione dell'ossigeno, o - peggio - ad astenersi dalla
procedura: con quale danno alla sua salute è facile
immaginare! Quest'ultima procedura di approvvigionamento
dell'ossigeno liquido quindi, anziché tutelare la salute del
paziente con la somministrazione della terapia di cui ha
indispensabile necessità, rischia invece di comportare di
fatto l'impossibilità di usufruire correttamente della cura,
con grave danno al suo diritto primario alla salute.
La legislazione recente.
Va inoltre rilevato che la legislazione più recente in
materia sanitaria equipara espressamente l'ospedalizzazione
diurna e domiciliare alle ordinarie forme di assistenza
ospedaliera. Così, ad esempio, il decreto del Ministro della
sanità 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 24 settembre 1988, sulla
programmazione degli standard ospedalieri, emanato in
attuazione del decreto-legge n. 27 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 109 del 1988, all'articolo 3,
nel fissare gli standard di personale ai fini della
revisione degli organici dei presìdi ospedalieri, riferisce
detti standard alle funzioni assistenziali sia a ciclo
continuo, sia a ciclo diurno, ivi comprese le attività
inerenti alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione
protetta. Il decreto, inoltre, alla lettera F del comma 5 del
citato articolo 3, accenna a strutture destinate a pazienti
con infermità croniche stabilizzate, qualificando dette
strutture come "forme alternative di spedalizzazione
domiciliare o di assistenza domiciliare integrata".
La stessa Corte costituzionale (Corte costituzionale 15
giugno 1989, n. 338, in Repertorio costituzionale, 1989, 1332)
nel pronunciarsi sui ricorsi proposti da alcune regioni
avverso l'articolo 3 del decreto-legge citato, miranti a
sostenere l'esorbitanza delle fasi dell'assistenza a ciclo
diurno dal tipico ambito ospedaliero, ha respinto la censura
affermando che le funzioni in questione, sebbene "sostitutive
dell'assistenza ospedaliera", "adempiono a funzioni
equivalenti a quelle connesse dell'assistenza ospedaliera".
Più recentemente, la legge 30 dicembre 1991, n. 412, con
riferimento alla determinazione degli standard
organizzativi ai fini del calcolo del parametro sanitario
di finanziamento, ha, all'articolo 4, espressamente fatto
obbligo alle regioni di provvedere in ordine all'attuazione
dei modelli di assistenza sanitaria in day hospital.
Va altresì ricordato che il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992, contenente norme di
indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei
posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali ed emanato
ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, che reca un
programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta
contro l'AIDS, all'articolo 6 dispone che "le prestazioni
specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio e
le somministrazioni di farmaci nell'assistenza ospedaliera
diurna non sono soggette alla partecipazione alla spesa da
parte dell'assistito. Nell'ambito dei cicli di cura
programmati, possono essere concessi dall'ospedale anche
eventuali farmaci che l'assistito debba assumere al proprio
domiciliog, data la "sostanziale equivalenza delle attività
prestate nei posti letto di assistenza ospedaliera diurna con
le attività di ricovero ordinario e avuto riguardo alle
connessioni esistenti tra i trattamenti praticati nei due
regimi".
Infine, il decreto del Ministro della sanità 15 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1994, nel determinare i criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica riabilitativa ed ospedaliera, all'articolo 2,
nel precisare l'ambito di applicazione del decreto, qualifica
espressamente le prestazioni di assistenza domiciliare come
prestazioni ospedaliere.
In particolare, con specifico riferimento
all'ossigenoterapia, va presa nota di un ulteriore dato
normativo che è costituito dal provvedimento 18 aprile 1994
della Commissione unica per il farmaco, il quale alla nota 58
prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottino "misure idonee ad assicurare la diretta
distribuzione dell'ossigeno terapeutico, da parte delle
strutture pubbliche, agli assistiti del Servizio sanitario
nazionale, o, in caso di pratica impossibilità, in aggiunta al
sistema di dispensazione tramite le farmacie aperte al
pubblico".
Va da ultimo ricordato che il legislatore ha già
legiferato in materia di prevenzione e cura di malattia
analogamente trattabile - quale la fibrosi cistica - con la
legge 23 dicembre 1993, n. 548.
In sintesi.
Per tutto quanto sopra esposto, onorevoli colleghi, si
rende necessario porre mano ad una disciplina legislativa che
unifichi e stabilisca i criteri del trattamento di prevenzione
e cura della insufficienza respiratoria cronica, al fine, da
una parte, di unificare i comportamenti dell'amministrazione -
nell'ottica della semplificazione - e, dall'altra, di
assicurare ai malati un trattamento sanitario il più possibile
adeguato alle loro esigenze, rispettoso della loro malattia,
volto alla tutela del bene primario della salute nonché al
mantenimento di un'accettabile qualità di vita o, meglio, di
sopravvivenza del malato, anche in condizioni così
precarie.