PROGETTO DI LEGGE - N. 6508




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della provincia di Nola).

        1. E' istituita la provincia di Nola, nell'ambito della regione Campania.


Art. 2.

(Composizione della provincia di Nola).

        1. La provincia di Nola, con capoluogo Nola, è costituita dai seguenti quarantuno comuni: Nola, Acerra, Avella, Baiano, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ottaviano, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania, Poggiomarino, Quadrelle, Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano, Somma Vesuviana, Sperone, Striano, Taurano, Terzigno, Tufino, Visciano.


Art. 3.

(Elezione del consiglio provinciale).

        1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con la prima consultazione per il rinnovo di uno dei consigli provinciali della regione Campania, compatibilmente con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5.


Art. 4.

(Adempimenti amministrativi).

        1. Le province di Napoli e di Avellino, entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
        2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle due province di cui al citato comma 1 e della provincia di Nola.
        3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3, gli organi delle province di Napoli e di Avellino continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

(Revisione delle circoscrizioni elettorali, giudiziarie e
finanziarie).

        1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Napoli, di Avellino e di Nola, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
        2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia di Nola.


Art. 6.

(Personale della provincia di Nola).

        1. E' assegnato alla provincia di Nola, sulla base della ripartizione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, il personale proveniente dagli enti territoriali che gestiscono i servizi sul territorio della provincia di Nola, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di mobilità.


Art. 7.

(Affari amministrativi e giurisdizionali).

        1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti alla data di inizio del funzionamento degli organi della provincia di Nola, presso la prefettura e gli altri organi, anche giurisdizionali, delle province di Napoli e di Avellino, relativi a cittadini ed agli enti locali di cui all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Nola.


Art. 8.

(Risorse finanziarie della provincia di Nola).

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Nola per la spesa corrente, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Napoli e di Avellino, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti interessati. Per gli anni successivi al primo, si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Le risorse finanziarie in conto capitale sono ripartite in relazione alla attribuzione di titolarità di specifici beni ai quali gli investimenti si riferiscono.
        2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni del consiglio del nuovo ente ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Napoli, di Avellino e di Nola concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio delle province di Napoli e di Avellino dei fondi di spettanza della provincia di Nola.


Art. 9.

(Adempimenti governativi e variazione nei bilanci).

        1. Il Ministero dell'interno provvede alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale, nonché alla costruzione ed all'arredamento della sede dell'amministrazione provinciale di Nola. L'onere grava sul bilancio del Ministero stesso.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella provincia di Nola i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.


Art. 10.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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