PROGETTO DI LEGGE - N. 6398
Onorevoli Colleghi! - Riflettendo sul sistema di
istruzione e formazione italiano, sulla sua condizione e sul
suo ammodernamento e valutando la posizione delle istituzioni
non statali, torna in mente con insistenza, un paradosso di
Bernard Shaw: "L'uomo ragionevole si adatta al mondo, l'uomo
irragionevole si ostina ad adattare il mondo a se stesso. Il
progresso perciò dipende dall'uomo irragionevole". Anche noi
che ci ostiniamo a credere e ad operare per una trasformazione
del sistema che riconosca un ruolo alle scuole e agli istituti
non statali, sembriamo irragionevoli. Sì, siamo irragionevoli
in quanto agenti di progresso; irragionevoli in quanto
innovatori fiduciosi e tuttavia, più di altri, concreti,
propositivi, razionali. Vogliamo ragionare perché la libertà
nelle istituzioni e delle istituzioni è un dono prezioso, che
conferisce all'uomo la capacità di autodeterminarsi, di essere
causa delle sue azioni; un dono oneroso che rinvia alla
responsabilità propria degli esseri intelligenti.
In verità, il sistema di istruzione e formazione italiano
denuncia soprattutto oggi un'offesa all'esercizio della
libertà, determinata dall'indottrinamento, dalla
dequalificazione e dall'egualitarismo, ma rivela altresì un
impedimento all'esercizio della libertà, per opera di una
concezione statalista che si arroga il monopolio
dell'educazione. Per evitare equivoci si precisano due
persuasioni: non siamo favorevoli alla libertà della giungla,
dove il più forte prevarica sul più debole. Infatti non si può
pensare di fare marcia indietro sul tema dello Stato di
diritto e dello sviluppo della scolarità. Non siamo nemmeno
favorevoli alla contrapposizione fra scuola statale e scuola
non statale, spesso denigrata a torto.
Vogliamo, inoltre, ragionare perché la tendenza verso un
sistema pubblico integrato tra scuola statale e non statale
caratterizza il sommovimento in atto nella scuola italiana e
il dibattito politico in Parlamento.
Onorevoli colleghi, la proposta di legge che sottoponiamo
al vostro esame e alla vostra valutazione, tiene conto di
questa premessa e si propone di rispettare e di valorizzare
quattro ordini di argomenti.
1. Dalle radici.
La scuola non statale è un albero antico che affonda le
sue radici in un terreno arido. Incombe su di essa il rischio
dell'appassimento e della morte. Per capire la precarietà, la
sofferenza e il declino della scuola non statale è conveniente
guardarla dalle radici, recuperando una dimensione storica che
viene da lontano e può proiettarsi lontano, se si coltivano
alcune attenzioni:
a) la prima attenzione attiene alla semplicistica
schematizzazione che attribuisce il "diritto di istituire
scuole" prima alla famiglia (evo antico), poi alla Chiesa (evo
medio), infine allo Stato (evo moderno), secondo un crescente
perfezionamento del diritto stesso. E' un "continuum"
che richiama una visione idealistica del pensiero
filosofico in cui si contempla la graduale affermazione dello
Spirito puro, come progressiva liberazione dalle scorie del
pensiero greco, medievale e moderno. Diciamo, invece, che "il
diritto ad aprire scuole" compare nella storia della civiltà
in una serie contraddittoria di corsi e ricorsi che chiamano
in causa, alternativamente, famiglia, Chiesa e Stato in una
mescolanza di elementi non facilmente riconducibili in schemi
logici. Accanto alla "scuola di famiglia" degli antichi cinesi
o dei semiti ebrei, troviamo nell'Egitto e in India scuole
riservate ai sacerdoti e ai bramini, mentre a Sparta il
diritto è avocato dallo Stato. Chiesa e Stato, non invece la
famiglia, si fanno istitutori di scuole nel Medioevo. Le
scuole "private" nel senso odierno compaiono in Europa verso
la fine del XIII secolo, per corrispondere alle esigenze
dell'artigianato e del commercio. Nell'epoca moderna il
"diritto di istituire scuole" si è storicamente polarizzato
intorno a due grandi organizzazioni: Chiesa e Stato. Questa
bipolarità si realizza anche in altri settori della vita
pubblica. Con l'avvento degli Stati nazionali e con
l'allargamento delle loro competenze, il rapporto Chiesa e
Stato si è riproposto in termini di supplenza, di alternativa,
di stimolo, di collaborazione. Ognuno di questi ruoli si è
svolto in modo diverso nei vari Paesi;
b) la seconda attenzione riguarda il cammino
difficoltoso compiuto dalla scuola non statale per guadagnare
una incidenza più profonda nella realtà italiana; un cammino
caratterizzato da alcuni ostacoli sul percorso della scuola
non statale.
Il primo ostacolo è rappresentato dalla timidezza
legislativa che, in un clima di incertezza continua, ha
generato una legislazione "frenata" e qualche volta ondivaga
fra riconoscimento e misconoscimento. Segnaliamo i passi più
importanti di tale legislazione.
La legge 13 novembre 1859, n. 3725 (legge Casati): era una
legge organica del Regno di Sardegna che fu poi estesa alle
altre regioni annesse. Subì molte modifiche nel corso del
settantennio successivo, ma nessuna di esse riuscì a mutarne
lo spirito e le linee fondamentali. La legge concedeva la
semplice libertà di esistenza per le scuole private,
prevedendone la concorrenza con quelle pubbliche, mentre il
loro insegnamento era, comunque, sempre sottoposto alla
vigilanza delle autorità scolastiche governative.
La riforma Gentile del 1923: una legislazione che
riconosceva alle scuole non statali la libertà di esistenza
con la possibilità di conferire titoli di studio con valore
legale. Seguirono provvedimenti successivi di perfezionamento,
quali il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, che prevedeva
la tipologia della scuola non statale e i princìpi generali
dell'ordinamento; il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, che
dettava una conseguente disciplina normativa con particolare
riferimento all'istituto giuridico del pareggiamento; il regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653, che accordava il beneficio
concernente il valore legale dei titoli degli studi compiuti a
un ristretto numero di istituzioni. Diventerà poi con
successivi provvedimenti un vero e proprio istituto giuridico;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1939, n. 15, che
istituiva l'Ente nazionale dell'insegnamento medio (ENIM), con
il compito di fondare e gestire scuole per delega dello Stato
e di creare una fondamentale unità didattica, educativa e
politica, rispondente alle esigenze del regime imperante.
Legge 19 gennaio 1942, n. 86: era una legge che portava a
compimento l'evoluzione legislativa degli anni precedenti,
conducendo ad una visione unitaria l'ordinamento giuridico.
Essa distingueva, nella trattazione della materia, le
istituzioni scolastiche meramente private, dalle istituzioni
scolastiche che rilasciavano titoli di studio con valore
legale, definendo il nuovo istituto giuridico del
"riconoscimento legale", distinto dal "pareggiamento". Infine
stabiliva alcuni princìpi normativi che ancora restano il
cardine del sistema vigente.
Il secondo ostacolo è frapposto dall'ingratitudine
politica che nasce e si alimenta dall'ignoranza per un
servizio che è, ad un tempo, di promozione umana, di recupero
sociale, di preparazione professionale.
Il terzo ostacolo è determinato dall'inadempienza
giuridica. Tale inosservanza riguarda in primo luogo il
dettato costituzionale, sia nella parte generale (articoli 2 e
3), sia nella parte specifica, concernente l'alunno,
l'insegnante, il genitore, il cittadino. In secondo luogo
riguarda il diritto internazionale per quelle normative o
risoluzioni internazionali, che avendo avuto l'assenso dello
Stato italiano non si sono poi tradotte in leggi ordinarie,
come la risoluzione del Parlamento europeo, approvata il 14
marzo 1984. Infine va ricordata l'inadempienza nei confronti
della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 19 giugno
1958 che dichiara illegittimi alcuni articoli della legge 19
gennaio 1942, n. 86, e che invita il legislatore a provvedere
"con auspicata sollecitudine".
Il quarto ostacolo è dovuto al pregiudizio ideologico. E'
indubbio che una venatura anticlericale percorra tutta la
vicenda travagliata della scuola non statale. Tale
atteggiamento si diffonde in una contingenza nazionale in cui
la scuola non statale coincide, forzatamente, con la scuola
cattolica.
2. Dalle ragioni.
Esistono tante ragioni essenziali che depongono a favore
della scuola non statale. Essa va difesa e sostenuta perché
crediamo nel pluralismo correttamente inteso e correttamente
applicato; perché il futuro radicalmente nuovo che ci attende
non sopporta una scuola a monopolio statale; perché affermiamo
il diritto-dovere della famiglia all'educazione che si esplica
nella libertà di scelta educativa e di scuola (diritto-dovere
nativo e perciò primario nel senso che sopravanza ogni altro
diritto-dovere; irrinunciabile, nel senso che non può essere
declinato; insopprimibile, nel senso che non può essere
tolto); perché la scuola non statale ha acquisito molti titoli
di credito nei confronti dei cittadini e dello Stato: ne sono
una conferma l'estesa richiesta da parte dei cittadini e la
considerazione di cui gode nella società civile, anche presso
coloro che si dibattono fra opposizione di principio e stima
reale.
3. Dalle modalità.
La nuova cultura dello sviluppo dell'istruzione e della
formazione considera elementi cardinali quelli della
differenziazione degli ordinamenti, della personalizzazione
degli interventi e della autonomia delle scelte. Una nuova
idea dell'organizzazione del sistema educativo prevede la
compresenza articolata di tre generi di scuole: quelle delle
istituzioni statali, regionali, comunali; quelle offerte sul
mercato da singoli operatori o da gruppi privati; quelle che
sono espressione della società civile (enti morali,
fondazioni, cooperative, associazioni, istituti religiosi).
In questa prospettiva è giusto e urgente potenziare la scuola
della società civile che si colloca nella dimensione del
privato sociale, che è la dimensione del servizio formativo
fornito alla comunità, da chi crede alla bontà del proprio
progetto educativo e non fa della scuola un puro affare
commerciale.
Sulla base di queste riflessioni, le scuole non statali
possono essere definite secondo la seguente tipologia:
a) scuole notificate, inserite in un albo che ne
testifichi la esistenza;
b) scuole riconosciute, simili alle attuali
"legalmente riconosciute";
c) scuole paritarie, che godranno di parità
giuridica, ossia della validità, a tutti gli effetti,
dell'equipollenza prevista dalla Costituzione, e di parità
economica, in quanto la loro frequenza dovrà essere totalmente
o parzialmente gratuita. La scuola paritaria dovrà perciò
essere caratterizzata da una forte identità culturale, da una
precisa autonomia di governo, dall'equivalenza di trattamento
e dalla libertà di scelta.
La scuola paritaria dovrà garantire allo Stato requisiti
scolastici certi e verificabili, ma otterrà anche la
possibilità di essere una scuola effettivamente aperta a
tutti. Il suo personale, assunto sulla base del proprio
indirizzo educativo, godrà dei diritti del personale dello
Stato, compresa la retribuzione economica, garantita dalla
contribuzione statale.
4. Dai tempi.
Permangono ombre e luci nel panorama finora scrutato e non
è facile prevedere l'esito di una possibile evoluzione.
Le ombre sono create, innanzitutto, dalla genericità e
dalla ambiguità dell'impegno per la scuola non statale
dell'attuale Governo di centrosinistra; dal consolidamento del
fronte contro la scuola paritaria, dopo il varo del disegno di
legge in materia, da parte del Senato della Repubblica; dal
cambio in negativo di orientamento di alcuni partiti della
maggioranza di governo provenienti dalla disciolta Democrazia
cristiana (PPI e UDEUR); dall'insorgenza di un vento
antiriformatore dove le forze politiche al governo, con
motivazioni ridicole e ipocrite, strozzano il confronto e
impongono le loro visioni. Le luci, sempre più fioche, muovono
dalla nuova sensibilità per il rapporto pubblico-privato;
dalla maggiore disponibilità dell'ente locale per le scuole
materne; dall'erogazione di assistenza anche per gli alunni
delle scuole non statali; dal contributo economico, definito
per legge, in favore di enti privati che operano nel campo
della formazione professionale gestita dalle regioni.
In conclusione, i piccoli passi compiuti finora non ci
illudono. Tuttavia ribadiamo che non ha più motivo di
esistere, in nome della laicità, una pregiudiziale contro la
scuola non statale. Se l'intervento dello Stato, nel secolo
scorso, era giustificato da un tasso altissimo di
analfabetismo, l'uso attuale di categorie logiche e spunti
polemici risalenti al Risorgimento, è antistorico.
Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge
risponde, oltre che ad un preciso adempimento costituzionale,
ad una profonda esigenza di "europeizzazione" del sistema
scolastico italiano, tanto più sentita oggi, dopo
l'insediamento del nuovo Parlamento europeo. Il nostro è
infatti l'unico Paese dell'Unione europea in cui manca il
concreto riconoscimento del ruolo del servizio pubblico svolto
da istituzioni autonome aventi finalità educative.
In Italia meno di uno studente su dieci frequenta scuole
non statali (escluse quelle materne), mentre la proporzione è
ben diversa altrove: quasi uno su cinque in Francia; uno su
tre in Spagna; tre su cinque in Belgio; due su tre in
Olanda.
Non possiamo dirci pienamente europei se non superiamo
anche questa anacronistica situazione, che finisce con il
penalizzare l'intero sistema educativo impedendogli di
dispiegare tutte le sue energie e tutte le sue
potenzialità.
La presente proposta di legge è finalizzata, soprattutto
attraverso il riconoscimento delle scuole paritarie, al
miglioramento della scuola italiana nel suo insieme, senza
privilegi di sorta ma anche senza discriminazioni. Essa si
colloca quindi coerentemente in una linea politica
dell'istruzione e della formazione rivolta ad arricchire, con
la libertà e l'autonomia, la qualità
dell'insegnamento-apprendimento a tutti i livelli.