PROGETTO DI LEGGE - N. 6398




        Onorevoli Colleghi! - Riflettendo sul sistema di istruzione e formazione italiano, sulla sua condizione e sul suo ammodernamento e valutando la posizione delle istituzioni non statali, torna in mente con insistenza, un paradosso di Bernard Shaw: "L'uomo ragionevole si adatta al mondo, l'uomo irragionevole si ostina ad adattare il mondo a se stesso. Il progresso perciò dipende dall'uomo irragionevole". Anche noi che ci ostiniamo a credere e ad operare per una trasformazione del sistema che riconosca un ruolo alle scuole e agli istituti non statali, sembriamo irragionevoli. Sì, siamo irragionevoli in quanto agenti di progresso; irragionevoli in quanto innovatori fiduciosi e tuttavia, più di altri, concreti, propositivi, razionali. Vogliamo ragionare perché la libertà nelle istituzioni e delle istituzioni è un dono prezioso, che conferisce all'uomo la capacità di autodeterminarsi, di essere causa delle sue azioni; un dono oneroso che rinvia alla responsabilità propria degli esseri intelligenti.
        In verità, il sistema di istruzione e formazione italiano denuncia soprattutto oggi un'offesa all'esercizio della libertà, determinata dall'indottrinamento, dalla dequalificazione e dall'egualitarismo, ma rivela altresì un impedimento all'esercizio della libertà, per opera di una concezione statalista che si arroga il monopolio dell'educazione. Per evitare equivoci si precisano due persuasioni: non siamo favorevoli alla libertà della giungla, dove il più forte prevarica sul più debole. Infatti non si può pensare di fare marcia indietro sul tema dello Stato di diritto e dello sviluppo della scolarità. Non siamo nemmeno favorevoli alla contrapposizione fra scuola statale e scuola non statale, spesso denigrata a torto.
        Vogliamo, inoltre, ragionare perché la tendenza verso un sistema pubblico integrato tra scuola statale e non statale caratterizza il sommovimento in atto nella scuola italiana e il dibattito politico in Parlamento.
        Onorevoli colleghi, la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra valutazione, tiene conto di questa premessa e si propone di rispettare e di valorizzare quattro ordini di argomenti.

1. Dalle radici.

        La scuola non statale è un albero antico che affonda le sue radici in un terreno arido. Incombe su di essa il rischio dell'appassimento e della morte. Per capire la precarietà, la sofferenza e il declino della scuola non statale è conveniente guardarla dalle radici, recuperando una dimensione storica che viene da lontano e può proiettarsi lontano, se si coltivano alcune attenzioni:

            a) la prima attenzione attiene alla semplicistica schematizzazione che attribuisce il "diritto di istituire scuole" prima alla famiglia (evo antico), poi alla Chiesa (evo medio), infine allo Stato (evo moderno), secondo un crescente perfezionamento del diritto stesso. E' un "continuum" che richiama una visione idealistica del pensiero filosofico in cui si contempla la graduale affermazione dello Spirito puro, come progressiva liberazione dalle scorie del pensiero greco, medievale e moderno. Diciamo, invece, che "il diritto ad aprire scuole" compare nella storia della civiltà in una serie contraddittoria di corsi e ricorsi che chiamano in causa, alternativamente, famiglia, Chiesa e Stato in una mescolanza di elementi non facilmente riconducibili in schemi logici. Accanto alla "scuola di famiglia" degli antichi cinesi o dei semiti ebrei, troviamo nell'Egitto e in India scuole riservate ai sacerdoti e ai bramini, mentre a Sparta il diritto è avocato dallo Stato. Chiesa e Stato, non invece la famiglia, si fanno istitutori di scuole nel Medioevo. Le scuole "private" nel senso odierno compaiono in Europa verso la fine del XIII secolo, per corrispondere alle esigenze dell'artigianato e del commercio. Nell'epoca moderna il "diritto di istituire scuole" si è storicamente polarizzato intorno a due grandi organizzazioni: Chiesa e Stato. Questa bipolarità si realizza anche in altri settori della vita pubblica. Con l'avvento degli Stati nazionali e con l'allargamento delle loro competenze, il rapporto Chiesa e Stato si è riproposto in termini di supplenza, di alternativa, di stimolo, di collaborazione. Ognuno di questi ruoli si è svolto in modo diverso nei vari Paesi;

            b) la seconda attenzione riguarda il cammino difficoltoso compiuto dalla scuola non statale per guadagnare una incidenza più profonda nella realtà italiana; un cammino caratterizzato da alcuni ostacoli sul percorso della scuola non statale.

        Il primo ostacolo è rappresentato dalla timidezza legislativa che, in un clima di incertezza continua, ha generato una legislazione "frenata" e qualche volta ondivaga fra riconoscimento e misconoscimento. Segnaliamo i passi più importanti di tale legislazione.
        La legge 13 novembre 1859, n. 3725 (legge Casati): era una legge organica del Regno di Sardegna che fu poi estesa alle altre regioni annesse. Subì molte modifiche nel corso del settantennio successivo, ma nessuna di esse riuscì a mutarne lo spirito e le linee fondamentali. La legge concedeva la semplice libertà di esistenza per le scuole private, prevedendone la concorrenza con quelle pubbliche, mentre il loro insegnamento era, comunque, sempre sottoposto alla vigilanza delle autorità scolastiche governative.
        La riforma Gentile del 1923: una legislazione che riconosceva alle scuole non statali la libertà di esistenza con la possibilità di conferire titoli di studio con valore legale. Seguirono provvedimenti successivi di perfezionamento, quali il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, che prevedeva la tipologia della scuola non statale e i princìpi generali dell'ordinamento; il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, che dettava una conseguente disciplina normativa con particolare riferimento all'istituto giuridico del pareggiamento; il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che accordava il beneficio concernente il valore legale dei titoli degli studi compiuti a un ristretto numero di istituzioni. Diventerà poi con successivi provvedimenti un vero e proprio istituto giuridico; il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1939, n. 15, che istituiva l'Ente nazionale dell'insegnamento medio (ENIM), con il compito di fondare e gestire scuole per delega dello Stato e di creare una fondamentale unità didattica, educativa e politica, rispondente alle esigenze del regime imperante.
        Legge 19 gennaio 1942, n. 86: era una legge che portava a compimento l'evoluzione legislativa degli anni precedenti, conducendo ad una visione unitaria l'ordinamento giuridico. Essa distingueva, nella trattazione della materia, le istituzioni scolastiche meramente private, dalle istituzioni scolastiche che rilasciavano titoli di studio con valore legale, definendo il nuovo istituto giuridico del "riconoscimento legale", distinto dal "pareggiamento". Infine stabiliva alcuni princìpi normativi che ancora restano il cardine del sistema vigente.
        Il secondo ostacolo è frapposto dall'ingratitudine politica che nasce e si alimenta dall'ignoranza per un servizio che è, ad un tempo, di promozione umana, di recupero sociale, di preparazione professionale.
        Il terzo ostacolo è determinato dall'inadempienza giuridica. Tale inosservanza riguarda in primo luogo il dettato costituzionale, sia nella parte generale (articoli 2 e 3), sia nella parte specifica, concernente l'alunno, l'insegnante, il genitore, il cittadino. In secondo luogo riguarda il diritto internazionale per quelle normative o risoluzioni internazionali, che avendo avuto l'assenso dello Stato italiano non si sono poi tradotte in leggi ordinarie, come la risoluzione del Parlamento europeo, approvata il 14 marzo 1984. Infine va ricordata l'inadempienza nei confronti della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 19 giugno 1958 che dichiara illegittimi alcuni articoli della legge 19 gennaio 1942, n. 86, e che invita il legislatore a provvedere "con auspicata sollecitudine".
        Il quarto ostacolo è dovuto al pregiudizio ideologico. E' indubbio che una venatura anticlericale percorra tutta la vicenda travagliata della scuola non statale. Tale atteggiamento si diffonde in una contingenza nazionale in cui la scuola non statale coincide, forzatamente, con la scuola cattolica.

2. Dalle ragioni.

        Esistono tante ragioni essenziali che depongono a favore della scuola non statale. Essa va difesa e sostenuta perché crediamo nel pluralismo correttamente inteso e correttamente applicato; perché il futuro radicalmente nuovo che ci attende non sopporta una scuola a monopolio statale; perché affermiamo il diritto-dovere della famiglia all'educazione che si esplica nella libertà di scelta educativa e di scuola (diritto-dovere nativo e perciò primario nel senso che sopravanza ogni altro diritto-dovere; irrinunciabile, nel senso che non può essere declinato; insopprimibile, nel senso che non può essere tolto); perché la scuola non statale ha acquisito molti titoli di credito nei confronti dei cittadini e dello Stato: ne sono una conferma l'estesa richiesta da parte dei cittadini e la considerazione di cui gode nella società civile, anche presso coloro che si dibattono fra opposizione di principio e stima reale.

3. Dalle modalità.

        La nuova cultura dello sviluppo dell'istruzione e della formazione considera elementi cardinali quelli della differenziazione degli ordinamenti, della personalizzazione degli interventi e della autonomia delle scelte. Una nuova idea dell'organizzazione del sistema educativo prevede la compresenza articolata di tre generi di scuole: quelle delle istituzioni statali, regionali, comunali; quelle offerte sul mercato da singoli operatori o da gruppi privati; quelle che sono espressione della società civile (enti morali, fondazioni, cooperative, associazioni, istituti religiosi).
In questa prospettiva è giusto e urgente potenziare la scuola della società civile che si colloca nella dimensione del privato sociale, che è la dimensione del servizio formativo fornito alla comunità, da chi crede alla bontà del proprio progetto educativo e non fa della scuola un puro affare commerciale.
        Sulla base di queste riflessioni, le scuole non statali possono essere definite secondo la seguente tipologia:

            a) scuole notificate, inserite in un albo che ne testifichi la esistenza;

            b) scuole riconosciute, simili alle attuali "legalmente riconosciute";

            c) scuole paritarie, che godranno di parità giuridica, ossia della validità, a tutti gli effetti, dell'equipollenza prevista dalla Costituzione, e di parità economica, in quanto la loro frequenza dovrà essere totalmente o parzialmente gratuita. La scuola paritaria dovrà perciò essere caratterizzata da una forte identità culturale, da una precisa autonomia di governo, dall'equivalenza di trattamento e dalla libertà di scelta.

        La scuola paritaria dovrà garantire allo Stato requisiti scolastici certi e verificabili, ma otterrà anche la possibilità di essere una scuola effettivamente aperta a tutti. Il suo personale, assunto sulla base del proprio indirizzo educativo, godrà dei diritti del personale dello Stato, compresa la retribuzione economica, garantita dalla contribuzione statale.

4. Dai tempi.

        Permangono ombre e luci nel panorama finora scrutato e non è facile prevedere l'esito di una possibile evoluzione.
        Le ombre sono create, innanzitutto, dalla genericità e dalla ambiguità dell'impegno per la scuola non statale dell'attuale Governo di centrosinistra; dal consolidamento del fronte contro la scuola paritaria, dopo il varo del disegno di legge in materia, da parte del Senato della Repubblica; dal cambio in negativo di orientamento di alcuni partiti della maggioranza di governo provenienti dalla disciolta Democrazia cristiana (PPI e UDEUR); dall'insorgenza di un vento antiriformatore dove le forze politiche al governo, con motivazioni ridicole e ipocrite, strozzano il confronto e impongono le loro visioni. Le luci, sempre più fioche, muovono dalla nuova sensibilità per il rapporto pubblico-privato; dalla maggiore disponibilità dell'ente locale per le scuole materne; dall'erogazione di assistenza anche per gli alunni delle scuole non statali; dal contributo economico, definito per legge, in favore di enti privati che operano nel campo della formazione professionale gestita dalle regioni.
        In conclusione, i piccoli passi compiuti finora non ci illudono. Tuttavia ribadiamo che non ha più motivo di esistere, in nome della laicità, una pregiudiziale contro la scuola non statale. Se l'intervento dello Stato, nel secolo scorso, era giustificato da un tasso altissimo di analfabetismo, l'uso attuale di categorie logiche e spunti polemici risalenti al Risorgimento, è antistorico.
        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge risponde, oltre che ad un preciso adempimento costituzionale, ad una profonda esigenza di "europeizzazione" del sistema scolastico italiano, tanto più sentita oggi, dopo l'insediamento del nuovo Parlamento europeo. Il nostro è infatti l'unico Paese dell'Unione europea in cui manca il concreto riconoscimento del ruolo del servizio pubblico svolto da istituzioni autonome aventi finalità educative.
        In Italia meno di uno studente su dieci frequenta scuole non statali (escluse quelle materne), mentre la proporzione è ben diversa altrove: quasi uno su cinque in Francia; uno su tre in Spagna; tre su cinque in Belgio; due su tre in Olanda.
        Non possiamo dirci pienamente europei se non superiamo anche questa anacronistica situazione, che finisce con il penalizzare l'intero sistema educativo impedendogli di dispiegare tutte le sue energie e tutte le sue potenzialità.
        La presente proposta di legge è finalizzata, soprattutto attraverso il riconoscimento delle scuole paritarie, al miglioramento della scuola italiana nel suo insieme, senza privilegi di sorta ma anche senza discriminazioni. Essa si colloca quindi coerentemente in una linea politica dell'istruzione e della formazione rivolta ad arricchire, con la libertà e l'autonomia, la qualità dell'insegnamento-apprendimento a tutti i livelli.




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