PROGETTO DI LEGGE - N. 5925
Onorevoli Deputati! - 1. Il presente disegno di legge
intende innanzi tutto offrire una risposta pronta ed effettiva
al preoccupante incremento della criminalità da strada, cioè
di quella forma di devianza media o medio-piccola a base
violenta che si indirizza immediatamente contro i beni
individuali (persona e patrimonio).
L'individuazione di questa sfera di comportamenti
criminosi va operata collocando nella sua banda inferiore la
microcriminalità non violenta contro il patrimonio e nella
fascia superiore le estorsioni, le rapine e le violenze
carnali.
L'espressione "criminalità da strada" viene utilizzata
proprio allo scopo di evidenziare come questa incida sul senso
di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la
qualità della loro vita quotidiana e condensando una vasta e
giustificata domanda di effettività dell'intervento penale.
Il Governo ritiene necessario aumentare l'attenzione verso
questo fenomeno, suscettibile di accrescere la sfiducia dei
cittadini nei confronti delle Istituzioni, con il rischio che
il bisogno insoddisfatto di tutela induca una richiesta
irrazionale di attività repressiva.
L'intervento di riforma proposto dal Governo disegna una
traiettoria protesa: 1) ad innovare la sfera delle
incriminazioni sulla scorta del mutato scenario
empirico-criminologico; 2) a restituire "certezza" al sistema
sanzionatorio anche nel caso in cui il colpevole sia stato
arrestato mentre commette il reato; 3) a rafforzare
l'efficienza degli apparati e del processo penale, nel
rispetto delle ineludibili esigenze di garanzia.
La strategia penale è dunque ispirata a criteri di
effettività e mira a "ristabilizzare" il senso di sicurezza
dei cittadini. Il conseguimento di questo scopo impone
tuttavia una "selezione" della risposta, capace di rendere
chiaro che in questo spettro di comportamenti devianti non può
essere tollerata una "bagatellizzazione" della tutela o men
che meno una mera "monetizzazione" della stessa. Conviene
infatti ricordare che il ricorso alla violenza contro beni
personali distingue nettamente questa fascia di criminalità da
quella degli attacchi al patrimonio a base espropriativa e non
violenta, rispetto ai quali appare possibile adottare modelli
di tutela più elastici. La criminalità da strada a base
violenta richiede, per contro, che le risorse penalistiche
vengano concentrate e rafforzate per contrastare forme di
devianza che, proprio per la rilevanza del "mezzo" (la
violenza), aggrediscono con forza il senso di sicurezza
individuale e collettivo.
2. Sul versante del diritto penale, riveste un ruolo
fondamentale la constatazione che questa fenomenologia
criminosa è scandita dalla presenza di modelli comportamentali
ad elevata stabilità tipologica, che in parte agevolano la
selezione della risposta.
I furti in appartamento e gli "scippi" hanno infatti
assunto una dimensione quantitativa e qualitativa
ragguardevole e ben decifrabile, che impone di riconsiderare
l'orbita dei beni coinvolti.
E' opinione del Governo che l'intensificazione di questi
reati e le stesse modalità di consumazione, sempre più
invasive verso la persona, consentono ormai di ritagliare per
il bene giuridico del patrimonio spazi di tutela "riflessa" o
"secondaria" rispetto ai beni della persona, quali l'integrità
fisica o morale e il domicilio. In altre parole, il senso di
insicurezza dei cittadini sembra prevalentemente "scosso" dal
pericolo che l'attacco al patrimonio proietta verso la
persona. Del resto, nel furto in abitazione e nello "scippo",
l'aggressione alla persona costituisce un'evenienza provvista
di elevata probabilità di verificazione, è perciò stabilmente
"introiettata" dall'autore del reato.
Ne deriva, allora, che un intervento di cosmesi normativa
ristretto nella cornice dei soli reati contro il patrimonio
rischia di non cogliere l'effettiva dimensione lesiva della
descritta fenomenologia criminosa. Proprio per questo, il
Governo ha deciso di privilegiare una diversa ottica
repressiva tesa a valorizzare, in via generale, la tutela
della persona attraverso un intervento nel contesto dei reati
contro l'inviolabilità del domicilio.
La nuova fattispecie dell'articolo 614-bis del
codice penale, contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge,
rafforza la tutela del domicilio non tanto nella sua
"consistenza oggettiva", quanto nel suo essere "proiezione
spaziale della persona", cioè ambito primario ed
imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità
individuale. Del resto, la stessa Costituzione (articolo 14)
riconduce alla inviolabilità del domicilio una garanzia
essenziale del diritto di libertà personale.
L'incremento della tutela, ben evocato dalle cornici
edittali (pena da due a sei anni di reclusione e multa da lire
cinquecentomila a tre milioni), si fonda, in questo caso,
sulla finalità illecita che anima la violazione del domicilio,
vale a dire l'impossessamento della cosa mobile altrui. La
condizione di maggiore pericolosità insita in questa forma
qualificata di aggressione risalta in tutta la sua evidenza,
perché si situa in una dimensione che oltrepassa le
tradizionali intrusioni nell'altrui domicilio espressive di
una microconflittualità privata. Oltretutto, le indagini
criminologiche dimostrano a sufficienza che la violazione di
domicilio a scopo di furto viene di regola consumata con
modalità e tecniche provviste di una ragguardevole carica
lesiva verso la vittima, che si trova esposta ad una
situazione di rischio e di turbamento del tutto imprevista.
Sul piano della tecnica di formulazione della fattispecie
va rimarcata una differenza rispetto alla fattispecie
"generale" di violazione di domicilio punita dall'articolo 6l4
del codice penale.
L'elemento di novità riguarda il ricorso ad un criterio di
normazione sintetica per individuare l'introduzione invito
domino. Si è privilegiato il requisito della
"illegittimità", ritenuto idoneo a ricomprendere tutte le
situazioni in cui l'introduzione o l'intrattenimento avvengono
senza il consenso dell'avente diritto.
Nel secondo comma della fattispecie dell'articolo
614-bis, viene prefigurata una circostanza aggravante
che comporta un sensibile innalzamento della pena (da tre a
dieci di reclusione e multa da tre a dieci milioni di lire)
quando ricorre una o più delle circostanze aggravanti previste
dagli articolo 61, numero 5) e numero 5-bis), e 625,
primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale.
L'indicato aumento è sollecitato da intuibili ragioni di
politica criminale.
Le aggravanti di cui all'articolo 61, numero 5) e numero
5-bis), si muovono nell'orbita di una maggiore tutela
della vittima del reato.
La circostanza prevista dall'articolo 61, numero 5),
attiene, come è noto, alla minorata difesa di cui "profitta"
l'autore del reato peraltro, secondo un orientamento, la norma
ricomprende anche le condizioni del soggetto attivo, quale, ad
esempio, la sua prestanza fisica.
L'aggravante, di nuovo conio, dell'articolo 61, numero
5-bis), viene introdotta dall'articolo 1 del disegno di
legge e punta ad estendere il raggio di tutela.
Il tratto distintivo rispetto all'aggravante comune
prevista dall'articolo 61, numero 5), va ravvisato nella
proiezione della tutela. Quest'ultima norma presuppone, come
si è detto, l'approfittamento di circostanze di tempo, di
luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata
difesa, restituendo, con riferimento alla "persona",
l'immagine di una situazione dinamica: evoca, cioè, una
peculiare modalità dell'azione offensiva che ritrae vantaggio
dalla condizione in cui versa la vittima.
L'aggravante dell'articolo 61, numero 5-bis),
estende, invece, la tutela verso una dimensione di tipo
"statico": si punisce di più non già perché si profitta
della minorata difesa, ma in considerazione - semplicemente
- delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto passivo,
anche dipendenti dall'età, tenuto conto del tipo di reato
commesso.
Così, l'introduzione nel domicilio di una persona in età
avanzata approfondisce la lesione, senza che occorra provare
l'estremo dell'approfittamento che, nella specie, potrebbe
mancare.
Il riferimento, di natura limitativa e "relativizzante" al
tipo di reato, serve, peraltro, ad evitare un eccessivo
irrigidimento della tutela della vittima; non avrebbe infatti
alcun senso garantirla rispetto ad azioni criminose in cui la
condizione di minore capacità difensiva della vittima non
sortisce alcun pratico effetto.
L'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo
614-bis del codice penale richiama inoltre le
circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo
comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale. Non occorre
spendere troppe parole per giustificare l'aggravamento
sanzionatorio: si tratta di circostanze (violenza sulle cose,
porto di armi, eccetera, numero delle persone, destrezza nella
sottrazione) alle quali è tradizionalmente riconosciuto un
maggiore impatto lesivo.
Nell'ottica già segnalata di garantire l'effettività delle
sanzioni (e di non arrestarsi, pertanto, ad un intervento di
natura meramente "simbolica"), l'aggravante è esclusa dal
meccanismo di bilanciamento di cui all'articolo 69 del codice
penale.
Come noto, il giudizio di bilanciamento delle circostanze
è stato esteso con la novella del 1974 anche alle circostanze
ad effetto speciale al fine di mitigare talune asprezze della
disciplina del codice penale. Lo strumento si è però rivelato
eccessivo rispetto ad una riequilibrata commisurazione delle
sanzioni.
La modifica proposta tende a correggere talune prassi
applicative.
Nel terzo e ultimo comma della norma si prevede un
ulteriore aggravamento di pena quando si verifica
l'impossessamento, cioè l'evento situato nel fuoco della
volontà dell'agente. Questa aggravante, proprio allo scopo di
evitare uno sproporzionato e irragionevole incremento della
tutela, non soggiace all'esclusione dal meccanismo di
bilanciamento.
Un'ulteriore significativa novità del disegno di legge è
prefigurata nell'articolo 6: lo "scippo", lo strappo, cioè,
della cosa dalla mano o di dosso della persona, viene
"trasferito" dalla fattispecie di furto <articoli 624 e 625,
primo comma, numero 4)> in quella di rapina (articolo 628). In
tale modo, si ripristina di fatto la disciplina prevista nel
codice penale Zanardelli, in cui la sottrazione con
"destrezza" (il borseggio) integrava il reato di furto, mentre
lo scippo una forma minore di rapina. Questa soluzione sembra
preferibile, atteso che nello scippo la cosa viene tolta con
violenza tale da superare la resistenza opposta dal mezzo che
unisce la cosa alla persona. La violenza, dunque, viene
esercitata direttamente sulla cosa, ma, sia pure mediatamente,
investe la persona. La giurisprudenza, come noto, ritiene
integrato il furto "con strappo" quando la violenza è usata
direttamente sulla cosa e non già sulla persona: purtuttavia,
la prassi si è fatta carico di dimostrare come questo criterio
distintivo non risulti sempre di agevole utilizzazione. A ciò
si deve aggiungere che lo scippo costituisce un reato in
continua e preoccupante espansione, sempre più consumato con
modalità tali da provocare serio turbamento nelle vittime.
La confluenza di questa tipologia criminosa nel reato di
rapina semplifica i problemi di accertamento e, soprattutto,
intesifica la tutela, senza creare alcun apprezzabile
turbamento di natura sistematica, essendo comunque ricorrente
la dimensione dell'offesa, sia pure indiretta, alla
persona.
Infine, il disegno di legge (articolo 2) modifica la
disciplina della sospensione condizionale della pena, con la
sostituzione del primo comma dell'articolo 164 del codice
penale. La riforma arricchisce di contenuti la norma,
rimodellando la cornice prognostica che legittima la
concessione della sospensione condizionale. L'obbiettivo viene
perseguito rendendo più stringente ed ineludibile la
valutazione sulla personalità dell'autore, ricavabile da
quanto viene positivamente accertato in ordine alla sua
condotta di vita e alla tipologia del reato commesso.
La più volte segnalata esigenza di rendere effettiva la
tutela rende necessario assicurare il conseguimento dì questo
obbiettivo anche nella fase esecutiva.
A tale fine, l'articolo 15 interviene sulla norma di cui
all'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di
procedura penale, escludendo la "sospensione dell'esecuzione"
della pena detentiva, già sancita nei confronti dei condannati
per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n.
354 del 1975, rispetto ai condannati per i delitti di cui agli
articoli 614-bis, 628, commi primo e secondo, e 629,
primo comma, del codice penale.
La ragguardevole gravità di questi reati, la loro sempre
più accentuata diffusione e le caratteristiche tipologiche
degli autori (di frequente recidivi e spesso capaci di
sottrarsi all'esecuzione della pena) suggeriscono di non
svilire la certezza della pena, senza tuttavia alterare
l'impianto della legge 27 maggio 1998, n. 165, che, come noto,
già prevede l'esclusione della "sospensione dell'esecuzione"
per i reati indicati nel citato articolo 4-bis della
legge sull'ordinamento penitenziario. A questo proposito, si
segnala che l'estensione di detta esclusione non contrasta con
le ragioni che hanno determinato nella legge n. 165 del 1998
l'esclusione della sospensione dell'esecuzione per gli autori
dei reati elencati nel citato articolo 4-bis.
I restanti interventi di diritto penale, contenuti negli
articoli 4 e 5 del disegno di legge, rivestono natura di mero
coordinamento: in particolare, si evidenzia che la
configurazione del nuovo reato di cui all'articolo
614-bis e l'inclusione del reato di furto con strappo
nella fattispecie di rapina, impongono la soppressione
dell'aggravante di cui al numero 1) del primo comma
dell'articolo 625 del codice penale e l'eliminazione del
riferimento allo "strappo" nella aggravante di cui
all'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice
penale.
3. Con riferimento al recupero di efficienza degli
apparati e del processo penale, ci si è mossi in una duplice
direzione.
Da un lato, sono stati rafforzati i poteri di indagine
della polizia giudiziaria, prevedendo la possibilità che
questa svolga autonomamente la propria attività investigativa,
per un tempo non superiore a tre mesi, salvo che il pubblico
ministero disponga diversamente. Questa scelta mira ad
incentivare le potenzialità operative della polizia
giudiziaria, salvaguardando tuttavia il potere di disporre
della polizia giudiziaria attribuito dall'ordinamento al
pubblico ministero.
Dall'altro lato, si è ritenuto di dover prevedere
l'obbligo di procedere a giudizio direttissimo nel caso di
arresto in flagranza o, se non sono necessarie ulteriori
indagini, di fermo dell'indiziato di delitto, convalidati dal
giudice.
Inoltre, la particolare evidenza probatoria insita
nell'arresto in flagranza, successivamente convalidato, e
l'allarme sociale che ne deriva, costituiscono motivo per la
applicazione di adeguate misure coercitive (e, in primo luogo,
della custodia in carcere), salvo che risulti l'insussistenza
di esigenze cautelari.
Venendo all'esame delle singole disposizioni introdotte
sul versante processuale, va rilevato che, allo scopo di
incrementare l'efficacia operativa della polizia giudiziaria,
si è ritenuto (articolo 7) di dover limitare ai casi in cui
sia davvero necessario (procedimenti con imputati detenuti e
altri casi di assoluta urgenza) la possibilità per il giudice
di avvalersi della polizia giudiziaria per l'esecuzione delle
notificazioni.
Altre disposizioni del disegno di legge sono volte ad
incrementare, nell'ottica già indicata, i poteri di iniziativa
della polizia giudiziaria, prima che il pubblico ministero
abbia assunto la direzione delle indagini. Rimane peraltro
inalterato il principio, diretta derivazione della disciplina
costituzionale, che dopo la commissione del reato è il
magistrato del pubblico ministero a dirigere le indagini.
In particolare, l'articolo 8 modifica il comma 1
dell'articolo 347 del codice di procedura penale, prevedendo
che la polizia giudiziaria comunichi al pubblico ministero non
la mera notizia di reato acquisita, ma anche ogni altro
elemento utile alla ricostruzione del fatto criminoso. In tale
modo, si amplia l'àmbito delle prime indagini svolte dalla
polizia giudiziaria, allo scopo di consentire un maggiore
spazio operativo alla stessa e di permettere al pubblico
ministero di acquisire delle notizie di reato corredate dagli
esiti delle investigazioni compiute.
Tale norma si collega alla disciplina contenuta
nell'articolo 16 del disegno di legge che introduce l'articolo
107-bis nelle disposizioni di attuazione al codice di
procedura penale con il quale si prevede che la polizia
giudiziaria deve comunicare la notizia di reato entro il
termine massimo di tre mesi dalla sua acquisizione. Tale
termine appare del tutto ragionevole, anche tenuto conto
dell'incremento delle attività preliminari di indagine ad
opera della polizia giudiziaria.
La disposizione consente al pubblico ministero di essere
informato anticipatamente rispetto al termine delle indagini
di polizia nei casi in cui occorre un provvedimento
dell'autorità giudiziaria e in quelli in cui ritenga che la
notizia di reato gli debba essere data immediatamente. In
questi ultimi casi il procuratore della Repubblica, oltre a
richiedere la notizia dei procedimenti di cui ha avuto
altrimenti conoscenza, può dare disposizioni perché la polizia
giudiziaria provveda a dargli comunicazione delle notizie di
reato "immediatamente per specifiche categorie di reati o per
specifiche esigenze di indagine".
Nella medesima ottica di ampliamento degli spazi di
indagine da parte della polizia giudiziaria prima
dell'intervento del pubblico ministero, ferma restando la
facoltà del procuratore della Repubblica di essere
tempestivamente informato del compimento di specifici atti di
indagine in applicazione del citato articolo 107-bis
delle disposizioni di attuazione, si è previsto (articolo 10)
che, anche nel caso in cui il pubblico ministero non abbia
ancora assunto la direzione delle indagini e vi sia pericolo
che si disperdano o modifichino le cose o tracce del reato,
ovvero si alteri lo stato dei luoghi, la polizia giudiziaria
compia di propria iniziativa i necessari accertamenti e
rilievi, se del caso sequestrando il corpo del reato e le cose
a questo pertinenti. Si precisa poi, con opportuna modifica
del comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale,
che gli accertamenti e i rilievi sulle persone, diversi
dall'ispezione personale, comprese le individuazioni (atti che
nella già indicata situazione gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono compiere), devono essere eseguiti secondo
le modalità indicate nell'articolo 361 del codice di procedura
penale.
L'articolo 9, infine, amplia lo spettro delle attività che
la polizia giudiziaria può eseguire di propria iniziativa,
dopo che il pubblico ministero sia intervenuto, assumendo la
direzione delle indagini.
Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 348 del codice di
procedura penale prescrive infatti alla polizia giudiziaria,
ferma restando l'esecuzione degli atti delegati e delle
direttive impartite dal pubblico ministero, di svolgere in
tale fase anche tutte le altre attività di indagine per
accertare i reati, ovvero richieste da elementi
successivamente emersi.
L'articolo 11 adegua l'ordinamento processuale
all'introduzione della nuova fattispecie del delitto di
violazione di domicilio allo scopo di impossessamento di cose
altrui e alla correlativa abrogazione del numero 1) del primo
comma dell'articolo 625 del codice penale.
Si prevede quindi per la nuova ipotesi criminosa - come
per l'attuale fattispecie di furto aggravato dall'introduzione
nell'abitazione - l'arresto obbligatorio in flagranza.
Con l'articolo 12 si integra l'articolo 384 del codice di
procedura penale, precisando che il pericolo di fuga, che
unitamente ai gravi indizi di commissione di delitto legittima
l'adozione della misura precautelare, deve essere valutato
anche in relazione alla mancanza di identificazione del
soggetto indiziato. Resta, dunque, immutato il requisito del
pericolo di fuga in ordine al quale si enuncia una regola cui
fare riferimento quando manca la identificazione
dell'indiziato. Invero, tale circostanza, che in particolare
si riferisce alla mancanza di documenti di identità, o
all'aver fornito generalità o documenti di identificazione
palesemente falsi, appare infatti integrare un concreto
pericolo di fuga, in quanto sintomatica dell'effettiva
possibilità che il soggetto, che elude l'identificazione
personale, ostacoli il proficuo svolgimento del procedimento,
e comunque si sottragga all'esecuzione della pena. Rimane
ugualmente immutato il presupposto per procedere al fermo
dell'indiziato rappresentato dai limiti edittali di pena.
L'articolo 13 modifica significativamente il comma 5
dell'articolo 391 del codice di procedura penale, che
disciplina i criteri di applicazione delle misure cautelari
coercitive nei confronti del soggetto arrestato in flagranza
di delitto. Se ricorrono le condizioni previste nel comma 3
dell'articolo 449 del codice di procedura penale, alle quali è
ovviamente riconducibile anche quella dei gravi indizi di
colpevolezza e, negli altri casi, sussistendo oltre ai comuni
presupposti di cui all'articolo 273 del medesimo codice, una
delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 274 del
codice, il giudice dispone l'applicazione di misura coercitiva
a norma dell'articolo 291 del codice di procedura penale.
Si è inoltre inteso correggere un'evidente asimmetria
della disciplina delle misure cautelari coercitive applicate
in esito al giudizio di convalida dell'arresto. Infatti, in
relazione ad alcuni delitti, puniti con la reclusione
inferiore nel massimo a quattro anni, per i quali è
consentito, a norma dell'articolo 381, comma 2, del codice di
procedura penale, l'arresto facoltativo in flagranza (quali la
truffa o la lesione personale), o anche fuori dei casi di
flagranza (il riferimento è, ad esempio, al delitto di
evasione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152
del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203
del 1991), non è poi possibile applicare la misura della
custodia in carcere. Infatti, l'esigenza di pericolo concreto
di commissione di delitti della stessa specie viene, ai sensi
della lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del
codice di procedura penale, ad assumere giuridico rilievo solo
se riferita a delitti puniti a loro volta con la reclusione
non inferiore a quattro anni.
Pertanto, secondo l'attuale normativa, nei confronti del
soggetto evaso dagli arresti domiciliari, o arrestato nella
flagranza del delitto di truffa o di lesioni personali, anche
nel caso vi sia concreto pericolo che il soggetto possa
commettere nuovamente il delitto per cui è stato arrestato,
non può poi, del tutto incongruamente, essere applicata la
custodia cautelare in carcere.
La modifica del comma 5 dell'articolo 391 del codice di
procedura penale consente in questi casi, ricorrendone i
presupposti, l'applicazione della custodia in carcere per i
soggetti tratti in arresto per tali delitti.
Con l'articolo 14, recante modifiche all'articolo 449 del
codice di procedura penale, anzitutto si è disciplinata
l'applicazione delle misure cautelari in esito al giudizio di
convalida dell'arresto. In particolare, la modifica proposta
tiene conto della specificità della condizione di chi è colto
nell'immediatezza della commissione di un delitto ed è quindi
arrestato in flagranza, rispetto a chi è sottoposto a misura
cautelare sulla base di una valutazione di elementi indiziari
successivamente emersi. Infatti, la particolare evidenza
probatoria rappresentata dalla flagranza e la dimostrata
pericolosità sociale conseguente all'arresto di soggetto colto
mentre commette un delitto, rendono del tutto ragionevole
l'introduzione del principio in base al quale, se l'arresto è
stato convalidato, deve essere applicata la misura cautelare
della custodia in carcere, proseguendo in tal modo lo
status detentionis conseguente all'arresto, salvo che
emergano elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere adeguatamente tutelate con l'applicazione di
misura meno afflittiva, o che non vi sono esigenze
cautelari.
Anche in tale ipotesi troverà, comunque, applicazione il
comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura
penale: pertanto, se il giudice ritiene che con la sentenza
possa essere concessa la sospensione condizionale della pena
non potrà essere disposta la misura della custodia
cautelare.
Per altro verso, si è reso più stretto il collegamento tra
arresto in flagranza e sollecita definizione del processo.
Appare infatti irragionevole che i procedimenti in cui sia
intervenuto l'arresto in flagranza, seguiti dalla convalida,
connotati dunque dall'evidenza probatoria, che rende superflue
ulteriori indagini, non siano definiti in sede di giudizio
direttissimo.
Si prevede pertanto (comma 4 dell'articolo 449 del codice
di procedura penale) che il pubblico ministero debba
necessariamente procedere a giudizio direttissimo in tutti i
casi in cui l'arresto è stato convalidato, anche se il giudice
non abbia applicato misure cautelari.
La stessa disciplina è estesa, salvo che siano necessarie
speciali indagini, al fermo di indiziato di delitto che sia
stato convalidato nel caso in cui sia stata applicata la
misura cautelare della custodia in carcere (comma
4-bis). In entrambe le ipotesi l'udienza deve essere
celebrata non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto o dal
fermo.
L'articolo 17, infine, modifica l'articolo 121 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
prevedendo che il pubblico ministero disponga l'immediata
liberazione dell'arrestato o del fermato quando dagli elementi
acquisiti emerga l'insussistenza di esigenze cautelari. Nel
caso in cui, invece, tali esigenze vi siano, dovrà essere il
giudice a decidere, nell'udienza di convalida, sullo status
libertatis dell'indagato. In tale modo, si introduce un
dovere di motivazione da parte del pubblico ministero, in
ordine all'insussistenza nella specie di esigenze cautelari,
speculare a quello stabilito per il giudice nel caso di
rigetto della richiesta di applicazione della misura
coercitiva.
L'articolo 18 è dedicato alle così dette "operazioni
sottocopertura" in materia di immigrazione clandestina. Il
nuovo articolo 12-bis, introdotto nel testo unico
emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998, introduce una
fattispecie che, tenuto conto delle interpretazioni che la
giurisprudenza ha offerto in relazione alla figura del così
detto "agente provocatore", oggi riconducibile all'articolo 51
del codice penale, consente agli ufficiali di polizia
giudiziaria di "intromettersi" nelle attività criminose
dirette a favorire l'immigrazione clandestina. Al fine di
circoscrivere l'applicabilità della disposizione, si è fatto
riferimento unicamente ai delitti indicati nell'articolo 12,
comma 3, del testo unico citato, che rappresentano le forme
più gravi di immigrazione clandestina. E' stata mantenuta la
struttura delle diverse fattispecie in materia di operazioni
sottocopertura previste dalle leggi speciali, facendo
riferimento, da un lato alla necessità che le operazioni siano
previamente disposte, dall'altro lato specificando che la
condotta degli agenti deve necessariamente essere diretta ad
acquisire elementi di prova o ad evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. In sostanza,
si tratta di una ipotesi di non punibilità riferita a forme di
partecipazione indiretta alle attività criminali in cui si
esclude ogni contributo causale da parte dell'agente.
L'ampiezza delle condotte che possono essere poste in essere
in tali operazioni - per le quali non è possibile individuare
una condotta tipica (consegna, acquisto, cessione, eccetera) -
ha reso opportuno l'inserimento di uno specifico riferimento
alle "autorizzazioni" che l'autorità che dispone l'operazione
deve dare in relazione alle condotte degli ufficiali di
polizia giudiziaria.
Il comma 2 dell'articolo 12-bis individua i soggetti
che possono disporre le operazioni simulate. Si è fatto
riferimento alle posizioni di vertice degli organismi di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, coinvolgendo anche la Direzione investigativa antimafia,
in considerazione dei compiti che è chiamata a svolgere. Si è
altresì proceduto all'individuazione dei soggetti ai quali lo
svolgimento delle operazioni può essere delegato.
Nel comma 3, si stabilisce che delle operazioni simulate
deve essere data tempestiva comunicazione al pubblico
ministero: questa disposizione corrisponde ad intuibili
esigenze di natura sistematica e funzionale.
L'articolo 12-ter regolamenta la ritardata
esecuzione dei provvedimenti cautelari. Anche in questo caso,
si tratta di una disposizione che replica, in buona sostanza,
il contenuto di analoghe norme sparse in diverse leggi
speciali e che, nella presente proposta, assume il ruolo di
disposizione specifica in materia di immigrazione
clandestina.
Con gli articoli 19, 20 e 21 - ove è previsto e
disciplinato il concorso delle Forze armate nei compiti di
pubblica sicurezza in relazione ad eccezionali esigenze di
contrasto della criminalità organizzata - si ricalca
sostanzialmente l'esperienza già positivamente conclusa, a
seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 349 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 386 del 1992, in
regioni, come quella siciliana, particolarmente colpite dalla
diffusione e della gravità dei delitti riconducibili alla
criminalità organizzata, perseguendo la finalità di liberare
dai compiti di sorveglianza e di vigilanza del territorio il
personale delle Forze dell'ordine per concentrarne l'attività
nelle operazioni di diretto contrasto dei fenomeni
criminosi.
L'entità del concorso, la scelta delle risorse da
impiegare, i tempi delle operazioni ed ogni modalità di
impiego del personale delle Forze armate, sono fissati, ai
sensi dell'articolo 19, in un apposito programma adottato dal
Ministro dell'interno, sentiti il Ministro della difesa e il
Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Detto
programma - che non può superare i sei mesi, salvo rinnovo - è
comunicato dal Ministro dell'interno alle Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni. A
seguito del parere negativo delle Commissioni il programma è
sospeso o modificato in armonia con il predetto avviso. Con le
stesse modalità si procede per il rinnovo del programma.
Nessuna innovazione viene recata in merito alle modalità
attinenti all'impiego delle Forze armate, che ricalca i
medesimi parametri già utilizzati, a suo tempo, dalla
richiamata normativa del 1992.
In particolare, l'articolo 20 delimita le funzioni dei
militari delle Forze armate a quelle strettamente di pubblica
sicurezza (identificazione di persone, perquisizioni sul posto
di persone e mezzi di trasporto) escludendo espressamente
tutte le funzioni proprie della polizia giudiziaria. Per
queste ultime, infatti, il comma 2 dello stesso articolo,
dispone che i militari debbano avvalersi dei più vicini uffici
o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri.
Il comma 3 dell'articolo 20 estende le garanzie previste
dal codice di procedura penale a tutte le operazioni di
perquisizione effettuate dal personale delle Forze armate
(notizia entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica
e convalida entro le successive quarantotto ore).
L'articolo 21 prevede un'indennità per il contingente di
personale impiegato nei compiti di pubblica sicurezza e la
copertura finanziaria dei relativi oneri.
Con l'articolo 22 si vuole perfezionare la norma
dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, che
prevede un regime autorizzatorio per la produzione e
l'importazione di apparecchi e congegni automatici per il
gioco d'azzardo (comma 1) e di abilità (comma 2). Detta
disposizione, infatti, non contiene alcuna previsione
sanzionatoria per l'ipotesi in cui le attività suindicate
vengano esercitate senza la prevista autorizzazione.
Le sanzioni previste sono di natura amministrativa e
consistono nel pagamento di una somma di denaro, graduata a
seconda che l'infrazione riguardi gli apparecchi per il gioco
d'azzardo (da 2 a 12 milioni di lire) o per i giochi di
abilità (da 1 a 6 milioni di lire).