PROGETTO DI LEGGE - N. 5925




        Onorevoli Deputati! - 1. Il presente disegno di legge intende innanzi tutto offrire una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento della criminalità da strada, cioè di quella forma di devianza media o medio-piccola a base violenta che si indirizza immediatamente contro i beni individuali (persona e patrimonio).
        L'individuazione di questa sfera di comportamenti criminosi va operata collocando nella sua banda inferiore la microcriminalità non violenta contro il patrimonio e nella fascia superiore le estorsioni, le rapine e le violenze carnali.
        L'espressione "criminalità da strada" viene utilizzata proprio allo scopo di evidenziare come questa incida sul senso di sicurezza dei cittadini, abbassando sensibilmente la qualità della loro vita quotidiana e condensando una vasta e giustificata domanda di effettività dell'intervento penale.
        Il Governo ritiene necessario aumentare l'attenzione verso questo fenomeno, suscettibile di accrescere la sfiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni, con il rischio che il bisogno insoddisfatto di tutela induca una richiesta irrazionale di attività repressiva.
        L'intervento di riforma proposto dal Governo disegna una traiettoria protesa: 1) ad innovare la sfera delle incriminazioni sulla scorta del mutato scenario empirico-criminologico; 2) a restituire "certezza" al sistema sanzionatorio anche nel caso in cui il colpevole sia stato arrestato mentre commette il reato; 3) a rafforzare l'efficienza degli apparati e del processo penale, nel rispetto delle ineludibili esigenze di garanzia.
        La strategia penale è dunque ispirata a criteri di effettività e mira a "ristabilizzare" il senso di sicurezza dei cittadini. Il conseguimento di questo scopo impone tuttavia una "selezione" della risposta, capace di rendere chiaro che in questo spettro di comportamenti devianti non può essere tollerata una "bagatellizzazione" della tutela o men che meno una mera "monetizzazione" della stessa. Conviene infatti ricordare che il ricorso alla violenza contro beni personali distingue nettamente questa fascia di criminalità da quella degli attacchi al patrimonio a base espropriativa e non violenta, rispetto ai quali appare possibile adottare modelli di tutela più elastici. La criminalità da strada a base violenta richiede, per contro, che le risorse penalistiche vengano concentrate e rafforzate per contrastare forme di devianza che, proprio per la rilevanza del "mezzo" (la violenza), aggrediscono con forza il senso di sicurezza individuale e collettivo.
        2. Sul versante del diritto penale, riveste un ruolo fondamentale la constatazione che questa fenomenologia criminosa è scandita dalla presenza di modelli comportamentali ad elevata stabilità tipologica, che in parte agevolano la selezione della risposta.
        I furti in appartamento e gli "scippi" hanno infatti assunto una dimensione quantitativa e qualitativa ragguardevole e ben decifrabile, che impone di riconsiderare l'orbita dei beni coinvolti.
        E' opinione del Governo che l'intensificazione di questi reati e le stesse modalità di consumazione, sempre più invasive verso la persona, consentono ormai di ritagliare per il bene giuridico del patrimonio spazi di tutela "riflessa" o "secondaria" rispetto ai beni della persona, quali l'integrità fisica o morale e il domicilio. In altre parole, il senso di insicurezza dei cittadini sembra prevalentemente "scosso" dal pericolo che l'attacco al patrimonio proietta verso la persona. Del resto, nel furto in abitazione e nello "scippo", l'aggressione alla persona costituisce un'evenienza provvista di elevata probabilità di verificazione, è perciò stabilmente "introiettata" dall'autore del reato.
        Ne deriva, allora, che un intervento di cosmesi normativa ristretto nella cornice dei soli reati contro il patrimonio rischia di non cogliere l'effettiva dimensione lesiva della descritta fenomenologia criminosa. Proprio per questo, il Governo ha deciso di privilegiare una diversa ottica repressiva tesa a valorizzare, in via generale, la tutela della persona attraverso un intervento nel contesto dei reati contro l'inviolabilità del domicilio.
        La nuova fattispecie dell'articolo 614-bis del codice penale, contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, rafforza la tutela del domicilio non tanto nella sua "consistenza oggettiva", quanto nel suo essere "proiezione spaziale della persona", cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale. Del resto, la stessa Costituzione (articolo 14) riconduce alla inviolabilità del domicilio una garanzia essenziale del diritto di libertà personale.
        L'incremento della tutela, ben evocato dalle cornici edittali (pena da due a sei anni di reclusione e multa da lire cinquecentomila a tre milioni), si fonda, in questo caso, sulla finalità illecita che anima la violazione del domicilio, vale a dire l'impossessamento della cosa mobile altrui. La condizione di maggiore pericolosità insita in questa forma qualificata di aggressione risalta in tutta la sua evidenza, perché si situa in una dimensione che oltrepassa le tradizionali intrusioni nell'altrui domicilio espressive di una microconflittualità privata. Oltretutto, le indagini criminologiche dimostrano a sufficienza che la violazione di domicilio a scopo di furto viene di regola consumata con modalità e tecniche provviste di una ragguardevole carica lesiva verso la vittima, che si trova esposta ad una situazione di rischio e di turbamento del tutto imprevista.
        Sul piano della tecnica di formulazione della fattispecie va rimarcata una differenza rispetto alla fattispecie "generale" di violazione di domicilio punita dall'articolo 6l4 del codice penale.
        L'elemento di novità riguarda il ricorso ad un criterio di normazione sintetica per individuare l'introduzione invito domino. Si è privilegiato il requisito della "illegittimità", ritenuto idoneo a ricomprendere tutte le situazioni in cui l'introduzione o l'intrattenimento avvengono senza il consenso dell'avente diritto.
        Nel secondo comma della fattispecie dell'articolo 614-bis, viene prefigurata una circostanza aggravante che comporta un sensibile innalzamento della pena (da tre a dieci di reclusione e multa da tre a dieci milioni di lire) quando ricorre una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articolo 61, numero 5) e numero 5-bis), e 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale.
        L'indicato aumento è sollecitato da intuibili ragioni di politica criminale.
        Le aggravanti di cui all'articolo 61, numero 5) e numero 5-bis), si muovono nell'orbita di una maggiore tutela della vittima del reato.
        La circostanza prevista dall'articolo 61, numero 5), attiene, come è noto, alla minorata difesa di cui "profitta" l'autore del reato peraltro, secondo un orientamento, la norma ricomprende anche le condizioni del soggetto attivo, quale, ad esempio, la sua prestanza fisica.
        L'aggravante, di nuovo conio, dell'articolo 61, numero 5-bis), viene introdotta dall'articolo 1 del disegno di legge e punta ad estendere il raggio di tutela.
        Il tratto distintivo rispetto all'aggravante comune prevista dall'articolo 61, numero 5), va ravvisato nella proiezione della tutela. Quest'ultima norma presuppone, come si è detto, l'approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, restituendo, con riferimento alla "persona", l'immagine di una situazione dinamica: evoca, cioè, una peculiare modalità dell'azione offensiva che ritrae vantaggio dalla condizione in cui versa la vittima.
        L'aggravante dell'articolo 61, numero 5-bis), estende, invece, la tutela verso una dimensione di tipo "statico": si punisce di più non già perché si profitta della minorata difesa, ma in considerazione - semplicemente - delle condizioni fisiche o psichiche del soggetto passivo, anche dipendenti dall'età, tenuto conto del tipo di reato commesso.
        Così, l'introduzione nel domicilio di una persona in età avanzata approfondisce la lesione, senza che occorra provare l'estremo dell'approfittamento che, nella specie, potrebbe mancare.
        Il riferimento, di natura limitativa e "relativizzante" al tipo di reato, serve, peraltro, ad evitare un eccessivo irrigidimento della tutela della vittima; non avrebbe infatti alcun senso garantirla rispetto ad azioni criminose in cui la condizione di minore capacità difensiva della vittima non sortisce alcun pratico effetto.
        L'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 614-bis del codice penale richiama inoltre le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale. Non occorre spendere troppe parole per giustificare l'aggravamento sanzionatorio: si tratta di circostanze (violenza sulle cose, porto di armi, eccetera, numero delle persone, destrezza nella sottrazione) alle quali è tradizionalmente riconosciuto un maggiore impatto lesivo.
        Nell'ottica già segnalata di garantire l'effettività delle sanzioni (e di non arrestarsi, pertanto, ad un intervento di natura meramente "simbolica"), l'aggravante è esclusa dal meccanismo di bilanciamento di cui all'articolo 69 del codice penale.
        Come noto, il giudizio di bilanciamento delle circostanze è stato esteso con la novella del 1974 anche alle circostanze ad effetto speciale al fine di mitigare talune asprezze della disciplina del codice penale. Lo strumento si è però rivelato eccessivo rispetto ad una riequilibrata commisurazione delle sanzioni.
        La modifica proposta tende a correggere talune prassi applicative.
        Nel terzo e ultimo comma della norma si prevede un ulteriore aggravamento di pena quando si verifica l'impossessamento, cioè l'evento situato nel fuoco della volontà dell'agente. Questa aggravante, proprio allo scopo di evitare uno sproporzionato e irragionevole incremento della tutela, non soggiace all'esclusione dal meccanismo di bilanciamento.
        Un'ulteriore significativa novità del disegno di legge è prefigurata nell'articolo 6: lo "scippo", lo strappo, cioè, della cosa dalla mano o di dosso della persona, viene "trasferito" dalla fattispecie di furto <articoli 624 e 625, primo comma, numero 4)> in quella di rapina (articolo 628). In tale modo, si ripristina di fatto la disciplina prevista nel codice penale Zanardelli, in cui la sottrazione con "destrezza" (il borseggio) integrava il reato di furto, mentre lo scippo una forma minore di rapina. Questa soluzione sembra preferibile, atteso che nello scippo la cosa viene tolta con violenza tale da superare la resistenza opposta dal mezzo che unisce la cosa alla persona. La violenza, dunque, viene esercitata direttamente sulla cosa, ma, sia pure mediatamente, investe la persona. La giurisprudenza, come noto, ritiene integrato il furto "con strappo" quando la violenza è usata direttamente sulla cosa e non già sulla persona: purtuttavia, la prassi si è fatta carico di dimostrare come questo criterio distintivo non risulti sempre di agevole utilizzazione. A ciò si deve aggiungere che lo scippo costituisce un reato in continua e preoccupante espansione, sempre più consumato con modalità tali da provocare serio turbamento nelle vittime.
        La confluenza di questa tipologia criminosa nel reato di rapina semplifica i problemi di accertamento e, soprattutto, intesifica la tutela, senza creare alcun apprezzabile turbamento di natura sistematica, essendo comunque ricorrente la dimensione dell'offesa, sia pure indiretta, alla persona.
        Infine, il disegno di legge (articolo 2) modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, con la sostituzione del primo comma dell'articolo 164 del codice penale. La riforma arricchisce di contenuti la norma, rimodellando la cornice prognostica che legittima la concessione della sospensione condizionale. L'obbiettivo viene perseguito rendendo più stringente ed ineludibile la valutazione sulla personalità dell'autore, ricavabile da quanto viene positivamente accertato in ordine alla sua condotta di vita e alla tipologia del reato commesso.
        La più volte segnalata esigenza di rendere effettiva la tutela rende necessario assicurare il conseguimento dì questo obbiettivo anche nella fase esecutiva.
        A tale fine, l'articolo 15 interviene sulla norma di cui all'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, escludendo la "sospensione dell'esecuzione" della pena detentiva, già sancita nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, rispetto ai condannati per i delitti di cui agli articoli 614-bis, 628, commi primo e secondo, e 629, primo comma, del codice penale.
        La ragguardevole gravità di questi reati, la loro sempre più accentuata diffusione e le caratteristiche tipologiche degli autori (di frequente recidivi e spesso capaci di sottrarsi all'esecuzione della pena) suggeriscono di non svilire la certezza della pena, senza tuttavia alterare l'impianto della legge 27 maggio 1998, n. 165, che, come noto, già prevede l'esclusione della "sospensione dell'esecuzione" per i reati indicati nel citato articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. A questo proposito, si segnala che l'estensione di detta esclusione non contrasta con le ragioni che hanno determinato nella legge n. 165 del 1998 l'esclusione della sospensione dell'esecuzione per gli autori dei reati elencati nel citato articolo 4-bis.
        I restanti interventi di diritto penale, contenuti negli articoli 4 e 5 del disegno di legge, rivestono natura di mero coordinamento: in particolare, si evidenzia che la configurazione del nuovo reato di cui all'articolo 614-bis e l'inclusione del reato di furto con strappo nella fattispecie di rapina, impongono la soppressione dell'aggravante di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale e l'eliminazione del riferimento allo "strappo" nella aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale.
        3. Con riferimento al recupero di efficienza degli apparati e del processo penale, ci si è mossi in una duplice direzione.
        Da un lato, sono stati rafforzati i poteri di indagine della polizia giudiziaria, prevedendo la possibilità che questa svolga autonomamente la propria attività investigativa, per un tempo non superiore a tre mesi, salvo che il pubblico ministero disponga diversamente. Questa scelta mira ad incentivare le potenzialità operative della polizia giudiziaria, salvaguardando tuttavia il potere di disporre della polizia giudiziaria attribuito dall'ordinamento al pubblico ministero.
        Dall'altro lato, si è ritenuto di dover prevedere l'obbligo di procedere a giudizio direttissimo nel caso di arresto in flagranza o, se non sono necessarie ulteriori indagini, di fermo dell'indiziato di delitto, convalidati dal giudice.
        Inoltre, la particolare evidenza probatoria insita nell'arresto in flagranza, successivamente convalidato, e l'allarme sociale che ne deriva, costituiscono motivo per la applicazione di adeguate misure coercitive (e, in primo luogo, della custodia in carcere), salvo che risulti l'insussistenza di esigenze cautelari.
        Venendo all'esame delle singole disposizioni introdotte sul versante processuale, va rilevato che, allo scopo di incrementare l'efficacia operativa della polizia giudiziaria, si è ritenuto (articolo 7) di dover limitare ai casi in cui sia davvero necessario (procedimenti con imputati detenuti e altri casi di assoluta urgenza) la possibilità per il giudice di avvalersi della polizia giudiziaria per l'esecuzione delle notificazioni.
        Altre disposizioni del disegno di legge sono volte ad incrementare, nell'ottica già indicata, i poteri di iniziativa della polizia giudiziaria, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini. Rimane peraltro inalterato il principio, diretta derivazione della disciplina costituzionale, che dopo la commissione del reato è il magistrato del pubblico ministero a dirigere le indagini.
        In particolare, l'articolo 8 modifica il comma 1 dell'articolo 347 del codice di procedura penale, prevedendo che la polizia giudiziaria comunichi al pubblico ministero non la mera notizia di reato acquisita, ma anche ogni altro elemento utile alla ricostruzione del fatto criminoso. In tale modo, si amplia l'àmbito delle prime indagini svolte dalla polizia giudiziaria, allo scopo di consentire un maggiore spazio operativo alla stessa e di permettere al pubblico ministero di acquisire delle notizie di reato corredate dagli esiti delle investigazioni compiute.
        Tale norma si collega alla disciplina contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge che introduce l'articolo 107-bis nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale con il quale si prevede che la polizia giudiziaria deve comunicare la notizia di reato entro il termine massimo di tre mesi dalla sua acquisizione. Tale termine appare del tutto ragionevole, anche tenuto conto dell'incremento delle attività preliminari di indagine ad opera della polizia giudiziaria.
        La disposizione consente al pubblico ministero di essere informato anticipatamente rispetto al termine delle indagini di polizia nei casi in cui occorre un provvedimento dell'autorità giudiziaria e in quelli in cui ritenga che la notizia di reato gli debba essere data immediatamente. In questi ultimi casi il procuratore della Repubblica, oltre a richiedere la notizia dei procedimenti di cui ha avuto altrimenti conoscenza, può dare disposizioni perché la polizia giudiziaria provveda a dargli comunicazione delle notizie di reato "immediatamente per specifiche categorie di reati o per specifiche esigenze di indagine".
        Nella medesima ottica di ampliamento degli spazi di indagine da parte della polizia giudiziaria prima dell'intervento del pubblico ministero, ferma restando la facoltà del procuratore della Repubblica di essere tempestivamente informato del compimento di specifici atti di indagine in applicazione del citato articolo 107-bis delle disposizioni di attuazione, si è previsto (articolo 10) che, anche nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini e vi sia pericolo che si disperdano o modifichino le cose o tracce del reato, ovvero si alteri lo stato dei luoghi, la polizia giudiziaria compia di propria iniziativa i necessari accertamenti e rilievi, se del caso sequestrando il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Si precisa poi, con opportuna modifica del comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, che gli accertamenti e i rilievi sulle persone, diversi dall'ispezione personale, comprese le individuazioni (atti che nella già indicata situazione gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere), devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nell'articolo 361 del codice di procedura penale.
        L'articolo 9, infine, amplia lo spettro delle attività che la polizia giudiziaria può eseguire di propria iniziativa, dopo che il pubblico ministero sia intervenuto, assumendo la direzione delle indagini.
        Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale prescrive infatti alla polizia giudiziaria, ferma restando l'esecuzione degli atti delegati e delle direttive impartite dal pubblico ministero, di svolgere in tale fase anche tutte le altre attività di indagine per accertare i reati, ovvero richieste da elementi successivamente emersi.
        L'articolo 11 adegua l'ordinamento processuale all'introduzione della nuova fattispecie del delitto di violazione di domicilio allo scopo di impossessamento di cose altrui e alla correlativa abrogazione del numero 1) del primo comma dell'articolo 625 del codice penale.
        Si prevede quindi per la nuova ipotesi criminosa - come per l'attuale fattispecie di furto aggravato dall'introduzione nell'abitazione - l'arresto obbligatorio in flagranza.
        Con l'articolo 12 si integra l'articolo 384 del codice di procedura penale, precisando che il pericolo di fuga, che unitamente ai gravi indizi di commissione di delitto legittima l'adozione della misura precautelare, deve essere valutato anche in relazione alla mancanza di identificazione del soggetto indiziato. Resta, dunque, immutato il requisito del pericolo di fuga in ordine al quale si enuncia una regola cui fare riferimento quando manca la identificazione dell'indiziato. Invero, tale circostanza, che in particolare si riferisce alla mancanza di documenti di identità, o all'aver fornito generalità o documenti di identificazione palesemente falsi, appare infatti integrare un concreto pericolo di fuga, in quanto sintomatica dell'effettiva possibilità che il soggetto, che elude l'identificazione personale, ostacoli il proficuo svolgimento del procedimento, e comunque si sottragga all'esecuzione della pena. Rimane ugualmente immutato il presupposto per procedere al fermo dell'indiziato rappresentato dai limiti edittali di pena.
        L'articolo 13 modifica significativamente il comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, che disciplina i criteri di applicazione delle misure cautelari coercitive nei confronti del soggetto arrestato in flagranza di delitto. Se ricorrono le condizioni previste nel comma 3 dell'articolo 449 del codice di procedura penale, alle quali è ovviamente riconducibile anche quella dei gravi indizi di colpevolezza e, negli altri casi, sussistendo oltre ai comuni presupposti di cui all'articolo 273 del medesimo codice, una delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 274 del codice, il giudice dispone l'applicazione di misura coercitiva a norma dell'articolo 291 del codice di procedura penale.
        Si è inoltre inteso correggere un'evidente asimmetria della disciplina delle misure cautelari coercitive applicate in esito al giudizio di convalida dell'arresto. Infatti, in relazione ad alcuni delitti, puniti con la reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, per i quali è consentito, a norma dell'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, l'arresto facoltativo in flagranza (quali la truffa o la lesione personale), o anche fuori dei casi di flagranza (il riferimento è, ad esempio, al delitto di evasione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991), non è poi possibile applicare la misura della custodia in carcere. Infatti, l'esigenza di pericolo concreto di commissione di delitti della stessa specie viene, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale, ad assumere giuridico rilievo solo se riferita a delitti puniti a loro volta con la reclusione non inferiore a quattro anni.
        Pertanto, secondo l'attuale normativa, nei confronti del soggetto evaso dagli arresti domiciliari, o arrestato nella flagranza del delitto di truffa o di lesioni personali, anche nel caso vi sia concreto pericolo che il soggetto possa commettere nuovamente il delitto per cui è stato arrestato, non può poi, del tutto incongruamente, essere applicata la custodia cautelare in carcere.
        La modifica del comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale consente in questi casi, ricorrendone i presupposti, l'applicazione della custodia in carcere per i soggetti tratti in arresto per tali delitti.
        Con l'articolo 14, recante modifiche all'articolo 449 del codice di procedura penale, anzitutto si è disciplinata l'applicazione delle misure cautelari in esito al giudizio di convalida dell'arresto. In particolare, la modifica proposta tiene conto della specificità della condizione di chi è colto nell'immediatezza della commissione di un delitto ed è quindi arrestato in flagranza, rispetto a chi è sottoposto a misura cautelare sulla base di una valutazione di elementi indiziari successivamente emersi. Infatti, la particolare evidenza probatoria rappresentata dalla flagranza e la dimostrata pericolosità sociale conseguente all'arresto di soggetto colto mentre commette un delitto, rendono del tutto ragionevole l'introduzione del principio in base al quale, se l'arresto è stato convalidato, deve essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere, proseguendo in tal modo lo status detentionis conseguente all'arresto, salvo che emergano elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate con l'applicazione di misura meno afflittiva, o che non vi sono esigenze cautelari.
        Anche in tale ipotesi troverà, comunque, applicazione il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale: pertanto, se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena non potrà essere disposta la misura della custodia cautelare.
        Per altro verso, si è reso più stretto il collegamento tra arresto in flagranza e sollecita definizione del processo. Appare infatti irragionevole che i procedimenti in cui sia intervenuto l'arresto in flagranza, seguiti dalla convalida, connotati dunque dall'evidenza probatoria, che rende superflue ulteriori indagini, non siano definiti in sede di giudizio direttissimo.
        Si prevede pertanto (comma 4 dell'articolo 449 del codice di procedura penale) che il pubblico ministero debba necessariamente procedere a giudizio direttissimo in tutti i casi in cui l'arresto è stato convalidato, anche se il giudice non abbia applicato misure cautelari.
        La stessa disciplina è estesa, salvo che siano necessarie speciali indagini, al fermo di indiziato di delitto che sia stato convalidato nel caso in cui sia stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere (comma 4-bis). In entrambe le ipotesi l'udienza deve essere celebrata non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto o dal fermo.
        L'articolo 17, infine, modifica l'articolo 121 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero disponga l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando dagli elementi acquisiti emerga l'insussistenza di esigenze cautelari. Nel caso in cui, invece, tali esigenze vi siano, dovrà essere il giudice a decidere, nell'udienza di convalida, sullo status libertatis dell'indagato. In tale modo, si introduce un dovere di motivazione da parte del pubblico ministero, in ordine all'insussistenza nella specie di esigenze cautelari, speculare a quello stabilito per il giudice nel caso di rigetto della richiesta di applicazione della misura coercitiva.
        L'articolo 18 è dedicato alle così dette "operazioni sottocopertura" in materia di immigrazione clandestina. Il nuovo articolo 12-bis, introdotto nel testo unico emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998, introduce una fattispecie che, tenuto conto delle interpretazioni che la giurisprudenza ha offerto in relazione alla figura del così detto "agente provocatore", oggi riconducibile all'articolo 51 del codice penale, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di "intromettersi" nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina. Al fine di circoscrivere l'applicabilità della disposizione, si è fatto riferimento unicamente ai delitti indicati nell'articolo 12, comma 3, del testo unico citato, che rappresentano le forme più gravi di immigrazione clandestina. E' stata mantenuta la struttura delle diverse fattispecie in materia di operazioni sottocopertura previste dalle leggi speciali, facendo riferimento, da un lato alla necessità che le operazioni siano previamente disposte, dall'altro lato specificando che la condotta degli agenti deve necessariamente essere diretta ad acquisire elementi di prova o ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. In sostanza, si tratta di una ipotesi di non punibilità riferita a forme di partecipazione indiretta alle attività criminali in cui si esclude ogni contributo causale da parte dell'agente. L'ampiezza delle condotte che possono essere poste in essere in tali operazioni - per le quali non è possibile individuare una condotta tipica (consegna, acquisto, cessione, eccetera) - ha reso opportuno l'inserimento di uno specifico riferimento alle "autorizzazioni" che l'autorità che dispone l'operazione deve dare in relazione alle condotte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
        Il comma 2 dell'articolo 12-bis individua i soggetti che possono disporre le operazioni simulate. Si è fatto riferimento alle posizioni di vertice degli organismi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, coinvolgendo anche la Direzione investigativa antimafia, in considerazione dei compiti che è chiamata a svolgere. Si è altresì proceduto all'individuazione dei soggetti ai quali lo svolgimento delle operazioni può essere delegato.
        Nel comma 3, si stabilisce che delle operazioni simulate deve essere data tempestiva comunicazione al pubblico ministero: questa disposizione corrisponde ad intuibili esigenze di natura sistematica e funzionale.
        L'articolo 12-ter regolamenta la ritardata esecuzione dei provvedimenti cautelari. Anche in questo caso, si tratta di una disposizione che replica, in buona sostanza, il contenuto di analoghe norme sparse in diverse leggi speciali e che, nella presente proposta, assume il ruolo di disposizione specifica in materia di immigrazione clandestina.
        Con gli articoli 19, 20 e 21 - ove è previsto e disciplinato il concorso delle Forze armate nei compiti di pubblica sicurezza in relazione ad eccezionali esigenze di contrasto della criminalità organizzata - si ricalca sostanzialmente l'esperienza già positivamente conclusa, a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 349 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 386 del 1992, in regioni, come quella siciliana, particolarmente colpite dalla diffusione e della gravità dei delitti riconducibili alla criminalità organizzata, perseguendo la finalità di liberare dai compiti di sorveglianza e di vigilanza del territorio il personale delle Forze dell'ordine per concentrarne l'attività nelle operazioni di diretto contrasto dei fenomeni criminosi.

        L'entità del concorso, la scelta delle risorse da impiegare, i tempi delle operazioni ed ogni modalità di impiego del personale delle Forze armate, sono fissati, ai sensi dell'articolo 19, in un apposito programma adottato dal Ministro dell'interno, sentiti il Ministro della difesa e il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Detto programma - che non può superare i sei mesi, salvo rinnovo - è comunicato dal Ministro dell'interno alle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro venti giorni. A seguito del parere negativo delle Commissioni il programma è sospeso o modificato in armonia con il predetto avviso. Con le stesse modalità si procede per il rinnovo del programma.
        Nessuna innovazione viene recata in merito alle modalità attinenti all'impiego delle Forze armate, che ricalca i medesimi parametri già utilizzati, a suo tempo, dalla richiamata normativa del 1992.
        In particolare, l'articolo 20 delimita le funzioni dei militari delle Forze armate a quelle strettamente di pubblica sicurezza (identificazione di persone, perquisizioni sul posto di persone e mezzi di trasporto) escludendo espressamente tutte le funzioni proprie della polizia giudiziaria. Per queste ultime, infatti, il comma 2 dello stesso articolo, dispone che i militari debbano avvalersi dei più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.
        Il comma 3 dell'articolo 20 estende le garanzie previste dal codice di procedura penale a tutte le operazioni di perquisizione effettuate dal personale delle Forze armate (notizia entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e convalida entro le successive quarantotto ore).
        L'articolo 21 prevede un'indennità per il contingente di personale impiegato nei compiti di pubblica sicurezza e la copertura finanziaria dei relativi oneri.
        Con l'articolo 22 si vuole perfezionare la norma dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, che prevede un regime autorizzatorio per la produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici per il gioco d'azzardo (comma 1) e di abilità (comma 2). Detta disposizione, infatti, non contiene alcuna previsione sanzionatoria per l'ipotesi in cui le attività suindicate vengano esercitate senza la prevista autorizzazione.
        Le sanzioni previste sono di natura amministrativa e consistono nel pagamento di una somma di denaro, graduata a seconda che l'infrazione riguardi gli apparecchi per il gioco d'azzardo (da 2 a 12 milioni di lire) o per i giochi di abilità (da 1 a 6 milioni di lire).




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