PROGETTO DI LEGGE - N. 5846




        Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'ordinariato militare deve essere necessariamente considerato alla luce dell'evoluzione storica dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, tenendo nel debito conto che in origine si tratta di un "istituto misto", canonicamente disciplinato solo nel 1986 con la Costituzione apostolica Spirituali militum curae (in A.A.S., 1986, 481 e seguenti), lasciato fino ad allora ad una definizione incerta e solo statuale. Peraltro, è complesso trattare dell'ordinariato militare prescindendo dai cappellani militari, che in qualche modo sono propedeutici all'istituzione dell'ufficio canonico in esame.
        La definizione dell'ordinario militare, al primo impatto, non può prescindere da quella canonica. E' pertanto ordinario militare il sacerdote preposto al governo delle "peculiari circoscrizioni ecclesiastiche", formate su base personale, ordinaria e propria (ma cumulativa con quelle del vescovo diocesano), degli ambienti e dei luoghi riservati ai militari, dei fedeli tenuti a norma delle leggi civili a prestare servizio militare e di quanti convivano con essi, dei fedeli frequentanti - a vario titolo - scuole o accademie militari, di coloro che siano degenti o prestino servizio in ospedali o altre strutture militari, e, infine, dei fedeli che svolgano stabilmente un compito affidato loro dall'ordinario - o con il suo consenso- anche se membri di istituti religiosi. L'ordinario militare gode normalmente di dignità episcopale, fatte salve le singole convenzioni stipulate tra la Santa Sede e gli Stati, e di tutti i diritti e gli obblighi propri dei vescovi diocesani, essendo in ogni caso canonicamente equiparato a questi ultimi.
        L'espressione "ordinario militare" è stata però impropriamente usata, anche in passato, per indicare il prelato posto a capo dei sacerdoti che prestavano assistenza ai militari o a chi svolgeva servizio militare. In Italia i cappellani militari, intesi come chierici preposti all'assistenza spirituale delle Forze armate, sono stati soppressi nel 1866, ma dai documenti conservati nell'archivio dell'ordinariato militare d'Italia risulta che, nel 1867, 189 sacerdoti erano impiegati nell'assistenza spirituale ai militari dell'esercito piemontese, anche se si assiste ad una progressiva abolizione di questi uffici, suscitata dal rigore separatista del Risorgimento, che emergeva su questo tema anche in alcuni dibattiti parlamentari. Si può in sostanza dire che i sacerdoti che prestavano servizio militare erano pragmaticamente utilizzati in compiti assistenziali o, in caso di guerra, ausiliari, mancando però in proposito qualsiasi atto normativo che ne caratterizzasse o specificasse i compiti.
        Particolari rimostranze vennero fatte dalla gerarchia in occasione della spedizione in Eritrea, alla quale non parteciparono cappellani militari né sacerdoti in servizio militare, lasciando i soldati privi di assistenza religiosa. La successiva missione in Libia fu invece accompagnata da un gruppo di cappellani, anche se il servizio religioso era limitato alle unità sanitarie.
        L'avvento della I guerra mondiale ripropose la questione in termini confusi. Gli ecclesiastici non aventi cura di anime, infatti, vennero chiamati alle armi e assegnati, in genere, ad incarichi ausiliari, incorporati con il grado loro spettante a seguito del servizio militare già prestato o in relazione all'eventuale qualifica ottenuta nel pubblico impiego. Furono pertanto arruolati circa 10 mila sacerdoti, alcuni dei quali furono chiamati a svolgere le funzioni di cappellano. A seguito di questa situazione la Santa Sede nominò unilateralmente un vescovo da campo, con il compito di coordinare le attività di assistenza religiosa dei sacerdoti militari e dei cappellani. Il governo italiano recepì questa nomina, istituendo un ruolo dei cappellani militari, con un vescovo preposto e tre vicari. A seguito di questo provvedimento, l'arruolamento dei sacerdoti continuò secondo le vie consuete, mentre la nomina e l'amministrazione dei cappellani (trasferimenti, avanzamento di grado, eccetera) furono trasferite alle competenze dell'ordinario militare.
        Con la cessazione della mobilitazione generale (31 ottobre 1920) anche i cappellani furono smobilitati, eccettuati cinque alle dipendenze della Marina e quattordici alle dipendenze del Commissariato onoranze alle salme dei caduti in guerra. In seguito furono mantenuti in servizio alcuni cappellani con compiti di onoranze alle salme dei caduti.
        In linea con la politica generale di ricerca del consenso ecclesiale perseguita dal governo fascista, fu poi emanato un decreto che istituiva il ruolo dei cappellani della Marina e prevedeva speciali ipotesi di convenzionamento con altri sacerdoti (1922), mentre più tardi un altro decreto provvedeva a disporre il mantenimento in servizio di altri cappellani. Finalmente, nel 1926, fu emanata una prima legge organica che garantiva una certa stabilità all'ufficio dei cappellani militari e, tra l'altro, riconosceva la qualifica di ordinario militare al prelato preposto alla direzione del servizio di assistenza spirituale delle Forze armate. La stessa norma incorporava i sacerdoti cappellani nel ruolo dei militari ausiliari, con equiparazioni ai gradi superiori valide anche ai fini economici, e attribuiva loro competenze parrocchiali che, nella vigenza del codice piano-benedettino, risultavano improprie, realizzando così una forma giurisdizionalista, peraltro concordata, di ingerenza statale nelle questioni religiose.
        Il Concordato del 1929, agli articoli 13, 14 e 15, torna sul punto, prendendo atto dell'istituzione del servizio di assistenza spirituale ai militari, dell'istituzione dell'ordinario militare, dell'attribuzione a questo di dignità arcivescovile, della costituzione di una sua curia e dell'esercizio di una giurisdizione personale sulle truppe e sui religiosi addetti ai servizi sanitari militari. L'unica novità normativa apportata dal Concordato consisteva nel preporre l'ordinario militare al capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, dotata di un clero proprio nominato dal Cardinale vicario di Roma dietro presentazione del Re, con prevalenti compiti di rappresentanza e di onoranza liturgica della casa reale (norma rimasta in vigore e applicata anche nei primi anni della Repubblica). I compiti dei cappellani in tempo di pace escludevano però un loro intervento in campo militare, limitandolo ai luoghi di cura e di pena riservati ai militari: le stesse celebrazioni liturgiche per le truppe potevano essere espletate solo all'interno degli ospedali militari.
        In vista del secondo conflitto mondiale, la legge 16 gennaio 1936, n. 77, attribuì maggiore autonomia all'ordinario militare, affidandogli compiti analoghi a quelli di una direzione generale dei Ministero; accrebbe le unità in organico, attribuì un iniziale stato giuridico ai cappellani (ancora nei ruoli ausiliari) e ne precisò le competenze. Le leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 1^ giugno 1961, n. 512, riconobbero, infine, uno specifico stato giuridico ai cappellani militari, ma non apportarono modificazioni alla figura dell'ordinario.
        L'Accordo tra la Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, prevede, all'articolo 11, la predisposizione di intese per la disciplina dell'assistenza spirituale nelle istituzioni segreganti in genere. A tutt'oggi, si è avuto uno scambio di note con cui è stata istituita una Commissione paritetica per l'attuazione degli articoli 10.2, 11.2 e 12.1 di questo stesso Accordo, con il compito di "procedere alla ricognizione e all'esame dei problemi relativi agli articoli citati, provvedendo anche ad indicare procedure e sedi competenti per disciplinare le diverse materie" (vedi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 1987), tra cui - appunto - quella relativa all'assistenza religiosa ai militari.
        L'ordinariato militare in Italia risulta pertanto disciplinato da norme concorrenti canoniche e civili, con la particolarità di disposizioni statuali che hanno preceduto l'attuale recente organizzazione canonica e che rendono l'ordinario militare d'Italia contemporaneamente organo statuale del Ministero della difesa - equiparato ad un generale di corpo d'armata, pubblico ufficiale dirigente generale dello Stato - e organo della Chiesa cattolica, vescovo con giurisdizione propria su una portio populi Dei.
        L'anomala situazione è peraltro contrastante con la lettera dell'articolo 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121, che prevede che la disciplina di tale istituto sia stabilita d'intesa tra la Santa Sede e la Repubblica italiana e provoca la disagevole conseguenza che sia lo Stato a mantenere e garantire l'organizzazione e la struttura di una diocesi, considerata invece alla stregua di un ufficio interno alla pubblica amministrazione. Tuttavia, stante il quadro normativo vigente, non è inconciliabile con l'istituto dell'ordinariato militare l'estensione delle relative funzioni anche al personale appartenente alla Polizia di Stato ed ai Corpi assimilati nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si propone con la presente proposta di legge, di cui su auspica la rapida approvazione.




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