PROGETTO DI LEGGE - N. 5846
Onorevoli Colleghi! - L'istituto dell'ordinariato
militare deve essere necessariamente considerato alla luce
dell'evoluzione storica dei rapporti tra Stato e Chiesa
cattolica, tenendo nel debito conto che in origine si tratta
di un "istituto misto", canonicamente disciplinato solo nel
1986 con la Costituzione apostolica Spirituali militum
curae (in A.A.S., 1986, 481 e seguenti), lasciato fino ad
allora ad una definizione incerta e solo statuale. Peraltro, è
complesso trattare dell'ordinariato militare prescindendo dai
cappellani militari, che in qualche modo sono propedeutici
all'istituzione dell'ufficio canonico in esame.
La definizione dell'ordinario militare, al primo impatto,
non può prescindere da quella canonica. E' pertanto ordinario
militare il sacerdote preposto al governo delle "peculiari
circoscrizioni ecclesiastiche", formate su base personale,
ordinaria e propria (ma cumulativa con quelle del vescovo
diocesano), degli ambienti e dei luoghi riservati ai militari,
dei fedeli tenuti a norma delle leggi civili a prestare
servizio militare e di quanti convivano con essi, dei fedeli
frequentanti - a vario titolo - scuole o accademie militari,
di coloro che siano degenti o prestino servizio in ospedali o
altre strutture militari, e, infine, dei fedeli che svolgano
stabilmente un compito affidato loro dall'ordinario - o con il
suo consenso- anche se membri di istituti religiosi.
L'ordinario militare gode normalmente di dignità episcopale,
fatte salve le singole convenzioni stipulate tra la Santa Sede
e gli Stati, e di tutti i diritti e gli obblighi propri dei
vescovi diocesani, essendo in ogni caso canonicamente
equiparato a questi ultimi.
L'espressione "ordinario militare" è stata però
impropriamente usata, anche in passato, per indicare il
prelato posto a capo dei sacerdoti che prestavano assistenza
ai militari o a chi svolgeva servizio militare. In Italia i
cappellani militari, intesi come chierici preposti
all'assistenza spirituale delle Forze armate, sono stati
soppressi nel 1866, ma dai documenti conservati nell'archivio
dell'ordinariato militare d'Italia risulta che, nel 1867, 189
sacerdoti erano impiegati nell'assistenza spirituale ai
militari dell'esercito piemontese, anche se si assiste ad una
progressiva abolizione di questi uffici, suscitata dal rigore
separatista del Risorgimento, che emergeva su questo tema
anche in alcuni dibattiti parlamentari. Si può in sostanza
dire che i sacerdoti che prestavano servizio militare erano
pragmaticamente utilizzati in compiti assistenziali o, in caso
di guerra, ausiliari, mancando però in proposito qualsiasi
atto normativo che ne caratterizzasse o specificasse i
compiti.
Particolari rimostranze vennero fatte dalla gerarchia in
occasione della spedizione in Eritrea, alla quale non
parteciparono cappellani militari né sacerdoti in servizio
militare, lasciando i soldati privi di assistenza religiosa.
La successiva missione in Libia fu invece accompagnata da un
gruppo di cappellani, anche se il servizio religioso era
limitato alle unità sanitarie.
L'avvento della I guerra mondiale ripropose la questione
in termini confusi. Gli ecclesiastici non aventi cura di
anime, infatti, vennero chiamati alle armi e assegnati, in
genere, ad incarichi ausiliari, incorporati con il grado loro
spettante a seguito del servizio militare già prestato o in
relazione all'eventuale qualifica ottenuta nel pubblico
impiego. Furono pertanto arruolati circa 10 mila sacerdoti,
alcuni dei quali furono chiamati a svolgere le funzioni di
cappellano. A seguito di questa situazione la Santa Sede
nominò unilateralmente un vescovo da campo, con il compito di
coordinare le attività di assistenza religiosa dei sacerdoti
militari e dei cappellani. Il governo italiano recepì questa
nomina, istituendo un ruolo dei cappellani militari, con un
vescovo preposto e tre vicari. A seguito di questo
provvedimento, l'arruolamento dei sacerdoti continuò secondo
le vie consuete, mentre la nomina e l'amministrazione dei
cappellani (trasferimenti, avanzamento di grado, eccetera)
furono trasferite alle competenze dell'ordinario militare.
Con la cessazione della mobilitazione generale (31 ottobre
1920) anche i cappellani furono smobilitati, eccettuati cinque
alle dipendenze della Marina e quattordici alle dipendenze del
Commissariato onoranze alle salme dei caduti in guerra. In
seguito furono mantenuti in servizio alcuni cappellani con
compiti di onoranze alle salme dei caduti.
In linea con la politica generale di ricerca del consenso
ecclesiale perseguita dal governo fascista, fu poi emanato un
decreto che istituiva il ruolo dei cappellani della Marina e
prevedeva speciali ipotesi di convenzionamento con altri
sacerdoti (1922), mentre più tardi un altro decreto provvedeva
a disporre il mantenimento in servizio di altri cappellani.
Finalmente, nel 1926, fu emanata una prima legge organica che
garantiva una certa stabilità all'ufficio dei cappellani
militari e, tra l'altro, riconosceva la qualifica di ordinario
militare al prelato preposto alla direzione del servizio di
assistenza spirituale delle Forze armate. La stessa norma
incorporava i sacerdoti cappellani nel ruolo dei militari
ausiliari, con equiparazioni ai gradi superiori valide anche
ai fini economici, e attribuiva loro competenze parrocchiali
che, nella vigenza del codice piano-benedettino, risultavano
improprie, realizzando così una forma giurisdizionalista,
peraltro concordata, di ingerenza statale nelle questioni
religiose.
Il Concordato del 1929, agli articoli 13, 14 e 15, torna
sul punto, prendendo atto dell'istituzione del servizio di
assistenza spirituale ai militari, dell'istituzione
dell'ordinario militare, dell'attribuzione a questo di dignità
arcivescovile, della costituzione di una sua curia e
dell'esercizio di una giurisdizione personale sulle truppe e
sui religiosi addetti ai servizi sanitari militari. L'unica
novità normativa apportata dal Concordato consisteva nel
preporre l'ordinario militare al capitolo della chiesa del
Pantheon in Roma, dotata di un clero proprio nominato dal
Cardinale vicario di Roma dietro presentazione del Re, con
prevalenti compiti di rappresentanza e di onoranza liturgica
della casa reale (norma rimasta in vigore e applicata anche
nei primi anni della Repubblica). I compiti dei cappellani in
tempo di pace escludevano però un loro intervento in campo
militare, limitandolo ai luoghi di cura e di pena riservati ai
militari: le stesse celebrazioni liturgiche per le truppe
potevano essere espletate solo all'interno degli ospedali
militari.
In vista del secondo conflitto mondiale, la legge 16
gennaio 1936, n. 77, attribuì maggiore autonomia
all'ordinario militare, affidandogli compiti analoghi a quelli
di una direzione generale dei Ministero; accrebbe le unità in
organico, attribuì un iniziale stato giuridico ai cappellani
(ancora nei ruoli ausiliari) e ne precisò le competenze. Le
leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 1^ giugno 1961, n. 512,
riconobbero, infine, uno specifico stato giuridico ai
cappellani militari, ma non apportarono modificazioni alla
figura dell'ordinario.
L'Accordo tra la Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984,
prevede, all'articolo 11, la predisposizione di intese per la
disciplina dell'assistenza spirituale nelle istituzioni
segreganti in genere. A tutt'oggi, si è avuto uno scambio di
note con cui è stata istituita una Commissione paritetica per
l'attuazione degli articoli 10.2, 11.2 e 12.1 di questo stesso
Accordo, con il compito di "procedere alla ricognizione e
all'esame dei problemi relativi agli articoli citati,
provvedendo anche ad indicare procedure e sedi competenti per
disciplinare le diverse materie" (vedi il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 1987), tra
cui - appunto - quella relativa all'assistenza religiosa ai
militari.
L'ordinariato militare in Italia risulta pertanto
disciplinato da norme concorrenti canoniche e civili, con la
particolarità di disposizioni statuali che hanno preceduto
l'attuale recente organizzazione canonica e che rendono
l'ordinario militare d'Italia contemporaneamente organo
statuale del Ministero della difesa - equiparato ad un
generale di corpo d'armata, pubblico ufficiale dirigente
generale dello Stato - e organo della Chiesa cattolica,
vescovo con giurisdizione propria su una portio populi
Dei.
L'anomala situazione è peraltro contrastante con la
lettera dell'articolo 11 della legge 25 marzo 1985, n. 121,
che prevede che la disciplina di tale istituto sia stabilita
d'intesa tra la Santa Sede e la Repubblica italiana e provoca
la disagevole conseguenza che sia lo Stato a mantenere e
garantire l'organizzazione e la struttura di una diocesi,
considerata invece alla stregua di un ufficio interno alla
pubblica amministrazione. Tuttavia, stante il quadro normativo
vigente, non è inconciliabile con l'istituto dell'ordinariato
militare l'estensione delle relative funzioni anche al
personale appartenente alla Polizia di Stato ed ai Corpi
assimilati nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, che si propone con la presente proposta di legge,
di cui su auspica la rapida approvazione.