PROGETTO DI LEGGE - N. 5663




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di interventi che lo Stato dispone in favore dei soggetti incontinenti urinari, fecali e stomizzati.


Art. 2.

        1. Soggetti stomizzati sono coloro ai quali, a seguito di un intervento chirurgico, è stato attuato un collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di un neostoma cutaneo. A seconda dell'organo cavo interessato alla stomizzazione, si distinguono:

                a) i soggetti portatori di urostomie ovvero nefro, uretero o cistostomie;

                b) i soggetti portatori di stomìa intestinale, ovvero ileo o colostomia;

                c) i soggetti portatori di gastrostomia o digiunostomia a scopo nutrizionale;

                d) i soggetti portatori di esofagostomia;

                e) i soggetti portatori di tracheostomie.

        2. Si definiscono incontinenti i soggetti nati con atresie ano-rettali, malformazioni congenite che danno luogo ad incontinenza urinaria e fecale o soggetti adulti che, per patologia flogistica, traumatica, degenerativa o neoplastica, divengono incontinenti alle urine e/o alle feci.
        3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge.


Art. 3.

        1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto, a titolo completamente gratuito, a tutti gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi, necessari alle loro patologie ed invalidità, di cui all'articolo 4, nonché ai controlli periodici successivi al fine di verificarne l'idoneità.
        2. Gli interventi e controlli di cui al comma 1 sono assicurati dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali utilizzando gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale.


Art. 4.

        1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i seguenti:

                a) fornitura di presìdi sanitari ed addestramento al loro corretto utilizzo, al fine di migliorare le condizioni di vita personale e relazionale;

                b) riabilitazione psichica e sostegno psicologico, soprattutto grazie all'insegnamento delle pratiche dell'irrigazione, dei lavaggi interni, dei ricambi e dei lavaggi delle cannule e delle borse, dell'uso di aspiratori, di umidificatori, del ricambio di pannoloni per la continenza;

                c) rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali.


Art. 5.

        1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, le regioni individuano, nell'ambito del proprio piano sanitario regionale, almeno una struttura per provincia in cui prevedere un centro riabilitativo per incontinenti e stomizzati. In tale centro è garantito l'apporto di personale medico ed infermieristico specializzato in riabilitazione dell'incontinenza urologica, fecale e stomale.


Art. 6.

        1. Il Ministro della sanità definisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nonché le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, entro centoventi giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge:

                a) i presìdi sanitari da fornire gratuitamente ai soggetti portatori di stomìe ed incontinenze urofecali;

                b) le prestazioni professionali, mediche ed infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti di cui alla lettera a);

                c) il tipo particolare di assistenza e di sostegno psicologico da assicurare ai soggetti in età pedriatrica;

                d) le disposizioni necessarie per l'adeguamento degli spazi dedicati ai disabili nei luoghi di lavoro, nei locali e nei servizi pubblici, in modo da tutelare le esigenze igienico-sanitarie e di riservatezza degli stomizzati incontinenti urofecali;

                e) la dotazione organica dei centri riabilitativi di cui all'articolo 5.


Art. 7.

        1. I soggetti di cui all'articolo 2, in caso di ristrutturazione e/o di costruzione di un secondo e/o di un terzo bagno nel proprio alloggio, hanno diritto ad ottenere contributi a valere sui fondi stanziati per l'abbattimento delle barriere architettoniche.


Art. 8.

        1. Agli stomizzati definitivi, ovvero i colo-ileo-urostomizzati, che hanno subìto l'asportazione totale del retto e/o degli organi vescicali, è consentito, previo accertamento medico da parte della competente commissione medica, il rilascio della patente di guida B speciale e/o C speciale con l'indicazione della necessità del sedile anatomico. Tale indicazione è apposta anche sul libretto automobilistico della vettura intestata al soggetto stomizzato di cui al presente articolo.

Art. 9.

        1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato il percorso formativo finalizzato alla formazione di personale infermieristico professionale, riabilitatorio dell'incontinenza urologica, fecale e stomale. Tale figura risponde all'assistenza infermieristica del paziente stomizzato ed incontinente e cura tutti gli aspetti riabilitativi ed educativi, limitatamente al settore infermieristico. Con lo stesso decreto sono individuati i criteri per la valutazione dell'equipollenza dei titoli conseguiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel caso di accertamento su persona avente disabilità ai sensi della presente legge, sono integrate con un medico specializzato in tali discipline.


Art. 10.

        1. Ai detenuti stomizzati deve essere fornito vitto adeguato alla loro condizione, prescritto dal dietologo in accordo con il paziente, ed un bagno con doccia, idoneo e riservato, adeguatamente attrezzato per i propri specifici bisogni, legati al tipo di stomìa di cui sono portatori.


Art. 11.

        1. Ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile le stomìe sono classificate in tre unici codici:

                a) stomìe temporanee: 55 per cento di invalidità, a seconda dei casi e degli esiti post-chirurgici;

                b) stomìe definitive: 85-90 per cento di invalidità;

                c) più stomìe: 100 per cento di invalidità.

Art. 12.

        1. Per gli incontinenti e gli stomizzati, il nomenclatore tariffario nazionale delle protesi e degli ausìli è l'unico riferimento in Italia.


Art. 13.

        1. Data l'alta incidenza di mortalità per neoplasìa, al fine di un censimento dei tumori, inclusi quelli ereditari, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità un apposito Registro dei tumori.
        2. Le regioni, tramite le aziende sanitarie locali, devono far pervenire annualmente i dati al Ministero della sanità, anche in relazione ai casi di tumore ereditario. I dati devono essere periodicamente resi noti a cura del Ministero stesso.


Art. 14.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione