PROGETTO DI LEGGE - N. 5663
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità
di interventi che lo Stato dispone in favore dei soggetti
incontinenti urinari, fecali e stomizzati.
Art. 2.
1. Soggetti stomizzati sono coloro ai quali, a seguito di
un intervento chirurgico, è stato attuato un collegamento,
provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e
l'esterno, attraverso il confezionamento di un neostoma
cutaneo. A seconda dell'organo cavo interessato alla
stomizzazione, si distinguono:
a) i soggetti portatori di urostomie ovvero nefro,
uretero o cistostomie;
b) i soggetti portatori di stomìa intestinale,
ovvero ileo o colostomia;
c) i soggetti portatori di gastrostomia o
digiunostomia a scopo nutrizionale;
d) i soggetti portatori di esofagostomia;
e) i soggetti portatori di tracheostomie.
2. Si definiscono incontinenti i soggetti nati con atresie
ano-rettali, malformazioni congenite che danno luogo ad
incontinenza urinaria e fecale o soggetti adulti che, per
patologia flogistica, traumatica, degenerativa o neoplastica,
divengono incontinenti alle urine e/o alle feci.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi ai
benefìci previsti dalla presente legge.
Art. 3.
1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto, a
titolo completamente gratuito, a tutti gli interventi
preventivi, curativi e riabilitativi, necessari alle loro
patologie ed invalidità, di cui all'articolo 4, nonché ai
controlli periodici successivi al fine di verificarne
l'idoneità.
2. Gli interventi e controlli di cui al comma 1 sono
assicurati dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali
utilizzando gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale.
Art. 4.
1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i
seguenti:
a) fornitura di presìdi sanitari ed addestramento
al loro corretto utilizzo, al fine di migliorare le condizioni
di vita personale e relazionale;
b) riabilitazione psichica e sostegno psicologico,
soprattutto grazie all'insegnamento delle pratiche
dell'irrigazione, dei lavaggi interni, dei ricambi e dei
lavaggi delle cannule e delle borse, dell'uso di aspiratori,
di umidificatori, del ricambio di pannoloni per la
continenza;
c) rilascio delle certificazioni mediche
necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e
previdenziali.
Art. 5.
1. Al fine di assicurare gli interventi di cui
all'articolo 4, le regioni individuano, nell'ambito del
proprio piano sanitario regionale, almeno una struttura per
provincia in cui prevedere un centro riabilitativo per
incontinenti e stomizzati. In tale centro è garantito
l'apporto di personale medico ed infermieristico specializzato
in riabilitazione dell'incontinenza urologica, fecale e
stomale.
Art. 6.
1. Il Ministro della sanità definisce, con proprio
decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
nonché le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, entro centoventi giorni dalladata di entrata
in vigore della presente legge:
a) i presìdi sanitari da fornire gratuitamente ai
soggetti portatori di stomìe ed incontinenze urofecali;
b) le prestazioni professionali, mediche ed
infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti di
cui alla lettera a);
c) il tipo particolare di assistenza e di sostegno
psicologico da assicurare ai soggetti in età pedriatrica;
d) le disposizioni necessarie per l'adeguamento
degli spazi dedicati ai disabili nei luoghi di lavoro, nei
locali e nei servizi pubblici, in modo da tutelare le esigenze
igienico-sanitarie e di riservatezza degli stomizzati
incontinenti urofecali;
e) la dotazione organica dei centri riabilitativi
di cui all'articolo 5.
Art. 7.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, in caso di
ristrutturazione e/o di costruzione di un secondo e/o di un
terzo bagno nel proprio alloggio, hanno diritto ad ottenere
contributi a valere sui fondi stanziati per l'abbattimento
delle barriere architettoniche.
Art. 8.
1. Agli stomizzati definitivi, ovvero i
colo-ileo-urostomizzati, che hanno subìto l'asportazione
totale del retto e/o degli organi vescicali, è consentito,
previo accertamento medico da parte della competente
commissione medica, il rilascio della patente di guida B
speciale e/o C speciale con l'indicazione della necessità del
sedile anatomico. Tale indicazione è apposta anche sul
libretto automobilistico della vettura intestata al soggetto
stomizzato di cui al presente articolo.
Art. 9.
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è individuato il percorso formativo
finalizzato alla formazione di personale infermieristico
professionale, riabilitatorio dell'incontinenza urologica,
fecale e stomale. Tale figura risponde all'assistenza
infermieristica del paziente stomizzato ed incontinente e cura
tutti gli aspetti riabilitativi ed educativi, limitatamente al
settore infermieristico. Con lo stesso decreto sono
individuati i criteri per la valutazione dell'equipollenza dei
titoli conseguiti fino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le commissioni mediche per l'accertamento
dell'invalidità civile e dell'handicap, istituite ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel
caso di accertamento su persona avente disabilità ai sensi
della presente legge, sono integrate con un medico
specializzato in tali discipline.
Art. 10.
1. Ai detenuti stomizzati deve essere fornito vitto
adeguato alla loro condizione, prescritto dal dietologo in
accordo con il paziente, ed un bagno con doccia, idoneo e
riservato, adeguatamente attrezzato per i propri specifici
bisogni, legati al tipo di stomìa di cui sono portatori.
Art. 11.
1. Ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile le
stomìe sono classificate in tre unici codici:
a) stomìe temporanee: 55 per cento di invalidità,
a seconda dei casi e degli esiti post-chirurgici;
b) stomìe definitive: 85-90 per cento di
invalidità;
c) più stomìe: 100 per cento di invalidità.
Art. 12.
1. Per gli incontinenti e gli stomizzati, il nomenclatore
tariffario nazionale delle protesi e degli ausìli è l'unico
riferimento in Italia.
Art. 13.
1. Data l'alta incidenza di mortalità per neoplasìa, al
fine di un censimento dei tumori, inclusi quelli ereditari, è
istituito presso l'Istituto superiore di sanità un apposito
Registro dei tumori.
2. Le regioni, tramite le aziende sanitarie locali, devono
far pervenire annualmente i dati al Ministero della sanità,
anche in relazione ai casi di tumore ereditario. I dati devono
essere periodicamente resi noti a cura del Ministero
stesso.
Art. 14.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.