RELAZIONE - N. 4817 - 601 - 5090-A
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge oggi all'esame
di quest'Aula mira in primo luogo a sottrarre all'abuso di
potere negli ambienti di lavoro un'arma pericolosamente
efficace, varando norme che corrispondano ad una visione
autenticamente civile dei rapporti gerarchici.
Negli anni, abbiamo imparato a riconoscere la specificità
delle molestie sessuali nell'ambito dei rapporti di lavoro;
ricerche, statistiche e testimonianze hanno concordemente
indicato, in Italia ed in Europa, nella molestia perpetrata
dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico un atto
rivolto principalmente a testimoniare potere ed a negare,
nella relazione con l'altra (o con l'altro), i più elementari
diritti di libertà a chi si trova in posizione subalterna.
L'asimmetria di potere viene così trasformata in
asimmetria di diritti; del diritto al diniego, innanzi tutto,
del diritto di sovranità sul proprio corpo e sul proprio
desiderio, ma anche del diritto a vivere l'imprevedibilità ed
il gioco della reciproca seduzione alla pari, senza che la
relazione sessuale ricalchi e rinforzi rapporti di dominio.
Per questo, la proposta di legge sottolinea all'articolo 1
la particolare rilevanza delle molestie accompagnate
esplicitamente o implicitamente, "da minacce o ricatti da
parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in
relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla
estinzione del rapporto di lavoro" e rende nulli "tutti gli
atti o patti che derivino da atto discriminatorio per sesso
conseguente alla molestia sessuale e, particolarmente, da
ricatti o minacce accompagnati da molestie sessuali", così
come tutti i provvedimenti di ritorsione, in qualunque modo
peggiorativi della posizione soggettiva del lavoratore o della
lavoratrice che abbia denunciato comportamenti di molestia,
adottati entro un anno dal momento della denuncia,
presumendone la natura discriminatoria.
D'altra parte, l'intera nostra civiltà giuridica vuole che
le attività lavorative, come tutte le iniziative economiche,
non possano svolgersi "in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana" come recita l'articolo 41
della Costituzione.
Ora, i rapporti di lavoro comportano complessi e reciproci
obblighi contrattualmente stabiliti, chiamati a coniugare, nel
rispetto dei principi sopra richiamati, diritti e doveri di
lavoratori e datori di lavoro; ma non è in alcun modo
ammissibile che strumenti di regolazione destinati ad
assicurare tali finalità vengano utilizzati allo scopo di
instaurare nell'ambiente di lavoro un clima intimidatorio,
ostile o umiliante, introducendo come arma di ricatto o come
merce di scambio profferte, gesti o comportamenti a
connotazione sessuale.
D'altra parte, il luogo di lavoro comporta la quotidiana
convivenza di persone con diversa formazione, sensibilità,
etica ed orientamento sessuale; ciò costituisce un'importante
occasione di scambio e di educazione alla socialità, ma può
anche generare, senza adeguato controllo, quel tessuto di
equivoci e pregiudizi che facilmente degenera in malcostume e
mancanza di reciproco rispetto, anche tra colleghi.
La molestia sessuale offende chi la subisce, produce
disagio, altera le normali relazioni di lavoro, crea disparità
e spesso obbliga il lavoratore o la lavoratrice a perdere
opportunità o a subire sperequazioni; inoltre, come la
Commissione europea ha sottolineato nel Codice di
comportamento da lei adottato per combattere le molestie
sessuali, esse spesso colpiscono le persone in maggiore
difficoltà, concentrandosi sui soggetti più vulnerabili, meno
tutelati o appartenenti a gruppi sociali minoritari, capaci di
catalizzare le peggiori inclinazioni di superiori, colleghi e
subalterni.
Tra le categorie più esposte, uno studio citato nel Codice
elenca "le donne in stato di divorzio e di separazione, le più
giovani e le nuove assunte, le donne che non sono tutelate da
un contratto regolare e fisso, le lavoratrici che svolgono
professioni non specificamente femminili, quelle affette da
menomazioni, lesbiche o appartenenti a minoranze razziali...
gli omosessuali e gli uomini in giovane età", persone cioè per
le quali la situazione di lavoro nella quale si trovano ha le
maggiori probabilità di essere quella determinante per
salvaguardare la loro autonomia.
Noi riteniamo che in una Repubblica che ha voluto
riconoscersi fondata sul lavoro non vi sia dubbio che tutti i
cittadini abbiano diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e
sereno, esente da ricatti e condizionamenti, e che tra gli
obblighi del datore di lavoro rientri quello di garantire
l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori. In
questo senso già opera l'articolo 2087 del Codice civile, più
volte richiamato in sede civile nei casi di molestia, secondo
cui "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro". Abbiamo dunque inteso rafforzare questo principio,
estendendolo esplicitamente e con maggiore cogenza alla
prevenzione delle molestie sessuali.
Per questo, riveste particolare significato la scelta di
affrontare il tema delle molestie proprio nell'ambito del
Diritto del Lavoro, ad integrazione delle garanzie previste
dallo Statuto dei Lavoratori; un nuovo capitolo andrà così ad
aggiungersi a quelle norme a tutela della dignità e della
libertà della persona nell'ambiente di lavoro che
costituiscono la materia prima di quel provvedimento
fondamentale.
Non dobbiamo dimenticare, inoltre, l'impulso determinante
impresso all'analisi sociale ed alla sanzione giuridica del
fenomeno delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro dai
massimi organismi comunitari; all'Europa dobbiamo soprattutto
riconoscenza, per il rigore e la continuità con cui è stato
affrontato questo tema, troppo spesso sottovalutato o
trasformato in oggetto di dileggio nei singoli Paesi.
Il Parlamento Europeo ha invitato fin dal 1986 le autorità
nazionali a cercare di pervenire ad una definizione giuridica
di molestia sessuale, sottolineando la necessità di specifiche
campagne di informazione sui diritti dei lavoratori, da parte
dei Governi, delle Commissioni per le Pari Opportunità e dei
sindacati.
Nel 1990 il Consiglio delle Comunità, individuando tra
l'altro nella diffusione delle molestie uno specifico ostacolo
all'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro,
è tornato sul problema, proponendo una prima definizione di
molestia sessuale che ha correttamente posto al centro il suo
carattere di atto o comportamento indesiderato, a connotazione
sessuale.
La Commissione, accogliendo anche la richiesta del
Comitato consultivo per l'uguaglianza delle opportunità
dell'Unione, ha successivamente ribadito tale definizione,
emanando su questa materia una Raccomandazione agli Stati
membri (la 92/131/CEE) ed un Codice di comportamento, entrambi
volti a combattere le molestie sessuali sul luogo di
lavoro.
Sia il Parlamento che la Commissione hanno poi fatto
seguire a queste importanti affermazioni di principio numerosi
atti concreti, nell'ambito delle rispettive competenze: il
Parlamento approvando nel '94 una risoluzione a favore della
designazione nelle imprese di un Consigliere, con il compito
di combattere i casi di molestie e di proteggere vittime e
testimoni; la Commissione promuovendo due consultazioni con le
parti sociali e censurando nei suoi rapporti il comportamento
degli Stati parzialmente o totalmente inadempienti nei
confronti delle indicazioni della Raccomandazione
92/131/CEE.
Quest'ultima interveniva sugli Stati membri soprattutto
per stimolarli a promuovere politiche positive, nutrite di
informazione, prevenzione ed ascolto delle parti sociali, e
sceglieva di investire soprattutto sulla responsabilizzazione
dei datori di lavoro e sulla promozione dell'autotutela tra i
lavoratori.
Questa scelta ha dato buoni frutti. In particolare, in
occasione della prima consultazione delle parti sociali, nel
luglio 1996, si è avuta la prima ufficiale ed internazionale
conferma dell'assoluta rilevanza del problema, poiché ben 17
delle 39 organizzazioni di datori di lavoro e sindacali
consultate hanno riconosciuto le molestie sessuali come un
fenomeno diffuso, da prevenire nel luogo di lavoro
nell'interesse sia del singolo che dell'impresa.
Ne è scaturito un forte impegno internazionale delle
organizzazioni di categoria che ha introdotto in moltissime
contrattazioni nazionali clausole espressamente dedicate alla
prevenzione ed alla repressione delle molestie sessuali.
Assai meno pronta è stata invece la risposta degli Stati e
dei Parlamenti, chiamati soprattutto ad accreditare una
nozione unitaria di molestie. Anche in Italia, malgrado la
tempestiva presentazione di varie proposte di legge, ci
troviamo a discutere oggi del problema con colpevole
ritardo.
Le diversità culturali e sociali che ancora attraversano
l'Europa hanno avuto ripercussioni negative sul grado di
consapevolezza del problema, che soprattutto i Paesi latini
hanno teso a ridurre a questione privata di poca o nessuna
importanza, senza cogliere la profonda civiltà dell'invito
europeo a condividere e diffondere buone pratiche sociali.
Pure, tutte le ricerche più autorevoli hanno evidenziato
in modo diffuso dati allarmanti. Rapporti voluti dal Consiglio
d'Europa o da Governi nazionali, come in Belgio, in
Inghilterra e in Olanda, hanno evidenziato nei vari Paesi una
percentuale di donne intervistate che dichiarava di avere
subito molestie sessuali sul luogo di lavoro, che oscillava
tra il 22 ed il 55. Assai più elevati i dati relativi all'area
dei Paesi latini: in Spagna, una ricerca della Confederazione
sindacale UGT concludeva che l'84 delle donne intervistate
aveva subito molestie da colleghi, superiori o subalterni.
Anche nel nostro Paese, il fenomeno delle molestie
sessuali è assai diffuso; inoltre, poiché affonda purtroppo le
sue radici in un malcostume trasversale alle classi e agli
ambienti sociali, esso non si esaurisce all'interno delle
relazioni gerarchiche più rispondenti al vecchio modello del
"padrone della filanda", ma è presente in tutti i settori e a
tutti i livelli del mondo del lavoro.
In Italia, la prima indagine sulle molestie è stata
condotta su iniziativa sindacale nel 1989 a Roma, sulle
dipendenti di tutti i luoghi di lavoro presenti nell'area di
viale Trastevere, ed ha immediatamente segnalato un 35 di
donne molestate o testimoni di molestie. Poiché tutte le
ricerche successive, effettuate in quegli anni in varie parti
d'Italia ed in diversi ambiti professionali (come fabbriche,
uffici, Università) non facevano che confermare la rilevanza
anche statistica del problema, anche i lavoratori italiani e
le loro organizzazioni hanno dato inizio ad una serie
strategica di interventi sulla contrattazione nazionale.
Già nel 1990, questo impegno ha introdotto per la prima
volta la definizione di molestia sessuale nel contratto
nazionale dei metalmeccanici; sono seguiti, con formulazioni
parzialmente diverse ma univoca sostanza, i contratti dei
lavoratori dipendenti delle imprese alimentari, quelli delle
assicurazioni, dei bancari, del settore calzaturiero, della
Sanità, degli Enti Locali, della Scuola e dei Ministeri.
Al centro di ognuno di questi interventi è stata posta
proprio la rivendicazione da parte di lavoratori e lavoratrici
del dovuto rispetto per la loro persona, per il loro corpo e
per la loro intelligenza, tutti irriducibili a segno di poteri
altrui e tutti irriducibili a merce di scambio di favori.
La diffusione dei dati delle principali ricerche ha anche
indotto numerosi organi di informazione a dedicare attenzione
al fenomeno, e per qualche anno le molestie sessuali hanno
avuto l'onore e l'onere della ribalta nazionale; molti di voi
ricorderanno però, accanto alla discussione delle prime
proposte di legge ed alla profondità del confronto culturale
sulle proiezioni individuali in materia di relazioni tra i
sessi, i frizzi e i lazzi dei troppi commentatori improvvisati
che si rifiutavano di vedere nel fenomeno altro che
un'occasione di spargere a piene mani le più viete
considerazioni sulla natura del maschio latino. Non è raro
purtroppo anche oggi, di fronte alla rinnovata attenzione al
tema suscitata dall'esame di questa proposta di legge da parte
dell'Aula, ritrovare qua e là quella stessa superficiale
grossolanità di analisi dei costumi degli Italiani.
Soprattutto, la sufficienza o la contraccusa di perbenismo
nei confronti di chi sostiene la necessità di un intervento,
segnala la difficoltà di molti a riconoscere, prima ancora che
a condividere, la più semplice delle ovvietà in materia di
relazioni sessuali, e cioè che il comportamento molesto è tale
quando non è accettato dalla persona alla quale è diretto.
Tutte le dimensioni di un rapporto seduttivo, gioco,
ambivalenza, allusione, sorpresa, hanno bisogno di muoversi
nello spazio di una relazione a due; ma se una delle persone
non vuole essere coinvolta, semplicemente occorre prendere
atto che lo spazio per la relazione non c'è.
Non basta desiderare per essere desiderati; e,
soprattutto, tra il desiderare qualcosa e il desiderare
qualcuno deve esserci tutto lo spazio dovuto al rispetto per
la libera scelta altrui.
Più in profondità, dietro molte delle battute su
molestatori e molestati, non era e non è difficile riconoscere
il peso di una cultura che ha lungamente ammesso e
giustificato la prevaricazione come modalità di rapporto tra i
sessi, ignorando perfino l'esistenza del desiderio
femminile.
Oggi non è più così; ma ogni volta che si produce e si
difende un'asimmetria di qualche genere in un rapporto che
abbia implicazioni sessuali, in molti scatta una sorta di
antico riflesso, che ricrea la centralità del soggetto
desiderante e sfuma la visibilità dell'altro, significativo
soltanto perché oggetto del desiderio altrui.
La definizione della molestia sessuale.
E' dunque fondamentale e segno di civiltà l'accoglimento,
nell'articolo 1 della proposta, della definizione comunitaria
di molestia sessuale, qualificata come "ogni atto o
comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o
comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per
sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo
ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà
della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di
creare un clima di intimidazione nei suoi confronti".
Il profilo soggettivo della nozione dà innanzi tutto voce
alla valutazione della vittima; il comportamento è dunque
giudicato dalla prospettiva di chi lo subisce e non sulla base
dell'intenzione di chi lo pone in atto.
La tutela della dignità personale non può certo
prescindere dalla considerazione di ciò che il soggetto
ritiene caratteristico o lesivo della propria dignità; allo
stesso modo, solo a lui può spettare l'individuazione dei
limiti di ciò che considera bene o male accetto. Su questo
elementare rispetto dell'individuo e sulla sua mancanza si
gioca del resto proprio la sostanza dell'illecito, e su questo
il giudice dovrà basarsi in giudizio.
La stessa valutazione obiettiva delle circostanze fattuali
dovrà quindi rapportarsi non già ad un modello astratto o
medio di correttezza interpersonale, ma al rispetto delle
convinzioni, della sensibilità e delle volontà della vittima.
Solo per il caso in cui occorra bilanciare possibili
ipersensibilità individuali o instabilità personali, il
giudice dispone del correttivo della valutazione di
ragionevolezza, perché nel rispetto dei diritti dell'accusato
sia possibile accreditare o meno l'insistenza o l'obiettiva
gravità del comportamento molesto.
E' questa una irrinunciabile soluzione d'equilibrio tra i
diritti dell'accusatore e dell'accusato, che tiene nel giusto
conto sia la necessità di far valere la soggettività della
vittima, nella quale trova fondamento l'indesideratezza che
produce la nozione stessa di molestia, sia la possibilità che
l'insensatezza del rapporto tra fatto ed evento denunciato
riveli palesemente al giudice uno squilibrio del
denunciante.
Inoltre, la proposta tiene conto del fatto che le parti
sociali hanno evidenziato con estrema concretezza al
legislatore che al di là dell'esigenza del ripristino del
diritto ad un corretto rapporto interpersonale, esiste ed
incide pesantemente sull'esistenza del lavoratore tutto un
insieme di atti esterni alla relazione, che costituiscono veri
e propri atti discriminatori e che trasferiscono pesantemente
nell'ambito sociale del rapporto di lavoro i ricatti e le
tensioni originati dalla dinamica interpersonale.
In definitiva, dal nostro lavoro possono dipendere in gran
parte la nostra autonomia, le persone di cui siamo
responsabili, la nostra autostima ed il nostro ruolo sociale;
può bastare poco per mandare in frantumi la nostra vita, se un
elemento estraneo e potente come un ricatto di natura sessuale
viene tradotto in decisioni che incidano pesantemente sul
nostro rapporto di lavoro.
E' questo l'ambito che qui ci interessa particolarmente,
anche sulla scorta delle raccomandazioni comunitarie, poiché
caratterizza in modo esclusivo la fattispecie della molestia
sessuale sul luogo di lavoro e non manca di suggerire tecniche
di tutela del lavoratore e della lavoratrice molestati
realmente efficaci.
La proposta in esame in primo luogo raccoglie le
indicazioni del Codice di comportamento emanato dalla
Commissione europea in materia di procedure, stabilendo
l'obbligo per il datore di lavoro di garantire in modo
riservato un tempestivo ed imparziale accertamento dei fatti
denunciati e demandando ai consiglieri di parità competenze
specifiche di assistenza e consulenza dei lavoratori e delle
lavoratrici molestati.
Tutta la legislazione comunitaria, infatti, senza
rinunciare ad un'ampia definizione legale delle molestie
sessuali, inclusiva sia delle molestie ambientali sia di
quelle ricattatorie, punta strategicamente a trasferire la
regolamentazione relativa al fenomeno delle molestie sul piano
negoziale, con l'obbligo da parte del datore di lavoro di
sviluppare in azienda apposite campagne di prevenzione
concordate con i sindacati e di istituire procedure di
denuncia interna, sia informali che formali.
Se ciò a cui si punta è una maturazione della mentalità
diffusa, in grado di generare in ogni ambiente di lavoro un
clima di reciproco rispetto e considerazione, è evidente
infatti la necessità di creare il massimo consenso possibile
intorno alle modalità di intervento; occorre sottrarre in ogni
modo terreno alle omertà o alle complicità che troppo spesso
un malcostume solo culturalmente condiviso basta a generare
intorno al comportamento concreto del molestatore.
Il Codice prevede inoltre la figura del consigliere di
fiducia, indicato dal lavoratore ed utile per le parti a
superare i comprensibili imbarazzi o le resistenze ad
affrontare il problema in prima persona; anche la proposta in
esame dunque consente di introdurla, su indicazione della
contrattazione collettiva.
La scelta infine di individuare nell'ordinamento italiano
il Consigliere di Parità per la funzione di assistenza anche
formale ai dipendenti molestati, oltre a garantire una più
rapida operatività alla legge, sottolinea il ruolo socialmente
rilevante esercitato nella manifestazione della molestia dagli
atti di natura discriminatoria, che pur essendo motivati dal
ricatto sessuale possono non essere sessualmente connotati.
Anche il ruolo di supplenza di necessità esercitato in
questi anni dalla giurisprudenza, italiana e non solo,
nell'elaborazione dei precetti giuridici e delle relative
sanzioni in questa materia, ha evidenziato alcuni importanti
elementi da valutare con attenzione.
La curvatura interpretativa di discipline già esistenti ma
dettate per altre finalità ed obiettivi (come la lotta alla
discriminazione sessuale o ai reati a sfondo sessuale, il
risarcimento del danno biologico o morale o le sanzioni
disciplinari), se è valsa spesso a dimostrare ai soggetti
colpiti il doveroso interesse della comunità, si è spesso
infatti dimostrata insufficiente ad assicurare un'adeguata
compensazione del danno ed un intervento realmente efficace
sulla situazione specifica.
Ciò si spiega essenzialmente con la natura particolare sia
delle illiceità a sfondo sessuale sia del rapporto di lavoro,
che implica una reciprocità di rispetto e di fiducia spesso
irrimediabilmente compromessa nei casi di molestia.
Infatti, se da un lato la ricerca da parte dei giudici del
lavoro di strumenti di tutela in qualche modo applicabili a
questi casi ha dimostrato cose importanti, come la sussistenza
del presupposto di giusta causa per i provvedimenti
disciplinari o i licenziamenti dei molestatori motivati dal
datore di lavoro per violazione dei doveri fondamentali di
correttezza, anche in assenza di una specifica previsione
contrattuale, dall'altro l'efficacia dei provvedimenti di
reintegro, nei casi di discriminazione o licenziamento delle
parti lese, si è dimostrata pressoché nulla.
Tornare al proprio lavoro dopo un procedimento giudiziario
e per effetto di un provvedimento del giudice si è spesso
dimostrato nei casi di molestie intollerabile per le vittime,
soprattutto nei casi di forzata e quotidiana convivenza con i
molestatori o di scarsa solidarietà da parte dei colleghi.
Ciò ha indotto il legislatore ad estendere la fattispecie
di dimissioni per giusta causa, riconoscendo all'articolo 6
della proposta ai lavoratori e alle lavoratrici vittime di
molestie sessuali "il diritto di recedere dal contratto di
lavoro", oppure "di essere destinati, ove essi stessi ne
facciano richiesta, ad altro incarico". Naturalmente, ove
motivate da molestie, tali scelte obbligano il datore di
lavoro alla corresponsione di un indennizzo determinato dal
giudice, che la proposta prevede di importo compreso tra le
sei e le ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione
complessiva, in relazione alla gravità del comportamento
molesto.
Inoltre, la scelta di mantenere in ambito civilistico le
azioni in giudizio, prevedendo specifiche norme risarcitorie e
di tutela, risponde all'intenzione di privilegiare su tutto
l'efficacia dello strumento legislativo in relazione al
fenomeno affrontato.
Quando in giurisprudenza si è tentata la via
dell'interpretazione estensiva di fattispecie criminose più o
meno contigue al fenomeno delle molestie, dalla violenza
sessuale alla molestia o al disturbo alle persone, dagli atti
osceni alla violenza privata, dalla minaccia all'ingiuria, il
ricorso all'ambito penalistico, astrattamente forte, si è
dimostrato per lo più concretamente inadatto a garantire non
solo la tempestività necessaria a questo tipo di situazioni ma
anche l'effettiva punibilità del reo, generalmente favorito
dal regime di prescrizione, dal sistema di impugnazioni e
dalle priorità di indagine degli uffici inquirenti, con il
risultato di sottrarre ogni valore deterrente alla minaccia
della pena.
Lo strumento risarcitorio in sede civile si è dimostrato
invece assai più efficace e flessibile, consentendo al giudice
una valutazione congiunta dei danni patrimoniali, come la
riduzione del livello retributivo o della capacità di produrre
reddito, dei danni non patrimoniali, come le situazioni
patologiche riconducibili alla molestia, e dei danni
biologici, nelle versioni del danno alla salute, del danno
esistenziale e del danno alla vita di relazione. Questi ultimi
hanno anzi assunto un prevalente ruolo sanzionatorio, con
funzione di strumento di coercizione indiretta, pur senza
consentire al giudice interventi specifici di natura
ripristinatoria e risarcitoria.
Ai limiti di un'azione giudiziaria fin qui condizionata
dalla latitanza del legislatore intende dunque porre rimedio
l'attuale proposta, non solo riconoscendo al Giudice o al
Consigliere di parità il potere di promuovere il tentativo di
conciliazione e di condannare il responsabile del
comportamento molesto al risarcimento del danno, ma anche
introducendo all'articolo 10 la nullità dei provvedimenti di
ritorsione adottati entro un anno dal momento della denuncia
in danno del lavoratore, come trasferimenti, licenziamenti e
simili, in qualunque modo peggiorativi della sua
condizione.
E' ovvio tuttavia che anche se lo Stato si impegna ad
assicurare il suo sostegno a chi desideri agire in giudizio,
il legislatore considera maggiormente efficace per la
diffusione di buone pratiche sociali la responsabilizzazione
dei datori di lavoro e dei sindacati, che possono davvero
creare insieme le condizioni dapprima per isolare e combattere
e poi per prevenire ed eliminare il fenomeno delle molestie
sessuali laddove si produce.
Alla contrattazione collettiva sono dunque rinviate
funzioni importanti, come la definizione delle sanzioni per i
comportamenti che in base alla legge costituiscono illecito
disciplinare.
A questo stesso fine, la legge precisa inoltre gli
obblighi del datore di lavoro, che comprendono la definizione
congiunta con le organizzazioni sindacali di iniziative
formative ed informative di prevenzione, ammesse ai
finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge n. 125 del
1991, e la previsione di procedure riservate, tempestive ed
imparziali di accertamento, in caso di denuncia di
molestie.
Essa infine, per intervenire in senso più ampio
sull'opinione pubblica nazionale, finanzia campagne di
informazione sulle molestie sessuali, predisposte annualmente
dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità
di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e
lavoratrici e dalle commissioni regionali, autorizzando una
spesa di cinque miliardi l'anno a partire dal 2001.
E' soprattutto a questo impegno congiunto della società
civile e dello Stato nel suo ruolo di garante di informazioni
corrette sui diritti di ognuno che questa legge si propone di
affidare la battaglia contro le molestie sessuali. Perché un
fenomeno come questo, purtroppo radicato in un malcostume
diffuso, può essere efficacemente contrastato soltanto dalla
diffusione di buone pratiche sociali, attraverso l'esercizio
quotidiano di forme di cittadinanza attiva.
Quasi tutti noi dividiamo un ambiente di lavoro che
periodicamente siamo chiamati a contribuire a regolare. In
quel momento, sarà nelle nostre mani la possibilità di isolare
i molestatori e di tutelare i molestati, se ve ne sono; ma
soprattutto, sarà nelle nostre mani l'occasione di esprimere
pubblicamente la nostra riprovazione per le molestie sessuali
e di accrescere la percezione sociale di quel genere di
comportamenti. I luoghi comuni sono difficili da correggere;
occorre avere la forza di crearne di nuovi, e migliori.
Obiettivo di questa proposta è dunque anche quello di
contribuire a trasformare in luogo comune il diritto
dell'altro al rispetto, anche in una relazione che abbia
implicazioni sessuali. Soprattutto, mi piacerebbe di dire;
perché è questo tipo di relazioni che costituisce il
fondamento di ogni società e che di conseguenza meglio di
tutte le altre vale ad esprimerne il livello di civiltà.
Sta soprattutto qui il valore e il senso della nostra
discussione, dalla quale mi auguro che avrà occasione di
uscire, con l'approvazione di questa proposta, un piccolo
strumento di civiltà, utile a tutelare un diritto e a
diffonderne la consapevolezza sociale.
L'articolato definito dalla Commissione.
L'articolo 1, comma 1, definisce, ai fini della proposta
di legge, il concetto di molestia sessuale. Secondo tale
definizione costituisce molestia sessuale "ogni atto o
comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o
comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per
sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo
ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà
della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di
creare un clima di intimidazione nei suoi confronti".
La Commissione giustizia ha ritenuto "non sufficientemente
determinata" la descrizione, in quanto il richiamo alla
ragionevolezza, per quanto sia in astratto condivisibile,
introduce in una norma sanzionatoria un elemento "vago", che
viola il principio di stretta legalità. In proposito, occorre
però rilevare che la proposta di legge in esame non contempla
fattispecie penali, per cui ben si accorda con una
discrezionalità valutativa dei tribunali, chiamati a giudicare
quando un comportamento sia offensivo o intimidatorio nei
confronti della persona. Del resto, anche in materia penale,
la valutazione della maggiore o minore gravità del fatto è
rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudice di
merito.
Anche in campo penale, con la nuova disciplina introdotta
con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, l'illiceità dei
comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto
dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere
la libertà di determinazione della sfera sessuale. L'illiceità
prescinde dall'impatto nel contesto sociale e culturale in cui
i fatti illeciti avvengono, in quanto punto focale è la
disponibilità della sfera sessuale da parte della persona, che
ne è titolare.
La fattispecie civile è, perciò, da un lato più ampia, in
quanto comprende, ad esempio, un comportamento verbale, e
dall'altro diversamente qualificata, dovendo l'atto civilmente
illecito avere una capacità offensiva o intimidatoria.
Come in giurisprudenza è stato già rilevato, non sono non
sono rilevanti, neanche ai fini dei casi di minore gravità,
quei comportamenti che si risolvono, ad esempio, in ossessivi
corteggiamenti o in assillanti proposte, ove "lo sfondo
sessuale" costituisce soltanto un motivo e non un elemento
della condotta.
Proprio perché ci si affida all'intervento
giurisprudenziale, l'articolo 1, comma 2, chiarisce che
"assumono particolare rilevanza" le molestie ad opera del
datore di lavoro o di soggetti che rivestano incarichi in
posizione sovraordinata rispetto al lavoratore che li subisce
ove le stesse siano - implicitamente o esplicitamente -
accompagnate da minacce o ricatti relativi alla costituzione,
allo svolgimento e all'estinzione del rapporto di lavoro.
Il comma 3 aggiunge che le molestie sessuali che
influiscono sulle decisioni inerenti alla costituzione, allo
svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro
costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1991,
n.125, sulle "Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro". Il citato articolo 4, al comma
1, stabilisce che costituisce discriminazione, qualsiasi atto
o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione
del sesso. Il comma 2 dello stesso articolo 4 definisce,
inoltre, la discriminazione indiretta come ogni trattamento
pregiudizievole che consegue alla adozione di criteri che
rechino svantaggio in modo proporzionale maggiore i lavoratori
dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non
essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Dall'accertamento di atti o comportamenti discriminatori,
posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
può discendere anche la revoca del beneficio e, nei casi più
gravi o nel caso di recidiva, l'esclusione del responsabile
per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da
qualsiasi appalto (articolo 4, comma 9).
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della
legge. Al comma 1, si prevede che i comportamenti illeciti che
integrano le fattispecie di molestie rilevino in ogni tipo di
rapporto di lavoro e riguardano tutte le lavoratrici e i
lavoratori.
L'articolo 2, comma 2, esplicita l'estensione della tutela
alla fase di trattativa che precede la costituzione del
rapporto di lavoro, rafforzando la disposizione contenuta nel
comma 2 dell'articolo 1. Viene ribadito e allargato
l'orientamento legislativo risalente già alla legge 9 dicembre
1977 n. 903, relativa alla parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di lavoro, che vieta qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
l'accesso al lavoro e si riferisce non solo all'ipotesi di
discriminazione attuata nel corso di un rapporto di lavoro già
costituito, ma anche all'ipotesi di discriminazione attuata
nella fase di assunzione. Anche per la fase di costituzione
del rapporto - e quindi anche in caso di mancato
perfezionamento dell'assunzione - è possibile per il giudice
accertare e liquidare il danno subito dal lavoratore
discriminato.
L'articolo 3 dispone la nullità degli atti discriminatori
di tutti gli atti o patti che derivino da atto discriminatorio
per sesso conseguente alla molestia sessuale e,
particolarmente, da ricatti o minacce accompagnati a molestie
sessuali. Questo articolo è collegato all'articolo 9, che
prevede la nullità dei provvedimenti di ritorsione.
L'articolo 4, comma 1, disciplina gli 'obblighi' dei
datori di lavoro, pubblici e privati, in materia di
informazione, formazione e prevenzione al fine di prevenire il
fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
L'articolo 4, comma 2, riguarda, invece, le procedure di
accertamento che devono essere 'tempestivamente e
imparzialmente' poste in essere dal datore di lavoro quando
sia denunciato un caso di molestia sessuale. Il datore di
lavoro è tenuto ad assicurare la riservatezza dei soggetti
coinvolti. Il richiamo all'articolo 2087 del codice civile,
che impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale del lavoratore, comporta, in caso di
violazione dell'obbligo, una responsabilità di natura
contrattuale del datore di lavoro, in aggiunta alla eventuale
responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione di
diritti soggettivi primari.
L'articolo 5, comma 1, attribuisce ai consiglieri di
parità, già previsti dall'articolo 8 della legge 10n aprile
1991, n. 125, le funzioni di assistenza e consulenza per i
dipendenti che abbiano subito molestie sessuali, garantendo la
riservatezza degli stessi ove ne facciano richiesta. Le stesse
funzioni possono essere svolte, se lo prevede la
contrattazione collettiva, alle consigliere e ai consiglieri
di fiducia o a figure affini, riprendendo la risoluzione del
Parlamento europeo dell'11 febbraio 1994 che ha invitato gli
Stati membri ad adottare "una legislazione adeguata che
obblighi il datore di lavoro <...> a designare un consigliere
con il compito di combattere i casi di molestie sessuali
proteggendo tanto le vittime quanto i testimoni".
Il comma 2 definisce come azioni positive, anche ai fini
dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'articolo 2 della
legge 10 aprile 1991, n.125, i progetti che comprendono piani
dettagliati di prevenzione, formazione ed informazione sulle
molestie sessuali. Il comma 3, prevede poi campagne annuali di
informazione sul tema delle molestie sessuali. I commi 4 e 5
recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'articolo 5, pari a 5 miliardi.
L'articolo 6 contiene estende il regime delle dimissioni
per giusta causa ai casi in cui il lavoratore sia stato
oggetto di molestie sessuali. Il lavoratore può anche
richiedere di essere destinato ad altro incarico. In entrambi
i casi, il datore di lavoro è obbligato alla corresponsione di
un indennizzo determinato dal giudice, di importo compreso tra
sei e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione
complessiva in relazione alla gravità del comportamento
molesto.
L'articolo 7 prevede che i comportamenti vietati dalla
legge costituiscono illecito disciplinare "secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva". Si stabilisce,
altresì, che la recidiva costituisce motivo di aggravamento
delle sanzioni.
L'articolo 8 disciplina le azioni in giudizio prevedendo
che, ove non intendano avvalersi delle procedure di
conciliazione previste nei contratti collettivi, la persona
che abbia subito molestie nel luogo di lavoro, o sia comunque
esposta comunque a molestie sessuali, possono promuovere o il
tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'articolo
410 del codice di procedura civile o, rispettivamente,
dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, anche attraverso la consigliera o il consigliere
di parità.
Trovano applicazione l'articolo 413 del codice di
procedura civile e l'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903. Quest'ultimo autorizza il tribunale del luogo ove è
avvenuto il comportamento denunziato, se ritenga sussistente
la violazione, di ordinare all'autore del comportamento
denunciato la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti. 2. L'efficacia esecutiva di tale
decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui è
definito il giudizio. Con il provvedimento di cui all'articolo
15 della legge 9 dicembre 1977, n.903, il tribunale in
funzione di giudice del lavoro condanna altresì il
responsabile del comportamento molesto al risarcimento del
danno, che può liquidare in forma equitativa. Queste
disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici.
L'articolo 9 stabilisce la presunzione di
"discriminatorietà" - fino a prova contraria, di alcuni
provvedimenti, assunti entro un anno dalla denuncia di
molestie, peggiorativi della posizione del lavoratore. Questi
atti vengono definiti "di ritorsione". La presunzione di
"discriminatorietà" vale anche nei confronti dei provvedimenti
peggiorativi della posizione dei testimoni che hanno deposto
sostenendo le ragioni del denunciante.
Elena Emma CORDONI, Relatore.