RELAZIONE - N. 4504 - 5200-A-bis
Onorevoli Colleghi! - Le organizzazioni sindacali
(Oo.Ss.) svolgono un ruolo di grande rilievo nella vita
pubblica sociale ed economica del Paese (in particolare quelle
confederali che hanno un rapporto con le controparti e il
potere politico e le istituzioni) del tutto sproporzionato
rispetto alla loro configurazione giuridica. Per quanto la
Costituzione (all'articolo 39) prefigurasse un percorso
disciplinare che legava i criteri per la definizione dei
requisiti della rappresentanza e della rappresentatività alle
procedure idonee a dare vita a contratti di lavoro validi
erga omnes, la mancata applicazione della norma rende
assolutamente precario lo "stato giuridico" delle Oo.Ss. Ciò è
tanto più vero dopo che un referendum abrogativo
dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 (lo Statuto dei
lavoratori) ha ferito a morte l'ordinamento sostitutivo che si
era determinato (nel vuoto legislativo ai sensi del precetto
costituzionale) e che era fondato sul principio della maggiore
rappresentatività e sul reciproco riconoscimento tra le parti
sociali. Ne derivava una singolare tautologia: erano
maggiormente rappresentative le organizzazioni firmatarie dei
contratti; ammesse alla firma erano quelle che le parti
sociali ammettevano al club delle Oo.Ss. maggiormente
rappresentative.
Come è noto, questo impianto è stato rimesso in causa dal
referendum del 1995, che - in seguito alla manipolazione
della norma - ha collegato la rappresentatività a criteri
aziendali (alla stipula del contratto applicato in azienda).
Il problema della rappresentatività sindacale secondo criteri
oggettivi e misurabili è ora all'esame della Commissione
Lavoro della Camera dei Deputati. Si tratta di un imponente
impegno di riordino (al di là dei giudizi di merito) che si
propone di rimettere insieme le RSU con il dato della
rappresentatività a livello nazionale e con la stipula di
contratti collettivi validi erga omnes.
E' giustificato, sul piano politico e giuridico, che a
fronte di un processo legislativo così ampio non si affronti
anche il problema di una più solida configurazione giuridica
del soggetto sindacato? E' accettabile che la sua natura
giuridica sia oggi affidata a quanto previsto dal codice
civile, agli articoli 36 e seguenti (come se si trattasse di
un'associazione di cultori della filatelia o di amici del
canto medievale)?
Il progetto di legge in esame si propone di avviare la
definizione di una soggettività giuridica più trasparente,
mediante l'obbligo di presentare un rendiconto annuale di
esercizio. Occorre infatti tener conto della mole di risorse
che sono amministrate dalle Oo.Ss. senza alcun obbligo legale
di rendicontazione nemmeno ai propri iscritti (a meno che non
sia previsto dagli statuti interni). Anche solo considerando
le organizzazioni confederali, i cui dati hanno maggiore
affidabilità, si può calcolare (attribuendo una quota
associativa media di lire 150 mila annue ai 5,5 milioni di
lavoratori attivi e di lire 80 mila a 5,2 milioni di
pensionati) che i soli contributi degli iscritti ammontino
annualmente a:
825 miliardi (attivi);
416 miliardi (pensioni).
E' noto tuttavia che le contribuzioni degli iscritti non
rappresentano - tranne per le associazioni minori - né l'unica
né la principale fonte economica. Le organizzazioni sindacali
sono di fatto proprietarie di un vasto patrimonio immobiliare.
La parte più pregiata (sul piano economico ed urbanistico) è
stata loro donata dallo Stato con una legge del 1977, nella
quale si attuò la liquidazione dei beni delle vecchie
corporazioni fasciste. Per fare un esempio la Cgil ebbe
gratuitamente, tra le altre cose, la sede in cui è sistemata a
Roma in Corso d'Italia e quella della Camera del Lavoro di
Milano, a tiro di schioppo dal Palazzo di Giustizia, mentre la
Cisl un palazzo in via Boncompagni di fronte all'ambasciata
USA. Chiunque può azzardare una stima approssimativa del
patrimonio immobiliare delle confederazioni sindacali,
presenti in ciascuna delle 103 provincie italiane.
Le Oo.Ss. ricevono inoltre un contributo pubblico di circa
380 miliardi annui per i 23 patronati di cui detengono la
gestione, e che ricevono altri finanziamenti per le attività
diverse da quelle obbligatorie, spesso in convenzione con enti
locali, aziende sanitarie eccetera. Prossimo è inoltre il varo
della legge sui fondi pensione, che attribuirà alle
organizzazioni dei datori e dei lavoratori la gestione
paritetica dei contributi pensionistici e di una parte del
TFR. Spetterà a questi fondi la gestione di alcune decine di
migliaia di miliardi (si stimano circa 50 mila miliardi nel
giro di pochi anni), ed essi avranno amministratori eletti
dalle categorie o addirittura, secondo gli statuti di alcuni
fondi, la designazione diretta degli amministratori da parte
delle Oo.Ss. (fra l'altro la legge ha previsto, fra i
requisiti richiesti ai candidati amministratori, anche
"l'appartenenza ad attività di direzione sindacale"). L'elenco
potrebbe continuare: si pensi ad esempio all'utilizzo dei
fondi europei per la formazione.
I sindacati hanno inoltre proprie rappresentanze al CNEL,
nei comitati di indirizzo e vigilanza (CIV) dei maggiori enti
previdenziali, nelle Camere di Commercio. Lo Statuto dei
lavoratori a sua volta prevede:
a) 8 ore di permesso retribuito al mese per i
componenti dei CD sindacali (senza limitazioni di numero e di
livello);
b) 8 ore di permesso retribuito al mese per i
componenti delle RSU (a cui si aggiungono altre ore nei
contratti collettivi di gruppo;
c) la contribuzione figurativa a fini
pensionistici;
d) nel pubblico impiego i distacchi e i permessi
sono affidati alla contrattazione collettiva e sono
ragguagliati al numero degli iscritti.
Il valore economico inerente a questa serie di benefici è
di difficile quantificazione ma è innegabile che il contributo
pubblico indiretto alle attività sindacali tocca la cifra di
svariate decine di miliardi.
E' del tutto evidente che di fronte a questa mole di
rapporti economico-finanziari l'attuale configurazione
giuridica delle associazioni di fatto non è in grado di
tutelare l'affidamento dei terzi e quindi di quanti entrano in
rapporti economici con le Oo.Ss. La norma, infatti, prevede
unicamente una responsabilità solidale dei rappresentanti
legali pro tempore dell'associazione. E' noto poi che,
nel tempo, le Oo.Ss. si sono date, per le loro risorse, una
vera e propria architettura finanziaria costituita da tante
società di comodo a cui sono intestate le principali attività
patrimoniali.
Per quanto non applicata, la Costituzione prevedeva
precisi adempimenti riguardanti il soggetto-sindacato ai fini
del riconoscimento della personalità giuridica, come la
registrazione e l'obbligo di darsi uno statuto a base
democratica. Inoltre, poiché la rappresentatività era poggiata
al numero delle iscrizioni, la migliore dottrina riteneva che
anche questo aspetto dovesse essere documentato e
trasparente.
Può una persona giuridica non avere una contabilità
trasparente? Può un'associazione "democratica" non rendere
noti i propri rapporti finanziari e non pubblicare un bilancio
consolidato? Si ricordi che l'obbligo della rendicontazione
(sia pure ai fini del contributo statale) esiste per i partiti
politici (anch'essi garantiti dalla Costituzione) ai quali si
applicano i medesimi articoli del codice civile validi per le
Oo.Ss..
Si può infine ricordare che, col referendum sulla
trattenuta sindacale del 1995 (il cui esito è stato aggirato,
come è noto, in sede di applicazione dei contratti collettivi
di lavoro, a svantaggio e con discriminazione dei sindacati
che non firmano gli stessi) l'elettorato ha inteso pretendere,
sia pure indirettamente, un segnale di trasparenza anche dalle
Oo.Ss. Se l'opinione pubblica manifesta tanta sensibilità e
insofferenza rispetto alle manovre che fanno i partiti per 100
miliardi o poco più di finanziamento pubblico, è certo che, se
ne fosse informata, esprimerebbe un giudizio assai più
negativo davanti alle migliaia di miliardi dei sindacati che
continuano a rimanere confinati in un impenetrabile ambito
interno alle associazioni.
Marco TARADASH,
relatore di minoranza.