PROGETTO DI LEGGE - N. 4662
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La disciplina normativa prevista dalle disposizioni
dell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e da quelle recanti le modalità applicative, di cui al
regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 8
maggio 1997, n. 187, si applica anche al personale delle
amministrazioni pubbliche, indicato nell'articolo 1 del citato
regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro n. 187
del 1997, che risulti cessato dal servizio, in data anteriore
al 1^ gennaio 1996, per infermità non dipendente da causa di
servizio, a seguito dell'avvenuto accertamento da parte delle
competenti commissioni sanitarie e del conseguente
riconoscimento, da parte dell'amministrazione di appartenenza,
dello stato di assoluta e permanente impossibilità del
dipendente a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
conseguente alle infermità che hanno determinato l'adozione
del provvedimento di collocamento a riposo.
2. Nella domanda, prevista dall'articolo 3, comma 1, del
regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 8
maggio 1997, n. 187, da produrre ai fini del conferimento
della pensione di inabilità, il dipendente pubblico,
rientrante nella fattispecie indicata nel comma 1 del presente
articolo, deve dichiarare, sotto la sua personale
responsabilità:
a) che in atto non svolge alcuna attività
lavorativa, né quale dipendente, né in forma autonoma e che in
tale situazione si è venuto a trovare anche durante tutto il
periodo successivo al suo avvenuto collocamento a riposo per
infermità non dipendenti da causa di servizio;
b) che, dopo la cessazione dal servizio, non si
sono verificate variazioni e miglioramenti nelle sue
condizioni fisiche e nelle infermità, a suo tempo, accertate
dalla competente commissione sanitaria, per cui non si è
registrato nel suo organismo alcun recupero delle energie
psicofisiche, ai fini di un eventuale svolgimento di una
attività lavorativa.
3. L'amministrazione o l'ente che deve provvedere alla
liquidazione e al pagamento della pensione di invalidità, dopo
l'avvenuto accertamento della sussistenza dei vari requisiti
richiesti ai fini dell'attribuzione della pensione di
inabilità, ha facoltà di sottoporre l'ex dipendente agli
accertamenti sanitari previsti dagli articoli 5 e 6 del
regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 8
maggio 1997, n. 187; ciò al fine di verificare la permanenza
e, comunque, l'esistenza in atto delle stesse infermità, che
hanno determinato il collocamento in quiescenza del dipendente
pubblico. L'esercizio di tale facoltà avviene sulla base
dell'attenta valutazione della fattispecie sanitaria connessa
alle condizioni fisiche che hanno provocato la cessazione dal
servizio del dipendente per la sopravvenuta inabilità,
assoluta e permanente, a svolgere prestazioni lavorative.
4. La pensione di inabilità, per il personale di cui al
presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo
alla data di presentazione della domanda e dal 1^ gennaio 1996
nei soli casi in cui tale istanza sia prodotta entro il
termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Contestualmente viene
a cessare, con effetto dalle date indicate nel presente comma,
la corresponsione del trattamento di quiescenza relativo alla
pensione ordinaria, a suo tempo conferita all'atto
dell'avvenuto collocamento a riposo. Per il personale cessato
dal servizio senza avere diritto al trattamento pensionistico
l'amministrazione dispone il recupero, mediante opportuna
rateizzazione, delle somme che sono state corrisposte
all'interessato a titolo di indennità una tantum,
mediante ritenute mensili sulla pensione di inabilità
conferita. L'importo di tale ritenuta non può essere
determinato in misura superiore al 5 per cento dell'ammontare
mensile della pensione.