PROGETTO DI LEGGE - N. 4662




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La disciplina normativa prevista dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e da quelle recanti le modalità applicative, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, si applica anche al personale delle amministrazioni pubbliche, indicato nell'articolo 1 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro n. 187 del 1997, che risulti cessato dal servizio, in data anteriore al 1^ gennaio 1996, per infermità non dipendente da causa di servizio, a seguito dell'avvenuto accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie e del conseguente riconoscimento, da parte dell'amministrazione di appartenenza, dello stato di assoluta e permanente impossibilità del dipendente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente alle infermità che hanno determinato l'adozione del provvedimento di collocamento a riposo.
        2. Nella domanda, prevista dall'articolo 3, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, da produrre ai fini del conferimento della pensione di inabilità, il dipendente pubblico, rientrante nella fattispecie indicata nel comma 1 del presente articolo, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

                a) che in atto non svolge alcuna attività lavorativa, né quale dipendente, né in forma autonoma e che in tale situazione si è venuto a trovare anche durante tutto il periodo successivo al suo avvenuto collocamento a riposo per infermità non dipendenti da causa di servizio;

                b) che, dopo la cessazione dal servizio, non si sono verificate variazioni e miglioramenti nelle sue condizioni fisiche e nelle infermità, a suo tempo, accertate dalla competente commissione sanitaria, per cui non si è registrato nel suo organismo alcun recupero delle energie psicofisiche, ai fini di un eventuale svolgimento di una attività lavorativa.

        3. L'amministrazione o l'ente che deve provvedere alla liquidazione e al pagamento della pensione di invalidità, dopo l'avvenuto accertamento della sussistenza dei vari requisiti richiesti ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità, ha facoltà di sottoporre l'ex dipendente agli accertamenti sanitari previsti dagli articoli 5 e 6 del regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187; ciò al fine di verificare la permanenza e, comunque, l'esistenza in atto delle stesse infermità, che hanno determinato il collocamento in quiescenza del dipendente pubblico. L'esercizio di tale facoltà avviene sulla base dell'attenta valutazione della fattispecie sanitaria connessa alle condizioni fisiche che hanno provocato la cessazione dal servizio del dipendente per la sopravvenuta inabilità, assoluta e permanente, a svolgere prestazioni lavorative.
        4. La pensione di inabilità, per il personale di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e dal 1^ gennaio 1996 nei soli casi in cui tale istanza sia prodotta entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente viene a cessare, con effetto dalle date indicate nel presente comma, la corresponsione del trattamento di quiescenza relativo alla pensione ordinaria, a suo tempo conferita all'atto dell'avvenuto collocamento a riposo. Per il personale cessato dal servizio senza avere diritto al trattamento pensionistico l'amministrazione dispone il recupero, mediante opportuna rateizzazione, delle somme che sono state corrisposte all'interessato a titolo di indennità una tantum, mediante ritenute mensili sulla pensione di inabilità conferita. L'importo di tale ritenuta non può essere determinato in misura superiore al 5 per cento dell'ammontare mensile della pensione.



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