PROGETTO DI LEGGE - N. 4623




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità di interventi che lo Stato italiano dispone in favore dei soggetti stomizzati ed incontinenti.


Art. 2.

        1. Soggetti stomizzati sono coloro ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un collegamento provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di un neostoma cutaneo. A seconda dell'organo cavo interessato alla stomizzazione si distinguono:

                a) i soggetti portatori di urostomie ovvero nefro, uretero o cistostomie;

                b) i soggetti portatori di stomìa intestinale, ovvero ileo o colostomia;

                c) i soggetti portatori di tracheostomie.

        2. Si definiscono incontinenti i soggetti nati con atresie ano-rettali, malformazioni congenite che danno luogo ad incontinenza urinaria e fecale.
        3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge.


Art. 3.

        1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto, a titolo completamente gratuito, a tutti gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi necessari alle loro patologie ed invalidità, nonché ai controlli periodici successivi al fine di verificarne l'idoneità.
        2. Gli interventi e controlli di cui al comma 1 sono assicurati dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali utilizzando gli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale.


Art. 4.

        1. Gli interventi previsti all'articolo 3 sono i seguenti:

                a) fornitura dei sussidi sanitari necessari, insegnamento del loro corretto utilizzo al fine di assicurare piena funzionalità e massima igiene sia ai soggetti stomizzati che incontinenti in modo da migliorarne le condizioni di vita personali e relazionali;

                b) puntuale informazione e consulenza da parte delle aziende sanitarie locali sui rimedi di cui alla lettera a) e sulle modalità per ottenerli gratuitamente ed in tempi brevi;

                c) interventi di riabilitazione fisica e sostegno psicologico, soprattutto nella fase post-operatoria;

                d) certificazione medica ai fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;

                e) assistenza specialistica, in caso di necessità, a domicilio, nei luoghi di lavoro e, per i soggetti in età scolastica, anche nelle scuole di ogni ordine e grado;

                f) dotazione minima di attrezzature ovvero bagni riservati, specchi, appositi raccoglitori igienici, irrigatori e similari nei luoghi di lavoro, nei locali e nei servizi pubblici per far fronte alle esigenze igienico-sanitarie e di riservatezza degli stomizzati e degli incontinenti.


Art. 5.

        1. La fornitura di presìdi e protesi da parte delle aziende sanitarie locali ai beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge deve comunque tener conto di eventuali documentate intolleranze personali verso alcuni di essi.

Art. 6.

        1. Al fine di garantire gli interventi di cui all'articolo 4, in ogni azienda sanitaria locale è istituito un centro riabilitativo per stomizzati ed incontinenti che si serve di personale medico e paramedico specializzato in stomaterapia e malformazioni ano-rettali.


Art. 7.

        1. I medici con tre anni di servizio presso un centro riabilitativo di cui all'articolo 6, previo superamento di un esame di idoneità, conseguono il diploma di esperti in stomaterapia. Gli stessi medici possono far parte delle commissioni mediche per l'accertamento della invalidità civile e dell'handicap istituite ai sensidell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


Art. 8.

        1. Gli infermieri professionali stomaterapisti, specializzati a seguito di appositi corsi frequentati presso le Scuole nazionali AISTOM e AIOSS, hanno, previo superamento di una prova d'esame, titolo al riconoscimento della qualifica di operatori sanitari esperti nella riabilitazione enterostomale.
        2. Lo stomaterapista è responsabile dell'assistenza infermieristica del paziente stomizzato ed incontinente, e cura gli aspetti riabilitativi ed educativi.
        3. Agli infermieri professionali che hanno frequentato i corsi formativi di specializzazione di cui al comma 1 antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il riconoscimento di cui al comma 1.


Art. 9.

        1. Il Ministro della sanità, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti che definiscono:

                a) i sussidi sanitari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ed il quantitativo mensile che deve essere fornito;

                b) le prestazioni professionali che il personale delle aziende sanitarie locali deve assicurare ai pazienti;

                c) la dotazione minima di attrezzature di cui all'articolo 4 comma 1, lettera f);

                d) l'organico del personale dei centri di cui all'articolo 6;

                e) i programmi formativi delle Scuole nazionali di cui all'articolo 8.


Art. 10.

        1. Uno specialista chirurgo o urologo o ORL designato dall'Associazione italiana stomizzati (AISTOM) deve presenziare, con diritto di voto, alle visite collegiali per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap.


Art. 11.

        1. Ai fini dell'invalidità civile le stomìe sono classificate in tre unici codici:

                a) 1: stomie temporanee, che danno luogo al 55 per cento d'invalidità, a seconda dei casi e degli esiti prevedibili;

                b) 2: stomia definitiva e/o atresia ano-rettale di rilievo, che danno luogo all'85-90 per cento d'invalidità;

                c) 3: più stomie, che danno luogo al 100 per cento d'invalidità.


Art. 12.

        1. I soggetti di cui all'articolo 2, in caso di ristrutturazione e/o costruzione di un secondo bagno nel proprio alloggio, hanno diritto alla concessione di contributi di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.


Art. 13.

        1. Agli stomizzati definitivi, che hanno subìto l'asportazione totale del retto o degli organi vescicali e che, al fine di ottenere una guida dell'automobile sicura e confortevole, necessitano di un sedile anatomico personalizzato, è rilasciata previo accertamento medico da parte della competente commissione medica provinciale, ufficio patenti guida, la patente di guida B speciale o C speciale, con apposita trascrizione sulla patente e sul libretto automobilistico.


Art. 14.

        1. Gli stomizzati lavoratori hanno diritto ad un'ora di permesso giornaliero regolarmente retribuito per esigenze igienico-sanitarie.


Art. 15.

        1. I lavoratori con più stomìe definitive hanno diritto a ulteriori quattro mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro prestato.


Art. 16.

        1. I figli degli stomizzati con grado di invalidità superiore all'80 per cento sono esonerati dal servizio militare di leva.


Art. 17.

        1. Gli stomizzati definitivi hanno diritto ad una riduzione del canone sul consumo dell'acqua del 30 per cento.


Art. 18.

        1. Ai detenuti stomizzati deve essere fornito vitto adeguato alla loro condizione, prescritto dal dietologo in accordo con il paziente, ed un bagno doccia idoneo e riservato, adeguatamente attrezzato per gli specifici bisogni legati al tipo di stomìa di cui sono portatori.


Art. 19.

        1. A causa dell'alta incidenza di mortalità, il Ministro della sanità, supportato dalle associazioni nazionali di volontariato maggiormente rappresentative ed operanti nel settore, con periodicità annuale programma la "campagna nazionale di sensibilizzazione alla prevenzione" dei tumori del colon-retto.
        2. Per i neo-operati, la struttura ricoverante, all'atto delle dimissioni, provvede a fornire una corretta informazione sull'esatta ubicazione dei centri riabilitativi enterostomali ASL-AISTOM.


Art. 20.

        1. Il Ministro della sanità, al fine di una mirata prevenzione, censimento e controllo dei tumori ereditari, istituisce un apposito Registro nazionale dei tumori ereditari. Le aziende sanitarie locali, tramite gli assessorati regionali alla sanità, ogni sei mesi devono fare pervenire al Ministero della sanità tutte le notizie utili inerenti i casi di tumore ereditario, nonché i casi di malformazioni congenite che danno luogo ad incontinenza urinaria e fecale.
        2. Il Ministero della sanità, al fine di procedere ad interventi mirati, atti a salvaguardare la vita dei potenziali ammalati, previo consenso scritto da parte degli interessati, affida i nominativi, la ricerca ed i controlli a strutture sanitarie accreditate nella ricerca e nello studio dei tumori.
        3. La formulazione dell'elenco delle strutture di cui al comma 2 è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministero della sanità.

Art. 21.

        1. Per gli stomizzati il nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausìli è l'unico riferimento in Italia al fine di usufruire di tali strumenti terapeutici.


Art. 22.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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