PROGETTO DI LEGGE - N. 4580




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge la qualifica di "cascina lombarda" è riconosciuta a quegli insediamenti agricoli della campagna lombarda, edificati tra il XIII ed il XIX secolo, caratterizzati tradizionalmente da un complesso di fabbricati rurali, raccolti a delimitare la grande corte rettangolare su cui affacciano i nuclei abitativi, le stalle, i fienili, i depositi e quanto necessario per le coltivazioni e gli allevamenti zootecnici del fondo di pertinenza. Tali complessi, per caratteristiche costruttive e ambientali, costituiscono un patrimonio avente valore storico e culturale che è interesse comune salvaguardare e valorizzare.


Art. 2.

        1. Il recupero, il restauro e la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico delle "cascine lombarde", qualificate ai sensi dell'articolo 1, devono essere programmati secondo un piano generale di indirizzo di durata triennale, predisposto dalla conferenza di servizi, di cui al comma 3.
        2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve:

                a) individuare le cascine ed i relativi ambiti territoriali in cui si ritiene necessario intervenire perché di particolare pregio storico e ambientale o perché esposti al rischio di grave degrado;

                b) definire gli interventi necessari per la conservazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei fabbricati individuati, onde assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale;
                c) prevedere l'apposizione di vincoli e incentivi atti a conservare l'originaria destinazione d'uso delle "cascine lombarde", la tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, ed a favorire l'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

        3. La definizione del piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve essere realizzata da un'apposita conferenza di servizi, convocata dal presidente della regione Lombardia, cui concorrono con propri rappresentanti regione, province e organi periferici del Ministero per le politiche agricole e del Ministero per i beni culturali e ambientali. Tale conferenza provvede ad individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di indirizzo ed è convocata con periodicità semestrale per la verifica degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.
        4. La regione Lombardia inoltra, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano generale di indirizzo al Ministro per le politiche agricole che lo adotta con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, nei sessanta giorni successivi alla data di trasmissione.


Art. 3.

        1. E' istituito uno speciale fondo, gestito dalla regione Lombardia, dal quale si attingono i capitali necessari a finanziare gli interventi attuativi del piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, e gli oneri derivanti dalla presente legge.
        2. Alla formazione del fondo di cui al comma 1 concorrono:

                a) lo stanziamento di lire 15 miliardi, per ciascuno dei tre anni di durata del piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, per complessive lire 45 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole;

                b) una quota pari al 10 per cento dell'8 per mille che, in sede di dichiarazione dei redditi, i cittadini della regione Lombardia assegnano annualmente allo Stato;

                c) i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni culturali e ambientali.

        3. Le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, finalizzate al restauro degli immobili di interesse storico-ambientale, sono deducibili dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche.


Art. 4.

        1. Per gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, riguardanti beni di proprietà privata, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta.
        2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte della regione Lombardia.
        3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione Lombardia ed il privato; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dalla regione Lombardia e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione delle destinazioni d'uso originarie.
        4. Le richieste di contributo, da presentare all'ufficio competente della regione Lombardia, devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario.
        5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati per la rinuncia del beneficiario oppure per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni.


Art. 5.

        1. Gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, riguardanti la conservazione, il restauro e la valorizzazione di beni di proprietà dello Stato o comunque di enti pubblici, sono assicurati dalle rispettive amministrazioni utilizzando i fondi dei propri bilanci ordinari, stanziati in conformità del piano generale di indirizzo e del relativo programma pluriennale di spesa di cui al medesimo articolo 2.
        2. La predisposizione e l'esecuzione dei relativi progetti rimangono affidati ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità, la redazione e l'esecuzione di tali progetti possono essere affidate ai comuni.
        3. L'attuazione dei progetti esecutivi degli interventi di cui al comma 1, è condizionata all'avvenuto rilascio da parte dell'autorità competente dei necessari permessi e autorizzazioni.


Art. 6.

        1. Per tutti gli insediamenti agricoli di proprietà privata con le caratteristiche tipiche delle "cascine lombarde", anche se non inclusi nel piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2, sono concesse per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le seguenti agevolazioni:

                a) la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche dell'80 per cento delle spese sostenute per le opere di restauro e ristrutturazione, debitamente certificate;

                b) la determinazione dei redditi catastali mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per la zona censuaria corrispondente;
                c) l'applicazione ai corrispettivi pagati per il restauro e la ristrutturazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito della unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione