PROGETTO DI LEGGE - N. 4379
Onorevoli Colleghi! - Già negli anni passati e più
specificatamente dal 24 ottobre 1989, è stata sottolineata
dagli operatori del settore giustizia l'esigenza di un
potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria,
motivata e resa sempre più attuale ed improcrastinabile per
fronteggiare il costante propagare della criminalità
organizzata. In seguito alla creazione di nuovi organismi
giudiziari, quali la procura della Repubblica presso le
preture circondariali, la Direzione nazionale antimafia e la
Direzione distrettuale antimafia, operata dal vigente codice
di procedura penale e da successive leggi, numerosi magistrati
sono stati assegnati alle funzioni requirenti, aggravando,
consequenzialmente, la cronica carenza degli organici. In
Italia, infatti, mancano circa duemila magistrati, soprattutto
nelle cosiddette zone a rischio. Dalla data di entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale e della novella al
codice di procedura civile relativa alla questione delle
cosiddette sezioni a stralcio, la situazione non può,
certamente, dirsi migliorata. L'arretrato dei procedimenti,
civili o penali che siano, è di dimensioni spaventose: in
media, un procedimento civile giunge a sentenza dopo venti
anni di iter processuale ed un procedimento penale si
conclude, all'incirca, in dieci anni. Peraltro, la soluzione
del problema non può essere trovata nell'unico strumento del
reclutamento ordinario dei magistrati che, oltre a non
garantire sempre il reperimento dei soggetti professionalmente
più preparati, comporta il decorso di circa quattro anni dalla
pubblicazione del bando di concorso all'immissione in ruolo
dei vincitori, passando per la fase dell'auditorato. I "maxi
concorsi", susseguitisi negli ultimi anni, non sono stati in
grado di fornire sufficienti garanzie di celerità e di
selezione tecnica ed attitudinale e, pur comportando un
massiccio afflusso di candidati, non sono riusciti a coprire
completamente i posti disponibili (attualmente, sono in
itinere due procedure concorsuali che non riusciranno a
coprire neanche un decimo del numero occorrente di
magistrati). Presentiamo la presente proposta di legge allo
scopo di istituire un ruolo di ausiliari ad esaurimento dei
magistrati, da destinare alle preture ed alle procure
circondariali per l'amministrazione di tutte le funzioni
giudiziarie che la legislazione vigente assegna ai magistrati
onorari. Oggi, infatti, la giustizia pretorile è amministrata
solo ed esclusivamente dai magistrati onorari (vice pretori e
vice procuratori della Repubblica) i quali, con la loro
attività, consentono una certa funzionalità ed assicurano il
regolare svolgimento delle udienze pretorili, in quanto la
presenza in queste ultime dei sostituti procuratori della
Repubblica paralizza, di fatto, la fase delle indagini
preliminari e tutte le altre incombenze, rese particolarmente
gravose dalla assegnazione ad ogni magistrato di circa
cinquemila procedimenti penali. Il numero assai elevato di
deleghe conferite ai vice procuratori della Repubblica indica
che lo svolgimento del 90 per cento delle udienze è garantito
unicamente dalla presenza di questi ultimi, con media
personale di ciascuno di essi pari a due o tre udienze
settimanali. La medesima situazione, se non addirittura
peggiore, si presenta, sia in campo penale che civile, per la
figura del vice pretore, il quale è, oggi, l'omnibus
della giustizia italiana, ovverosia è, una volta, giudicante
penale, un'altra, giudicante civile, poi, giudice per le
indagini preliminari ed ancora, componente del collegio penale
del tribunale o di quello civile e, ove occorresse, anche di
quello del tribunale delle libertà. Il magistrato onorario è
divenuto giudice operante quotidianamente nelle aule di
giustizia con un gettone di presenza lordo di appena 81.700
lire: tale compenso risulta essere assolutamente ridicolo e
totalmente offensivo per la professionalità di chi svolge tale
attività con dignità e rispetto del proprio ruolo. Tale
emolumento, inoltre, è corrisposto unicamente per le giornate
di lavoro effettivamente svolte, indipendentemente dal numero
delle ore lavorative e dalla quantità delle cause da trattare.
Non appare equo né disperdere tali energie per assicurare il
buon funzionamento della giustizia, né sottovalutare le
professionalità acquisite nello svolgimento delle attività di
magistrato onorario. Al contrario, la sistemazione giuridica
ed economica dei magistrati onorari può assicurare, nella
immediatezza, un buon numero di magistrati già in collaudata
attività di servizio, i quali possono proficuamente consentire
la funzionalità della macchina della giustizia, dando ai
cittadini le giuste ed attese risposte. A riprova di quanto
sia importante ed indispensabile l'attività svolta dai
magistrati onorari, ricordiamo che, ben in quattro occasioni,
altrettante leggi dello Stato, sia monarchico che
repubblicano, hanno stabilito una immissione straordinaria di
magistrati onorari nei ruoli della magistratura togata e cioè:
nel 1934; il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile
1946, n. 352; la legge 18 maggio 1974, n. 217; la legge 4
agosto 1977, n. 516. La presente proposta di legge è mirata a
dare risposte idonee alle citate esigenze, istituendo un
ruolo, ad esaurimento, di magistrati di complemento, per
l'esercizio delle funzioni di competenza delle preture e delle
procure circondariali. Riteniamo che tale ruolo potrebbe
permettere ai magistrati togati di coprire i vuoti di organico
esistenti presso i tribunali e le corti di merito. Ulteriori
intendimenti della presente proposta di legge, consistono nel
favorire una soluzione del gravoso problema delle carenze di
organico della magistratura ordinaria e nel fornire un
supporto alla occupazione giovanile, suggerendo l'inserimento
di giovani e promettenti professionisti che, quotidianamente,
già prestano il loro fattivo contributo nei tribunali. Nel
citato ruolo ad esaurimento, potrebbero essere inquadrati (a
domanda e con incarico a tempo indeterminato) tutti i vice
pretori e vice procuratori onorari attualmente in servizio che
abbiano i requisiti per l'accesso ai ruoli della
magistratura.
In tale inquadramento, sono previsti:
la qualifica di pretori e di procuratori ausiliari
addetti alle procure ed alle preture cincondariali con tutti i
poteri, anche quelli di indagine previsti per i sostituti
ordinari;
lo stipendio dei magistrati di tribunale, con le
prerogative e le guarentigie previste dall'ordinamento
giudiziario;
la disponibilità a prestare servizio nelle cosiddette
zone a rischio;
la cancellazione dagli albi professionali;
l'abolizione delle figure del vice pretore onorario e
del vice procuratore della Repubblica onorario.
La presente proposta di legge prevede l'immissione degli
appartenenti a questo ruolo di complemento nell'organico della
magistratura ordinaria mediante appositi corsi-concorsi.
L'articolo 106 della Costituzione della Repubblica italiana,
infatti, prevede che la nomina dei magistrati abbia luogo per
concorso, demandando alla legge ordinaria di stabilirne le
modalità e la normativa: è, quindi, possibile, lecito e non
incostituzionale prevedere l'opportunità di accesso ai ruoli
della magistratura ordinaria per chi è inserito nei ruoli di
complemento ad esaurimento per il tramite dei citati
corsi-concorsi, del tutto simili a quelli indetti per la
Scuola superiore della pubblica amministrazione della durata
di nove mesi o un anno, alla fine dei quali si sostiene un
esame finale selettivo di tipo concorsuale nel pieno rispetto
delle norme costituzionali. Questa proposta di legge è stata
formulata per sottolineare l'innegabile vantaggio che la
macchina della giustizia potrebbe trarre dalla presenza di
questo nuovo ruolo che, garantendone un funzionamento più
veloce e preciso, ridarebbe fiducia a quanti si rivolgono alla
legge rimanendo, sovente, delusi e frustrati nelle loro
aspettative. L'inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei
magistrati di complemento, inoltre, si presenta ancora più
necessario alla luce dell'attuazione della legge istitutiva
del giudice unico poiché consentirebbe l'apporto di nuove
forze nel carente organico della magistratura.