PROGETTO DI LEGGE - N. 4334




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale. I confini del territorio extradoganale sono stabiliti dall'articolo 1 del regio decreto 14 maggio 1911, n. 546.


Art. 2.

        1. L'articolo 2 della legge 1^ novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

            "Art. 2. - 1. Nel territorio extradoganale del comune di Livigno è istituito un diritto doganale speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.
            2. Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto doganale speciale sui tabacchi lavorati e su tutti i generi ivi introdotti, sia dal territorio doganale italiano, sia dall'estero, aventi un differenziale di costo alla fonte pari o superiore al 25 per cento rispetto ai relativi prezzi praticati sul territorio doganale italiano".


Art. 3.

        1. Per il territorio extradoganale del comune di Livigno, l'ammontare dei diritti doganali speciali di cui all'articolo 2 della legge 1^ novembre 1973, n. 762, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e le percentuali di applicazione, massime e minime, delle relative imposte di consumo, nonché le modalità di riscossione, sono fissati, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione paritetica di cui all'articolo 4 della presente legge.
        2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì il contingente annuo di tabacchi lavorati destinati al comune di Livigno in esenzione dai diritti di monopolio, secondo quanto previsto dall'articolo 47, quarto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907.
        3. L'accertamento e la riscossione dei diritti doganali speciali di cui all'articolo 2 della legge 1^ novembre 1973, n. 762, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, istituiti per il comune di Livigno, sono a carico dell'ufficio doganale competente per territorio e da questo destinati al comune di Livigno ed alla provincia di Sondrio secondo le percentuali di cui alla Tabella allegata alla presente legge, con vincolo, per entrambi, di destinazione alla realizzazione di opere o infrastrutture di interesse pubblico o ad interventi per la tutela dell'ambiente.


Art. 4.

        1. E' istituita la commissione paritetica per la gestione della zona franca di Livigno di seguito denominata "commissione paritetica", composta dal sindaco del comune di Livigno, dal presidente della provincia di Sondrio, dal presidente dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, o da membri da essi delegati, da un funzionario del Ministero delle finanze e dal direttore della circoscrizione doganale.
        2. La commissione paritetica è convocata dal presidente della provincia di Sondrio ogni volta che se ne presenti la necessità e obbligatoriamente entro il 31 luglio di ogni anno quale ultima data utile per la formulazione del parere relativo al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
        3. La commissione paritetica definisce i prezzi minimi e massimi di vendita al dettaglio per i generi che hanno un differenziale alla fonte pari o superiore al 25 per cento rispetto a quelli fissati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio e praticati sul territorio doganale italiano. In base ad essi il Ministro delle finanze determina l'aliquota del diritto doganale speciale sui generi in questione, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
        4. In ogni caso, la riduzione praticata sul territorio del comune di Livigno non può essere superiore al 35 per cento del prezzo al pubblico praticato nel territorio doganale italiano per gli stessi prodotti.


Art. 5.

        1. Per il territorio extradoganale del comune di Livigno i diritti doganali speciali di cui all'articolo 2 della legge 1^ novembre 1973, n. 762, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono dovuti, in solido, da chiunque introduca i generi nel territorio del comune stesso, nonché dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.
        2. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione ad un ufficio distaccato della Guardia di finanza, allo scopo istituito nel comune di Livigno, non oltre il giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.
        3. L'imposta è corrisposta in un'unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.
        4. Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente dovuti si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.


Art. 6.

        1. I titolari delle licenze di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 9 ottobre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 244 del 17 ottobre 1934, qualora intendano ottenere una modifica del quantitativo di tabacchi lavorati assegnato loro dal comune di Livigno, possono inoltrare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, entro il 30 giugno di ogni anno, richiesta motivata di modificazione del quantitativo di loro spettanza. Sulla richiesta decide la commissione paritetica di cui all'articolo 4 della presente legge.



Tabella
(art. 3, comma 3)



ANNO COMUNE DI LIVIGNO PROVINCIA DI SONDRIO


1998 .......... 90 10
1999 .......... 80 20
2000 .......... 70 30
2001 .......... 60 40


          A decorrere dall'anno 2002 le percentuali a regime sono fissate nella misura del 50 a favore del comune di Livigno e del 50 a favore della provincia di Sondrio.



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