PROGETTO DI LEGGE - N. 4334
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comune di Livigno è dichiarato fuori della linea
doganale. I confini del territorio extradoganale sono
stabiliti dall'articolo 1 del regio decreto 14 maggio 1911, n.
546.
Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 1^ novembre 1973, n. 762, è
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nel territorio extradoganale del
comune di Livigno è istituito un diritto doganale speciale sui
seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle
imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e
dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina,
petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.
2. Nello stesso territorio è altresì istituito un
diritto doganale speciale sui tabacchi lavorati e su tutti i
generi ivi introdotti, sia dal territorio doganale italiano,
sia dall'estero, aventi un differenziale di costo alla fonte
pari o superiore al 25 per cento rispetto ai relativi prezzi
praticati sul territorio doganale italiano".
Art. 3.
1. Per il territorio extradoganale del comune di Livigno,
l'ammontare dei diritti doganali speciali di cui all'articolo
2 della legge 1^ novembre 1973, n. 762, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge, e le percentuali di
applicazione, massime e minime, delle relative imposte di
consumo, nonché le modalità di riscossione, sono fissati,
entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro
delle finanze, sentita la commissione paritetica di cui
all'articolo 4 della presente legge.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì il
contingente annuo di tabacchi lavorati destinati al comune di
Livigno in esenzione dai diritti di monopolio, secondo quanto
previsto dall'articolo 47, quarto comma, della legge 17 luglio
1942, n. 907.
3. L'accertamento e la riscossione dei diritti doganali
speciali di cui all'articolo 2 della legge 1^ novembre 1973,
n. 762, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge,
istituiti per il comune di Livigno, sono a carico dell'ufficio
doganale competente per territorio e da questo destinati al
comune di Livigno ed alla provincia di Sondrio secondo le
percentuali di cui alla Tabella allegata alla presente legge,
con vincolo, per entrambi, di destinazione alla realizzazione
di opere o infrastrutture di interesse pubblico o ad
interventi per la tutela dell'ambiente.
Art. 4.
1. E' istituita la commissione paritetica per la gestione
della zona franca di Livigno di seguito denominata
"commissione paritetica", composta dal sindaco del comune di
Livigno, dal presidente della provincia di Sondrio, dal
presidente dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio, o da membri da essi delegati, da un
funzionario del Ministero delle finanze e dal direttore della
circoscrizione doganale.
2. La commissione paritetica è convocata dal presidente
della provincia di Sondrio ogni volta che se ne presenti la
necessità e obbligatoriamente entro il 31 luglio di ogni anno
quale ultima data utile per la formulazione del parere
relativo al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della
presente legge.
3. La commissione paritetica definisce i prezzi minimi e
massimi di vendita al dettaglio per i generi che hanno un
differenziale alla fonte pari o superiore al 25 per cento
rispetto a quelli fissati dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Sondrio e praticati
sul territorio doganale italiano. In base ad essi il Ministro
delle finanze determina l'aliquota del diritto doganale
speciale sui generi in questione, secondo quanto previsto
all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
4. In ogni caso, la riduzione praticata sul territorio del
comune di Livigno non può essere superiore al 35 per cento del
prezzo al pubblico praticato nel territorio doganale italiano
per gli stessi prodotti.
Art. 5.
1. Per il territorio extradoganale del comune di Livigno i
diritti doganali speciali di cui all'articolo 2 della legge 1^
novembre 1973, n. 762, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge, sono dovuti, in solido, da chiunque introduca
i generi nel territorio del comune stesso, nonché dagli
operatori economici che li acquistano per l'immissione al
consumo.
2. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti a
presentare apposita dichiarazione ad un ufficio distaccato
della Guardia di finanza, allo scopo istituito nel comune di
Livigno, non oltre il giorno successivo a quello
dell'introduzione delle merci.
3. L'imposta è corrisposta in un'unica soluzione all'atto
della presentazione della dichiarazione.
4. Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione,
l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento
esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente
dovuti si applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
Art. 6.
1. I titolari delle licenze di cui all'articolo 1 del
decreto ministeriale 9 ottobre 1934, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 244 del 17 ottobre 1934, qualora
intendano ottenere una modifica del quantitativo di tabacchi
lavorati assegnato loro dal comune di Livigno, possono
inoltrare alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio, entro il 30 giugno di ogni anno,
richiesta motivata di modificazione del quantitativo di loro
spettanza. Sulla richiesta decide la commissione paritetica di
cui all'articolo 4 della presente legge.
Tabella
(art. 3, comma 3)
ANNO COMUNE DI LIVIGNO PROVINCIA DI SONDRIO
1998 .......... 90 10
1999 .......... 80 20
2000 .......... 70 30
2001 .......... 60 40
A decorrere dall'anno 2002 le percentuali a regime sono
fissate nella misura del 50 a favore del comune di Livigno e
del 50 a favore della provincia di Sondrio.