PROGETTO DI LEGGE - N. 3598
Onorevoli Colleghi! - La giurisprudenza ha più volte
applicato anche ai reati associativi e, in particolare a
quelli puniti dall'articolo 416-bis del codice penale,
il concorso esterno, previsto dall'articolo 110 del codice
penale, sia nella forma di concorso morale sia nella forma di
concorso materiale. Infatti, ai giorni nostri i reati commessi
in comune da più persone si sono incrementati di numero, anche
perché è cresciuto il ruolo della criminalità organizzata, sia
nelle forme tradizionali della mafia, della camorra e della
'ndrangheta sia in forme nuove.
Questo orientamento della giurisprudenza è all'origine di
un animato dibattito dottrinario circa l'ammissibilità del
concorso eventuale in fattispecie plurisoggettive o reati a
concorso necessario.
La stessa Corte di cassazione, investita più volte del
problema, si è pronunciata, nel tempo, in modo difforme, sia
escludendo sia ammettendo la configurabilità del concorso
eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo
mafioso. Esiste, infatti, un forte orientamento che, ritenendo
l'associazione a delinquere caratterizzata da un vincolo
stabile fra gli associati, legati fra di loro da un progetto
criminale per il perseguimento di un complesso di fatti
delittuosi, porta ad escludere che la partecipazione
criminosa, che comporta un vincolo occasionale, circoscritto
alla consumazione di singoli reati, possa configurarsi come
concorso nel reato associativo. Come ha affermato un
orientamento che ritiene configurabile il concorso quando si
arreca all'organizzazione criminale, conoscendone l'esistenza
e le finalità, un apporto consistente con la coscienza del
nesso causale. In tali casi, infatti, il concorrente eventuale
pone in essere, non la condotta tipica, in quanto non è membro
stabile dell'associazione criminale, ma una condotta atipica
che per il suo rilievo contribuisce alla realizzazione della
condotta tipica. Le sezioni unite hanno fatto proprio
l'indirizzo che ammette la configurabilità del concorso
eventuale nel reato di associazione di stampo mafioso.
Tuttavia, nonostante questa pronuncia, le riserve
teoriche, anche di fonte autorevole, non sono venute meno e,
anzi, si è sviluppata una polemica politica di forte intensità
su molti singoli casi per i quali è stata applicata la
configurabilità del concorso esterno. Infatti, l'applicabilità
delle norme generali sul concorso di reato ad un reato per sua
natura plurisoggettivo, come l'associazione di stampo mafioso
che presuppone necessariamente la partecipazione di più
persone, resta opinabile e oggetto di contrastanti valutazioni
e rimanda la determinazione del fatto punibile alla mera
discrezionalità dei giudici. Ed è proprio la caratteristica
peculiare del reato associativo che sconsiglia un eccesso di
discrezionalità. Infatti, non appare facilmente operabile
un'automatica valutazione di quei comportamenti contigui
all'organizzazione criminale di stampo mafioso che sono idonei
a rafforzarla come tale e che, perciò, richiedono una
specifica punibilità.
Diversi esempi di condotte non facilmente valutabili come
concorso all'associazione criminale possono essere apportati.
E' controverso che avere fatto da scorta ad un capo mafioso
per una sola volta possa configurare ai fini della punibilità
il concorso esterno. O, per citare un recente caso
giurisprudenziale, è problematico ipotizzare che portare il
cibo ad un mafioso latitante possa dar luogo al concorso
esterno. O, ancora, che il medico che fa una singola
prestazione professionale ad un mafioso latitante possa essere
considerato, sic et simpliciter, come concorrente
esterno. E, infine, può apparire non sufficiente ai fini della
configurabilità del concorso esterno che un politico o un
amministratore pubblico o il responsabile di un'impresa abbia
favorito per un singolo appalto o per una singola commessa un
mafioso. Può, invece, essere richiesto che si sia in presenza
di un sostegno sistematico, ripetuto nel tempo, idoneo ad
inserire stabilmente l'associazione mafiosa nel sistema
economico degli appalti o delle commesse.
Lasciare la soluzione di questa problematica alla
magistratura ed alla stessa Corte di cassazione comporta un
eccesso di responsabilizzazione dei giudici, che vengono, in
tal modo, a trovarsi inevitabilmente sovraesposti, a rischio
di strumentalizzazione e di delegittimazione politica del loro
operato.
La responsabilità della politica criminale resta del
Parlamento, così come compete al legislatore fissare i criteri
di demarcazione fra la figura dell'associato a delinquere e
quella dl concorrente esterno all'organizzazione criminale.
Appare, dunque, necessario, per sgombrare il campo da ogni
polemica e per punire efficacemente condotte gravemente
favoreggiatrici delle associazioni a delinquere e, in
particolare, delle organizzazioni mafiose, introdurre una
nuova fattispecie incriminatrice dalla quale risultino con
precisione i requisiti che il concorso esterno
all'associazione criminale deve presentare, dalla
sistematicità alla rilevanza dell'apporto. La configurazione
di una espressa e specifica figura di reato deve anche
consentire di graduare la pena, in modo che le condotte che
configurano un concorso esterno siano punite più severamente
del favoreggiamento, ma anche in misura minore rispetto
all'associazione.
La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame,
concernente il sostegno esterno ad associazione mafiosa, si
compone di un solo articolo. Attraverso di essa, si introduce
al titolo V del codice penale l'articolo 4l6-quater che
punisce le condotte di sostegno ad un'associazione a
delinquere che non sono occasionali o che anche quando sono
occasionali portano all'associazione nel suo complesso un
contributo di grande rilevanza che rafforza la capacità della
societas sceleris di raggiungere i suoi fini.
La pena prevista per tale reato è significativamente
incrementata rispetto a quella stabilita dall'articolo 418 del
codice penale, che punisce l'assistenza agli associati, e
dagli articoli 378 e 379 che puniscono rispettivamente il
favoreggiamento personale e reale, ma essa si colloca al di
sotto del tetto stabilito per la partecipazione stessa
all'associazione.
L'introduzione di questa fattispecie incriminatrice è
intesa a fare chiarezza in un campo come quello della
contiguità alle organizzazioni criminali ed in particolare
alla mafia di per sé ambiguo. Spetta al legislatore
evidenziare le condotte che per la loro gravità, anche quando
non configurano una partecipazione piena all'associazione
mafiosa, richiedono una punibilità certa e severa. Spetterà,
invece, al giudice, nel suo libero convincimento, distinguere
tra condotte di sostegno occasionale e condotte di sostegno
ripetute fino ad assumere la caratteristica della
sistematicità, tra contributi di modesta rilevanza e
contributi di incisivo rilievo.