PROGETTO DI LEGGE - N. 3598




        Onorevoli Colleghi! - La giurisprudenza ha più volte applicato anche ai reati associativi e, in particolare a quelli puniti dall'articolo 416-bis del codice penale, il concorso esterno, previsto dall'articolo 110 del codice penale, sia nella forma di concorso morale sia nella forma di concorso materiale. Infatti, ai giorni nostri i reati commessi in comune da più persone si sono incrementati di numero, anche perché è cresciuto il ruolo della criminalità organizzata, sia nelle forme tradizionali della mafia, della camorra e della 'ndrangheta sia in forme nuove.
        Questo orientamento della giurisprudenza è all'origine di un animato dibattito dottrinario circa l'ammissibilità del concorso eventuale in fattispecie plurisoggettive o reati a concorso necessario.
        La stessa Corte di cassazione, investita più volte del problema, si è pronunciata, nel tempo, in modo difforme, sia escludendo sia ammettendo la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Esiste, infatti, un forte orientamento che, ritenendo l'associazione a delinquere caratterizzata da un vincolo stabile fra gli associati, legati fra di loro da un progetto criminale per il perseguimento di un complesso di fatti delittuosi, porta ad escludere che la partecipazione criminosa, che comporta un vincolo occasionale, circoscritto alla consumazione di singoli reati, possa configurarsi come concorso nel reato associativo. Come ha affermato un orientamento che ritiene configurabile il concorso quando si arreca all'organizzazione criminale, conoscendone l'esistenza e le finalità, un apporto consistente con la coscienza del nesso causale. In tali casi, infatti, il concorrente eventuale pone in essere, non la condotta tipica, in quanto non è membro stabile dell'associazione criminale, ma una condotta atipica che per il suo rilievo contribuisce alla realizzazione della condotta tipica. Le sezioni unite hanno fatto proprio l'indirizzo che ammette la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione di stampo mafioso.
        Tuttavia, nonostante questa pronuncia, le riserve teoriche, anche di fonte autorevole, non sono venute meno e, anzi, si è sviluppata una polemica politica di forte intensità su molti singoli casi per i quali è stata applicata la configurabilità del concorso esterno. Infatti, l'applicabilità delle norme generali sul concorso di reato ad un reato per sua natura plurisoggettivo, come l'associazione di stampo mafioso che presuppone necessariamente la partecipazione di più persone, resta opinabile e oggetto di contrastanti valutazioni e rimanda la determinazione del fatto punibile alla mera discrezionalità dei giudici. Ed è proprio la caratteristica peculiare del reato associativo che sconsiglia un eccesso di discrezionalità. Infatti, non appare facilmente operabile un'automatica valutazione di quei comportamenti contigui all'organizzazione criminale di stampo mafioso che sono idonei a rafforzarla come tale e che, perciò, richiedono una specifica punibilità.
        Diversi esempi di condotte non facilmente valutabili come concorso all'associazione criminale possono essere apportati. E' controverso che avere fatto da scorta ad un capo mafioso per una sola volta possa configurare ai fini della punibilità il concorso esterno. O, per citare un recente caso giurisprudenziale, è problematico ipotizzare che portare il cibo ad un mafioso latitante possa dar luogo al concorso esterno. O, ancora, che il medico che fa una singola prestazione professionale ad un mafioso latitante possa essere considerato, sic et simpliciter, come concorrente esterno. E, infine, può apparire non sufficiente ai fini della configurabilità del concorso esterno che un politico o un amministratore pubblico o il responsabile di un'impresa abbia favorito per un singolo appalto o per una singola commessa un mafioso. Può, invece, essere richiesto che si sia in presenza di un sostegno sistematico, ripetuto nel tempo, idoneo ad inserire stabilmente l'associazione mafiosa nel sistema economico degli appalti o delle commesse.
        Lasciare la soluzione di questa problematica alla magistratura ed alla stessa Corte di cassazione comporta un eccesso di responsabilizzazione dei giudici, che vengono, in tal modo, a trovarsi inevitabilmente sovraesposti, a rischio di strumentalizzazione e di delegittimazione politica del loro operato.
        La responsabilità della politica criminale resta del Parlamento, così come compete al legislatore fissare i criteri di demarcazione fra la figura dell'associato a delinquere e quella dl concorrente esterno all'organizzazione criminale. Appare, dunque, necessario, per sgombrare il campo da ogni polemica e per punire efficacemente condotte gravemente favoreggiatrici delle associazioni a delinquere e, in particolare, delle organizzazioni mafiose, introdurre una nuova fattispecie incriminatrice dalla quale risultino con precisione i requisiti che il concorso esterno all'associazione criminale deve presentare, dalla sistematicità alla rilevanza dell'apporto. La configurazione di una espressa e specifica figura di reato deve anche consentire di graduare la pena, in modo che le condotte che configurano un concorso esterno siano punite più severamente del favoreggiamento, ma anche in misura minore rispetto all'associazione.
        La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, concernente il sostegno esterno ad associazione mafiosa, si compone di un solo articolo. Attraverso di essa, si introduce al titolo V del codice penale l'articolo 4l6-quater che punisce le condotte di sostegno ad un'associazione a delinquere che non sono occasionali o che anche quando sono occasionali portano all'associazione nel suo complesso un contributo di grande rilevanza che rafforza la capacità della societas sceleris di raggiungere i suoi fini.
        La pena prevista per tale reato è significativamente incrementata rispetto a quella stabilita dall'articolo 418 del codice penale, che punisce l'assistenza agli associati, e dagli articoli 378 e 379 che puniscono rispettivamente il favoreggiamento personale e reale, ma essa si colloca al di sotto del tetto stabilito per la partecipazione stessa all'associazione.
        L'introduzione di questa fattispecie incriminatrice è intesa a fare chiarezza in un campo come quello della contiguità alle organizzazioni criminali ed in particolare alla mafia di per sé ambiguo. Spetta al legislatore evidenziare le condotte che per la loro gravità, anche quando non configurano una partecipazione piena all'associazione mafiosa, richiedono una punibilità certa e severa. Spetterà, invece, al giudice, nel suo libero convincimento, distinguere tra condotte di sostegno occasionale e condotte di sostegno ripetute fino ad assumere la caratteristica della sistematicità, tra contributi di modesta rilevanza e contributi di incisivo rilievo.




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