PROGETTO DI LEGGE - N. 3758
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI E ORGANI
DELLA DIFESA NAZIONALE
Art. 1.
(Scopo della difesa nazionale).
1. La difesa nazionale ha lo scopo di garantire in modo
permanente l'unità della Repubblica, la sovranità,
l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio
dei poteri costituzionali, la protezione della vita e
dell'incolumità dei cittadini.
2. L'organizzazione della difesa nazionale è conforme ai
princìpi fissati dall'articolo 11 della Costituzione ed è
regolata dalle leggi dello Stato, dai trattati internazionali
di cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica ai sensi
dell'articolo 80 della Costituzione, nonché dalla Carta delle
Nazioni Unite.
Art. 2.
(Partecipazione dei cittadini).
1. Tutti i cittadini devono concorrere alla difesa
nazionale nei modi stabiliti dalla legge.
2. La struttura operativa della difesa nazionale si
articola in una componente armata, costituita dalle Forze
armate e dai corpi militari dello Stato nonché dalle
formazioni mobilitate, ed in una componente non armata,
costituita dalle strutture operative dell'organizzazione della
difesa popolare nonviolenta di cui al capo II.
3. I cittadini che, per obbedienza alla propria coscienza,
non intendono prestare servizio nelle Forze armate o nei corpi
armati, adempiono gli obblighi di cui all'articolo 52 della
Costituzione prestando, in luogo del servizio militare, un
servizio civile.
Art. 3.
(Esercizio delle competenze del
Presidente della Repubblica).
1. Il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 87 della Costituzione,
garantisce la conformità alla Costituzione degli indirizzi e
dell'ordinamento della difesa nazionale.
2. L'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. E' istituito il Consiglio supremo di
difesa.
2. Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi
generali della sicurezza nazionale e gli indirizzi politici ed
organizzativi della difesa.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri
sottopone preventivamente al Consiglio supremo di difesa le
deliberazioni concernenti gli indirizzi politici ed
organizzativi in materia di difesa e di sicurezza
nazionale".
Art. 4.
(Competenze del Consiglio dei ministri).
1. Il Consiglio dei ministri determina gli indirizzi della
politica di difesa nazionale ed assume le decisioni
conseguenti sulla base degli orientamenti generali stabiliti
dal Parlamento.
2. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla
politica di difesa nazionale.
Art. 5.
(Competenze del Presidente del
Consiglio dei ministri).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri:
a) dirige la politica di difesa nazionale
nell'ambito della politica generale del Governo e ne è
responsabile;
b) promuove e coordina l'attività dei Ministri
interessati ai fini dell'attuazione della politica di
difesa;
c) presiede il Comitato per la difesa nazionale di
cui all'articolo 6.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito
della deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli
articoli 78 e 87 della Costituzione, assume la direzione della
guerra e il comando delle Forze armate e del Corpo della
difesa popolare nonviolenta di cui all'articolo 14.
3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente del
Consiglio dei ministri è sostituito, in relazione alle
attribuzioni ed ai compiti di cui al comma 2, dal Ministro
della difesa.
Art. 6.
(Scopo della difesa nazionale).
1. E' istituito il Comitato per la difesa nazionale, del
quale sono membri permanenti il Presidente del Consiglio dei
ministri, i Ministri della difesa, degli affari esteri,
dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed il Ministro della protezione civile,
nonché il capo di stato maggiore della difesa, il direttore
generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta di
cui all'articolo 17 ed il segretario del Comitato esecutivo
per i servizi di informazione e di sicurezza.
2. In relazione agli argomenti all'ordine del giorno e su
convocazione del presidente, prendono parte alle riunioni del
Comitato per la difesa nazionale anche Ministri non membri
permanenti del Comitato stesso.
Art. 7.
(Competenze del Comitato
per la difesa nazionale).
1. Il Comitato per la difesa nazionale svolge i seguenti
compiti:
a) su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, approva i criteri e gli indirizzi per la redazione
del piano generale della difesa nazionale;
b) su proposta del Ministro della difesa, approva
la pianificazione operativa interforze ed i provvedimenti di
pianificazione economico-finanziaria della difesa;
c) esamina i decreti, i disegni di legge ed i
regolamenti in materia di difesa nazionale da sottoporre al
Consiglio dei ministri;
d) coordina l'attività dei Ministri in relazione
alle rispettive competenze in materia di difesa nazionale.
2. In caso di deliberazione dello stato di guerra ai sensi
degli articoli 78 e 87 della Costituzione, il Comitato per la
difesa nazionale assume la funzione di comitato
politico-strategico, organo di consulenza del Presidente del
Consiglio dei ministri su tutte le questioni concernenti la
condotta della guerra.
Art. 8.
(Dipartimento per la difesa nazionale).
1. E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento
per la difesa nazionale con compiti generali di supporto e di
segreteria al Comitato per la difesa nazionale.
Art. 9.
(Competenze del Ministro della difesa).
1. Ministro della difesa attua le deliberazioni in materia
di difesa nazionale adottate dal Consiglio dei ministri e dal
Comitato per la difesa nazionale concernenti le Forze armate,
il Corpo della difesa popolare nonviolenta di cui all'articolo
16, gli organi tecnico-amministrativi e dell'area industriale
del Ministero della difesa, emana le opportune direttive di
politica militare e di difesa nonviolenta e definisce la
pianificazione generale e finanziaria relativa alle Forze
armate, al Corpo della difesa popolare nonviolenta, agli
organi tecnico-amministrativi ed all'area industriale della
difesa.
2. Il Ministro della difesa ricopre l'incarico di
vicepresidente del Comitato per la difesa nazionale.
3. Il Ministro della difesa ha il comando delle Forze
armate e del Corpo della difesa popolare nonviolenta, ad
eccezione dei casi previsti all'articolo 5, comma 2.
4. Il Ministro della difesa partecipa a tutti gli
organismi internazionali connessi con la difesa dei quali
l'Italia è membro in forza di trattati od accordi
internazionali.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DI VERTICE DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO DELLA
DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA E DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Art. 10.
(Dipendenza dal Ministro della difesa).
1. Dal Ministro della difesa dipendono il capo di stato
maggiore della difesa, il segretario generale della difesa, il
direttore generale del Dipartimento della difesa popolare
nonviolenta, il direttore nazionale degli armamenti ed i
direttori generali del Ministero della difesa, di cui al
presente capo.
Art. 11.
(Capo di stato maggiore della difesa).
1. Il capo di stato maggiore della difesa ha alle proprie
dipendenze i capi di stato maggiore dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica.
2. Il capo di stato maggiore della difesa:
a) assiste il Ministro della difesa nell'esercizio
di tutte le competenze relative all'impiego delle Forze armate
ed alla loro organizzazione;
b) è responsabile della pianificazione, della
predisposizione e dell'impiego delle Forze armate sulla base
delle direttive ricevute dal Ministro della difesa. A tale
fine propone al Ministro della difesa la pianificazione
operativa ed i conseguenti programmi e comunica al segretario
generale della difesa le proposte di pianificazione generale
finanziaria interforze annuale e pluriennale;
c) è responsabile della attività informativa di
interesse delle Forze armate, delle telecomunicazioni di
interesse della difesa nonché delle attività spaziali a
carattere militare;
d) assicura, su delega e sulla base delle
direttive del Ministro della difesa, i rapporti con le
corrispondenti autorità militari di altri Stati;
e) formula proposte e pareri concernenti lo stato
giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il benessere morale e
materiale del personale militare.
3. Il capo di stato maggiore della difesa, a seguito della
deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78
e 87 della Costituzione, assume l'incarico di capo di stato
maggiore generale della difesa, alle dirette dipendenze del
Presidente del Consiglio dei ministri ed ha il comando
operativo delle Forze armate.
4. In caso di assenza o di impedimento, il capo di stato
maggiore della difesa è sostituito dal capo di stato maggiore
di Forza armata con maggiore anzianità.
Art. 12.
(Capi di stato maggiore di Forza armata).
1. I capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, sulla base delle direttive del capo di stato
maggiore della difesa di cui all'articolo 11:
a) definiscono la dottrina relativa all'impiego e
sono responsabili dell'addestramento e dell'organizzazione
della rispettiva Forza armata;
b) propongono i programmi relativi alla propria
Forza armata per la predisposizione della pianificazione
finanziaria ed operativa interforze;
c) predispongono i piani di mobilitazione della
rispettiva Forza armata;
d) propongono al capo di stato maggiore della
difesa i programmi di armamento ed infrastrutturali di
interesse della rispettiva Forza armata e ne definiscono i
requisiti operativi.
Art. 13.
(Segretario generale della difesa).
1. Il segretario generale della difesa, scelto tra i
funzionari civili dello Stato, è responsabile del
coordinamento delle attività dei direttori generali preposti
alle direzioni generali del Ministero della difesa aventi
competenza nei settori amministrativo, di bilancio,
legislativo, del personale, delle infrastrutture, del supporto
logistico e sanitario della difesa, nonché della
pianificazione generale finanziaria della difesa ai fini
dell'attuazione delle direttive emanate dal Ministro della
difesa.
2. Il segretario generale della difesa svolge le seguenti
funzioni:
a) assiste il Ministro della difesa in tutte le
attribuzioni relative all'organizzazione generale del
Ministero della difesa;
b) predispone la proposta di pianificazione
generale finanziaria annuale e pluriennale da sottoporre al
Ministro della difesa anche sulla base delle indicazioni del
capo di stato maggiore della difesa e del direttore nazionale
degli armamenti, di cui all'articolo 14;
c) emana le direttive di coordinamento
amministrativo per l'insieme delle attività degli stati
maggiori, del Corpo della difesa popolare nonviolenta di cui
all'articolo 16, e del Ministero della difesa;
d) dispone di un servizio ispettivo sull'insieme
degli enti militari e civili della difesa ed ha facoltà di
disporre ispezioni amministrative in qualsiasi ente, reparto
od ufficio.
Art. 14.
(Direttore nazionale degli armamenti).
1. Il direttore nazionale degli armamenti, scelto tra i
funzionari civili dello Stato, è responsabile del
coordinamento funzionale dei direttori generali preposti alle
direzioni generali del Ministero della difesa aventi
competenza nei settori della ricerca, dello sviluppo e
dell'approvvigionamento di armamenti, di mezzi ed
equipaggiamenti per le Forze armate, nonché del supporto
tecnico, logistico ed industriale delle Forze armate ai fini
dell'attuazione delle direttive del Ministro della difesa.
2. Il direttore nazionale degli armamenti svolge le
seguenti funzioni:
a) assiste il Ministro della difesa in tutte le
attribuzioni riguardanti la ricerca, lo sviluppo e
l'approvvigionamento di sistemi d'arma, delle armi, dei mezzi
e dei materiali per le Forze armate e per l'area industriale
pubblica e privata della difesa;
b) definisce le proposte di programmazione
economico-finanziaria relative ai programmi di ricerca e
sviluppo dei sistemi d'arma, delle armi e degli
equipaggiamenti destinati alle Forze armate, nonché all'area
industriale del Ministero della difesa ai fini della
predisposizione della pianificazione annuale e pluriennale del
Ministero stesso;
c) ha la responsabilità degli stabilimenti di
ricerca, produzione, mantenimento e supporto logistico
dell'area industriale del Ministero della difesa;
d) coordina le attività di interesse della difesa
nazionale delle aziende pubbliche e private operanti nei
settori della ricerca, produzione, manutenzione e sostegno
logistico della difesa;
e) è responsabile della predisposizione dei piani
di mobilitazione dell'area industriale del Ministero della
difesa e delle aziende pubbliche e private operanti nel
settore della difesa;
f) assicura, su delega e sulla base delle
direttive del Ministro della difesa, i rapporti con le
corrispondenti autorità di altri Stati.
Art. 15.
(Comitato dei capi di stato maggiore).
1. Il comitato dei capi di stato maggiore è organo di
consulenza del capo di stato maggiore della difesa.
2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1 il capo di
stato maggiore della difesa e i capi di stato maggiore
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
3. Alle riunioni del comitato dei capi di stato maggiore
partecipano il segretario generale della difesa ed il
direttore nazionale degli armamenti ai fini del coordinamento
delle rispettive attività.
Art. 16.
(Istituzione del Dipartimento della
difesa popolare nonviolenta).
1. E' istituito il Dipartimento della difesa popolare
nonviolenta con il compito di coordinare, pianificare ed
organizzare le forme non militari di difesa dell'unità della
Repubblica, della sovranità, dell'indipendenza e
dell'integrità dello Stato, del libero esercizio dei poteri
costituzionali, della protezione della vita e dell'incolumità
dei cittadini
2. Il Dipartimento della difesa popolare nonviolenta è
costituito:
a) dal Corpo della difesa popolare nonviolenta;
b) dalla Scuola di formazione per operatori della
difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme
alternative di difesa.
3. Il Corpo della difesa popolare nonviolenta si
avvale:
a) dei giovani che per imprescindibili motivi di
coscienza rifiutino l'uso delle armi ed il servizio militare e
che come tali siano assegnati al servizio civile
sostitutivo;
b) del personale in servizio permanente;
c) delle strutture e del personale messo a
disposizione dagli enti locali e da altre istituzioni civili
dello Stato.
4. La Scuola di formazione per operatori della difesa
popolare nonviolenta per la divulgazione delle forme
alternative di difesa si avvale:
a) delle strutture delle università e delle scuole
statali e dei docenti delle stesse che ne abbiano fatto
richiesta e che siano stati selezionati in base a precisi
criteri di competenza del settore;
b) degli obiettori di coscienza in servizio
civile;
c) degli operatori abilitati dalla stessa Scuola
di formazione.
Art. 17.
(Direttore generale del Dipartimento della difesa popolare
nonviolenta).
1. Il direttore generale del Dipartimento della difesa
popolare nonviolenta, che si avvale di due vicedirettori
generali:
a) assiste il Ministro della difesa nell'esercizio
di tutte le competenze relative all'impiego del Corpo della
difesa popolare nonviolenta e alla sua organizzazione;
b) è responsabile della pianificazione, della
predisposizione e dell'impiego del Corpo della difesa popolare
nonviolenta sulla base delle direttive ricevute dal Ministro
della difesa. A tal fine propone al Ministro della difesa la
pianificazione operativa ed i conseguenti programmi e comunica
al segretario generale della difesa le proposte di
pianificazione generale finanziaria annuale e pluriennale;
c) predispone i piani di mobilitazione e il
richiamo del personale in congedo;
d) formula proposte e pareri concernenti lo stato
giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il benessere morale e
materiale del personale;
e) di concerto con il direttore della Scuola di
formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta e
per la divulgazione delle forme alternative di difesa
predispone il piano addestrativo annuale e pluriennale del
personale e dei cittadini interessati.
2. Il direttore generale della difesa popolare
nonviolenta, a seguito della deliberazione dello stato di
guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, è
posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei
ministri ed ha il comando operativo del Corpo della difesa
popolare nonviolenta.
3. In caso di assenza o di impedimento, il direttore
generale della difesa popolare nonviolenta è sostituito dal
vicedirettore generale con maggiore anzianità.
4. Il direttore ed i vicedirettori generali del
Dipartimento della difesa popolare nonviolenta sono nominati
dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della
difesa. Non possono ricoprire tali cariche cittadini o
cittadine che siano attualmente o siano stati in passato
impiegati nella carriera militare fatta eccezione per gli
obblighi di leva.
5. Il direttore della Scuola di formazione per operatori
della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle
forme alternative di difesa è nominato dal Ministro della
difesa di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il direttore generale del Dipartimento della difesa
popolare nonviolenta.
Art. 18.
(Consiglio superiore della difesa).
1. E' istituito il Consiglio superiore della difesa,
organo di consulenza del Ministro della difesa, che lo
presiede.
2. Fanno parte del Consiglio superiore della difesa il
segretario generale della difesa, il capo di stato maggiore
della difesa, il direttore generale del Dipartimento della
difesa popolare nonviolenta, il direttore nazionale degli
armamenti, i capi di stato maggiore di forza armata, il
comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i comandanti
degli alti comandi territoriali ed operativi dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica ed i direttori generali delle
direzioni generali del Ministero della difesa.
3. Fanno altresì parte del Consiglio superiore della
difesa sei ufficiali di grado non inferiore a generale di
brigata o contrammiraglio, relatori per gli affari militari e
tecnici, nonché due dirigenti generali del Ministero della
difesa, relatori per gli affari legislativi ed amministrativi.
Fanno parte inoltre del Consiglio superiore della difesa i due
vicedirettori generali del Dipartimento della difesa popolare
nonviolenta e il direttore della Scuola di formazione di
operatori della difesa popolare nonviolenta e per la
divulgazione delle forme alternative di difesa.
Art. 19.
(Competenze del Consiglio superiore
della difesa).
1. Il Consiglio superiore della difesa esprime pareri,
valutazioni e proposte su tutte le materie di competenza del
Ministro della difesa.
2. Il Consiglio superiore della difesa è convocato dal
Ministro della difesa ogni qual volta lo ritenga opportuno e,
in ogni caso, almeno due volte l'anno.
3. Il parere del Consiglio superiore della difesa è
obbligatorio sullo schema dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa, sulla pianificazione
pluriennale della difesa e sugli schemi dei disegni di legge
riguardanti l'ordinamento delle Forze armate e della difesa
popolare nonviolenta e l'organizzazione del Ministero della
difesa.
Capo III
PROTEZIONE CIVILE
Art. 20.
(Ministero della protezione civile).
1. E' istituito il Ministero della protezione civile.
2. Al Ministro della protezione civile sono attribuite
tutte le funzioni conferite dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per il coordinamento della protezione civile.
3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio
1950, n. 624, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal
Presidente della Repubblica ed è composto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, dai
Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e
della protezione civile, dal Capo di Stato Maggiore della
difesa e dal direttore generale del Dipartimento della difesa
popolare nonviolenta".
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare l'integrale passaggio al Ministero della
protezione civile delle strutture e delle competenze del
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nonché di tutti gli altri
organismi, enti, corpi o uffici dell'amministrazione centrale
e periferica dello Stato, compresi quelli appartenenti alle
Forze armate o ai Corpi armati dello Stato che svolgano
esclusivamente o prevalentemente compiti di protezione
civile.
Capo IV
NORME GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE,
DEL CORPO DELLA DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA
E PER LA GESTIONE DELLE CRISI
Art. 21.
(Impiego delle Forze armate in Italia
e all'estero).
1. Le missioni e i compiti delle Forze armate italiane si
conformano ai princìpi di cui all'articolo 1 della legge 11
luglio 1978, n. 382.
2. L'impiego diretto o in concorso delle Forze armate
italiane sul territorio nazionale può avvenire solo a seguito
di dichiarazione dello stato di allarme, di emergenza o dello
stato di guerra.
3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, l'impiego di
reparti delle Forze armate può essere disposto dalle autorità
centrali o periferiche della Presidenza del Consiglio dei
ministri esclusivamente per compiti di protezione civile.
4. Singoli militari o reparti delle Forze armate italiane
non possono essere impiegati all'estero nell'ambito di
formazioni armate se non a seguito di specifica legge di
autorizzazione.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
annualmente al Parlamento le esercitazioni di qualsiasi
livello che si svolgono al di fuori del territorio nazionale e
alle quali partecipano singoli militari o reparti delle Forze
armate italiane. Analogamente devono essere comunicate le
esercitazioni sul territorio nazionale a cui prendono parte
truppe straniere in conseguenza di trattati di cui il
Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche
alle operazioni all'estero su mandato del Consiglio di
sicurezza o del Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite o richieste da organizzazioni internazionali di
cui l'Italia è membro in base a trattati di cui il Parlamento
ha già autorizzato la ratifica.
Art. 22.
(Comitato parlamentare di controllo
e di indirizzo).
1. Nel caso di impiego di truppe italiane al di fuori del
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 6, o
in seguito alla deliberazione dello stato di emergenza o di
guerra, i Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati nominano un Comitato parlamentare di
controllo e di indirizzo, di seguito denominato "Comitato"
composto da dieci senatori e da dieci deputati scelti in modo
da rappresentare tutti i gruppi parlamentari presenti in
almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Governo riferisce al Comitato su tutti i fatti e i
provvedimenti conseguenti all'impiego delle truppe italiane al
di fuori del territorio nazionale o conseguenti allo stato di
emergenza o di guerra, nonché sulla condotta tenuta durante le
operazioni in cui tali truppe sono impegnate.
3. I lavori e gli atti del Comitato in caso di
dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra sono
segreti.
4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato,
su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri,
determina di volta in volta quali lavori o atti debbano essere
dichiarati segreti o riservati.
Art. 23.
(Impiego delle Forze armate e del Corpo della difesa
popolare nonviolenta in caso di aggressione improvvisa).
1. In caso di aggressione improvvisa e non prevedibile al
territorio nazionale o a navi o aeromobili italiani operanti
in spazi internazionali, su autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, il capo di stato maggiore della difesa
e il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare
nonviolenta, ognuno per le proprie competenze, possono
ordinare l'uso della forza in modo proporzionato all'offesa o
alla minaccia al solo fine di fermare l'aggressione, di
impedirne la prosecuzione o di contenerne gli effetti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
in via preventiva e permanente a condizione che siano
formalmente specificate le tipologie delle minacce contro le
quali è autorizzato l'intervento e le relative regole di
ingaggio. L'autorizzazione ha validità non superiore a dodici
mesi e può essere rinnovata.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano integralmente anche alle unità delle Forze armate
italiane poste permanentemente o transitoriamente sotto
l'autorità di comandi militari alleati in conseguenza di
trattati internazionali la cui ratifica è già stata
autorizzata dal Parlamento.
Capo V
ACCORDI E RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Art. 24.
(Obbligo di pubblicazione degli accordi
e trattati internazionali).
1. La ratifica dei trattati e degli accordi internazionali
concernenti la difesa nazionale o che contengono clausole di
mutua difesa o mutua assistenza militare deve essere
autorizzata dal Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della
Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1984, n.
839, relative alla pubblicazione di tutti gli accordi e
trattati con i quali lo Stato italiano si obbliga nelle
relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma
semplificata, si applicano a tutti gli accordi e trattati
comunque stipulati, a decorrere dal 1^ gennaio 1948.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
agli accordi e trattati esecutivi di altri accordi o trattati
internazionali.
4. Eventuali clausole di segretezza agli accordi o
trattati internazionali si considerano come non apposte.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo provvede alla pubblicazione
integrale degli accordi e trattati internazionali di cui al
comma 2.
Art. 25.
(Truppe e basi straniere in Italia).
1. Sono vietati lo stazionamento, il transito o le
operazioni sul territorio nazionale e all'interno degli spazi
aerei e marittimi su cui è esercitata la sovranità nazionale
da parte di unità terrestri, navali od aeree di Stati esteri
se non specificamente autorizzati da accordi o trattati
internazionali dei quali il Parlamento ha già autorizzato la
ratifica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ad
apprestamenti logistici, infrastrutture, basi, depositi resi
comunque disponibili in via permanente o all'emergenza anche
se non presidiati da truppe straniere.
Capo VI
ABROGAZIONE DI NORME
E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 214, 215, 216, 217, 218 e 219 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
b) il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e
successive modificazioni, recante approvazione dei testi della
legge di guerra e della legge di neutralità;
c) la legge 21 maggio 1940, n. 415;
d) la legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive
modificazioni;
e) la legge 8 marzo 1968, n. 200;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 13
ottobre 1972, n. 781.
Art. 27.
(Emanazione di regolamenti).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, devono essere emanati, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più
regolamenti sulle seguenti materie:
a) costituzione e ordinamento del Dipartimento per
la difesa nazionale istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) funzionamento del Consiglio supremo di
difesa;
c) funzionamento del Comitato per la difesa
nazionale;
d) funzionamento del Comitato dei capi di stato
maggiore.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere emanati uno o più regolamenti sulle seguenti
materie:
a) ordinamento dello stato maggiore della
difesa;
b) ordinamento degli stati maggiori dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica;
c) competenze del segretario generale della
difesa;
d) competenze del direttore nazionale degli
armamenti;
e) competenze del direttore generale del
Dipartimento della difesa popolare nonviolenta;
f) ordinamento dell'ufficio del segretario
generale della difesa;
g) costituzione e ordinamento dell'ufficio del
direttore nazionale degli armamenti;
h) costituzione e ordinamento del Dipartimento
della difesa popolare nonviolenta;
i) costituzione e ordinamento del Ministero della
protezione civile.
Art. 28.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.