PROGETTO DI LEGGE - N. 3758




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI E ORGANI
DELLA DIFESA NAZIONALE


Art. 1.

(Scopo della difesa nazionale).

        1. La difesa nazionale ha lo scopo di garantire in modo permanente l'unità della Repubblica, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini.
        2. L'organizzazione della difesa nazionale è conforme ai princìpi fissati dall'articolo 11 della Costituzione ed è regolata dalle leggi dello Stato, dai trattati internazionali di cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, nonché dalla Carta delle Nazioni Unite.


Art. 2.

(Partecipazione dei cittadini).

        1. Tutti i cittadini devono concorrere alla difesa nazionale nei modi stabiliti dalla legge.
        2. La struttura operativa della difesa nazionale si articola in una componente armata, costituita dalle Forze armate e dai corpi militari dello Stato nonché dalle formazioni mobilitate, ed in una componente non armata, costituita dalle strutture operative dell'organizzazione della difesa popolare nonviolenta di cui al capo II.
        3. I cittadini che, per obbedienza alla propria coscienza, non intendono prestare servizio nelle Forze armate o nei corpi armati, adempiono gli obblighi di cui all'articolo 52 della Costituzione prestando, in luogo del servizio militare, un servizio civile.


Art. 3.

(Esercizio delle competenze del
Presidente della Repubblica).

        1. Il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 87 della Costituzione, garantisce la conformità alla Costituzione degli indirizzi e dell'ordinamento della difesa nazionale.
        2. L'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. E' istituito il Consiglio supremo di difesa.
            2. Il Consiglio supremo di difesa esamina i problemi generali della sicurezza nazionale e gli indirizzi politici ed organizzativi della difesa.
            3. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone preventivamente al Consiglio supremo di difesa le deliberazioni concernenti gli indirizzi politici ed organizzativi in materia di difesa e di sicurezza nazionale".


Art. 4.

(Competenze del Consiglio dei ministri).

        1. Il Consiglio dei ministri determina gli indirizzi della politica di difesa nazionale ed assume le decisioni conseguenti sulla base degli orientamenti generali stabiliti dal Parlamento.
        2. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla politica di difesa nazionale.


Art. 5.

(Competenze del Presidente del
Consiglio dei ministri).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri:

                a) dirige la politica di difesa nazionale nell'ambito della politica generale del Governo e ne è responsabile;
                b) promuove e coordina l'attività dei Ministri interessati ai fini dell'attuazione della politica di difesa;

                c) presiede il Comitato per la difesa nazionale di cui all'articolo 6.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, assume la direzione della guerra e il comando delle Forze armate e del Corpo della difesa popolare nonviolenta di cui all'articolo 14.
        3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente del Consiglio dei ministri è sostituito, in relazione alle attribuzioni ed ai compiti di cui al comma 2, dal Ministro della difesa.


Art. 6.

(Scopo della difesa nazionale).

        1. E' istituito il Comitato per la difesa nazionale, del quale sono membri permanenti il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della protezione civile, nonché il capo di stato maggiore della difesa, il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta di cui all'articolo 17 ed il segretario del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza.
2. In relazione agli argomenti all'ordine del giorno e su convocazione del presidente, prendono parte alle riunioni del Comitato per la difesa nazionale anche Ministri non membri permanenti del Comitato stesso.


Art. 7.

(Competenze del Comitato
per la difesa nazionale).

        1. Il Comitato per la difesa nazionale svolge i seguenti compiti:

                a) su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, approva i criteri e gli indirizzi per la redazione del piano generale della difesa nazionale;
                b) su proposta del Ministro della difesa, approva la pianificazione operativa interforze ed i provvedimenti di pianificazione economico-finanziaria della difesa;

                c) esamina i decreti, i disegni di legge ed i regolamenti in materia di difesa nazionale da sottoporre al Consiglio dei ministri;

                d) coordina l'attività dei Ministri in relazione alle rispettive competenze in materia di difesa nazionale.

        2. In caso di deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, il Comitato per la difesa nazionale assume la funzione di comitato politico-strategico, organo di consulenza del Presidente del Consiglio dei ministri su tutte le questioni concernenti la condotta della guerra.


Art. 8.

(Dipartimento per la difesa nazionale).

        1. E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la difesa nazionale con compiti generali di supporto e di segreteria al Comitato per la difesa nazionale.


Art. 9.

(Competenze del Ministro della difesa).

        1. Ministro della difesa attua le deliberazioni in materia di difesa nazionale adottate dal Consiglio dei ministri e dal Comitato per la difesa nazionale concernenti le Forze armate, il Corpo della difesa popolare nonviolenta di cui all'articolo 16, gli organi tecnico-amministrativi e dell'area industriale del Ministero della difesa, emana le opportune direttive di politica militare e di difesa nonviolenta e definisce la pianificazione generale e finanziaria relativa alle Forze armate, al Corpo della difesa popolare nonviolenta, agli organi tecnico-amministrativi ed all'area industriale della difesa.
        2. Il Ministro della difesa ricopre l'incarico di vicepresidente del Comitato per la difesa nazionale.
        3. Il Ministro della difesa ha il comando delle Forze armate e del Corpo della difesa popolare nonviolenta, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 5, comma 2.
        4. Il Ministro della difesa partecipa a tutti gli organismi internazionali connessi con la difesa dei quali l'Italia è membro in forza di trattati od accordi internazionali.


Capo II

ORGANIZZAZIONE DI VERTICE DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO DELLA
DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA E DEL MINISTERO DELLA DIFESA


Art. 10.

(Dipendenza dal Ministro della difesa).

        1. Dal Ministro della difesa dipendono il capo di stato maggiore della difesa, il segretario generale della difesa, il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta, il direttore nazionale degli armamenti ed i direttori generali del Ministero della difesa, di cui al presente capo.


Art. 11.

(Capo di stato maggiore della difesa).

        1. Il capo di stato maggiore della difesa ha alle proprie dipendenze i capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
        2. Il capo di stato maggiore della difesa:

                a) assiste il Ministro della difesa nell'esercizio di tutte le competenze relative all'impiego delle Forze armate ed alla loro organizzazione;
                b) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate sulla base delle direttive ricevute dal Ministro della difesa. A tale fine propone al Ministro della difesa la pianificazione operativa ed i conseguenti programmi e comunica al segretario generale della difesa le proposte di pianificazione generale finanziaria interforze annuale e pluriennale;

                c) è responsabile della attività informativa di interesse delle Forze armate, delle telecomunicazioni di interesse della difesa nonché delle attività spaziali a carattere militare;

                d) assicura, su delega e sulla base delle direttive del Ministro della difesa, i rapporti con le corrispondenti autorità militari di altri Stati;

                e) formula proposte e pareri concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il benessere morale e materiale del personale militare.

        3. Il capo di stato maggiore della difesa, a seguito della deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, assume l'incarico di capo di stato maggiore generale della difesa, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha il comando operativo delle Forze armate.
        4. In caso di assenza o di impedimento, il capo di stato maggiore della difesa è sostituito dal capo di stato maggiore di Forza armata con maggiore anzianità.


Art. 12.

(Capi di stato maggiore di Forza armata).

        1. I capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sulla base delle direttive del capo di stato maggiore della difesa di cui all'articolo 11:

                a) definiscono la dottrina relativa all'impiego e sono responsabili dell'addestramento e dell'organizzazione della rispettiva Forza armata;
                b) propongono i programmi relativi alla propria Forza armata per la predisposizione della pianificazione finanziaria ed operativa interforze;

                c) predispongono i piani di mobilitazione della rispettiva Forza armata;

                d) propongono al capo di stato maggiore della difesa i programmi di armamento ed infrastrutturali di interesse della rispettiva Forza armata e ne definiscono i requisiti operativi.


Art. 13.

(Segretario generale della difesa).

        1. Il segretario generale della difesa, scelto tra i funzionari civili dello Stato, è responsabile del coordinamento delle attività dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero della difesa aventi competenza nei settori amministrativo, di bilancio, legislativo, del personale, delle infrastrutture, del supporto logistico e sanitario della difesa, nonché della pianificazione generale finanziaria della difesa ai fini dell'attuazione delle direttive emanate dal Ministro della difesa.
        2. Il segretario generale della difesa svolge le seguenti funzioni:

                a) assiste il Ministro della difesa in tutte le attribuzioni relative all'organizzazione generale del Ministero della difesa;

                b) predispone la proposta di pianificazione generale finanziaria annuale e pluriennale da sottoporre al Ministro della difesa anche sulla base delle indicazioni del capo di stato maggiore della difesa e del direttore nazionale degli armamenti, di cui all'articolo 14;

                c) emana le direttive di coordinamento amministrativo per l'insieme delle attività degli stati maggiori, del Corpo della difesa popolare nonviolenta di cui all'articolo 16, e del Ministero della difesa;

                d) dispone di un servizio ispettivo sull'insieme degli enti militari e civili della difesa ed ha facoltà di disporre ispezioni amministrative in qualsiasi ente, reparto od ufficio.


Art. 14.

(Direttore nazionale degli armamenti).

        1. Il direttore nazionale degli armamenti, scelto tra i funzionari civili dello Stato, è responsabile del coordinamento funzionale dei direttori generali preposti alle direzioni generali del Ministero della difesa aventi competenza nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'approvvigionamento di armamenti, di mezzi ed equipaggiamenti per le Forze armate, nonché del supporto tecnico, logistico ed industriale delle Forze armate ai fini dell'attuazione delle direttive del Ministro della difesa.
        2. Il direttore nazionale degli armamenti svolge le seguenti funzioni:

                a) assiste il Ministro della difesa in tutte le attribuzioni riguardanti la ricerca, lo sviluppo e l'approvvigionamento di sistemi d'arma, delle armi, dei mezzi e dei materiali per le Forze armate e per l'area industriale pubblica e privata della difesa;

                b) definisce le proposte di programmazione economico-finanziaria relative ai programmi di ricerca e sviluppo dei sistemi d'arma, delle armi e degli equipaggiamenti destinati alle Forze armate, nonché all'area industriale del Ministero della difesa ai fini della predisposizione della pianificazione annuale e pluriennale del Ministero stesso;

                c) ha la responsabilità degli stabilimenti di ricerca, produzione, mantenimento e supporto logistico dell'area industriale del Ministero della difesa;

                d) coordina le attività di interesse della difesa nazionale delle aziende pubbliche e private operanti nei settori della ricerca, produzione, manutenzione e sostegno logistico della difesa;

                e) è responsabile della predisposizione dei piani di mobilitazione dell'area industriale del Ministero della difesa e delle aziende pubbliche e private operanti nel settore della difesa;

                f) assicura, su delega e sulla base delle direttive del Ministro della difesa, i rapporti con le corrispondenti autorità di altri Stati.


Art. 15.

(Comitato dei capi di stato maggiore).

        1. Il comitato dei capi di stato maggiore è organo di consulenza del capo di stato maggiore della difesa.
        2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1 il capo di stato maggiore della difesa e i capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
        3. Alle riunioni del comitato dei capi di stato maggiore partecipano il segretario generale della difesa ed il direttore nazionale degli armamenti ai fini del coordinamento delle rispettive attività.


Art. 16.

(Istituzione del Dipartimento della
difesa popolare nonviolenta).

        1. E' istituito il Dipartimento della difesa popolare nonviolenta con il compito di coordinare, pianificare ed organizzare le forme non militari di difesa dell'unità della Repubblica, della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato, del libero esercizio dei poteri costituzionali, della protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini
        2. Il Dipartimento della difesa popolare nonviolenta è costituito:

                a) dal Corpo della difesa popolare nonviolenta;

                b) dalla Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa.

        3. Il Corpo della difesa popolare nonviolenta si avvale:

                a) dei giovani che per imprescindibili motivi di coscienza rifiutino l'uso delle armi ed il servizio militare e che come tali siano assegnati al servizio civile sostitutivo;

                b) del personale in servizio permanente;

                c) delle strutture e del personale messo a disposizione dagli enti locali e da altre istituzioni civili dello Stato.

        4. La Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta per la divulgazione delle forme alternative di difesa si avvale:

                a) delle strutture delle università e delle scuole statali e dei docenti delle stesse che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati selezionati in base a precisi criteri di competenza del settore;

                b) degli obiettori di coscienza in servizio civile;

                c) degli operatori abilitati dalla stessa Scuola di formazione.


Art. 17.

(Direttore generale del Dipartimento della difesa popolare
nonviolenta).

        1. Il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta, che si avvale di due vicedirettori generali:

                a) assiste il Ministro della difesa nell'esercizio di tutte le competenze relative all'impiego del Corpo della difesa popolare nonviolenta e alla sua organizzazione;

                b) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego del Corpo della difesa popolare nonviolenta sulla base delle direttive ricevute dal Ministro della difesa. A tal fine propone al Ministro della difesa la pianificazione operativa ed i conseguenti programmi e comunica al segretario generale della difesa le proposte di pianificazione generale finanziaria annuale e pluriennale;

                c) predispone i piani di mobilitazione e il richiamo del personale in congedo;

                d) formula proposte e pareri concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il benessere morale e materiale del personale;
                e) di concerto con il direttore della Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa predispone il piano addestrativo annuale e pluriennale del personale e dei cittadini interessati.

        2. Il direttore generale della difesa popolare nonviolenta, a seguito della deliberazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, è posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha il comando operativo del Corpo della difesa popolare nonviolenta.
        3. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale della difesa popolare nonviolenta è sostituito dal vicedirettore generale con maggiore anzianità.
        4. Il direttore ed i vicedirettori generali del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta sono nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa. Non possono ricoprire tali cariche cittadini o cittadine che siano attualmente o siano stati in passato impiegati nella carriera militare fatta eccezione per gli obblighi di leva.
        5. Il direttore della Scuola di formazione per operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa è nominato dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta.


Art. 18.

(Consiglio superiore della difesa).

        1. E' istituito il Consiglio superiore della difesa, organo di consulenza del Ministro della difesa, che lo presiede.
        2. Fanno parte del Consiglio superiore della difesa il segretario generale della difesa, il capo di stato maggiore della difesa, il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta, il direttore nazionale degli armamenti, i capi di stato maggiore di forza armata, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i comandanti degli alti comandi territoriali ed operativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed i direttori generali delle direzioni generali del Ministero della difesa.
        3. Fanno altresì parte del Consiglio superiore della difesa sei ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata o contrammiraglio, relatori per gli affari militari e tecnici, nonché due dirigenti generali del Ministero della difesa, relatori per gli affari legislativi ed amministrativi. Fanno parte inoltre del Consiglio superiore della difesa i due vicedirettori generali del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta e il direttore della Scuola di formazione di operatori della difesa popolare nonviolenta e per la divulgazione delle forme alternative di difesa.


Art. 19.

(Competenze del Consiglio superiore
della difesa).

        1. Il Consiglio superiore della difesa esprime pareri, valutazioni e proposte su tutte le materie di competenza del Ministro della difesa.
        2. Il Consiglio superiore della difesa è convocato dal Ministro della difesa ogni qual volta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno due volte l'anno.
        3. Il parere del Consiglio superiore della difesa è obbligatorio sullo schema dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sulla pianificazione pluriennale della difesa e sugli schemi dei disegni di legge riguardanti l'ordinamento delle Forze armate e della difesa popolare nonviolenta e l'organizzazione del Ministero della difesa.


Capo III

PROTEZIONE CIVILE


Art. 20.

(Ministero della protezione civile).

        1. E' istituito il Ministero della protezione civile.
        2. Al Ministro della protezione civile sono attribuite tutte le funzioni conferite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile.
        3. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, è sostituito dal seguente:

        "Il Consiglio supremo di difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e della protezione civile, dal Capo di Stato Maggiore della difesa e dal direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta".

        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'integrale passaggio al Ministero della protezione civile delle strutture e delle competenze del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di tutti gli altri organismi, enti, corpi o uffici dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, compresi quelli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato che svolgano esclusivamente o prevalentemente compiti di protezione civile.

Capo IV

NORME GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE,
DEL CORPO DELLA DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA
E PER LA GESTIONE DELLE CRISI


Art. 21.

(Impiego delle Forze armate in Italia
e all'estero).

        1. Le missioni e i compiti delle Forze armate italiane si conformano ai princìpi di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
        2. L'impiego diretto o in concorso delle Forze armate italiane sul territorio nazionale può avvenire solo a seguito di dichiarazione dello stato di allarme, di emergenza o dello stato di guerra.
        3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, l'impiego di reparti delle Forze armate può essere disposto dalle autorità centrali o periferiche della Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente per compiti di protezione civile.
        4. Singoli militari o reparti delle Forze armate italiane non possono essere impiegati all'estero nell'ambito di formazioni armate se non a seguito di specifica legge di autorizzazione.
        5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica annualmente al Parlamento le esercitazioni di qualsiasi livello che si svolgono al di fuori del territorio nazionale e alle quali partecipano singoli militari o reparti delle Forze armate italiane. Analogamente devono essere comunicate le esercitazioni sul territorio nazionale a cui prendono parte truppe straniere in conseguenza di trattati di cui il Parlamento abbia già autorizzato la ratifica.
        6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle operazioni all'estero su mandato del Consiglio di sicurezza o del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o richieste da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro in base a trattati di cui il Parlamento ha già autorizzato la ratifica.

Art. 22.

(Comitato parlamentare di controllo
e di indirizzo).

        1. Nel caso di impiego di truppe italiane al di fuori del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 6, o in seguito alla deliberazione dello stato di emergenza o di guerra, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano un Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo, di seguito denominato "Comitato" composto da dieci senatori e da dieci deputati scelti in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari presenti in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Il Governo riferisce al Comitato su tutti i fatti e i provvedimenti conseguenti all'impiego delle truppe italiane al di fuori del territorio nazionale o conseguenti allo stato di emergenza o di guerra, nonché sulla condotta tenuta durante le operazioni in cui tali truppe sono impegnate.
        3. I lavori e gli atti del Comitato in caso di dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra sono segreti.
        4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, determina di volta in volta quali lavori o atti debbano essere dichiarati segreti o riservati.


Art. 23.

(Impiego delle Forze armate e del Corpo della difesa
popolare nonviolenta in caso di aggressione improvvisa).

        1. In caso di aggressione improvvisa e non prevedibile al territorio nazionale o a navi o aeromobili italiani operanti in spazi internazionali, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il capo di stato maggiore della difesa e il direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta, ognuno per le proprie competenze, possono ordinare l'uso della forza in modo proporzionato all'offesa o alla minaccia al solo fine di fermare l'aggressione, di impedirne la prosecuzione o di contenerne gli effetti.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa in via preventiva e permanente a condizione che siano formalmente specificate le tipologie delle minacce contro le quali è autorizzato l'intervento e le relative regole di ingaggio. L'autorizzazione ha validità non superiore a dodici mesi e può essere rinnovata.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano integralmente anche alle unità delle Forze armate italiane poste permanentemente o transitoriamente sotto l'autorità di comandi militari alleati in conseguenza di trattati internazionali la cui ratifica è già stata autorizzata dal Parlamento.


Capo V

ACCORDI E RELAZIONI
INTERNAZIONALI


Art. 24.

(Obbligo di pubblicazione degli accordi
e trattati internazionali).

        1. La ratifica dei trattati e degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale o che contengono clausole di mutua difesa o mutua assistenza militare deve essere autorizzata dal Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.
        2. Le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1984, n. 839, relative alla pubblicazione di tutti gli accordi e trattati con i quali lo Stato italiano si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, si applicano a tutti gli accordi e trattati comunque stipulati, a decorrere dal 1^ gennaio 1948.
        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli accordi e trattati esecutivi di altri accordi o trattati internazionali.
        4. Eventuali clausole di segretezza agli accordi o trattati internazionali si considerano come non apposte.
        5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede alla pubblicazione integrale degli accordi e trattati internazionali di cui al comma 2.


Art. 25.

(Truppe e basi straniere in Italia).

        1. Sono vietati lo stazionamento, il transito o le operazioni sul territorio nazionale e all'interno degli spazi aerei e marittimi su cui è esercitata la sovranità nazionale da parte di unità terrestri, navali od aeree di Stati esteri se non specificamente autorizzati da accordi o trattati internazionali dei quali il Parlamento ha già autorizzato la ratifica.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ad apprestamenti logistici, infrastrutture, basi, depositi resi comunque disponibili in via permanente o all'emergenza anche se non presidiati da truppe straniere.


Capo VI

ABROGAZIONE DI NORME
E DISPOSIZIONI FINALI


Art. 26.

(Abrogazione di norme).

        1. Sono abrogati:

                a) gli articoli 214, 215, 216, 217, 218 e 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

                b) il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, recante approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

                c) la legge 21 maggio 1940, n. 415;

                d) la legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni;

                e) la legge 8 marzo 1968, n. 200;

                f) il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781.

Art. 27.

(Emanazione di regolamenti).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, devono essere emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti sulle seguenti materie:

                a) costituzione e ordinamento del Dipartimento per la difesa nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

                b) funzionamento del Consiglio supremo di difesa;

                c) funzionamento del Comitato per la difesa nazionale;

                d) funzionamento del Comitato dei capi di stato maggiore.

        2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere emanati uno o più regolamenti sulle seguenti materie:

                a) ordinamento dello stato maggiore della difesa;

                b) ordinamento degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica;

                c) competenze del segretario generale della difesa;

                d) competenze del direttore nazionale degli armamenti;

                e) competenze del direttore generale del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta;

                f) ordinamento dell'ufficio del segretario generale della difesa;

                g) costituzione e ordinamento dell'ufficio del direttore nazionale degli armamenti;

                h) costituzione e ordinamento del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta;
                i) costituzione e ordinamento del Ministero della protezione civile.


Art. 28.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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