PROGETTO DI LEGGE - N. 3605
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 42 del
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 è sostituito dal
seguente:
"Le commissioni per gli esami di profitto universitario
sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, con
funzioni di presidente, è il docente responsabile
dell'insegnamento della materia. L'altro membro può essere
nominato tra i ricercatori universitari, su proposta del
docente responsabile dell'insegnamento, tra i docenti di
materia affini o i cultori della materia".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 42 del regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sono inseriti i seguenti:
"Ogni commissione può articolarsi in sotto commissioni di
almeno due membri ciascuna, dei quali uno è il presidente, che
rimane comune.
Lo studente, su richiesta, ha facoltà di sostenere l'esame
direttamente con il presidente della commissione".
3. Il secondo e terzo comma dell'articolo 86 del regio
decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono abrogati.
Art. 2.
1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 43 del regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1263 sono sostituiti dai
seguenti:
"La valutazione degli esami di esami di profitto è
espressa in trentesimi; la valutazione degli esami di laurea o
diploma in centodieci decimi.
Lo studente è considerato idoneo ove raggiunga un
punteggio pari a sei decimi del totale dei punti di cui la
commissione dispone. Lo studente è approvato a pieni voti
legali, se ottiene i nove decimi dei punti; a pieni voti
assoluti, se consegue la totalità dei punti".
2. L'articolo 87 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674,
è abrogato.
Art. 3.
1. Il quinto comma dell'articolo 43 del regio decreto 4
giugno 1938, n. 1263, è sostituito dal seguente:
"Lo studente, durante un esame, può ritirarsi in qualunque
momento. Su richiesta della commissione può ritirarsi prima di
essere riprovato".
2. La sopratassa per la ripetizione di esami è
soppressa.