PROGETTO DI LEGGE - N. 2878
Onorevoli Deputati! - Gli interventi legislativi
attuati in campo fiscale negli ultimi anni, con i quali sono
stati introdotti nuovi obblighi - molto spesso di natura
puramente formale - a carico dei contribuenti, hanno avuto
pesanti ricadute sul consenso dei cittadini nei confronti di
un sistema fiscale avvertito sempre più come vessatorio.
La creazione di un sistema fiscale di massa, fondato
sull'adempimento spontaneo da parte del contribuente, ha ormai
determinato una sorta di repulsione, fra tutte le categorie di
contribuenti, nei confronti di scadenze ed adempimenti
fiscali. Il cittadino si vede, infatti, costretto ad adempiere
ai propri obblighi in assenza di informazioni chiare ed
adeguate al proprio livello di istruzione.
Negli ultimi anni alcuni provvedimenti normativi hanno
senz'altro contribuito a dare una decisiva spinta al processo
di semplificazione e razionalizzazione del vigente ordinamento
tributario. Ancora molti, tuttavia, sono gli adempimenti
formali che possono essere snelliti e ridotti per rendere
l'intero ordinamento tributario più razionale, il lavoro
dell'amministrazione finanziaria più efficiente, il rapporto
tra fisco e contribuenti più chiaro e trasparente.
E' vero che una radicale semplificazione degli obblighi
formali non può prescindere da una completa rimeditazione
dell'intero sistema fiscale italiano: la complessità e
l'eccessivo formalismo di certi adempimenti sono dovuti anche
alla complessità sostanziale dell'apparato tributario. Il
numero crescente di tributi, l'esigenza sempre più forte di
combattere l'evasione, la necessità di reprimere con durezza
le violazioni anche più innocue e il tentativo di creare con
l'apparato sanzionatorio un forte deterrente per il
contribuente, hanno senz'altro giocato un ruolo decisivo
nell'attuale configurazione del complessivo assetto
tributario.
Tuttavia, se una rimeditazione dell'impianto che regola
l'ordinamento fiscale appartiene all'ordine delle riforme da
realizzare nel lungo periodo, una riduzione del numero degli
adempimenti resi obbligatori dalla normativa fiscale, nonché
una loro semplificazione, costituiscono obiettivi che possono
essere attuati nell'immediato, in quanto per loro natura non
implicano riduzioni di gettito.
Il pieno successo di un intervento in materia fiscale,
dipenderà, comunque, in larga misura, anche dalla capacità che
sapranno mostrare le istituzioni, nel loro complesso, nel
recuperare il necessario consenso dei contribuenti.
Appare dunque indispensabile l'adozione, in tempi rapidi,
anche di una serie di misure tese innanzitutto ad instaurare
un nuovo modello di relazioni tra fisco e contribuenti,
fondato su princìpi di democraticità e conoscibilità effettiva
delle regole che sottendono al rapporto tributario.
In tale ottica, si propone pertanto la realizzazione anche
in Italia - come è già stato fatto in altri Paesi
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) - di una "Carta dei diritti del
contribuente", con cui prevedere la salvaguardia e la tutela
effettiva di una serie di diritti fondamentali e che dovrebbe
assumere le caratteristiche di una sorta di "statuto del
contribuente", vincolante non solo per i contribuenti e
l'amministrazione, ma anche per il legislatore.
Accanto alla creazione di un rapporto di trasparenza tra
amministrazione e contribuenti, è necessario procedere ad una
razionalizzazione di alcune forme di prelievo. Si tratta di
imposte che, per loro natura e per le modalità della loro
applicazione, risultano particolarmente ingiustificate od
onerose nei confronti dei contribuenti, per cui la loro
sostituzione con diverse forme di entrata incontrerebbe un
generale consenso. Ed infatti si prevede la soppressione o
l'accorpamento di alcune forme impositive, al solo scopo di
semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei
contribuenti, senza tuttavia fare venir meno il gettito da
esse ritraibile. Si tratta, più precisamente, del
riconoscimento della esenzione dall'IRPEF dell'abitazione
principale e della eliminazione di alcuni tributi.
A completamento delle misure contenute nella presente
proposta di legge, sono contenute norme finalizzate alla
semplificazione e alla riduzione degli adempimenti previsti
dalla normativa fiscale sia in materia di tenuta delle
scritture contabili, che di effettuazione dei versamenti
d'imposta, nonché disposizioni che, intervenendo nel rapporto
tra contribuenti e amministrazione, intendono risolvere alcune
palesi distorsioni del sistema fiscale. Anche se molti passi
avanti sono stati compiuti negli ultimi anni verso una
semplificazione degli adempimenti formali, si ritiene
senz'altro necessario procedere ad una ulteriore riduzione
degli obblighi di registrazione, richiesti a volte senza
alcuna necessità pratica, nonché ad un alleggerimento nella
tenuta dei libri e registri contabili, soprattutto con
riferimento agli esercenti attività d'impresa. Solo in questo
modo il quadro di un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti
può essere completato, ed iniziare ad operare nel senso della
chiarezza dei comportamenti da tenere e della semplicità degli
adempimenti da osservare.
Entrando nel merito della proposta di legge, si analizza
di seguito il contenuto dei diversi articoli.
Il Capo I istituisce la Carta dei diritti del
contribuente.
Le norme contenute nella sezione I dettano nuove modalità
relative alla produzione legislativa. E' noto infatti che,
allo stato attuale, le norme fiscali hanno raggiunto un
livello di complessità tale da risultare di difficile
interpretazione anche per gli esperti della materia. Tutto ciò
è stato determinato non solo dalla numerosità degli interventi
legislativi, ma anche e soprattutto dal sovrapporsi degli
stessi nel tempo.
Appare quindi indispensabile fissare subito delle regole
cui dovrà attenersi il legislatore, per consentire al
contribuente di adempiere avendo un quadro di riferimento
stabile.
Viene pertanto precisato (articolo 1) che le norme
contenute nella Carta dei diritti del contribuente
costituiscono princìpi generali in materia tributaria e che le
stesse non possono essere abrogate o modificate da leggi
posteriori se non per dichiarazione espressa del legislatore.
Con quest'ultima clausola - cui il legislatore ha fatto in
altre occasioni ricorso - si intende attribuire valore
vincolante alla legge che reca la Carta dei diritti del
contribuente, senza tuttavia dover utilizzare lo strumento
della legge costituzionale.
Le disposizioni contenute nell'articolo 2 sono
evidentemente dettate dall'esigenza di rendere più trasparenti
le norme tributarie, troppo spesso incomprensibili, a causa
dei rinvii mediante date e numeri a leggi precedenti o, ciò
che è peggio, non facilmente identificabili, poiché inserite
in provvedimenti che non hanno natura tributaria.
La certezza del diritto viene poi perseguita stabilendo
(articolo 3) che le disposizioni tributarie non possono avere
effetto retroattivo, ad eccezione delle disposizioni
interpretative che, tuttavia, devono essere qualificate come
tali. Appare inoltre corretto stabilire che le disposizioni
tributarie non si applicano ai rapporti pendenti al momento
della loro entrata in vigore, fatto salvo il caso delle
disposizioni più favorevoli al contribuente.
Gli articoli 4 e 5 fissano, invece, dei criteri per
l'utilizzo della legge ordinaria e del decreto-legge in
materia tributaria e per la loro entrata in vigore. Occorre,
infatti, ribadire che il ricorso allo strumento del
decreto-legge deve essere limitato ai casi di necessità ed
urgenza, come del resto previsto dalla Costituzione. Può
pertanto considerarsi legittimo l'utilizzo del decreto-legge
in materia tributaria esclusivamente al fine di apportare
modifiche "non strutturali" a tributi esistenti (come nel caso
in cui debbano essere modificate le aliquote di un tributo).
Qualora invece oggetto delle norme tributarie sia la
costituzione di nuovi tributi o la modifica "strutturale" di
tributi esistenti è necessario prevedere l'utilizzo della
legge ordinaria che non può entrare in vigore prima di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ovvero prima dell'emanazione delle disposizioni
di attuazione.
Nel caso poi di modifiche strutturali di tributi periodici
viene disposta l'entrata in vigore delle relative norme non
anteriormente al primo periodo di imposta successivo alla data
di pubblicazione della legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Fin troppe volte, negli ultimi anni, sono state apportate
modifiche ad importanti tributi nel corso del periodo di
imposta o, ciò che è peggio, a pochi giorni di distanza dal
termine per la presentazione della relativa dichiarazione.
Le norme contenute nella sezione II individuano una serie
di garanzie specifiche per il contribuente.
Appare infatti opportuno prevedere disposizioni specifiche
che regolino il diritto del contribuente ad essere informato,
assistito ed ascoltato. Tutti i contribuenti devono avere
riconosciuto il diritto concreto ad essere informati, in
maniera e per tempo, sul funzionamento del sistema fiscale ed
in particolare sul sistema di determinazione e di liquidazione
delle imposte dovute e sulle modalità con cui difendersi
contro gli atti dell'amministrazione finanziaria. A tal fine
si prevede, all'articolo 6, che l'amministrazione finanziaria
provveda non solo ad emanare tempestivamente i regolamenti e
le circolari e a pubblicare tempestivamente le risoluzioni, ma
anche a istituire appositi sportelli, collocati presso gli
uffici finanziari, che garantiscano un rapido ed efficiente
servizio di informazione.
Affinché tale servizio possa costituire in concreto un
valido supporto per il contribuente si ritiene opportuno
stabilire anche che gli sportelli funzionino stabilmente nel
corso dell'anno ed in orari facilmente accessibili al
pubblico.
A tale servizio di informazione che potrebbe considerarsi
"ordinario" deve aggiungersene uno "straordinario" in
occasione della presentazione di importanti dichiarazioni
fiscali (ad esempio dichiarazione del redditi) da attuare
mediante l'ampia diffusione dei modelli di dichiarazione e
delle relative istruzioni e l'utilizzazione mirata dei mezzi
di comunicazione giudicati più idonei.
Si dà atto all'amministrazione finanziaria di aver
compiuto dei passi in avanti negli ultimi mesi, attraverso
l'istituzione degli uffici relazioni con il pubblico (URP).
Tuttavia il servizio di informazione ed assistenza ipotizzato
con la presente proposta di legge dovrebbe essere assai più
capillare sul territorio e a più elevato valore aggiunto.
I contribuenti devono inoltre essere informati delle
conseguenze fiscali che possono derivare dalle loro azioni
anche se non esiste, concretamente, la completa certezza. E'
pertanto necessario introdurre, a pieno titolo, nel nostro
sistema fiscale il diritto di interpello, previsto finora
soltanto in casi limitati e di scarso interesse per la maggior
parte dei contribuenti (l'articolo 21 della legge n. 413 del
1991 prevede, infatti, la richiesta di pareri soltanto con
riferimento a norme anti-elusione, al possesso di redditi per
interposta persona e alla qualificazione di alcuni costi come
spese di pubblicità e propaganda piuttosto che come spese di
rappresentanza).
Si prevede, quindi, all'articolo 7 il diritto del
contribuente di interpellare per iscritto l'amministrazione
finanziaria sia in ordine a problematiche di carattere
generale (come l'interpretazione di norme fiscali), sia in
ordine a problematiche specifiche e si fa ricorso al principio
del silenzio-assenso. D'altra parte, il termine fissato per la
risposta (sessanta giorni) appare congruo per
l'amministrazione finanziaria e per il contribuente; un
termine più ampio determinerebbe l'incertezza del contribuente
che, se si trattasse, ad esempio, di un'impresa, sarebbe
addirittura costretta a rinunciare ad effettuare determinate
operazioni senz'altro valide sotto il profilo economico.
Un altro aspetto del rapporto fisco-contribuenti rispetto
al quale occorre ristabilire il giusto equilibrio è quello
"finanziario". Le difficoltà finanziarie dello Stato hanno
spinto sempre più ad anticipare i versamenti delle imposte
(anche a causa dei meccanismi di acconto) e a posticipare i
rimborsi (i cui tempi sono ulteriormente allungati dalle note
disfunzioni dell'amministrazione), con grave danno per i
contribuenti e per l'immagine del fisco italiano all'interno
della Unione europea.
L'articolo 8 riconosce pertanto il diritto del
contribuente a vedere notevolmente abbreviati i tempi di
rimborso delle imposte (dodici mesi dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione) e a compensare fra
loro tutte le posizioni creditorie e debitorie.
Il giusto equilibrio di rapporti va ristabilito anche con
riferimento all'affidamento che il contribuente ha fatto sulle
interpretazioni di norme fiscali fornite dall'amministrazione.
Si stabilisce quindi, all'articolo 9, che il cittadino non può
subire le conseguenze del cambiamento di opinione
dell'amministrazione finanziaria.
Anche l'articolo 10, nello stabilire il principio della
non esecutorietà dei provvedimenti di riscossione coattiva
fino alla definizione del rapporto tributario, mira a
ristabilire il giusto equilibrio di posizioni tra i soggetti
del rapporto stesso.
La proposta di legge stabilisce, inoltre, all'articolo 11,
una novità di rilievo in materia di sanzioni, stabilendo che
le stesse devono essere rapportate alla gravità dei fatti e
soprattutto all'entità del danno subìto dall'erario: dovrebbe
così venir meno tutta una serie di sanzioni legate ad errori
od omissioni puramente formali a fronte delle quali non vi è
stata alcuna riduzione del quantum di imposta dovuta.
Analogamente, si propone l'applicazione di sanzioni penali nel
solo caso in cui il contribuente abbia tenuto un comportamento
fraudolento.
Si introduce poi il principio di tutela della vita privata
del contribuente (articolo 12): troppo spesso infatti le
informazione relative alla posizione fiscale dei contribuenti
sono state utilizzate in modo distorto dai mezzi di
comunicazione.
Da ultimo si introduce il principio della chiarezza delle
forme di riscossione (articolo 13): il cittadino deve sempre
essere consapevole del prelievo che subisce, evitando prelievi
occulti come avviene, ad esempio, per le bollette relative
alle utenze di gas ed energia elettrica.
Il Capo II della proposta di legge dispone la
razionalizzazione di alcune forme di prelievo, nonché la
soppressione di alcuni tributi prevalentemente a carattere
locale.
Con l'articolo 14 si intende affermare il principio
secondo il quale la casa di abitazione non produce alcun
reddito. Tale principio, del resto, è già stato riconosciuto
dal legislatore fiscale quando è stata introdotta la deduzione
per l'abitazione principale pari ad un milione di lire. Tale
deduzione, tuttavia, non sempre è sufficiente ad annullare il
reddito del fabbricato, soprattutto nei grandi centri urbani
dove le rendite catastali sono di gran lunga superiori. Questa
situazione crea, pertanto, gravi sperequazioni sul territorio
nazionale che la presente disposizione si propone di
eliminare.
Il minor gettito ritraibile da tale esenzione, stimabile
in non oltre 1.500 miliardi di lire per ciascuno dei prossimi
due periodi di imposta, potrebbe essere compensato, come
previsto dal comma 2, attraverso la riduzione per il medesimo
importo del fondo ordinario da istituire per il finanziamento
da parte dello Stato dei bilanci delle amministrazioni dei
comuni. Questi ultimi potranno compensare i minori
finanziamenti attraverso un aumento fino allo 0,7 per mille
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (Ici)
(comma 3).
In tal modo, pur mantenendo invariato il prelievo
complessivo sull'abitazione principale, si riducono
notevolmente gli adempimenti a carico dei contribuenti, primo
fra tutti l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi
per tutti i dipendenti o pensionati che non posseggono altri
redditi o oneri deducibili.
Con l'articolo 15 si propone di abolire le seguenti
imposte:
imposta locale sui redditi (Ilor);
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Tosap);
imposta sulla pubblicità;
concessioni comunali;
tassa sulla partita Iva;
che gravano tutte sulle imprese, implicando una serie di
adempimenti che non appaiono giustificati dall'effettivo
gettito che producono.
Il gettito derivante dai tributi di cui si propone la
soppressione è stimabile attualmente nei seguenti
ammontari:
Ilor: 16.700 miliardi di lire;
Per le seguenti imposte:
tassa sulla partita Iva: 800 miliardi di lire;
Tosap (stima): 1.000 miliardi di lire;
concessioni comunali (stima): 308 miliardi di lire;
imposta sulla pubblicità: 192 miliardi di lire;
per un ammontare complessivo di circa 2.300 miliardi di
lire.
Tale minor gettito potrà essere compensato, per quanto
riguarda l'ILOR, attraverso un aumento dell'aliquota
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese che, per
ragioni equitative, salvaguardi tuttavia quelle categorie
attualmente escluse dall'ILOR (articolo 15, comma 2). Per le
altre imposte minori, attraverso un aumento, da parte dei
comuni, delle tariffe dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni (ICIAP) che andrebbe anche a
compensare il minor finanziamento erariale corrispondente alla
riduzione del gettito della tassa sulla partita IVA.
Anche in questa ipotesi, come nella precedente, a fronte
dell'invarianza del carico tributario sul contribuente, si
ottiene una notevole semplificazione degli adempimenti formali
connessi alle imposte soppresse.
Venendo, infine, al Capo III, contenente proposte di
semplificazione per i contribuenti, si propone, con l'articolo
16, la soppressione degli obblighi di vidimazione e bollatura
iniziale delle scritture contabili e del registri previsti
dalla normativa fiscale: si ritiene, infatti, che tale obbligo
sia reso superfluo dalle garanzie di certezza offerte dalla
tenuta del libro giornale.
Si propone, inoltre, di riconoscere come facoltativa la
tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili, in quanto la
registrazione dei dati relativi a tali beni può essere
effettuata anche su altre scritture contabili obbligatorie ai
fini delle imposte sui redditi o del valore aggiunto.
Sempre in tema di semplificazione delle scritture, si
propone di unificare i termini di registrazione: attualmente,
infatti, esiste una discrasia fra quanto stabilito
dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ai fini delle
imposte sui redditi e gli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, e successive
modificazioni, istitutivo dell'IVA, che stabilisce, invece,
per la registrazione di fatture emesse il termine di quindici
giorni e per la registrazione delle fatture di acquisto il
mese successivo.
Con l'articolo 17 si introducono semplificazioni alle
modalità di registrazione degli acquisti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, escludendo l'obbligo di annotare le
fatture relative ad operazioni per le quali l'imposta non è
detraibile, ovvero aumentando il limite di valore per le
fatture che possono essere registrate in base a documento
riepilogativo (attualmente di lire 50 mila), e riconoscendo
come facoltativo l'attuale obbligo di registrazione delle
liquidazioni periodiche. Altre semplificazioni, previste nei
commi 2 e 3, mirano ad eliminare duplicazioni di adempimenti,
considerato che le operazioni in oggetto risultano anche dal
libro giornale e dalla contabilità generale.
Con l'articolo 18 si propone la piena libertà di scelta
per il commerciante al minuto tra scontrino, ricevuta e
fattura, e nel contempo si chiede una revisione dei termini
vigenti per la conservazione degli scontrini fiscali.
Con l'articolo 19 si propone di estendere la possibilità
di effettuare il cosiddetto "ravvedimento operoso" introdotto
dalla legge n. 408 del 1990 che ha modificato gli articoli 9 e
54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, anche alle ipotesi di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi o di omesso o insufficiente
versamento delle imposte. Si estende altresì l'istituto del
ravvedimento operoso all'imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni e all'ICI.
Con l'articolo 20 si intende limitare il continuo invio di
questionari e di richieste di dati da parte
dell'amministrazione. Negli ultimi anni, infatti, si è sempre
più spesso fatto ricorso a tale potere, senza però tener conto
che la continua richiesta di dati e di informazioni
costituisce per il contribuente un onere non indifferente
anche in termini di tempo.
L'impossibilità di versare le imposte ovunque sul
territorio nazionale per i titolari di conto fiscale viene
presa in considerazione dall'articolo 21, con il quale si
propone di modificare l'articolo 78 della legge n. 413 del
1991 - che ha introdotto il conto fiscale - nella parte in cui
impone ai contribuenti di effettuare versamenti di imposta
soltanto presso le aziende di credito situate nell'ambito
territoriale del concessionario competente in base al
domicilio fiscale del contribuente stesso.
La modifica normativa introdotta con l'articolo 22 elimina
la sospensione automatica del trattamento pensionistico in
caso di mancata presentazione da parte del pensionato di
modelli contenenti informazioni reddituali già presenti nelle
banche dati della pubblica amministrazione.
Con l'articolo 23 viene meglio definita la generale ed
immediata operatività di un principio già introdotto con la
Carta dei diritti del contribuente e relativo alla
soppressione delle sanzioni per meri errori formali (articolo
11 della presente proposta di legge). Si elimina, altresì, la
norma che sanziona penalmente l'errata indicazione di
familiari a carico: appare infatti eccessivo sanzionare con la
reclusione fino a cinque anni una violazione che a volte può
essere indotta dalla stessa difficoltà di interpretare la
normativa fiscale.
Dopo l'affermazione del principio di tutela dell'integrità
patrimoniale del contribuente contenuto nell'articolo 10 della
presente proposta di legge, si procede, con l'articolo 24,
alla soppressione delle norme che attualmente prevedono
l'obbligo del pagamento di un terzo o dei due terzi delle
imposte contestate in relazione alla fase del giudizio.
All'articolo 25 si introduce la possibilità di differire
il versamento delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'Ici e
dell'Iciap entro i tre mesi successivi alla scadenza, con una
riduzione delle soprattasse attualmente previste.